AS 2011 3315
Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale
Correzione
Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA)
del 25 maggio 2011 (RU 2011 2699; RS 916.441.22)
Allegato 3 numero 233
Invece di:
233 L’unità di igienizzazione deve obbligatoriamente essere dotata installazioni
per il controllo e la registrazione dei parametri di processo.
Leggasi: 233 L’unità di igienizzazione è obbligatoria e deve essere dotata di installazioni per il controllo e la registrazione dei parametri di processo.
12 luglio 2011 Cancelleria federale
2011-1367 3315
Eliminazione di sottoprodotti di origine animale. Correzione RU 2011