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AS 2011 3275

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell'alcol nell'aria espirata

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata (OMAA)

del 28 maggio 2011

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visto l’articolo 9 capoverso 2 della legge federale del 9 giugno 19771 sulla metrologia; visti gli articoli 5 capoverso 2, 7 capoverso 1, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2,

24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli strumenti

di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione); ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. i requisiti posti agli strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata; b. le procedure per l’immissione di tali strumenti sul mercato; c. le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali stru- menti.

Art. 2 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica agli strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata usati per stabilire: a. l’inosservanza del divieto di consumare bevande alcoliche secondo l’arti- colo 63 capoverso 1 dell’ordinanza dell’11 febbraio 20043 sulla circolazione stradale militare (OCSM) e del divieto di guidare sotto l’influsso di alcol secondo l’articolo 63 capoverso 2 OCSM; b. l’ebrietà secondo l’articolo 1 dell’ordinanza dell’Assemblea federale del 21 marzo 20034 concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale;

RS 941.210.4

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Strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata RU 2011

c. il superamento del tasso alcolemico ammesso secondo l’articolo 17 dell’ordinanza del 28 settembre 20075 che disciplina l’esercizio della profes- sione di maestro conducente; d. l’incapacità di prestare servizio per influsso alcolico secondo l’articolo 14 dell’ordinanza del 4 novembre 20096 sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario; e. l’ebrietà secondo l’articolo 20 capoverso 2 lettera b della legge federale del 3 ottobre 19757 sulla navigazione interna; f. il superamento del tasso alcolemico o del tasso alcolico dell’alito ammesso secondo l’articolo 6.01 capoverso 3 dell’ordinanza del 13 gennaio 19768 concernente la navigazione sul lago di Costanza; g. l’ebrietà di una persona secondo l’articolo 90bis della legge federale del 21 dicembre 19489 sulla navigazione aerea.

Art. 3 Definizioni Nella presente ordinanza i seguenti termini significano: a. alcol: etanolo; b. apparecchio di rilevazione dell’alcolemia: apparecchio che misura la con- centrazione della massa di etanolo nell’aria espirata e che la converte in tasso alcolemico nel sangue espresso in g/kg o in ‰ (per mille) mediante un fattore di conversione; c. concentrazione d’alcol nell’aria espirata: massa di etanolo per volume d’aria espirata, espressa in mg/l; d. tasso alcolemico (convertito) nel sangue: tasso alcolemico nel sangue che risulta dalla conversione della concentrazione dell’alcol nell’aria espirata, ed espresso in g/kg o in ‰ (per mille); si applica un fattore di conversione pari a 2000 l/kg conformemente all’articolo 11 capoverso 2 lettera c dell’ordi- nanza del 28 marzo 200710 sul controllo della circolazione stradale.

Sezione 2: Apparecchi di rilevazione dell’alcolemia

Art. 4 Requisiti essenziali Gli apparecchi di rilevazione dell’alcolemia devono adempire i requisiti essenziali definiti nell’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e nell’allegato 1 della presente ordinanza.

5 RS 741.522 6 RS 742.141.2 7 RS 747.201 8 RS 747.223.1 9 RS 748.0 10 RS 741.013

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Art. 5 Procedure per l’immissione sul mercato La conformità degli apparecchi di rilevazione dell’alcolemia ai requisiti essenziali é valutata e accertata mediante una dichiarazione di conformità basata sul controllo di produzione interno e sulle prove del prodotto realizzate da un organismo di valutazi- one della conformità (modulo A1 secondo l’allegato 2 dell’ordinanza sugli stru- menti di misurazione.

Art. 6 Marcature Gli apparecchi di rilevazione dell’alcolemia devono essere muniti della marcatura di conformità e della marcatura metrologia prescritte nell’allegato 2.

Art. 7 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione 1 Gli apparecchi di rilevazione dell’alcolemia devono essere sottoposti alle seguenti procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione: a. verificazione successiva secondo l’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e l’allegato 3 numero 1 della presente ordinanza, eseguita una volta l’anno dall’Ufficio federale di metrologia (METAS) o da un laboratorio di verificazione legittimato; b. manutenzione secondo l’allegato 7 numero 7 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e l’allegato 3 numero 2 della presente ordinanza, eseguita almeno una volta l’anno da una persona competente, e c. regolazione secondo l’allegato 7 numero 8 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e l’allegato 3 numero 3 della presente ordinanza, eseguita almeno due volte l’anno da una persona competente. 2 Se le caratteristiche metrologiche degli strumenti utilizzati lo permettono o lo richiedono, il METAS può prolungare o abbreviare i termini per determinati tipi di strumenti da un fabbricante determinato.

Sezione 3: Errori massimi tollerati in caso di controlli

Art. 8 In caso di contestazioni ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione o in occasione di controlli ufficiali di strumenti di misura- zione fuori della verificazione successiva, sono tollerati gli errori massimi definiti negli allegati 1 e 3 della presente ordinanza.

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Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 9 Disposizioni transitorie 1 Gli apparecchi di rilevazione dell’alcolemia possono essere immessi sul mercato secondo il diritto previgente fino al 31 dicembre 2012. Tali apparecchi devono essere sottoposti ad una verificazione successiva secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera a, al più tardi sei mesi dopo la loro immissione sul mercato.

2 Gli apparecchi di rilevazione dell’alcolemia immessi sul mercato prima del

1° gennaio 2012 devono essere sottoposti ad una verificazione successiva entro il 30 giugno 2012 secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera a. 3 Per le verificazioni prescritte dal presente articolo nonché per l’ulteriore manteni- mento della stabilità di misurazione si applica l’articolo 7.

Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

28 maggio 2011 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Simonetta Sommaruga

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Allegato 1 (art. 4 e 8)

Requisiti specifici degli apparecchi di rilevazione dell’alcolemia

A Requisiti metrologici Le prescrizioni riguardanti la costruzione e le caratteristiche metrologiche sono considerate adempite se gli apparecchi di rilevazione dell’alcolemia soddisfano i requisiti della Norma EN 1596411 e le esigenze del presente al- legato.

1 Campi di misura

Il campo minimo di misura applicabile agli apparecchio di rilevazione dell’alcolemia è specificato nella tabella 1. Tabella 1

Misurando Campo di misura

Concentrazione d’alcol nell’aria espirata (0,025 … 1,50) mg/l a 34 °C e pressione ambiente Tasso alcolemico convertito (0,05 … 3,00) g/kg o ‰

2 Condizioni di funzionamento nominali

Il fabbricante deve specificare i valori nominali delle condizioni di funzio- namento, vale a dire:

2.1 Per le grandezze d’influenza negli ambienti climatico e meccanico:

– un campo minimo di temperatura di –5 °C fino a 40 °C per l’ambiente climatico; – la classe ambientale meccanica applicabile è M1; – classe degli ambienti elettromagnetici E1.

2.2 Per le grandezze d’influenza nell’alimentazione elettrica:

– i campi di tensione e di frequenza per l’alimentazione in corrente alter- nata; – i limiti dell’alimentazione in corrente continua.

2.3 Per la pressione ambiente:

– I valori minimo e massimo della pressione ambiente sono per entrambe le classi: pmin ≤ 860 hPa, pmax ≥ 1060 hPa.

11 Norma europea EN 15964: 2011, «Atemalkohol-Testgeräte zur Mehrfachverwendung – Anforderungen und Prüfverfahren». Le norme possono essere ottenute presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), 8400 Winterthur, o consultate gratui- tamente presso l’Ufficio federale di metrologia, 3003 Berna.

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3 Errori massimi tollerati

3.1 Sono tollerati i seguenti errori massimi:

Per ciascuna concentrazione d’alcol nell’aria espirata misurato, il valore massimo ammesso dello scarto in condizioni di funzionamento nominali secondo il numero 2 è, nel campo inferiore o pari allo 0,20 mg/l 0,02 mg/l, nel campo superiore allo 0,20 mg/l del 10 % del valore della concentrazione d’alcol nell’aria espirata. Ciò corrisponde allo scarto massimo tollerato per il tasso alcolemico conver- tito dello 0,04 g/kg o ‰ nel campo inferiore o pari allo 0,4 g/kg o ‰ e del 10 % del valore del tasso alcolemico convertito nel campo superiore allo 0,4 g/kg o ‰.

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Allegato 2 (art. 6)

Marcature di conformità e iscrizioni supplementari richiesti per gli apparecchi di rilevazione dell’alcolemia

1 Marchi e iscrizioni

1.1 Simbolo

Gli apparecchi di rilevazione dell’alcolemia devono essere muniti: a. del seguente marchio di conformità e dal numero d’identificazione:

1. l’altezza del marchio rappresentato dal simbolo seguente non può

essere inferiore a 5 mm:

CH

2. il(i) numero(i) d’identificazione dell’(degli) organismo(i) di valu-

tazione della conformità che ha (hanno) eseguito le operazioni di verifica; b. di un contrassegno quadrato di almeno 12,5 mm di lato, verde, recante la lettera M in carattere di stampa maiuscolo, nero (marchio metrolo- gico); c. delle seguenti iscrizioni:

1. il nome del fabbricante,

2. il numero dell’organismo di valutazione della conformità,

3. il modello e il numero di serie dello strumento,

4. le due ultime cifre dell’anno in cui è stato apposta il marchio di

conformità.

1.2 Apposizione del marchio di conformità

Gli apparecchi di rilevazione dell’alcolemia devono essere muniti del mar- chio di conformità e delle iscrizioni richiesti. Il marchio e le iscrizioni devo- no essere apposti sullo strumento in modo che sia impossibile rimuoverli senza danneggiare lo stesso e devono essere chiaramente visibili quando lo strumento è installato nella sua posizione regolare di funzionamento e dopo aver rimosso l’eventuale involucro protettivo. Il marchio e le iscrizioni sono apposti sullo strumento in modo che siano ben leggibili.

1.3 Utilizzazione di una targhetta di supporto

Se si utilizza una targhetta di supporto, questa deve essere assicurata me- diante sigillatura, a meno che la sua eventuale asportazione dello strumento comporti il danneggiamento della medesima. Se la targhetta di supporto va assicurata mediante sigillatura, deve essere possibile apporvi un sigillo di ga- ranzia.

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Allegato 3 (art. 7 e 8)

Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione degli apparecchi di rilevazione dell’alcolemia

1 Verificazione successiva

1.1 Gli apparecchi di rilevazione dell’alcolemia vanno verificati in condizioni di laboratorio. Gli errori massimi tollerati corrispondono, secondo l’allegato 1 numero 3, alla metà degli errori massimi tollerati definiti in condizioni di funzionamento nominali. Il METAS definisce i dettagli della procedura di verificazione.

1.2 Per produrre la miscela etanolo-acqua si applica la formula Dubowski

descritta nella Raccomandazione OIML R12612 .

2 Manutenzione

2.1 Conformemente all’allegato 1 numero 9.3 dell’ordinanza sugli strumenti di

misurazione, le istruzioni sul funzionamento degli strumenti di misurazione contengono in particolare indicazioni dettagliate sull’obbligo della manu- tenzione da parte del detentore, su tutti i lavori di manutenzione e sulla loro frequenza nonché sulla documentazione che ne attesta l’esecuzione.

2.2 Tutti i lavori di manutenzione previsti dalle istruzioni sul funzionamento

vanno eseguiti correttamente. Vanno rispettate sia la portata di tali lavori sia le date della loro esecuzione.

2.3 Tutti i lavori di manutenzione vanno attestati in un apposito documento di

manutenzione. Tale documento deve riportare in particolare l’identificazione dello strumento, la data, i lavori eseguiti, il nome e la firma della persona che ha eseguito i lavori nonché gli strumenti di misurazione e di controllo utilizzati. 2.4 Gli strumenti di misurazione e di controllo speciali usati per la manutenzione degli apparecchi di rilevazione dell’alcolemia devono essere riconducibili a campioni di riferimento nazionali.

3 Regolazione

3.1 Gli apparecchi di rilevazione dell’alcolemia vanno regolati con una miscela

di etanolo corrispondente ad un tasso alcolemico convertito dello 0,8 g/kg o ‰. Occorre utilizzare una miscela certificata etanolo-acqua dell’1,03 g/l etanolo nell’acqua se si applica il metodo descritto nel numero 1.2.

12 Raccomandazione Internazionale OIML R 126, Éthylomètres, edizione 1998. Il testo francese o inglese della Norma può essere ordinato presso l’Ufficio federale di metro- logia, 3003 Berna, contro pagamento, consultato gratuitamente o scaricato sull’indirizzo Internet http://www.oiml.org/publications/.

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3.2 In alternativa, si può utilizzare miscele gassose certificate (campione) di 225 µmol/mol etanolo nell’azoto di un produttore di materiale di riferimento accreditato. Per applicare questo metodo secco occorre conoscere l’influsso dell’acqua sul principio di misura degli apparecchi di rilevazione dell’alco- lemia. Se del caso, lo strumento deve tener conto di tale influsso e correg- gerlo automaticamente.

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