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AS 2011 3861

Ordinanza sul sistema centrale d'informazione visti

Ordinanza sul sistema centrale d’informazione visti (Ordinanza VIS, OVIS)

del 6 luglio 2011

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 109c della legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri (LStr); visto l’articolo 8a capoverso 3 della legge federale del 20 giugno 20032 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo, ordina:

Capitolo 1: Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. i diritti d’accesso delle autorità al sistema centrale d’informazione visti (C-VIS); b. la procedura di trasmissione dei dati del C-VIS dal punto d’accesso centrale alle autorità autorizzate di cui agli articoli 15 e 16; c. il trattamento e la durata di conservazione dei dati; d. i diritti delle persone interessate; e. la sicurezza dei dati, la consulenza in materia di protezione dei dati e la vigi- lanza sul trattamento dei dati.

Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza s’intende per: a. N-VIS: applicazione nazionale che trasferisce nel C-VIS i dati registrati in virtù del regolamento (CE) n. 767/20083 (regolamento VIS CE) e consente l’accesso ai dati del C-VIS;

RS 142.512 3 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 lug. 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; regolamento emendato dal regolamento (CE) n. 810/2009, GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

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b. Stato terzo: Stato che non è membro né dell’Unione europea (UE) né dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), a eccezione del Liechtenstein; c. Stato Schengen: Stato vincolato da uno degli accordi d’associazione a Schengen; detti accordi figurano all’allegato 1 paragrafo 1; d. Stato Dublino: Stato vincolato da uno degli accordi d’associazione a Dubli- no; detti accordi figurano all’allegato 1 paragrafo 2.

Capitolo 2: Trasferimento di dati nel C-VIS, Ufficio VISION e VIS-Mail

Art. 3 Trasferimento di dati nel C-VIS 1 I dati registrati conformemente al regolamento VIS CE4 sono trasferiti automati- camente nel C-VIS per il tramite del N-VIS. 2 Tutte le modifiche o cancellazioni di dati registrati conformemente al regolamento VIS CE sono trasferite automaticamente nel C-VIS per il tramite del N-VIS.

Art. 4 Ufficio VISION L’Ufficio VISION dell’Ufficio federale della migrazione (UFM) riceve e trasmette: a. le richieste di consultazione secondo l’articolo 16 del regolamento VIS CE5 e l’articolo 22 del regolamento (CE) n. 810/20096 (codice dei visti CE); b. le domande inoltrate allo Stato Schengen rappresentato secondo l’articolo 8 paragrafo 2 del codice dei visti CE; c. le informazioni sui visti rilasciati dai consolati ai cittadini di determinati Paesi o a specifiche categorie di tali cittadini secondo l’articolo 31 del codice dei visti CE; d. le informazioni concernenti i visti con validità territoriale limitata secondo l’articolo 25 paragrafo 4 del codice dei visti CE.

Art. 5 VIS-Mail

1 Il sistema di comunicazione VIS-Mail consente, attraverso l’infrastruttura del

C-VIS, la trasmissione di informazioni tra Stati nei cui confronti è entrato in vigore il regolamento VIS CE7.

4 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.

5 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.

6 Regolamento CE n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 lug. 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), nella versione conforme alla GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.

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2 Le autorità federali e cantonali competenti in materia di visti, nonché le autorità comunali cui tali competenze sono state delegate, possono utilizzare VIS-Mail per comunicare i tipi d’informazione seguenti: a. i messaggi connessi alla cooperazione consolare concernenti la domanda di visto nonché i messaggi relativi alle domande di trasmissione di documenti relativi alla domanda di visto o di copie elettroniche di tali documenti secondo l’articolo 16 paragrafo 3 del regolamento VIS CE; b. i messaggi relativi a dati inesatti figuranti nel C-VIS secondo l’articolo 24 paragrafo 2 del regolamento VIS CE; c. l’informazione, secondo l’articolo 25 paragrafo 2 del regolamento VIS CE, che un richiedente ha acquisito la cittadinanza di uno Stato Schengen.

Capitolo 3: Registrazione dei dati da parte delle autorità competenti per i visti

Art. 6 Registrazione dei dati Qualora una domanda di visto sia ricevibile secondo l’articolo 19 del codice dei visti CE8, le autorità competenti per i visti registrano nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) le categorie di dati I, quindi, in funzione dello svolgi- mento della procedura, le categorie di dati II-VII figuranti nell’allegato 2, confor- memente agli articoli 8–14 del regolamento VIS CE9. Questi dati sono trasferiti nel C-VIS conformemente all’articolo 3.

Art. 7 Registrazione in caso di rappresentanza di un altro Stato Schengen 1 Qualora registri i dati relativi a una domanda di visto in qualità di rappresentante di un altro Stato Schengen, l’autorità svizzera indica nel SIMIC il nome dello Stato Schengen rappresentato. 2 Se l’autorità di cui al capoverso 1 rilascia, rifiuta, revoca, annulla o proroga un visto oppure interrompe l’esame della domanda di visto, il nome dello Stato Schen- gen rappresentato è comunicato automaticamente al C-VIS.

Art. 8 Proprietà dei dati del C-VIS e collegamenti tra fascicoli relativi alla domanda 1 La Svizzera è proprietaria dei dati registrati dalle autorità svizzere competenti per i visti al momento del deposito della domanda di visto e della relativa decisione. 2 Le autorità competenti per i visti sono autorizzate a copiare le impronte digitali figuranti in un fascicolo del C-VIS relativo a una domanda e a integrarle in un nuovo fascicolo relativo a una domanda.

8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 lett. a.

9 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.

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3 Le autorità competenti per i visti sono autorizzate a creare o a sopprimere collega- menti tra fascicoli relativi a una domanda correlati a motivo di un legame familiare o di un viaggio in gruppo ai sensi dell’articolo 8 paragrafo 4 del regolamento VIS CE10. 4 L’autorità svizzera che ha registrato i dati di un fascicolo relativo a una domanda di visto è autorizzata, conformemente all’articolo 8 paragrafo 3 del regolamento VIS CE, a collegarlo a uno o più altri fascicoli dello stesso richiedente o a sopprimere tali collegamenti.

Capitolo 4: Consultazione in rete del C-VIS

Art. 9 1 I seguenti servizi possono consultare in rete i dati del C-VIS per svolgere i propri compiti: a. presso l’UFM:

1. la divisione Frontiera e la divisione Ammissione dimora: nell’ambito

dei loro compiti nel settore dei visti,

2. le sezioni Dublino nonché i collaboratori incaricati di esaminare le

domande d’asilo nei Centri di registrazione e procedura: al fine di de- terminare lo Stato Dublino competente per l’esame di una domanda d’asilo,

3. l’ambito direzionale Asilo e ritorno: in vista dell’esame delle domande

d’asilo in merito alle quali la Svizzera è chiamata a decidere,

4. il servizio Statistiche: per elaborare le statistiche sui visti conforme-

mente all’articolo 17 del regolamento VIS CE11; b. i posti di confine delle polizie cantonali e il Corpo delle guardie di confine: per rilasciare visti eccezionali; c. le rappresentanze svizzere all’estero e la Missione svizzera presso l’ONU a Ginevra: per procedere all’esame delle domande di visto; d. la Segreteria di Stato, la Direzione consolare e la Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri: per l’esame delle richieste di visto nell’ambito di competenza del Dipartimento; e. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia compe- tenti:

1. per effettuare il controllo alle frontiere esterne Schengen e sul territorio

svizzero,

2. per procedere alla verifica dell’identità del titolare del visto, esaminare

l’autenticità del visto o verificare se sono adempite le condizioni d’entrata o di soggiorno sul territorio svizzero,

10 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.

11 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.

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3. per identificare le persone non titolari di un visto che non adempiono o

non adempiono più le condizioni d’entrata o di soggiorno sul territorio svizzero; f. le autorità migratorie cantonali e i Comuni ai quali i Cantoni hanno delegato le loro competenze: per svolgere i loro compiti in materia di visti. 2 In quanto punto d’accesso centrale, la Centrale operativa di fedpol (CO fedpol) può consultare in rete i dati del C-VIS (art. 18).

3 I diritti di consultazione sono disciplinati nell’allegato 2.

Capitolo 5: Categorie di dati da utilizzare per consultare il C-VIS ed entità degli accessi

Art. 10 Consultazione ai fini dell’esame delle domande di visto e dell’emanazione delle decisioni 1 La consultazione del C-VIS ai fini dell’esame delle domande di visto e delle rela- tive decisioni è effettuata conformemente all’articolo 15 paragrafo 2 del regola- mento VIS CE12 in base a uno o più dei dati seguenti: a. numero della domanda; b. nome, cognome, cognome alla nascita (cognome precedente), sesso nonché data, luogo e Paese di nascita; c. tipo e numero del documento di viaggio, autorità che lo ha rilasciato, data di rilascio e data di scadenza; d. cognome, nome e indirizzo della persona fisica o nome e indirizzo della per- sona giuridica che ha rivolto l’invito o che verosimilmente assumerà le spese di sussistenza durante il soggiorno del richiedente il visto, nonché cognome, nome e indirizzo della persona di contatto della persona giuridica; e. impronte digitali; f. numero della vignetta di visto e data di rilascio di tutti i visti precedenti.

2 Conformemente all’articolo 15 paragrafo 3 del regolamento VIS CE, in caso di

esito positivo della ricerca l’autorità ha accesso ai fascicoli precedenti del richieden- te, ai fascicoli relativi alla domanda e ai fascicoli correlati secondo l’articolo 8 paragrafo 4 del regolamento VIS CE.

Art. 11 Consultazione alle frontiere esterne Schengen o sul territorio svizzero 1 La consultazione del C-VIS ai fini del controllo presso i valichi delle frontiere esterne Schengen per verificare l’identità del titolare del visto, l’autenticità del visto e l’adempimento delle condizioni d’entrata nello spazio Schengen si svolge, con-

12 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.

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formemente all’articolo 18 paragrafo 1 del regolamento VIS CE13, in base al numero della vignetta di visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali del titolare del visto. 2 Secondo l’articolo 18 paragrafo 4 del regolamento VIS-CE le categorie di dati I, II e V–VII dell’allegato 2 possono essere consultate se la ricerca dà un risultato posi- tivo.

3 La consultazione del C-VIS per verificare l’identità del titolare del visto,

l’autenticità del visto e l’adempimento delle condizioni d’entrata o di soggiorno sul territorio svizzero è effettuata in base al numero della vignetta di visto in combina- zione con la verifica delle impronte digitali del titolare del visto, oppure unicamente in base al numero della vignetta di visto conformemente all’articolo 19 paragrafo 1 del regolamento VIS CE. 4 Secondo l’articolo 19 paragrafo 2 del regolamento VIS CE le categorie di dati di cui al capoverso 2 possono essere consultate se la ricerca dà un risultato positivo. 5 Per i titolari di un visto le cui impronte digitali non possono essere utilizzate, la ricerca è effettuata unicamente in base al numero della vignetta di visto.

Art. 12 Consultazione ai fini dell’identificazione 1 Se la verifica del titolare di un visto secondo l’articolo 11 non dà esito oppure se sussistono dubbi circa la sua identità o circa l’autenticità del visto o del documento di viaggio, può essere effettuata una ricerca unicamente in base alle impronte digitali figuranti nel C-VIS, in applicazione dell’articolo 20 paragrafo 1 del regolamento VIS CE14. 2 Se la ricerca in base alle impronte digitali non dà esito oppure se le stesse non sono utilizzabili, può essere effettuata una ricerca in base ai dati seguenti: a. nome, cognome, cognome alla nascita (cognome precedente), sesso nonché data, luogo e Paese di nascita; b. tipo e numero del documento di viaggio, autorità di rilascio, data di rilascio e data di scadenza. 3 La ricerca prevista al capoverso 2 può essere effettuata in combinazione con la cittadinanza attuale o alla nascita. 4 Se la ricerca dà un risultato positivo, le categorie di dati I-VII dell’allegato 2 pos- sono essere consultate conformemente all’articolo 20 paragrafo 2 del regolamento VIS CE. 5 Allo scopo di identificare una persona non titolare di un visto può essere effettuata una ricerca in base alle impronte digitali. Sono applicabili i capoversi 2–4.

13 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.

14 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.

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Art. 13 Consultazione al fine di determinare lo Stato Dublino competente

1 La consultazione del C-VIS al fine di determinare lo Stato Dublino competente

secondo gli articoli 9 e 21 del regolamento (CE) n. 343/200315 è effettuata in base alle impronte digitali del richiedente l’asilo. 2 Se la verifica in base alle impronte digitali non dà esito o se le stesse non sono utilizzabili, può essere effettuata una ricerca secondo la procedura di cui all’arti- colo 12 capoversi 2 e 3. 3 Se la ricerca dà un risultato positivo e se è stato rilasciato o prorogato un visto con data di scadenza non anteriore di oltre sei mesi alla data della domanda d’asilo, le categorie di dati I, II, VI e VII dell’allegato 2 possono essere consultate conforme- mente all’articolo 21 paragrafo 2 del regolamento VIS CE16.

4 Possono essere consultate unicamente le domande correlate a motivo del legame

familiare.

Art. 14 Consultazione al fine di esaminare una domanda d’asilo 1 La consultazione del C-VIS al fine di esaminare una domanda d’asilo è effettuata in base alle impronte digitali del richiedente l’asilo. 2 Se la verifica in base alle impronte digitali non dà esito o se le stesse non sono utilizzabili, può essere effettuata una ricerca secondo la procedura di cui all’arti- colo 12 capoversi 2 e 3. 3 Se la ricerca dà un risultato positivo e se è stato rilasciato un visto, le categorie di dati I, II e V–VII dell’allegato 2 possono essere consultate conformemente all’arti- colo 22 paragrafo 2 del regolamento VIS CE17.

4 Possono essere consultate unicamente le domande correlate a motivo del legame

familiare e i successivi fascicoli correlati del richiedente.

15 Regolamento CE n. 343/2003 del Consiglio, del 18 feb. 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una do- manda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, nella versione conforme alla GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

16 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.

17 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.

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Capitolo 6: Ottenimento dei dati del C-VIS tramite il punto d’accesso centrale e procedura

Art. 15 Autorità federali Le autorità federali autorizzate secondo l’articolo 109a capoverso 3 lettere a-c LStr sono: a. presso fedpol:

1. la Centrale operativa,

2. la Polizia giudiziaria federale,

3. il servizio Identificazioni internazionali;

b. presso il Servizio delle attività informative della Confederazione:

1. la divisione Acquisizione,

2. la divisione Analisi,

3. la coordinazione Lotta al terrorismo,

4. la coordinazione Servizio informazioni vietato,

5. la coordinazione Lotta all’estremismo,

6. la coordinazione Non-proliferazione,

7. l’ambito Servizio degli stranieri;

c. presso il Ministero pubblico della Confederazione:

1. il servizio giuridico: per eseguire le decisioni prese dalla Corte penale

del Tribunale penale federale, in particolare in applicazione dell’arti- colo 82 capoverso 1 dell’ordinanza del 24 ottobre 200718 sull’ammis- sione, il soggiorno e l’attività lucrativa,

2. i centri di competenza Assistenza giudiziaria internazionale, Protezione

dello Stato, Terrorismo/Criminalità economica (Berna), Criminalità economica/Criminalità organizzata, Riciclaggio di denaro (sedi distac- cate di Losanna, Lugano e Zurigo): per la lotta contro i crimini e delitti internazionali e il perseguimento dei reati sottoposti alla giurisdizione federale secondo gli articoli 336 e 337 del Codice penale19.

Art. 16 Autorità cantonali e comunali Le autorità cantonali e comunali autorizzate secondo l’articolo 109a capoverso 3 lettera d LStr sono: a. le polizie cantonali; b. le polizie comunali delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano; c. le autorità di perseguimento penale, per il tramite delle polizie cantonali.

18 RS 142.201 19 RS 311.0

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Art. 17 Procedura per l’ottenimento dei dati 1I servizi delle autorità autorizzate di cui agli articoli 15 e 16 presentano alla CO fedpol, per via cartacea o elettronica, una domanda motivata d’accesso ai dati del C-VIS.

2 In caso di eccezionaleurgenza, un servizio può presentare una domanda anche

oralmente. La CO fedpol tratta immediatamente la domanda e verifica successiva- mente se sono adempite tutte le condizioni di cui all’articolo 18 e se si trattava effettivamente di un caso di eccezionale urgenza. La verifica ulteriore deve essere effettuata immediatamente dopo il trattamento della domanda.

3 fedpol disciplina le modalità procedurali in un regolamento sul trattamento.

Art. 18 Condizioni per l’ottenimento dei dati

1 La CO fedpol verifica:

a. se i dati sono necessari alla prevenzione, all’individuazione o all’investiga- zione di reati terroristici o di altri reati penali gravi di cui all’articolo 286 capoverso 2 lettera a del Codice di procedura penale (CPP)20; b. se un caso specifico rende necessaria la trasmissione dei dati; c. se vi sono motivi ragionevoli di ritenere che la trasmissione dei dati contri- buirà in maniera significativa alla prevenzione, all’individuazione o all’investigazione dei reati di cui all’articolo 286 capoverso 2 lettera a CPP. 2 Se sono adempite le condizioni di cui al capoverso 1, la CO fedpol può consultare i dati del C-VIS . La consultazione può essere effettuata unicamente per mezzo delle categorie di dati di cui all’articolo 5 paragrafo 2 della decisione 2008/633/GAI21 (decisione VIS UE) e conformemente all’allegato 2. 3 Se la ricerca dà un risultato positivo, la CO fedpol trasmette al servizio in modo sicuro i dati di cui all’articolo 5 paragrafo 3 della decisione VIS UE.

Art. 19 Scambio di dati con Stati dell’UE nei cui confronti non è entrato in vigore il regolamento VIS CE 1 Gli Stati membri dell’UE nei cui confronti non è ancora entrato in vigore il rego- lamento VIS CE22 possono rivolgere le loro domande per l’ottenimento di dati del C-VIS sia direttamente alla CO fedpol, tramite linee di trasmissione sicure per la corrispondenza in materia di polizia giudiziaria, sia alle altre autorità di cui agli articoli 15 e 16.

2 La CO fedpol esamina le domande e vi risponde.

20 RS 312.0 21 Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giu. 2008, relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, nella versione conforme alla GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.

22 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.

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3 La procedura è retta dall’articolo 17.

4 La CO fedpol può rivolgere una domanda all’autorità competente di uno Stato

membro dell’UE nei cui confronti non è ancora entrato in vigore il regolamento VIS CE al fine di ottenere informazioni in materia di visti.

Capitolo 7: Trattamento dei dati, sicurezza dei dati e vigilanza Sezione 1: Trattamento dei dati

Art. 20 Principio del trattamento Solo le autorità svizzere sono autorizzate a modificare i dati che hanno trasmessi al C-VIS.

Art. 21 Cancellazione dei dati

1 Se una persona acquisisce la cittadinanza svizzera:

a. le autorità competenti per i visti cancellano senza indugio il fascicolo rela- tivo alla domanda della persona interessata e i collegamenti con i fascicoli del coniuge o dei figli, oppure del gruppo con cui ha viaggiato, purché i dati relativi alla domanda siano stati registrati dalle autorità svizzere; b. l’UFM informa senza indugio lo o gli Stati Schengen che hanno registrato i dati relativi al visto. 2 Le autorità competenti in materia di cittadinanza sono tenute a informare l’UFM (sezione Basi visti) di tutte le naturalizzazioni. 3 Se il rifiuto del visto è annullato dall’autorità di ricorso competente, i dati relativi al rifiuto del rilascio sono cancellati dall’autorità che ha rifiutato il visto non appena la decisione di annullamento è definitiva.

Art. 22 Qualità dei dati 1 In presenza di elementi che indichino che i dati del C-VIS registrati dalle autorità svizzere sono inesatti o incompleti o non sono stati trattati conformemente al diritto, l’UFM deve essere informato immediatamente per scritto. 2 L’UFM adotta le misure necessarie non appena viene a conoscenza di dati inesatti o di un trattamento dei medesimi non conforme al diritto.

Art. 23 Conservazione dei dati del C-VIS 1 Nessun dato estratto dal C-VIS può essere copiato e conservato in una collezione di dati nazionale. 2 Se necessario, in casi specifici taluni dati del C-VIS possono essere conservati nel SIMIC, nel sistema d’informazione relativo ai rapporti e sistema di notifica del Corpo delle guardie di confine o in un sistema d’informazione analogo delle polizie

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cantonali per una durata limitata al trattamento del caso in esame, conformemente all’articolo 30 del regolamento VIS CE23. 3 Le autorità di cui agli articoli 15 e 16 sono tenute a distruggere immediatamente i dati che hanno ottenuto dalla CO fedpol, a meno che siano necessari conformemente ai fini della decisione VIS UE24. I dati sono distrutti non appena cessano di essere utili. 4 L’utilizzo di dati non conforme ai capoversi 1-3 costituisce un utilizzo fraudolento di dati ai sensi dell’articolo 120d LStr.

Art. 24 Comunicazione di dati a Stati terzi o a organizzazioni internazionali

1 I dati trattati nel C-VIS non possono essere comunicati a uno Stato terzo o a

un’organizzazione internazionale. 2 In casi specifici, i dati del C-VIS relativi a una persona elencati qui di seguito possono essere comunicati a uno Stato terzo o a un’organizzazione internazionale secondo l’allegato del regolamento VIS CE25 per dimostrare l’identità di un cittadi- no di un Paese terzo, anche ai fini del ritorno, se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 31 del regolamento VIS CE: a. nome, cognome, cognome alla nascita, sesso nonché data, luogo e Paese di nascita; b. cittadinanza attuale e cittadinanza alla nascita; c. tipo e numero del documento di viaggio, autorità che lo ha rilasciato, data di rilascio e data di scadenza; d. indirizzo del domicilio del richiedente; e. per i minori, cognomi e nomi dei detentori dell’autorità parentale o del tutore legale.

Sezione 2: Diritti delle persone interessate

Art. 25 Diritto all’accesso e diritto alla rettifica o alla cancellazione dei propri dati 1 Chiunque fa valere il proprio diritto all’accesso, alla rettifica o alla cancellazione dei dati relativi ai visti figuranti nel SIMIC e nel C-VIS deve dimostrare la propria identità e presentare una domanda scritta all’UFM. 2 L’UFM tratta la domanda di diritto all’accesso d’intesa con l’autorità che ha regi- strato i dati o con lo Stato che ha trasferito i dati nel C-VIS.

3 Registra tutte le domande di diritto all’accesso.

23 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.

24 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 18 cpv. 2.

25 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.

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4 Se una persona fa valere il proprio diritto alla rettifica o alla cancellazione di dati del C-VIS che non sono stati registrati dalle autorità svizzere, l’UFM contatta entro 14 giorni lo Stato che ha registrato i dati sui visti e gli trasmette la domanda. L’UFM informa l’interessato della trasmissione della domanda.

5 Tratta senza indugio le domande d’accesso, di rettifica o di cancellazione.

6 Conferma per scritto e senza indugio all’interessato tutte le rettifiche o cancella- zioni di dati, oppure gli comunica che non è disposto a rettificare o a cancellare i dati e per quali motivi.

Art. 26 Obbligo d’informare 1 Al momento di rilevare i dati biometrici e personali del richiedente, questi è infor- mato per scritto: a. dell’identità del detentore della collezione; b. delle finalità del trattamento dei dati nel SIMIC e nel C-VIS; c. delle categorie di destinatari dei dati; d. della durata di conservazione dei dati nel SIMIC e nel C-VIS; e. del carattere obbligatorio della registrazione dei dati per l’esame della domanda; f. dell’esistenza del diritto all’accesso, alla rettifica o alla cancellazione dei dati, delle procedure da seguire per esercitare tali diritti, e anche delle coor- dinate dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT). 2 La persona fisica o giuridica che ha rivolto un invito o che verosimilmente assume- rà le spese di sussistenza durante il soggiorno del richiedente il visto riceve pari- menti le informazioni di cui al capoverso 1.

Art. 27 Responsabilità La responsabilità in caso di danni legati alla gestione del SIMIC in relazione con i dati sui visti è retta dalla legge del 14 marzo 195826 sulla responsabilità, e in partico- lare, per analogia, dagli articoli 19a-19c.

26 RS 170.32

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Sezione 3: Sicurezza dei dati, consulenza in materia di protezione dei dati e vigilanza sul trattamento dei dati

Art. 28 Sicurezza dei dati La sicurezza dei dati è retta da: a. l’ordinanza del 14 giugno 199327 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati; b. la sezione sulla sicurezza informatica figurante nell’ordinanza del 26 set- tembre 200328 sull’informatica nell’Amministrazione federale; c. le Istruzioni del Consiglio informatico della Confederazione del 27 set- tembre 200429 sulla sicurezza informatica nell’Amministrazione federale.

Art. 29 Statistiche 1 In collaborazione con l’Ufficio federale di statistica l’UFM, sempre che sia neces- sario per adempiere i suoi compiti legali, allestisce periodicamente statistiche sulla base dei dati sui visti contenuti nel SIMIC.

2 L’UFM pubblica le statistiche più importanti.

3 Su richiesta, può mettere a disposizione di autorità nonché di persone private od organizzazioni i dati statistici complementari di cui necessitano. 4 In collaborazione con l’Ufficio federale di statistica può parimenti elaborare stati- stiche concernenti il C-VIS. Gli accessi a tal fine sono disciplinati nell’allegato 2. 5 In nessun caso le statistiche devono consentire di trarre conclusioni nei confronti degli interessati.

Art. 30 Consulenza in materia di protezione dei dati 1 Il consulente per la protezione dei dati del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) contribuisce a far rispettare le prescrizioni sulla protezione dei dati. Coordina con gli uffici coinvolti l’esecuzione dei compiti di cui al capoverso 2. 2 I consulenti per la protezione dei dati degli uffici coinvolti, ciascuno nel proprio settore, si occupano di: a. informare le persone che trattano i dati; b. istruire queste persone; c. effettuare i controlli necessari;

27 RS 235.11 28 RS 172.010.58

29 Scaricabili dal link:

http://www.isb.admin.ch/themen/sicherheit/00150/00836/index.html?lang=it

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d. colmare tempestivamente le lacune; e. comunicare al consulente per la protezione dei dati del DFGP le esigenze in materia di coordinamento.

Art. 31 Vigilanza sul trattamento dei dati

1 Le autorità cantonali di protezione dei dati e l’IFPDT collaborano attivamente

nell’ambito delle rispettive competenze e provvedono a una vigilanza coordinata sul trattamento dei dati personali. 2 Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’IFPDT coopera con il Garante europeo della protezione dei dati; per quest’ultimo funge da referente nazionale. 3 L’IFPDT è l’autorità nazionale secondo l’articolo 41 paragrafo 1 del regolamento VIS CE30 e gli articoli 8 paragrafo 5 e 11 della decisione VIS UE31. Gli incombono i compiti definiti in tali articoli.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 32 Modifica del diritto vigente L’allegato 1 dell’ordinanza SIMIC del 12 aprile 200632 è modificato conformemente all’allegato 3 qui annesso.

Art. 33 Disposizione transitoria Nei tre anni seguenti l’entrata in vigore della presente ordinanza, in deroga all’articolo 11 capoverso 1, la consultazione del C-VIS ai fini del controllo presso i valichi delle frontiere esterne Schengen per verificare l’identità del titolare del visto, l’autenticità del visto e l’adempimento delle condizioni d’entrata nello spazio Schengen può essere effettuata solo in base al numero della vignetta di visto.

Art. 34 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore l’11 ottobre 2011.

6 luglio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

30 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.

31 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 18 cpv. 2.

32 RS 142.513

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Allegato 1 (art. 2 lett. c e d)

1. Accordi d’associazione a Schengen

Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono: a. l’Accordo del 26 ottobre 200433 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen; b. l’Accordo del 26 ottobre 200434 sotto forma di scambio di lettere tra il Con- siglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comi- tati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri ese- cutivi; c. l’Accordo del 17 dicembre 200435 tra la Confederazione Svizzera, la Repub- blica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presen- tata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia; d. l’Accordo del 28 aprile 200536 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea; e. Protocollo del 28 febbraio 200837 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

33 RS 0.362.31 34 RS 0.362.1 35 RS 0.362.32 36 RS 0.362.33 37 RS 0.362.311

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2. Accordi d’associazione a Dublino

Gli accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono: a. Accordo del 26 ottobre 200438 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera; b. Accordo del 17 dicembre 200439 tra la Confederazione Svizzera, la Repub- blica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presen- tata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia; c. Protocollo del 28 febbraio 200840 tra la Confederazione Svizzera, la Comu- nità europea e il Principato del Liechtenstein dell’accordo tra la Confedera- zione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera; d. Protocollo del 28 febbraio 200841 tra la Confederazione Svizzera, la Comu- nità europea e il Principato del Liechtenstein relativo all’adesione del Prin- cipato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo intro- dotta in uno degli stati membri o in Svizzera.

38 RS 0.142.392.68 39 RS 0.362.32 40 RS 0.142.393.141 41 RS 0.142.395.141

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Allegato 2 (art. 9 cpv. 3)

Accesso al C-VIS Legenda Livelli d’accesso A Consultazione in rete Vuoto Nessun accesso

1 Indica i dati consultabili esclusivamente nell’ambito dell’articolo 12

dell’ordinanza.

2 Indica che nel fascicolo correlato sono consultabili solo i dati

contrassegnati da un *. Osservazione: la trasmissione dei dati nazionali al C-VIS è disciplinata nell’alle- gato 1 dell’ordinanza SIMIC del 12 aprile 200642. Servizi CP Autorità cantonali di polizia che operano sul territorio svizzero DFAE Dipartimento federale degli affari esteri (Segreteria di Stato, Direzione consolare e Direzione politica) MIGRA Autorità migratorie cantonali competenti per i visti e Comuni cui tali competenze sono state delegate OCF Organi federali e cantonali che procedono a controlli alla frontiera esterna Schengen e sul territorio svizzero RSE Rappresentanze svizzere all’estero e Missione svizzera presso l’ONU a Ginevra UFM Ufficio federale della migrazione – I Pianificazione e risorse (PR) per fini statistici – II Collaboratore specialista in materia di visti (Divisione Frontiera e Divisione Ammissione Dimora) – III Collaboratore specialista in materia di procedura Dublino (collaboratori della procedura d’asilo, sezioni Dublino) – IV Collaboratore specialista in materia d’asilo (collaboratori della procedura d’asilo)

42 RS 142.513

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C-VIS

Campi di dati UFM I UFM II UFM III UFM IV MIGRA e OCF RSE DFAE CP Punto statistiche visti asilo asilo OCF in controllo sul territorio d’accesso qualità di frontiere svizzero centrale Applicazione Procedura autorità del regola- d’asilo rilascianti mento i visti Dublino43

I. Dati relativi al deposito della domanda 1 Numero della domanda A A A A A A A A1 A Stato della procedura: domanda A A A A A A A A depositata Autorità competente, ubicazione A A A A1 A A A1 A Su mandato di rappresentanza di un A A A A A altro Stato Schengen (quale?) Cognome, cognomi alla nascita A A* A* A A A A A A (o precedenti) Nomi A A* A* A A A A A A Data di nascita A A* A* A A A A A A Luogo di nascita A A* A* A A A A A A Nazionalità attuale A A A* A* A A A A A A Nazionalità alla nascita A A* A* A A A A A A Paese di nascita A A* A* A A A A A A Sesso A A* A* A A A A A A

43 Regolamento CE n. 343/2003 del Consiglio, del 18 feb. 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, nella versione conforme alla GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

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Campi di dati UFM I UFM II UFM III UFM IV MIGRA e OCF RSE DFAE CP Punto statistiche visti asilo asilo OCF in controllo sul territorio d’accesso qualità di frontiere svizzero centrale Applicazione Procedura autorità del regola- d’asilo rilascianti mento i visti Dublino

Tipo di documento di viaggio A A A A A A A A A Autorità rilasciante il visto A A A A A A A A Numero del documento A A A A A A A A Data di rilascio / scadenza A A A A A A A A Luogo e data della domanda A A A A A A A A Persona ospitante e/o garante (cognomi, A A A A A A A nomi, indirizzo); se società o organiz- zazione, ragione sociale e indirizzo della società o organizzazione, cognome e nome della persona di contatto in seno alla stessa Stati Schengen di destinazione A A A A A A A Durata del soggiorno o del transito A A A A A A A A prevista Principali scopi del viaggio A A A A A A A A Date d’arrivo e di partenza dallo spazio A A A A A A A Schengen previste Stato Schengen di prima entrata A A A A A A A A Indirizzo di domicilio del richiedente A A A A A A A Occupazione attuale e datore di lavoro; A A A A A A A per gli studenti, nome dell’istituto scolastico

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Campi di dati UFM I UFM II UFM III UFM IV MIGRA e OCF RSE DFAE CP Punto statistiche visti asilo asilo OCF in controllo sul territorio d’accesso qualità di frontiere svizzero centrale Applicazione Procedura autorità del regola- d’asilo rilascianti mento i visti Dublino

Nel caso di minori: cognome e nome A A A A A A A del detentore dell’autorità parentale o del tutore legale Fotografia/e del richiedente A A A A A A A A A Impronte digitali del richiedente A A A A A Menzione «privo d’oggetto», per A A A A A l’impossibilità effettiva di produrre le impronte Menzione «privo d’oggetto», in quanto A A A A A le impronte non sono obbligatorie Impronte digitali registrate sì/no A A

II. Dati da indicare in caso di rilascio del visto Stato della procedura: visto rilasciato A A A A A A A A A A oppure procedura conclusa a motivo del ritiro della domanda Luogo e data della decisione A A A A A A A A A Autorità competente e ubicazione A A A A A A A A A A Per conto di un altro Stato Schengen A A A A A A A A A (quale?)

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Campi di dati UFM I UFM II UFM III UFM IV MIGRA e OCF RSE DFAE CP Punto statistiche visti asilo asilo OCF in controllo sul territorio d’accesso qualità di frontiere svizzero centrale Applicazione Procedura autorità del regola- d’asilo rilascianti mento i visti Dublino

Territorio in cui il titolare del visto è A A A A A A A A A autorizzato a spostarsi conformemente al codice dei visti CE44 Numero di entrate autorizzate durante il A A A A A A A A periodo di validità del visto Durata di validità del visto: date di A A A A A A A A A inizio e di scadenza Tipo di visto A A A A A A A A A A Numero della vignetta di visto A A A A A A A A Visto rilasciato su foglio separato A A A A A A A A (sì/no) Vignetta di visto completata a mano A A A A A A A A Durata del soggiorno autorizzato dal A A A A A A A A A visto

III. Dati da indicare in caso di interruzione dell’esame della domanda Stato della procedura: interrotta A A A A1 A A A1 Per conto di un altro Stato Schengen A A A1 A A A1 (quale?) Autorità competente e ubicazione A A A A1 A A A1

44 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 lett. a.

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Campi di dati UFM I UFM II UFM III UFM IV MIGRA e OCF RSE DFAE CP Punto statistiche visti asilo asilo OCF in controllo sul territorio d’accesso qualità di frontiere svizzero centrale Applicazione Procedura autorità del regola- d’asilo rilascianti mento i visti Dublino

Luogo e data della decisione A A A A1 A A A1 Stato Schengen competente per l’esame A A A1 A A A1 della domanda

IV. Dati da indicare in caso di rifiuto del visto Stato della procedura: rifiutato A A A A1 A A A1 A Per conto di un altro Stato Schengen A A A1 A A A1 (quale?) Autorità competente e ubicazione A A A A1 A A A1 A Luogo e data della decisione A A A A1 A A A1 A Motivi del rifiuto A A A A1 A A A1 A

V. Dati da indicare in caso di annullamento o revoca del visto Stato della procedura: annullamento, A A A A A A A A A revoca Per conto di un altro Stato Schengen A A A A A A A A (quale?) Autorità competente e ubicazione A A A A A A A A A Luogo e data della decisione A A A A A A A A A Motivi dell’annullamento o della revoca A A A A A A A A A (inserire manualmente)

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Campi di dati UFM I UFM II UFM III UFM IV MIGRA e OCF RSE DFAE CP Punto statistiche visti asilo asilo OCF in controllo sul territorio d’accesso qualità di frontiere svizzero centrale Applicazione Procedura autorità del regola- d’asilo rilascianti mento i visti Dublino

VI. Dati da indicare in caso di proroga del visto Stato della procedura: proroga A A A A A A A A A A Per conto di un altro Stato Schengen A A A A A A A A A (quale?) Autorità competente e ubicazione A A A A A A A A A A Luogo e data della decisione A A A A A A A A A Date di inizio e scadenza della proroga A A A A A A A A A Numero della vignetta di visto del visto A A A A A A A A prorogato Periodo di proroga della durata autoriz- A A A A A A A A A zata del soggiorno Territorio in cui il titolare del visto è A A A A A A A A A autorizzato a spostarsi se la validità territoriale del visto prorogato differisce da quella del visto d’origine Tipo di visto prorogato A A A A A A A A A A Motivi della proroga A A A A A A A A A

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Campi di dati UFM I UFM II UFM III UFM IV MIGRA e OCF RSE DFAE CP Punto statistiche visti asilo asilo OCF in controllo sul territorio d’accesso qualità di frontiere svizzero centrale Applicazione Procedura autorità del regola- d’asilo rilascianti mento i visti Dublino

VII. Collegamenti tra domande Fascicoli correlati (parentela: coniuge, A A2 A2 A A A A A figli) Fascicoli correlati (gruppo) A A A A A A Fascicoli successivi del richiedente A A A A A1 A A A1 A

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Allegato 3 (art. 32) Allegato 1 dell’ordinanza SIMIC

Livelli d’accesso e autorizzazioni per il trattamento dei dati Unità organizzative … MIGRA Autorità cantonali, regionali e comunali e autorità del Principato del Liechtenstein competenti in materia di stranieri … UFM I Pianificazione e risorse (PR) Livelli d’accesso al sistema EVA A Consultazione in rete B Trattamento e trasmissione al sistema centrale d’informazione visti Vuoto Nessun accesso

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Catalogo dei dati SIMIC Nella tabella sostituire «PS» con «MIGRA».

La lettera d, «Entrata», dopo numero 2 «Settore degli stranieri» è riformulata.

Campi di dati UFM* Partner dell’UFM SIMIC

MIGRA* UCL OCF* CP EC fedpol SIC TAF I CC RSE* DFAE* TAF UFG COM Cit CDF SCAR AFC CdA II

I II III IV I II III IV

d. Entrata Dati principali Paese limitrofo B A A B B A Rappresentanza B B A B B A B A A A A A A A B B A A svizzera all’estero competente* Decisione d’entrata B B A A B A A A A A A A A A A A A A A valida dal/al* Durata del soggiorno B B A B B A B A A A B B prevista* Numero dei familiari B B A A B A B A A A A A A A B B A partecipanti al viaggio* Professione* B B A A B A B A A A A B B A Condizioni d’entrata B B A A B A B A A A A A A A A B B A in Svizzera* Durata del soggiorno B B A A B B A A B B richiesta*

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Campi di dati UFM* Partner dell’UFM SIMIC

MIGRA* UCL OCF* CP EC fedpol SIC TAF I CC RSE* DFAE* TAF UFG COM Cit CDF SCAR AFC CdA II

I II III IV I II III IV Copertura delle spese B B A A B B B B di soggiorno* Ospite/partner com- B B A A B B A A A B B A merciale (nome, indirizzo)* Dichiarazione di B B A A B A A A A garanzia sì/no* Garante (nome, B B A A B A B B B indirizzo)* Data del rilascio della B B A A B B B B dichiarazione di garanzia* Identità e professione B B A A B B A A A A B B A dei familiari* Categoria di stranieri B B A B B B B B A del coniuge* Categoria di stranieri B B A B B B B B A del partner registrato* Preavviso* A A A A A Arrivo da (luogo)* B B A A B B B B Paese di destinazione* B B A A B B B B Visto valevole fino al* B B A A B B A A B B Numero del biglietto B B A A B B B B aereo* Avviso temporaneo B B A A B B B B di trasmissione* Genere di visto* B B A A B B A A A A A A A B B A Tipo di visto* B B A A B B A A A A A A B B A

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Ordinanza VIS RU 2011

Campi di dati UFM* Partner dell’UFM SIMIC

MIGRA* UCL OCF* CP EC fedpol SIC TAF I CC RSE* DFAE* TAF UFG COM Cit CDF SCAR AFC CdA II

I II III IV I II III IV Scopo del visto* B B A A B B A A A A A A A B B A Numero del visto* A A A A A A A A A A A A A A A A Dati complementari B B A A B B A A A A A A B B A concernenti il visto* Numero mass. di B B A A B B A A A A A A B B A giorni di soggiorno* Durata di validità B B A A B A B A A A A A A A A B B A del visto* Numero di entrate B B A A B B A A A A A A A B B A in Svizzera autoriz- zato* Comunicazione B B A A B B A A A A A B B A dei visti rilasciati* Motivo del rifiuto* B B A A B B A B B A Decisione di rifiuto* B B A A B A A A A A A B A Modo d’annulla- B B A A B B A A A A A A B B A mento* Data B B A A B B A A A A A A B B A dell’annullamento* Motivo B B A A B B A A A A A A B B A dell’annullamento* Dati supplementari a motivo del sistema centrale d’informazione visti (C-VIS) I. Dati relativi al deposito della domanda di visto* Stato della procedura: B B A A B A B A A A A A A A A A B B A A domanda depositata

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Campi di dati UFM* Partner dell’UFM SIMIC

MIGRA* UCL OCF* CP EC fedpol SIC TAF I CC RSE* DFAE* TAF UFG COM Cit CDF SCAR AFC CdA II

I II III IV I II III IV Su mandato di rappre- B B A A B A B A A A A A A A A A B B A A sentanza di un altro Stato Schengen (quale?) Stati Schengen di B B A A B A B A A A A A A A A B B A destinazione Occupazione attuale e B B A A B A B A A A A A A B A datore di lavoro; per gli studenti, nome dell’istituto scolastico Nel caso di minori: B B A A B B A A A A A A A A B B A cognome e nome del detentore dell’autorità parentale o del tutore legale Fotografia del richie- B B A A B B A A A A A B B dente Impronte digitali del B B B B B B richiedente II. Dati da indicare in caso di rilascio del visto* Stato della procedura: B B A A B A B A A A A A A A A A B B A A visto rilasciato oppure procedura conclusa a motivo del ritiro della domanda Luogo e data della B B A A B A B A A A A A A A A B B A A decisione

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Campi di dati UFM* Partner dell’UFM SIMIC

MIGRA* UCL OCF* CP EC fedpol SIC TAF I CC RSE* DFAE* TAF UFG COM Cit CDF SCAR AFC CdA II

I II III IV I II III IV Autorità competente e B B A A B A B A B B ubicazione Territorio in cui il B B A A B A B A A A A A A A A B B A A titolare del visto è autorizzato a spostarsi conformemente al codice dei visti CE45 Visto rilasciato su B B A A B B A A A A A A B B A foglio separato (sì/no) III. Dati da indicare in caso di interruzione dell’esame della domanda* Stato della procedura: B B A A B B A A A A A A A A A B B A A interrotta Autorità competente e B B A A B B B B ubicazione Luogo e data della B B A A B B A A A A A A A A B B A A decisione Stato Schengen com- B B A A B B A A A A A A A A B B A A petente per l’esame della domanda IV. Dati da indicare in caso di rifiuto del visto* Stato della procedura: B B A A B B A A A A A A A A A B B A A rifiutato Autorità competente e B B A A B B B B ubicazione

45 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 lug. 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), nella versione conforme alla GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

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Ordinanza VIS RU 2011

Campi di dati UFM* Partner dell’UFM SIMIC

MIGRA* UCL OCF* CP EC fedpol SIC TAF I CC RSE* DFAE* TAF UFG COM Cit CDF SCAR AFC CdA II

I II III IV I II III IV Luogo e data della B B A A B B A A A A A A A A B B A A decisione V. Dati da indicare in caso di annullamento o revoca del visto* Stato della procedura: B B A A B A B A A A A A A A A A B B A A annullamento, revoca Autorità competente e B B A A B B B B ubicazione Luogo e data della B B A A B A B A A A A A A A A B B A A decisione Motivi dell’annul- B B A A B B A A A A A A A B B A lamento, della revoca (inserire manualmente) VI. Dati da indicare in caso di proroga del visto* Stato della procedura: B B A A B A B A A A A A A A A A B B A A proroga Autorità competente B B A A B B A A A B B e ubicazione Luogo e data della B B A A B A B A A A A A A A A B B A A decisione Date di inizio e sca- B B A A B A B A A A A A A A A B B A A denza della proroga Numero della vignetta B B A A B B A A A A A A B B A di visto del visto prorogato

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Ordinanza VIS RU 2011

Campi di dati UFM* Partner dell’UFM SIMIC

MIGRA* UCL OCF* CP EC fedpol SIC TAF I CC RSE* DFAE* TAF UFG COM Cit CDF SCAR AFC CdA II

I II III IV I II III IV Periodo di proroga B B A A B A B A A A A A A A B B A A della durata autorizza- ta del soggiorno Territorio in cui il B B A A B B A A A A A A B B A A titolare del visto è autorizzato a spostarsi se la validità territoria- le del visto prorogato differisce da quella del visto d’origine Tipo del visto proro- B B A A B B A A A A A A A B B A gato Motivi della proroga B B A A B B A A A A A A A A B B A VII. Collegamenti tra domande* Fascicoli correlati B B A A B B A A A A A A B B A (parenti: coniuge, figli) Fascicoli correlati B B A A B B A A A B B (gruppi) Fascicoli successivi B B A A B B A A A A A A A B B A del richiedente

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