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AS 2011 3519

Ordinanza dell'UFSP sull'importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone

Ordinanza dell’UFSP sull’importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone

Modifica del 15 luglio 2011

L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ordina:

I L’ordinanza dell’UFSP del 30 marzo 20111 sull’importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone è modificata come segue:

Art. 1a cpv. 1 1 Le derrate alimentari di cui all’articolo 1 non possono superare i valori massimi dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 297/20112.

Art. 3 Rapporto d’analisi Se la derrata alimentare proviene dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa o Shi- zuoka, incluse le acque costiere di queste prefetture, alla dichiarazione deve essere allegato un rapporto d’analisi sul tenore dei radionuclidi iodio 131, cesio 134 e cesio 137.

II La presente ordinanza entra in vigore il 16 luglio 2011.3

15 luglio 2011 Ufficio federale della sanità pubblica: Pascal Strupler

1 RS 817.026.2 2 Regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione del 25 mar. 2011 che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimen- tari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima, GU L 80, del 26.3.2011, pag. 5; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 657/2011, GU L 180, dell’8.7.2011, pag. 39. 3 La presente modifica è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 15 lug. 2011 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

2011-1490 3519

Importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone RU 2011

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