AS 2011 3803
AS 2011 3803
Ordinanza del DFE sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE)
Modifica del 15 agosto 2011
L’Ufficio federale di veterinaria, visto l’articolo 7 capoverso 5 dell’ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi; visto l’articolo 10 capoverso 6 dell’ordinanza del 27 agosto 20082 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi, ordina:
I Gli allegati 1 e 3 dell’ordinanza del 16 maggio 20073 sui controlli OITE sono modificati secondo la versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 19 agosto 2011.4
15 agosto 2011 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss
4 La presente modifica è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 19 agosto 2011 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
2011-1640 3803
Ordinanza sui controlli OITE RU 2011
Allegato 1 (art. 3 cpv. 1)
Testi normativi dell’Unione europea concernenti le condizioni di importazione e transito
Cap.1 n. 13
Categoria Testo normativo dell’UE
13. sottoprodotti di origine Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del animale Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine ani- male), GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1; modificato in ultimo dalla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla prote- zione degli animali utilizzati a fini scientifici, GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33. Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 749/2011 della Commissione, del 29 luglio 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 198 del 30.7.2011, pag. 3. Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84; modificata in ultimo dalla decisione 2010/749/UE della Com- missione, del 2 dicembre 2010, che modifica la decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria relativa alla BSE di India, Perù, Panama e Corea del Sud, GU L 318 del 4.12.2010, pag. 47.
Ordinanza sui controlli OITE RU 2011
Cap.3, n. 21
Categoria Testo normativo dell’UE
21. sottoprodotti di origine Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del animale Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 790/2010 della Commissione, del 7 settembre 2010, che modifica gli allegati VII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, GU L 237 dell’8.9.2010, pag. 1. Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1; modificato in ultimo dalla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla prote- zione degli animali utilizzati a fini scientifici, GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33. Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 749/2011 della Commissione, del 29 luglio 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 198 del 30.7.2011, pag. 3. Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni
sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84; modificata in ultimo dalla decisione 2010/749/UE della Com- missione, del 2 dicembre 2010, che modifica la decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria relativa alla BSE di India, Perù, Panama e Corea del Sud, GU L 318 del 4.12.2010, pag. 47.
Ordinanza sui controlli OITE RU 2011
Allegato 3
Prodotti animali la cui importazione è soggetta a oneri particolari
N. 1
Fonte valido dal valido fino al
1. Certificato 3(D) per la spedizione/il transito di alimenti greggi 4.3.2011
per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o di sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione di animali da pelliccia secondo l’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/20115. …
5 Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 feb. 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consi- glio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti deri- vati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L
54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 749/2011,
GU L 198 del 30.7.2011, pag. 3.