AS 2011 3787
Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze
Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF)
Modifica del 17 agosto 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 17 febbraio 20101 sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze è modificata come segue:
Art. 5 lett. d, dbis e g La Segreteria generale (SG) esercita le funzioni secondo l’articolo 42 LOGA e adempie i seguenti compiti principali: d. mette a disposizione servizi logistici e coordina, d’intesa con gli uffici, le esigenze in materia di risorse all’interno del Dipartimento; dbis. accompagna la legislazione a livello dipartimentale ed elabora gli atti nor- mativi in ambito di regolamentazione nazionale dei mercati finanziari; g. fornisce prestazioni amministrative alla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali e all’Organo strategia informatica della Confedera- zione.
Art. 6 Abrogato
Art. 7 cpv. 1 lett. b, cpv. 2 lett. b, c, g, h nonché i 1 La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) persegue i seguenti obiettivi: b. promuove la competitività internazionale e l’integrità della piazza finanzia- ria svizzera nonché l’accesso a mercati finanziari esteri e la stabilità del set- tore finanziario svizzero e contribuisce, tenendo conto del consenso interna- zionale, a migliorare i fattori di localizzazione fiscali.
1 RS 172.215.1
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2 Per raggiungere i suoi obiettivi, la SFI svolge le seguenti funzioni:
b. elabora le basi delle questioni finanziare, fiscali e monetarie internazionali, della politica dei mercati finanziari e della regolamentazione internazionale dei mercati finanziari; c. elabora atti normativi in ambito di questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali e di assistenza amministrativa in materia fiscale; g. cura le relazioni della Confederazione con la BNS in materia di coopera- zione monetaria internazionale e di stabilità dei mercati finanziari nonché con la FINMA in ambito di politica dei mercati finanziari e di regolamenta- zione internazionale dei mercati finanziari; h. cura i contatti con le associazioni di categoria e con le autorità estere nel suo settore di competenza; i. informa sulle questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali.
Art. 8 cpv. 2 lett. d n. 2 2 Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l’AFF svolge in particolare le seguenti funzioni: d. elabora atti normativi in ambito di:
2. diritto monetario e riguardante la Banca nazionale, a meno che non
attengano alla stabilità dei mercati finanziari.
Art. 9 cpv. 3 frase introduttiva e cpv. 4
3 Sono sottoposte all’AFF le seguenti unità:
4 Le unità di cui al capoverso 3 sono gestite mediante mandati di prestazione e
preventivo globale (GEMAP).
Art. 12 cpv. 2 lett. c 2 Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l’AFC svolge in particolare le seguenti funzioni: c. informa sulle questioni fiscali nazionali e, d’intesa con la SFI, su questioni relative alla trasposizione del diritto fiscale internazionale.
Art. 13 Compiti particolari L’AFC adempie i seguenti compiti particolari: a. sostiene la SFI nella negoziazione di accordi internazionali in questioni fi- scali e li applica. Coordina con la SFI i contatti necessari; b. d’intesa con la SFI e nel rispetto delle sue direttive, rappresenta la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano dell’attuazione del diritto fiscale;
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c. riscuote per altri Stati le imposte alla fonte convenute in accordi internazio- nali; d. allestisce la statistica fiscale svizzera e gestisce la documentazione sui regi- mi fiscali svizzeri e, in collaborazione con la SFI, su su quelli esteri.
Art. 20 cpv. 1 lett. c L’AFC adempie i seguenti compiti particolari: c. dirige il Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione (CCAP);
Titolo prima dell’art. 20a Sezione 9: Organo strategia informatica della Confederazione
Art. 20a
1 L’Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC) persegue i seguenti
obiettivi: a. pone le basi per un impiego adeguato, economico e sicuro delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’Amministrazione federale; b. promuove l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunica- zione affinché l’azione di governo e l’attività amministrativa siano efficaci e vicine ai cittadini e all’economia; c. sostiene l’esercizio sicuro di infrastrutture dell’informazione d’importanza vitale in Svizzera. 2 Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l’OSIC svolge in particolare le funzioni menzionate nell’ordinanza del 26 settembre 20032 sull’informatica nell’Ammini- strazione federale.
II L’allegato 1 dell’ordinanza del 25 novembre 19983 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione è modificato come segue:
Lett. B cifra VI n. 1.9
1.9 Informatikstrategieorgan des Bundes (ISB)
Unité de stratégie informatique de la Confédération (USIC) Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC) Organ da strategia informatica da la Confederaziun (OSIC)
2 RS 172.010.58 3 RS 172.010.1
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III La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2011.
17 agosto 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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