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AS 2011 3315

Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

Correzione

Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA)

del 25 maggio 2011 (RU 2011 2699; RS 916.441.22)

Allegato 3 numero 233

Invece di:

233 L’unità di igienizzazione deve obbligatoriamente essere dotata installazioni

per il controllo e la registrazione dei parametri di processo.

Leggasi: 233 L’unità di igienizzazione è obbligatoria e deve essere dotata di installazioni per il controllo e la registrazione dei parametri di processo.

12 luglio 2011 Cancelleria federale

2011-1367 3315

Eliminazione di sottoprodotti di origine animale. Correzione RU 2011

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