AS 2011 3473
Ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo
Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo (OMinTA)
del 29 giugno 2011
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 37a capoverso 2, 37b capoverso 3 e 37c capoverso 2 della legge federale del 22 marzo 19851 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin), ordina:
Sezione 1: In generale
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la ripartizione e la concessione di contributi ai provvedimenti di cui all’articolo 37a capoverso 1 LUMin.
Art. 2 Applicabilità della legge sui sussidi La legge del 5 ottobre 19902 sui sussidi è applicabile.
Sezione 2: Chiave di ripartizione e importo dei contributi
Art. 3 Chiave di ripartizione 1 Il periodo durante il quale la chiave di ripartizione di cui all’articolo 37a LUMin deve essere rispettata è di otto anni.
2 L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) può derogare temporaneamente
alla chiave di ripartizione: a. per sostenere evoluzioni importanti, soprattutto giuridiche e tecnologiche, all’interno dei tre settori di compiti; b. in caso di eventi eccezionali che rendono necessari provvedimenti immediati a favore della sicurezza e della protezione dell’ambiente nel settore del traf- fico aereo.
RS 725.116.22
2011-0072 3473
Utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo RU 2011
3 In caso di deroga alla chiave di ripartizione, occorre assicurare che questa sia rispettata durante il periodo di cui al capoverso 1.
Art. 4 Requisiti fondamentali dei provvedimenti
1 L’UFAC può concedere contributi solo per provvedimenti adeguati ed efficaci
conformemente agli articoli 37d–37f LUMin.
2 Concede i contributi sulla base di un programma pluriennale.
3 I provvedimenti di cui agli articoli 37d–37f LUMin devono conseguire i loro effetti o i loro benefici in Svizzera.
Art. 5 Programma pluriennale 1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni definisce il programma pluriennale d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze e previa consultazione delle cerchie interessate. Il programma plurien- nale contiene una pianificazione finanziaria a medio termine e definisce le priorità di cui all’articolo 37a capoverso 3 LUMin. 2 Il programma pluriennale definisce aliquote massime comprese fra il 40 e l’80 per cento per il calcolo dei contributi ai provvedimenti di cui agli articoli 37d, 37e e 37f lettere b–d LUMin.
3 La durata del programma pluriennale è di quattro anni.
Art. 6 Costi computabili
1 Non sono computabili quali costi relativi a un provvedimento in particolare:
a. gli emolumenti e le altre tasse versati alle autorità; b. i costi per l’acquisizione e la rimunerazione del capitale. 2 Il richiedente deve documentare i costi. Qualora provvedimenti ricorrenti compor- tino costi più o meno costanti, i costi computabili possono essere definiti sulla base di valori empirici.
Art. 7 Calcolo dei contributi
1 L’importo dei singoli contributi è calcolato in base:
a. ai benefici del provvedimento in relazione all’obiettivo della corrispondente categoria di provvedimenti; b. alla capacità economica del richiedente; c. all’interesse proprio del richiedente.
2 I contributi sono concessi per un anno civile.
3 Per i provvedimenti la cui durata si estende oltre l’anno civile sono fissati contri- buti parziali per ogni anno civile.
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Sezione 3: Procedura
Art. 8 Richiesta di contributo
1 La richiesta di contributo deve essere firmata dal richiedente e presentata
all’UFAC in duplice copia.
2 Deve contenere i seguenti dati:
a. nome e indirizzo oppure ragione sociale e sede del richiedente; b. descrizione del provvedimento; c. elenco dettagliato dei costi; d. importo del contributo richiesto; e. prova dei mezzi propri; f. ulteriori fonti di finanziamento e prestazioni di terzi; g. inizio e fine del provvedimento.
3 L’UFAC può chiedere altri documenti.
4 La richiesta deve essere presentata prima della fine di marzo per l’anno in corso. Se sono già fissati i contributi per provvedimenti pluriennali conformemente all’arti- colo 7 capoverso 4, la richiesta non deve essere presentata ogni anno.
5 Se un provvedimento per il quale è già stato chiesto o assegnato un contributo
subisce modifiche sostanziali, occorre presentare una nuova richiesta all’UFAC.
Art. 9 Ordine di priorità 1 Se l’importo complessivo delle richieste che adempiono i requisiti definiti negli articoli 4 e 8 supera i mezzi disponibili per l’anno civile in questione, l’UFAC definisce un ordine di priorità sulla base del programma pluriennale.
2 Comunica l’ordine di priorità alle cerchie interessate.
Art. 10 Assegnazione dei contributi
1 L’UFAC si pronuncia sulla richiesta di contributo mediante decisione.
2 Se il contributo richiesto supera i tre milioni di franchi, l’UFAC decide d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze.
3 La decisione indica:
a. il provvedimento; b. i costi computabili; c. l’importo assegnato o, in caso di versamenti parziali su più anni civili, gli importi parziali e l’importo globale;
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d. le condizioni e gli oneri applicabili al versamento del contributo, in partico- lare il termine per l’esecuzione del provvedimento; e. la data in cui il contributo dev’essere versato. 4 L’assegnazione del contributo decade se l’attuazione del provvedimento non inizia entro il termine definito nella decisione di assegnazione.
Art. 11 Versamento
1 L’UFAC ordina il versamento dei contributi.
2 Per i provvedimenti la cui durata si estende oltre l’anno civile, il corrispondente importo parziale è versato ogni anno.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 12 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 7 novembre 20073 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata è modificata come segue:
Titolo Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata nel traffico stradale (OUMin)
Art. 13 Disposizione transitoria Il 1° gennaio 2012 inizia il primo periodo di otto anni in cui la chiave di ripartizione deve essere rispettata (art. 3).
Art. 14 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2011.
29 giugno 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
3 RS 725.116.21