AS 2011 3467
Legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata
Legge federale concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin)
Modifica del 18 marzo 2011
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 settembre 20101, decreta:
I La legge federale del 22 marzo 19852 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata è modificata come segue:
Titolo Legge federale concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali (LUMin)
Titolo prima dell’art. 1 Titolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente legge disciplina l’utilizzazione del prodotto netto: a. dell’imposta di consumo riscossa dalla Confederazione sui carburanti (imposta sugli oli minerali) nei settori del traffico stradale e del traffico aereo; b. della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali nel settore del traffico stradale.
Art. 2 Rapporto Il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale, insieme al preventivo e al consuntivo, un rapporto relativo all’utilizzazione del prodotto dell’imposta sugli oli minerali assegnato al traffico stradale e al traffico aereo.
2010-0394 3467
Utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata. LF RU 2011
Titolo prima dell’art. 3 Titolo 2: Traffico stradale Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 3, frase introduttiva Concerne soltanto il testo francese.
Art. 4 cpv. 1 e 5 1 Nell’ambito del preventivo, l’Assemblea federale ripartisce tra i singoli settori di compiti il prodotto dell’imposta sugli oli minerali assegnato al traffico stradale. 5 La quota per i contributi non direttamente vincolati alle opere è stabilita ogni volta per quattro anni; ammonta almeno al 10 per cento del prodotto dell’imposta sugli oli minerali assegnato al traffico stradale.
Art. 5 Abrogato
Art. 6 Concessione dei contributi
1 I contributi sono concessi nei limiti dei mezzi disponibili.
2 Non sono concessi contributi inferiori a 30 000 franchi; sono eccettuati le quote versate dalla Confederazione a titolo di partecipazione alle spese di completamento della rete delle strade nazionali e i contributi per provvedimenti di protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio.
Titolo prima dell’art. 7
Capitolo 2: Finanziamento delle strade nazionali
Titolo prima dell’art. 12
Capitolo 3: Contributi alle spese delle strade principali
Titolo prima dell’art. 17a
Capitolo 4: Contributi alle infrastrutture dei trasporti nelle città e negli agglomerati
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Titolo prima dell’art. 37a Titolo 3: Traffico aereo Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 37a Ripartizione dei mezzi 1 Previa deduzione delle sue spese per la collaborazione all’esecuzione della pre- sente legge, la Confederazione impiega il prodotto dell’imposta sugli oli minerali assegnato al traffico aereo conformemente all’articolo 86 capoverso 3bis della Costi- tuzione federale, applicando la seguente chiave di ripartizione: a. un quarto per contributi a provvedimenti di protezione dell’ambiente resi necessari dal traffico aereo; b. un quarto per contributi a provvedimenti di sicurezza volti a prevenire atti illeciti compiuti contro il traffico aereo, segnatamente attacchi terroristici e dirottamenti aerei, purché l’adozione di tali provvedimenti non spetti alle autorità pubbliche; c. la metà per contributi a provvedimenti volti a promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo.
2 Il Consiglio federale definisce:
a. il periodo durante il quale la media dei contributi destinati ai diversi settori di compiti deve corrispondere alla chiave di ripartizione; b. le condizioni alle quali si può derogare temporaneamente alla chiave di ripartizione. 3 L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) ripartisce i contributi all’interno dei settori di compiti. Definisce previamente le priorità e consulta le cerchie interes- sate.
Art. 37b Concessione dei contributi
1 Non sussiste alcun diritto alla concessione di contributi.
2 I contributi sono concessi nei limiti dei mezzi disponibili.
3 Il Consiglio federale definisce i criteri per la concessione dei contributi e disciplina la procedura.
Art. 37c Importo dei contributi 1 Il Consiglio federale definisce per ogni categoria di provvedimenti di cui agli articoli 37d, 37e e 37f lettere b–d la quota massima assunta dalla Confederazione dei costi di un provvedimento che beneficia di un sostegno. Detta quota corrisponde al massimo all’80 per cento. 2 Il Consiglio federale fissa i criteri di calcolo dei contributi, segnatamente definisce i costi computabili e i criteri in base ai quali l’UFAC determina l’importo nel singolo caso.
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Capitolo 2: Contributi
Art. 37d Protezione dell’ambiente Al fine di limitare gli effetti del traffico aereo sull’ambiente, la Confederazione può concedere contributi per i provvedimenti seguenti, sempre che il loro finanziamento non sia garantito da altre fonti: a. provvedimenti volti a proteggere la popolazione dagli effetti del rumore cau- sato dal traffico aereo; b. provvedimenti volti a proteggere la popolazione dagli effetti delle emissioni di sostanze nocive dell’infrastruttura del traffico aereo e degli aeromobili; c. provvedimenti di adattamento degli aeromobili al fine di proteggere la popo- lazione dalle immissioni foniche e di sostanze nocive; d. lavori di ricerca relativi agli effetti del traffico aereo sull’ambiente; e. osservazione e rilevazione degli effetti del traffico aereo sull’ambiente; f. sviluppo di procedure di volo rispettose dell’ambiente, nonché formazione e perfezionamento ai fini della loro applicazione; g. provvedimenti di compensazione ecologica negli aerodromi.
Art. 37e Prevenzione di atti illeciti Al fine di prevenire atti illeciti compiuti contro il traffico aereo, la Confederazione può concedere contributi per i provvedimenti seguenti: a. controllo e sorveglianza dei passeggeri, dei bagagli a mano, dei bagagli regi- strati e degli aeromobili; b. provvedimenti volti a proteggere le infrastrutture e gli aeromobili da influssi fisici o elettronici; c. formazione del personale di sicurezza negli aerodromi; d. ricerca, sviluppo e garanzia della qualità.
Art. 37f Sicurezza tecnica Al fine di promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo, la Confederazione può concedere contributi per: a. il finanziamento dei servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo negli aerodromi svizzeri provvisti di servizi della sicurezza aerea; b. programmi di prevenzione degli incidenti nel traffico aereo nonché progetti di ricerca e di sviluppo; c. provvedimenti di costruzione; d. lo sviluppo di sistemi tecnici; e. la formazione e il perfezionamento.
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Titolo prima dell’art. 38 Titolo 4: Disposizioni finali
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 18 marzo 2011 Consiglio degli Stati, 18 marzo 2011 Il presidente: Jean-René Germanier Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
7 luglio 2011.3
2 La presente legge entra in vigore il 1° agosto 2011.
29 giugno 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
3 FF 2011 2513
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