AS 2011 3449
Ordinanza sull'assicurazione malattie
Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)
Modifica del 22 giugno 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 12 cpv. 3
3 Le riserve minime di una cassa malati che domanda il riconoscimento devono
ammontare almeno a 8 milioni di franchi.
Tiolo prima dell’art. 78 Titolo 5: Finanziamento Capitolo 1: Riserve, esposizione dei conti e revisione Sezione 1: Riserve
Art. 78 Determinazione delle riserve 1 Le riserve sono determinate in base alla differenza fra gli attivi e il valore degli impegni. 2 Gli attivi devono essere valutati in base al mercato. Il valore conforme al mercato degli attivi è il valore di mercato o, se quest’ultimo non è disponibile, il valore di mercato di un attivo equivalente o un valore fondato su un modello di calcolo. 3 Il valore degli impegni va valutato in modo che corrisponda il più precisamente possibile al valore effettivo. 4 Nella determinazione degli attivi e del valore degli impegni non sono considerate le voci di bilancio delle operazioni assicurative secondo la legge del 2 aprile 19082 sul contratto d’assicurazione. 5 Il Dipartimento può definire i dettagli della valutazione degli attivi e degli impegni.
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Ordinanza sull’assicurazione malattie RU 2011
Art. 78a Ammontare minimo delle riserve 1 Le riserve devono ammontare almeno a un importo tale che la media delle riserve possibili alla fine dell’anno inferiori al valore soglia sia zero. Il valore soglia è il valore che le riserve superano nel corso di un anno con una probabilità del 99 per cento. 2 Il Dipartimento stabilisce un modello per la determinazione dell’ammontare mini- mo delle riserve. Tale modello comprende: a. la quantificazione dei rischi attuariali, dei rischi di mercato e dei rischi di credito; b. la valutazione di scenari nell’ambito dei rischi attuariali, dei rischi di mer- cato e dei rischi di credito; c. una procedura d’aggregazione che riunisce i risultati della quantificazione e la valutazione degli scenari tenendo conto dell’effetto di diversificazione.
Art. 78b Frequenza e momento della determinazione 1 Gli assicuratori determinano all’inizio di ogni anno civile le riserve disponibili e l’ammontare minimo delle riserve. 2 Qualora, nel corso dell’anno, la situazione di un assicuratore si modifichi notevol- mente riguardo ai rischi, le riserve disponibili e l’ammontare minimo delle riserve vanno calcolate approssimativamente anche nel corso dell’anno e comunicate all’UFSP. 3 L’assicuratore allega alla sua richiesta di approvazione dei premi una stima delle possibili riserve disponibili per la fine dell’anno in corso e una previsione dell’ammontare minimo delle riserve per il successivo anno civile. La previsione presenta più varianti, con la probabilità della loro occorrenza, che tengono conto del rischio individuale di modifica dell’effettivo.
Art. 78c Rapporto 1 Gli assicuratori redigono annualmente un rapporto sul calcolo delle riserve dispo- nibili e dell’ammontare minimo delle riserve. 2 Il rapporto deve contenere tutte le informazioni necessarie alla comprensione del calcolo delle riserve disponibili e dell’ammontare minimo delle riserve, nonché della situazione dell’assicuratore riguardo ai rischi. 3 Esso dev’essere sottoscritto dalla direzione e inoltrato all’UFSP. Il Dipartimento stabilisce il momento dell’inoltro.
Art. 79 Abrogato
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Ordinanza sull’assicurazione malattie RU 2011
Art. 92b cpv. 3
3 Per la determinazione dei premi, l’assicuratore considera:
a. per gli assicurati per i quali è previsto un rimborso delle prestazioni in base a importi forfettari ai sensi degli articoli 94 e 95 del regolamento CEE 574/723:
1. i costi della rimunerazione degli importi forfettari,
2. un supplemento per la costituzione delle riserve giusta gli artico-
li 78−78c, per la copertura dei costi di amministrazione secondo l’arti- colo 84 e per tener conto dell’evoluzione dei costi tra l’anno in cui vie- ne approntata la statistica dei costi secondo l’articolo 19 capoverso 2 lettera a e l’anno per il quale vengono riscossi i premi; b. per gli assicurati per i quali è previsto un rimborso delle prestazioni secondo i costi effettivi ai sensi dell’articolo 93 del regolamento CEE 574/72:
1. i costi della rimunerazione delle prestazioni,
2. un supplemento per la costituzione delle riserve secondo gli artico-
li 78−78c, per la costituzione degli accantonamenti secondo l’arti- colo 83 capoverso 1, per la copertura dei costi di amministrazione secondo l’articolo 84 e per una tassa di rischio secondo l’articolo 4 capoversi 2 e 5 dell’ordinanza del 12 aprile 19954 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie.
Art. 107 Riserve Gli articoli 78−78c si applicano per analogia.
II
Disposizioni transitorie relativa alla modifica del 22 giugno 2011
1 Gli assicuratori devono provvedere affinché, entro cinque anni dall’entrata in
vigore, le loro riserve raggiungano l’ammontare minimo di cui all’articolo 78a. 2 Prima di tale data, gli assicuratori le cui riserve non raggiungono l’ammontare minimo devono disporre: a. delle riserve di sicurezza di cui all’articolo 78 capoverso 4 del diritto vigente; e b. di una riassicurazione, sempre che abbiano meno di 50 000 persone nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie.
3 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 mar. 1972) (codificato anche mediante il regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio del 2 dic. 1996); modificato per l’ultima volta mediante il regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio dell’8 feb. 1999 (GU L 38 del 12 feb. 1999). 4 RS 832.112.1
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Disposizione finale relativa alla modifica del 26 aprile 2006
5 Abrogato
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.
22 giugno 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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