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AS 2011 3285

Regolamento di organizzazione della Banca nazionale svizzera

Regolamento di organizzazione della Banca nazionale svizzera

Modifica dell’8 aprile 2011 Approvato dal Consiglio federale il 29 giugno 2011

Il Consiglio di banca della Banca nazionale svizzera decreta:

I Il regolamento di organizzazione della Banca nazionale svizzera del 14 maggio

20041 è modificato come segue:

Art. 3 cpv. 4

4 Ogni membro della Direzione generale ha un supplente. I membri della Direzione

generale integrano i supplenti nella direzione dei rispettivi dipartimenti. I supplenti rappresentano i membri della Direzione generale in seno alla Direzione generale e sono responsabili della gestione del proprio dipartimento.

Art. 4 Ambiti di attività

1 L’ambito di attività del Dipartimento I comprende: la cooperazione monetaria

internazionale, le questioni economiche, nonché le questioni giuridiche e i servizi. 2 L’ambito di attività del Dipartimento II comprende: le banconote e le monete, le finanze e i rischi, nonché la stabilità finanziaria. 3 L’ambito di attività del Dipartimento III comprende: i mercati finanziari, le opera- zioni bancarie e l’informatica.

Art. 6 cpv. 1 1 La revisione interna è uno strumento indipendente di sorveglianza e di controllo dell’attività operativa della BNS. Essa sottostà al Comitato di verifica.

Art. 7 Succursali e rappresentanze 1 Per adempiere i compiti di cui all’articolo 5 LBN, la BNS può mantenere succursa- li e rappresentanze in Svizzera e all’estero.

2 La BNS mantiene rappresentanze incaricate di osservare l’andamento dell’eco-

nomia nelle rispettive regioni e di provvedervi alla trasmissione delle informazioni. I competenti delegati alle relazioni economiche regionali sottostanno al Diparti- mento I.

1 RS 951.153

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Regolamento di organizzazione della Banca nazionale svizzera RU 2011

Art. 10 cpv. 2 lett. c e g

2 Il Consiglio di banca:

c. adotta il preventivo annuale e una riserva progettuale per spese impreviste e approva investimenti e spese non iscritti nel preventivo che superano i limiti di tale riserva. I nuovi progetti che comportano costi unici di oltre 5 milioni di franchi o costi ricorrenti di oltre 1 milione di franchi devono essergli sot- toposti con una richiesta separata. Approva il conteggio degli attingimenti dal preventivo; g presenta, a destinazione del Consiglio federale, proposte di nomina dei membri e supplenti della Direzione generale e decide in merito all’assun- zione, alla promozione e al licenziamento dei direttori e del capo della revi- sione interna.

Art. 14 Comitato di nomina

1 Il Consiglio di banca istituisce un Comitato di nomina. Il Comitato di nomina

consta di almeno tre membri del Consiglio di banca, fra i quali il suo presidente.

2 Il Comitato di nomina elabora proposte di nomina di:

a. membri del Consiglio di banca, la cui nomina rientra nelle competenza dell’Assemblea generale secondo l’articolo 36 lettera a LBN; b. membri e supplenti della Direzione generale ai sensi dell’articolo 42 capo- verso 2 lettera h LBN.

Art. 22 Compiti 1 La Direzione generale allargata emana le direttive strategiche per la gestione della BNS.

2 La Direzione generale allargata:

a. adotta le strategie per la gestione della BNS, incluse quelle in materia di risorse e la pianificazione del personale; b. approva, a destinazione del Consiglio di banca, il preventivo annuale, la riserva progettuale e il conteggio degli attingimenti dal preventivo; c. decide in merito all’assunzione, alla promozione e al licenziamento dei membri della direzione, ad eccezione dei direttori; d. scioglie i membri della direzione dall’obbligo di tutelare il segreto di cui all’articolo 49 LBN.

3 La Direzione generale allargata può decidere in qualsiasi momento di trattare

direttamente le questioni che, secondo l’articolo 24b, rientrano nelle competenze del Collegio dei supplenti.

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Art. 23 cpv.1 1 La Direzione generale allargata si riunisce di norma da quattro a sei volte all’anno. Il presidente o il vicepresidente della Direzione generale ne assume la presidenza.

Art. 24 cpv.1 1 Il presidente della Direzione generale allargata stabilisce l’ordine del giorno, previa consultazione del presidente del Collegio dei supplenti. Ogni membro può esigere che la discussione di proposte che non figurano all’ordine del giorno sia rinviata a una seduta ulteriore, eccettuati i casi urgenti.

Art. 24b Compiti 1 Il Collegio è responsabile della pianificazione e dell’attuazione delle direttive strategiche per la gestione della Banca nazionale. Esso assicura il coordinamento in tutte le questioni aziendali di importanza interdipartimentale.

2 Il Collegio:

a. prepara i progetti strategici, inclusa la pianificazione del personale e delle altre risorse; b. esamina le domande di credito per il preventivo e presenta una proposta per la riserva progettuale; c. approva i supplementi al preventivo nei limiti della riserva progettuale. Veri- fica il conteggio degli attingimenti dal preventivo e stila il rendiconto desti- nato al Consiglio di banca, incluso il rendiconto sulla riserva progettuale; d. emana istruzioni e direttive sulla gestione; e. decide in merito a questioni aziendali di importanza interdipartimentale con- cernenti l’organizzazione, gli immobili, il personale e l’informatica; f. adotta le esigenze poste al sistema interno di controllo e alla gestione dei rischi operativi; g. decide in merito all’assunzione, alla promozione e al licenziamento dei membri dei quadri e conferisce il diritto di firma e la procura; h. scioglie i collaboratori che non sono membri della direzione dall’obbligo di tutelare il segreto di cui all’articolo 49 LBN.

Art. 24c cpv. 2–4 2 Il Collegio si riunisce di norma due volte al mese. Il presidente stabilisce l’ordine del giorno, previa consultazione dei membri del Collegio. 3 Il verbale delle sedute del Collegio è redatto dal segretario generale supplente. Esso contiene il testo delle decisioni e, trattandosi di questioni importanti, anche la relativa motivazione.

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4 Il presidente fa rapporto alla Direzione generale allargata. Le decisioni del Colle- gio sono discusse in seno alla Direzione generale allargata soltanto su espressa richiesta di un dipartimento.

II La presente modifica entra in vigore il 15 luglio 2011.

8 aprile 2011 Banca nazionale svizzera: Il presidente del Consiglio di banca, Hansueli Raggenbass Il vicepresidente, Jean Studer

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