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AS 2011 3393

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) (Riforma strutturale)

Modifica del 19 marzo 2010

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 15 giugno 20071, decreta:

I La legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 2 lett. d

2 Fatto salvo l’articolo 8 capoverso 3, l’obbligo assicurativo finisce quando:

d. termina il diritto alle indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoc- cupazione.

Art. 26 cpv. 3 3 Il diritto alle prestazioni si estingue con la morte dell’avente diritto o con la cessa- zione dell’invalidità. Per gli assicurati che sottostanno all’assicurazione obbligatoria giusta l’articolo 2 capoverso 3 o che continuano volontariamente la loro previdenza in virtù dell’articolo 47 capoverso 2, la rendita d’invalidità si estingue al più tardi al sorgere del diritto a una prestazione di vecchiaia (art. 13 cpv. 1).

Art. 33 Abrogato

Art. 47 cpv. 2

2 L’assicurato che cessa di essere assoggettato all’assicurazione obbligatoria

secondo l’articolo 2 capoverso 3 può continuare nella stessa estensione la previdenza contro i rischi morte e invalidità presso l’istituto collettore.

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Art. 49 cpv. 2 n. 7, 9, 10, 14 e 15 2 Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti:

7. l’amministrazione paritetica e i compiti dell’organo supremo dell’istituto di

previdenza (art. 51 e 51a),

9. l’abilitazione e i compiti degli organi di controllo (art. 52a–52e),

10. l’integrità e la lealtà dei responsabili, i negozi giuridici con persone vicine e i conflitti d’interesse (art. 51b, 51c e 53a) 3,

14. la vigilanza e l’alta vigilanza (art. 61–62a e 64–64c),

15. abrogato

Art. 51 cpv. 6 e 7 Abrogati

Art. 51a Compiti dell’organo supremo dell’istituto di previdenza4

1 L’organo supremo dell’istituto di previdenza ne assume la direzione generale,

provvede all’adempimento dei suoi compiti legali e ne stabilisce gli obiettivi e prin- cipi strategici, nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione. Definisce l’organiz- zazione dell’istituto di previdenza, provvede alla sua stabilità finanziaria e ne sorve- glia la gestione.

2 Adempie i compiti intrasmissibili e inalienabili seguenti:

a. definisce il sistema di finanziamento; b. definisce gli obiettivi in materia di prestazioni e i piani di previdenza, non- ché i principi per l’impiego dei fondi liberi; c. emana e modifica i regolamenti; d. allestisce e approva il conto annuale; e. fissa il tasso d’interesse tecnico e definisce le altri basi tecniche; f. definisce l’organizzazione dell’istituto di previdenza; g. organizza la contabilità; h. garantisce l’informazione degli assicurati; i. garantisce la formazione iniziale e permanente dei rappresentanti dei lavora- tori e dei datori di lavoro; j. nomina e revoca le persone incaricate della gestione;

3 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10). 4 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).

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k. nomina e revoca il perito in materia di previdenza professionale e l’ufficio di revisione; l. decide riguardo alla riassicurazione integrale o parziale dell’istituto di previ- denza e all’eventuale riassicuratore; m. definisce gli obiettivi e i principi in materia di amministrazione del patrimo- nio, di esecuzione del processo d’investimento e di sorveglianza dello stesso; n. verifica periodicamente la concordanza a medio e lungo termine tra l’inve- stimento patrimoniale e gli impegni dell’istituto di previdenza. 3 L’organo supremo dell’istituto di previdenza può attribuire la preparazione e l’ese- cuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a suoi comitati o a singoli membri. Provvede a un’adeguata informazione dei suoi membri. 4 Stabilisce un’indennità adeguata per la partecipazione dei suoi membri a sedute e corsi di formazione. 5 Negli istituti di previdenza che rivestono la forma della società cooperativa i com- piti di cui ai capoversi 1–4 possono essere assunti dall’amministrazione, purché non si tratti di poteri intrasmissibili dell’assemblea generale secondo l’articolo 879 del Codice delle obbligazioni5. 6 Sono fatte salve le disposizioni federali, cantonali e comunali che, per gli istituti di previdenza di diritto pubblico, ripartiscono tra più organi di diritto pubblico i com- piti di cui al capoverso 2.

Art. 51b Integrità e lealtà dei responsabili 1 Le persone incaricate della gestione o amministrazione di un istituto di previdenza o dell’amministrazione del suo patrimonio devono godere di una buona reputazione e garantire un’attività irreprensibile. 2 Sono soggette al dovere fiduciario della diligenza e tenute a svolgere la loro attività nell’interesse degli assicurati dell’istituto di previdenza. A questo scopo provvedono affinché non sorgano conflitti d’interesse a causa della loro situazione personale e professionale6.

Art. 51c Negozi giuridici con persone vicine 1 I negozi giuridici degli istituti di previdenza devono essere conclusi alle usuali condizioni di mercato. 2I negozi giuridici conclusi dall’istituto di previdenza con membri dell’organo supremo, datori di lavoro affiliati, persone fisiche o giuridiche incaricate della gestione dell’istituto o dell’amministrazione del suo patrimonio o con persone fisiche o giuridiche vicine a quelle succitate devono essere dichiarati all’ufficio di revisione in occasione della verifica del conto annuale.

5 RS 220 6 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).

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3 L’ufficio di revisione verifica se nei negozi giuridici dichiarati gli interessi del- l’istituto di previdenza sono garantiti. 4 Nel rapporto annuale devono essere indicati il nome e la funzione dei periti, consu- lenti in investimenti e gestori di investimenti che collaborano con l’istituto di previ- denza.

Art. 52 cpv. 1 e 4 1 Le persone incaricate dell’amministrazione o della gestione dell’istituto di previ- denza nonché i periti in materia di previdenza professionale rispondono del danno che essi gli arrecano intenzionalmente o per negligenza. 4 Per la responsabilità dell’ufficio di revisione si applica per analogia l’articolo 755 del Codice delle obbligazioni7.

Art. 52a Verifica 1 Per la verifica l’istituto di previdenza designa un ufficio di revisione e un perito in materia di previdenza professionale. 2 L’organo supremo dell’istituto di previdenza trasmette il rapporto dell’ufficio di revisione all’autorità di vigilanza e al perito in materia di previdenza professionale e lo tiene a disposizione degli assicurati.

Art. 52b Abilitazione di uffici di revisione per la previdenza professionale Possono esercitare la funzione di ufficio di revisione le persone fisiche e le imprese di revisione abilitate dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori a esercitare quale perito revisore conformemente alla legge del 16 dicembre 20058 sui revisori.

Art. 52c Compiti dell’ufficio di revisione

1 L’ufficio di revisione verifica se:

a. il conto annuale e i conti di vecchiaia sono conformi alle prescrizioni legali; b. l’organizzazione, la gestione e l’investimento patrimoniale sono conformi alle disposizioni legali e regolamentari; c. sono stati presi i necessari provvedimenti per garantire la lealtà nell’ammini- strazione del patrimonio e il rispetto dei doveri di lealtà è controllato in misura sufficiente dall’organo supremo9; d. i fondi liberi o le partecipazioni alle eccedenze risultanti da contratti d’assicurazione sono stati impiegati conformemente alle disposizioni legali e regolamentari;

7 RS 220 8 RS 221.302 9 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).

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e. in caso di copertura insufficiente l’istituto di previdenza ha preso le misure necessarie al ripristino della copertura integrale; f. le indicazioni e le notifiche richieste dalla legge sono state trasmesse all’au- torità di vigilanza; g. le disposizioni dell’articolo 51c sono state rispettate. 2 L’ufficio di revisione redige annualmente un rapporto all’attenzione dell’organo supremo dell’istituto di previdenza sui risultati delle verifiche previste al capo- verso 1. Il rapporto certifica il rispetto delle prescrizioni, con o senza riserve, e raccomanda l’approvazione o il rigetto del conto annuale, che deve essere allegato. 3 Se necessario, l’ufficio di revisione commenta i risultati della verifica all’atten- zione dell’organo supremo dell’istituto di previdenza.

Art. 52d Abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale 1 I periti in materia di previdenza professionale devono essere abilitati dalla Com- missione di alta vigilanza.

2 Per ottenere l’abilitazione i periti devono:

a. disporre della formazione e dell’esperienza professionale necessarie; b. conoscere le disposizioni giuridiche pertinenti; c. avere una buona reputazione ed essere affidabili.

3 La Commissione di alta vigilanza può precisare i requisiti per l’abilitazione.

Art. 52e Compiti del perito in materia di previdenza professionale10

1 Il perito in materia di previdenza professionale verifica periodicamente se:

a. l’istituto di previdenza offre garanzia di poter adempiere i suoi impegni; b. le disposizioni attuariali regolamentari inerenti alle prestazioni e al finanzia- mento sono conformi alle prescrizioni legali. 2 Il perito sottopone all’organo supremo dell’istituto di previdenza raccomandazioni concernenti in particolare: a. il tasso d’interesse tecnico e le altri basi tecniche; b. le misure da prendere in caso di copertura insufficiente. 3 Se l’organo supremo non si attiene alle sue raccomandazioni e la sicurezza del- l’istituto di previdenza ne sembra minacciata, il perito in materia di previdenza professionale ne informa l’autorità di vigilanza.

10 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).

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Art. 53 Abrogato

Art. 53a Disposizioni d’esecuzione Il Consiglio federale emana disposizioni: a. sulla liceità degli affari trattati per conto proprio da persone incaricate del- l’amministrazione del patrimonio11; b. sulla liceità e l’obbligo di dichiarazione di vantaggi patrimoniali acquisiti nel contesto dell’attività svolta per l’istituto di previdenza.

Titolo 2: Fondazioni d’investimento

Art. 53g Scopo e diritto applicabile 1 Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costi- tuite fondazioni ai sensi degli articoli 80–89bis 12 del Codice civile13. 2 Le fondazioni d’investimento sono istituti dediti alla previdenza professionale. Esse sono soggette alla presente legge. Nella misura in cui la presente legge e le sue ordinanze d’esecuzione non prevedono disposizioni applicabili alle fondazioni d’investimento, si applicano sussidiariamente le disposizioni generali del diritto in materia di fondazioni.

Art. 53h Organizzazione 1 L’organo supremo della fondazione d’investimento è l’assemblea degli investitori.

2 Il consiglio di fondazione è l’organo preposto alla gestione. Può delegare la

gestione a terzi, salvo che si tratti di compiti direttamente legati alla direzione suprema della fondazione d’investimento. 3 L’assemblea degli investitori emana disposizioni sull’organizzazione, l’ammini- strazione e il controllo della fondazione d’investimento.

Art. 53i Patrimonio 1 Il patrimonio complessivo della fondazione d’investimento comprende il patrimo- nio di base e il patrimonio d’investimento. L’assemblea degli investitori emana disposizioni sull’investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione.

11 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10). 12 All’entrata in vigore della modifica del 19 dic. 2008 del Codice civile l’art. 89bis diverrà art. 89a. 13 RS 210

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2 Il patrimonio d’investimento è composto dai mezzi versati dagli investitori a scopo d’investimento patrimoniale collettivo. Tale patrimonio costituisce un gruppo d’investimento o è strutturato in più gruppi d’investimento. I gruppi d’investimento sono contabilizzati separatamente e sono economicamente indipendenti gli uni dagli altri14. 3 Un gruppo d’investimento è costituito di diritti uguali e senza valore nominale appartenenti a uno o più investitori. 4 In caso di fallimento della fondazione d’investimento, i beni e i diritti che appar- tengono a un gruppo d’investimento sono scorporati in favore degli investitori. La medesima procedura si applica per analogia in caso di concordato con abbandono dell’attivo. Sono fatti salvi i seguenti crediti della fondazione d’investimento: a. le rimunerazioni previste dal contratto; b. la liberazione dagli impegni assunti nell’esecuzione regolare dei suoi com- piti per un gruppo d’investimento; c. il rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni. 5 La compensazione è ammessa soltanto in caso di pretese all’interno del medesimo gruppo d’investimento o all’interno del patrimonio di base.

Art. 53j Responsabilità 1 La responsabilità della fondazione d’investimento per gli impegni assunti da un gruppo d’investimento è limitata al patrimonio di tale gruppo d’investimento.

2 Ogni gruppo d’investimento risponde soltanto dei propri impegni.

3 È esclusa qualsiasi responsabilità degli investitori.

Art. 53k Disposizioni d’esecuzione Il Consiglio federale emana disposizioni relative: a. alla cerchia degli investitori; b. all’alimentazione e all’impiego del patrimonio di base; c. alla costituzione, all’organizzazione e allo scioglimento15; d. agli investimenti, alla contabilità, al rendiconto e alla revisione; e. ai diritti degli investitori.

14 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10). 15 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).

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Titolo prima dell’art. 54 Titolo terzo: Fondo di garanzia e istituto collettore Capitolo 1: Titolari

Titolo prima dell’art. 61

Titolo quarto: Vigilanza e alta vigilanza Capitolo 1: Vigilanza

Art. 61 Autorità di vigilanza16 1 I Cantoni designano l’autorità competente per la vigilanza sugli istituti di previ- denza e istituti dediti alla previdenza professionale con sede sul territorio cantonale. 2 I Cantoni possono costituire regioni comuni di vigilanza e designare l’autorità di vigilanza competente. 3 L’autorità di vigilanza è un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuri- dica. Nell’esercizio della sua attività non è vincolata a istruzioni.

Art. 62 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a, nonché cpv. 2 1 L’autorità di vigilanza veglia affinché gli istituti di previdenza, gli uffici di revi- sione per la previdenza professionale, i periti in materia di previdenza professionale e gli istituti dediti alla previdenza professionale osservino le prescrizioni legali e affinché il patrimonio di previdenza sia impiegato secondo gli scopi previsti; in particolare: a. verifica se le disposizioni statutarie e regolamentari degli istituti di previ- denza e degli istituti dediti alla previdenza professionale sono conformi alle prescrizioni legali; 2 Trattandosi di fondazioni, essa assume anche i compiti designati negli articoli 85 e 86–86b del Codice civile17.

Art. 62a Strumenti di vigilanza 1 Nell’adempimento dei suoi compiti l’autorità di vigilanza si basa sui rapporti dei periti in materia di previdenza professionale e degli uffici di revisione.

2 Se necessario, l’autorità di vigilanza può:

a. esigere in qualsiasi momento che l’organo supremo dell’istituto di previ- denza, il perito in materia di previdenza professionale o l’ufficio di revisione le forniscano informazioni o le consegnino documenti utili alla sua attività;

16 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10). 17 RS 210

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b. nel singolo caso, impartire istruzioni all’organo supremo, all’ufficio di revi- sione o al perito in materia di previdenza professionale18; c. ordinare perizie; d. annullare decisioni dell’organo supremo dell’istituto di previdenza; e. ordinare esecuzioni d’ufficio; f. avvertire, ammonire o revocare l’organo supremo dell’istituto di previdenza o singoli suoi membri; g. ordinare l’amministrazione d’ufficio dell’istituto di previdenza o dell’istituto dedito alla previdenza professionale; h. nominare o revocare un ufficio di revisione o un perito in materia di previ- denza professionale; i. perseguire le inosservanze di prescrizioni d’ordine conformemente all’arti- colo 79. 3 Le spese per i provvedimenti di vigilanza sono a carico dell’istituto di previdenza o dell’istituto dedito alla previdenza professionale che ne è all’origine. Le spese per le revoche di cui al capoverso 2 lettera h sono a carico dell’ufficio di revisione o del perito in materia di previdenza professionale in questione.

Art. 63 Abrogato

Art. 63a Abrogato

Titolo prima dell’art. 64 Capitolo 2: Alta vigilanza

Art. 64 Commissione di alta vigilanza 1 Il Consiglio federale nomina una Commissione di alta vigilanza composta da sette a nove membri. Ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere esperti indipendenti. Le parti sociali hanno diritto a un rappresentante ciascuna. La durata del mandato è di quattro anni. 2 Nel prendere le sue decisioni la Commissione di alta vigilanza non è vincolata a istruzioni del Consiglio federale né del Dipartimento federale dell’interno. Nel suo regolamento, può delegare competenze alla sua segreteria.

18 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).

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3 La Confederazione risponde del comportamento della Commissione di alta vigi-

lanza e della sua segreteria soltanto se sono stati violati doveri d’ufficio essenziali e i danni non sono riconducibili a violazioni di obblighi da parte di un’autorità o di un istituto sottoposti a vigilanza secondo l’articolo 64a.

4 Per il resto si applica la legge del 14 marzo 195819 sulla responsabilità.

Art. 64a Compiti20 1 La Commissione di alta vigilanza vigila sulle autorità di vigilanza. I suoi compiti sono i seguenti: a. garantisce un’esecuzione uniforme della vigilanza da parte delle autorità di vigilanza; a tal fine può emanare istruzioni; b. esamina i rapporti annuali delle autorità di vigilanza; può procedere a ispe- zioni presso le medesime; c. in presenza di una base legale e previa consultazione degli ambienti interes- sati, emana le norme necessarie per l’attività di vigilanza; d. decide in merito alla concessione e al ritiro dell’abilitazione a periti in mate- ria di previdenza professionale; e. tiene un registro dei periti in materia di previdenza professionale abilitati; il registro è pubblico ed è pubblicato in Internet; f. può impartire istruzioni ai periti in materia di previdenza professionale e agli uffici di revisione; g. emana un regolamento di organizzazione e di gestione; il regolamento deve essere approvato dal Consiglio federale. 2 La Commissione esercita inoltre la vigilanza sul fondo di garanzia, sull’istituto collettore e sulle fondazioni d’investimento. 3 Presenta annualmente un rapporto d’attività al Consiglio federale e corrisponde con lo stesso per il tramite del Dipartimento federale dell’interno.

Art. 64b Segreteria

1 La Commissione dispone di una segreteria permanente aggregata amministrativa-

mente all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 2 La segreteria svolge i compiti che le sono attribuiti dal regolamento di organizza- zione e di gestione della Commissione.

19 RS 170.32 20 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).

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Art. 64c Spese

1 Le spese della Commissione e della sua segreteria sono coperte da:

a. una tassa di vigilanza annuale; b. emolumenti per decisioni e servizi.

2 La tassa di vigilanza annuale è riscossa:

a. presso le autorità di vigilanza, in funzione del numero di istituti di previ- denza soggetti alla vigilanza e del numero di assicurati; b. presso il fondo di garanzia, l’istituto collettore e le fondazioni d’investimen- to, in base al patrimonio e, se del caso, al numero di patrimoni separati21. 3 Il Consiglio federale definisce i costi di vigilanza computabili e stabilisce i partico- lari della procedura di calcolo e la tariffa degli emolumenti.

Art. 65 cpv. 2 e 4

2 Concerne soltanto il testo francese.

4 Il Consiglio federale stabilisce il patrimonio iniziale di cui devono disporre e le garanzie che devono offrire le fondazioni collettive e comuni nuovamente costituite soggette alla legge del 17 dicembre 199322 sul libero passaggio, indipendentemente dalla loro forma giuridica o amministrativa. Questa disposizione non si applica agli istituti di previdenza di associazioni e agli istituti di previdenza che assicurano più datori di lavoro in strette relazioni economiche o finanziarie.

Art. 74 cpv. 3 e 4 3 Un ricorso contro una decisione dell’autorità di vigilanza ha effetto sospensivo soltanto se il Tribunale amministrativo federale lo decide su richiesta di una parte23. 4 La Commissione di alta vigilanza è legittimata a ricorrere al Tribunale federale contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di previdenza professionale.

Art. 76, sesto e settimo comma24 … chiunque tratta per conto proprio affari non autorizzati, viola l’obbligo di dichiara- zione fornendo indicazioni inveritiere o incomplete o agisce in maniera altrimenti gravemente lesiva degli interessi dell’istituto di previdenza,

21 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10). 22 RS 831.42 23 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10). 24 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).

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chiunque non dichiara o trattiene per sé vantaggi patrimoniali o retrocessioni in rela- zione con l’amministrazione del patrimonio, a meno che questi siano espressamente quantificati come indennità nel contratto di amministrazione patrimoniale,

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice civile25

Art. 89bis26 cpv. 6 n. 7, 8, 12, 13 e 14

6 Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano

nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i supersti- ti e l’invalidità vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 198227 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità concernenti:

7. l’abilitazione e i compiti degli organi di controllo (art. 52a–

52e),

8. l’integrità e la lealtà dei responsabili, i negozi giuridici con

persone vicine e i conflitti d’interesse (art. 51b, 51c e 53a),

12. la vigilanza e l’alta vigilanza (art. 61–62a e 64–64c),

13. abrogato

14. la sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1, 3 e 4, 66 cpv. 4, 67

e 69),

2. Legge del 17 dicembre 199328 sul libero passaggio

Art. 9 cpv. 2, secondo periodo

2 … È fatto salvo l’articolo 79b LPP29.

Art. 19, secondo periodo … Gli altri istituti di previdenza possono dedurre tali disavanzi soltanto in occasione di una liquidazione, parziale o totale (art. 53d cpv. 3 LPP).

25 RS 210 26 All’entrata in vigore della modifica del 19 dic. 2008 del Codice civile l’art. 89bis diverrà art. 89a. 27 RS 831.40 28 RS 831.42 29 RS 831.40

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III

Disposizione transitoria della modifica del 19 marzo 2010 (Riforma strutturale) Gli istituti di previdenza che al momento dell’entrata in vigore della presente modi- fica sottostanno alla vigilanza della Confederazione possono rimanere assoggettati alla vigilanza della Confederazione per tre anni al massimo a partire da tale data.

IV

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 marzo 2010 Consiglio nazionale, 19 marzo 2010 La presidente: Erika Forster-Vannini La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente l’8 luglio 2010.30 2 Eccettuate le disposizioni di cui al capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012. 3 Gli articoli 51b, 51c, 52c, 53a e 64 capoverso 1 entrano in vigore il 1° agosto 2011.

10 e 22 giugno 2011 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

30 FF 2010 1799

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