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AS 2011 3323

Ordinanza sui sistemi d'informazione militari

Ordinanza sui sistemi d’informazione militari (OSIM)

Modifica del 6 luglio 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 16 dicembre 20091 sui sistemi d’informazione militari è modificata come segue:

Capitolo 3, sezione 2 (art. 43–47) Abrogata

Titolo prima dell’art. 66a

Sezione 3: Sistema d’informazione per la gestione della formazione

Art. 66a Scopo e organo responsabile 1 Il Sistema d’informazione per la gestione della formazione (Learning Management System DDPS, LMS DDPS) è una piattaforma didattica online per militari e impie- gati del DDPS e serve alla formazione, alla gestione della formazione e al controllo della formazione.

2 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito gestisce l’LMS DDPS.

Art. 66b Dati I dati contenuti nell’LMS DDPS sono indicati nell’allegato 29a.

Art. 66c Raccolta dei dati Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito raccoglie i dati per l’LMS DDPS: a. dati di militari: presso il sistema PISA; b. dati di impiegati del DDPS: presso i superiori diretti e indiretti della persona interessata; c. presso la persona interessata.

1 RS 510.911

2011-0709 3323

Sistemi d’informazione militari RU 2011

Art. 66d Comunicazione dei dati Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell’LMS DDPS agli organi e alle persone seguenti: a. alla persona interessata; b. alle persone responsabili del controllo dell’istruzione dell’esercito; c. alle persone responsabili dell’istruzione e della condotta.

Art. 66e Conservazione dei dati I dati nell’LMS DDPS sono conservati al massimo sino: a. al proscioglimento dei militari dall’obbligo di prestare servizio militare; b. alla conclusione del rapporto di lavoro degli impiegati del DDPS.

Titolo prima dell’art. 71 Capitolo 6: Altri sistemi d’informazione Sezione 1: Dati degli altri sistemi d’informazione secondo la LSIM

Titolo prima dell’art. 72a

Sezione 2: Sistema d’informazione per la circolazione e il trasporto

Art. 72a Scopo e organo responsabile 1 Il sistema d’informazione per la circolazione e il trasporto del Servizio preposto alle autovetture (CT-SPA) serve alla gestione del parco veicoli dei militari di profes- sione, segnatamente alla condotta e alla gestione economico-aziendale, nonché alla tenuta dei dossier elettronici dei veicoli.

2 La Base logistica dell’esercito gestisce il sistema CT-SPA.

Art. 72b Dati I dati personali contenuti nel sistema CT-SPA sono indicati nell’allegato 35a.

Art. 72c Raccolta dei dati La Base logistica dell’esercito raccoglie i dati per il CT-SPA presso: a. la persona interessata; b. il SISLOG; c. il sistema IPV.

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Sistemi d’informazione militari RU 2011

Art. 72d Comunicazione dei dati La Base logistica dell’esercito comunica ai fornitori e all’ufficio della circolazione competente i dati personali e i dati relativi ai veicoli necessari per l’immatrico- lazione conformemente alla legislazione sulla circolazione stradale.

Art. 72e Conservazione dei dati I dati del CT-SPA sono conservati per cinque anni dal termine del rapporto di lavoro presso l’Aggruppamento Difesa.

II

1 L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

2 L’allegato 22 è abrogato.

3 Alla presente ordinanza sono aggiunti i nuovi allegati 29a e 35a conformemente

alla versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2011.

6 luglio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente del Consiglio federale, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Sistemi d’informazione militari RU 2011

Allegato 1 (art. 4)

Dati del PISA

N. 27, 49 e 105

27. Valutazione e raccomandazione per una funzione di quadro di livello I

49. Valutazione e raccomandazione per una funzione di quadro di livello II–IV

eZ 105. Gestione elettronica di documenti compresa la corrispondenza per il differi- mento del servizio, per i controlli e le qualificazioni nonché la dichiarazione di consenso allo svolgimento di un controllo di sicurezza relativo alle per- sone

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Sistemi d’informazione militari RU 2011

Allegato 29a (art. 66b)

Dati dell’LMS DDPS

1. Numero d’assicurato AVS

2. Cognome

3. Nome

4. Lingua materna

5. Incorporazione

6. Servizio presso

7. Grado

8. Sesso

9. Funzione

10. Specializzazioni rilevanti per la formazione

11. Indirizzo e-mail (facoltativo e registrato autonomamente dalla persona inte-

ressata)

12. Numero di cellulare (facoltativo e registrato autonomamente dalla persona

interessata)

13. Successo d’apprendimento nei test («adempiuto/non adempiuto»)

14. Ritmo d’apprendimento (unità d’apprendimento assolte, in termini percen-

tuali)

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Sistemi d’informazione militari RU 2011

Allegato 35a (art. 72b)

Dati del CT-SPA

1. Numero personale

2. Cognome

3. Nome

4. Data di nascita

5. Numero telefonico

6. Indirizzo e-mail

7. Indirizzi di spedizione (privato e professionale)

8. Data dell’entrata in servizio

9. Organo

10. Classe di stipendio

11. Deduzione salariale

12. Lingua

13. Sesso

14. Grado

15. Gruppo d’impiego

16. Categoria di personale (sottufficiale di professione, ufficiale di professione, alto ufficiale superiore)

17. Appartenenza allo Stato maggiore generale

18. Indicazioni sul conto (numero, titolare del conto, luogo)

19. Invii comandati

20. Assenze prolungate

21. Pensionamento, partenza

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