AS 2011 3303
Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo
Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000)
RS 0.232.142.21; RU 2007 6541
Modifica del regolamento di esecuzione Approvata dal Consiglio d’amministrazione il 26 ottobre 2010 Entrata in vigore il 1° aprile 2012
Traduzione1
Art. 1 Il regolamento di esecuzione della CBE è modificato come segue:
1. La regola 71 del regolamento di esecuzione della CBE è modificata come segue:
I paragrafi 3–11 sono sostituiti dai seguenti paragrafi 3–7: (3) Prima di prendere la decisione di concedere il brevetto europeo, la divisione di esame notifica al richiedente il testo in cui essa intende concedere il brevetto euro- peo e i relativi dati bibliografici e lo invita, entro un termine di quattro mesi, a pagare le tasse di concessione e di pubblicazione e a presentare una traduzione delle rivendicazioni nelle due lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti diverse da quelle della procedura. (4) Se il testo previsto per la concessione del brevetto europeo comporta più di quindici rivendicazioni, la divisione di esame invita il richiedente a pagare, entro il termine previsto dal paragrafo 3, le tasse di rivendicazione per la sedicesima riven- dicazione e per tutte le rivendicazioni supplementari, nella misura in cui tali tasse non siano già state pagate in virtù della regola 45 o della regola 162. (5) Se il richiedente paga le tasse di cui al paragrafo 3 e, se del caso, del paragrafo 4 entro il termine fissato dal paragrafo 3 e presenta la traduzione di cui al paragrafo 3, si ritiene che egli sia d’accordo con il testo previsto per la concessione notificatogli in virtù del paragrafo 3 e che i dati bibliografici siano stati verificati. (6) Se il richiedente, entro il termine di cui al paragrafo 3, chiede modifiche o rettifiche motivate del testo notificatogli o non intende derogare all’ultima versione da lui proposta, la divisione di esame emette una nuova notifica in virtù del para- grafo 3 se accetta la posizione del richiedente; in caso contrario riavvia la procedura d’esame.
1 Dai testi originali tedesco e francese (AS/RO 2010 2948).
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(7) Se la tassa di concessione, la tassa di pubblicazione o le tasse di rivendicazione non sono state pagate in tempo utile o se le traduzioni non sono state presentate in tempo utile, la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata.
2. La nuova regola 71a è inserita nel capitolo IV della Parte quarta:
Regola 71a Conclusione della procedura di concessione (1) La decisione in merito alla concessione di un brevetto europeo è emessa se sono state pagate tutte le tasse, se è stata presentata una traduzione delle rivendicazioni di brevetto nelle due lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti diverse da quella della procedura e se è stato raggiunto un accordo sul testo previsto per la conces- sione. La decisione indica il testo della domanda di brevetto europeo in base al quale il brevetto europeo è concesso. (2) Fino alla decisione in merito alla concessione del brevetto europeo, la divisione di esame può riprendere la procedura d’esame in qualsiasi momento. (3) Se la tassa di designazione scade dopo la notificazione di cui alla regola 71 paragrafo 3, la menzione della concessione del brevetto europeo viene pubblicata soltanto quando la tassa di designazione è pagata. Il richiedente viene informato di tale situazione. (4) Se una tassa annuale scade dopo la notificazione di cui alla regola 71 paragrafo
3 e prima della data più vicina possibile di pubblicazione della menzione della
concessione del brevetto europeo, tale menzione viene pubblicata soltanto quando la tassa annuale è pagata. Il richiedente è informato di tale situazione. (5) Se il richiedente ha già pagato la tassa di concessione e la tassa di pubblicazione dietro invito giusta la regola 71 paragrafo 3, l’importo corrisposto è conteggiato in caso di invio di un nuovo invito. (6) Se la domanda di brevetto europeo è respinta o ritirata prima della notifica della decisione sulla concessione di un brevetto europeo, o se è considerata ritirata in quel momento, la tassa di concessione e di pubblicazione è rimborsata.
3. Il nuovo testo della regola 82 paragrafo 2 del regolamento di esecuzione
della CBE è il seguente: (2) In caso di disaccordo sul testo notificato dalla divisione di opposizione, l’esame dell’opposizione può essere proseguito. Nel caso contrario, la divisione di opposi- zione, trascorso il termine di cui al paragrafo 1, invita il titolare del brevetto europeo a pagare entro il termine di tre mesi la tassa dovuta e a presentare una traduzione delle rivendicazioni modificate nelle due lingue dell’Ufficio europeo dei brevetti diverse da quella della procedura.
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4. Il nuovo testo della regola 95 paragrafo 3 del regolamento di esecuzione
della CBE è il seguente: (3) Se la richiesta di limitazione deve essere accolta in virtù del paragrafo 2, la divisione di esame informa il richiedente e lo invita a pagare entro un termine di tre mesi la tassa prevista e a presentare una traduzione delle rivendicazioni modificate nelle lingue dell’Ufficio europeo dei brevetti diverse da quella della procedura; si applicano le disposizioni della regola 82 paragrafo 3 primo periodo. Se questi atti sono adempiuti entro i termini fissati, la divisione di esame limita il brevetto.
Art. 2 (1) Le disposizioni di cui all’articolo 1 della presente decisione entrano in vigore il 1° aprile 2012. (2) La nuova regola 71 CBE come modificata dall’articolo 1 della presente deci- sione e la nuova regola 71a CBE introdotta dall’articolo 1 della presente decisione si applicano alle domande di brevetto europeo per le quali non è stata emessa alcuna notificazione prima dell’entrata in vigore di tali disposizioni ai sensi della prece- dente regola 71 paragrafo 3 CBE.
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