Lexipedia

AS 2011 3899

Ordinanza concernente la Convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e la Colombia

Ordinanza concernente la Convenzione di doppia imposizione

del 21 maggio 2008

Il Consiglio federale svizzero, visto il decreto federale del 22 giugno 19511 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali conchiuse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione, in esecuzione della Convenzione del 26 settembre 20072 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica della Colombia intesa a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Convenzione), ordina:

Sezione 1: Scambio di informazioni generale

Art. 1 1 Per la trasmissione alle autorità colombiane delle informazioni previste nell’arti- colo 26 paragrafo 1 della Convenzione è competente, per quanto concerne la Svizze- ra, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Richieste di informazioni della Colombia pervenute ad altre autorità devono essere trasmesse all’AFC. 2 L’AFC decide sulle contestazioni in relazione alla trasmissione delle informazioni di cui al capoverso 1.

3 La decisione dell’AFC può essere impugnata conformemente alle disposizioni

generali della procedura federale.

Sezione 2: Scambio di informazioni in caso di frode fiscale

Art. 2 Esame peliminare della richiesta colombiana 1 La richiesta dell’autorità competente colombiana concernente lo scambio di infor- mazioni in caso di frode fiscale ai sensi dell’articolo 26 paragrafo 1 della Conven- zione è esaminata in via preliminare dall’AFC. 2 Se una richiesta non può essere soddisfatta, l’AFC ne informa la competente auto- rità colombiana. Quest’ultima può completare la sua richiesta.

RS 672.926.31

2008-1188 3899

O concernente la Convenzione di doppia imposizione RU 2011

3 Se dall’esame preliminare risulta che le condizioni di cui all’articolo 26 della Convenzione e al numero 7 del Protocollo della Convenzione sono adempiute, l’AFC informa della presentazione della richiesta e delle informazioni richieste la persona che in Svizzera dispone delle relative informazioni (detentore delle infor- mazioni). Il resto del contenuto della richiesta non è comunicato al detentore delle informazioni. 4 L’AFC chiede contemporaneamente al detentore delle informazioni di trasmetterle le informazioni e di invitare la persona interessata a designare in Svizzera un manda- tario autorizzato a ricevere le notificazioni.

Art. 3 Ottenimento delle informazioni 1 Se il detentore delle informazioni trasmette le informazioni richieste all’AFC, quest’ultima le esamina ed emette una decisione finale. 2 Se il detentore delle informazioni o la persona interessata oppure il mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni non acconsente a fornire le informazioni richieste, l’AFC emette nei confronti del detentore delle informazioni una decisione con la quale esige la consegna il più presto possibile, ma al più tardi entro tre mesi dalla notificazione della decisione, delle informazioni indicate nella richiesta colom- biana.

Art. 4 Diritti della persona interessata 1 L’AFC notifica parimenti alla persona interessata la decisione indirizzata al deten- tore delle informazioni nonché copia della richiesta della competente autorità colombiana, sempre che non venga espressamente chiesta la segretezza. 2 Se la persona interessata non ha designato un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, la notificazione deve essere eseguita dalla competente autorità colom- biana secondo il diritto colombiano. Contemporaneamente, l’AFC fissa alla persona un termine per acconsentire allo scambio di informazioni o per designare un manda- tario autorizzato a ricevere le notificazioni. 3 La persona interessata può partecipare alla procedura e consultare gli atti. La consultazione degli atti può essere negata soltanto per documenti e atti procedurali per i quali vi sono motivi di segretezza oppure se lo esige l’articolo 26 della Con- venzione. 4 Oggetti, documenti e atti che sono stati consegnati all’AFC o che quest’ultima si è procurata possono essere utilizzati ai fini dell’applicazione del diritto fiscale svizze- ro soltanto dopo che la decisione finale sia passata in giudicato. È fatto salvo l’articolo 9 capoverso 4.

Art. 5 Misure coercitive

1 Se le informazioni richieste nella decisione non sono fornite all’AFC entro il

termine fissato, la stessa ordina misure coercitive. Al riguardo si può procedere al

3900

O concernente la Convenzione di doppia imposizione RU 2011

sequestro di oggetti, documenti e atti in forma scritta o su supporti elettronici di dati nonché alla perquisizione domiciliare.

2 Le misure coercitive devono essere ordinate dal direttore dell’AFC o dal suo

sostituto. Devono essere eseguite da impiegati dell’Ufficio particolarmente istruiti a tale scopo e possono essere sequestrati soltanto oggetti, documenti e atti che potreb- bero essere importanti in relazione con la richiesta di scambio di informazioni. 3 Se vi è pericolo nel ritardo e se una misura non può essere ordinata tempestiva- mente, l’impiegato può di sua iniziativa eseguire una misura coercitiva. La misura deve essere approvata entro tre giorni dal direttore dell’AFC o dal suo sostituto. 4 Le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni sostengono l’AFC nell’esecuzione delle misure coercitive.

Art. 6 Perquisizione di locali 1 Si può procedere alla perquisizione di locali soltanto se è probabile che in essi si trovino gli oggetti, i documenti e gli atti che sono in relazione con la richiesta di scambio di informazioni. 2 L’esecuzione della perquisizione è disciplinata nell’articolo 49 della legge federale del 22 marzo 19743 sul diritto penale amministrativo.

Art. 7 Sequestro di oggetti, documenti e atti 1 La perquisizione di oggetti, documenti e atti deve essere effettuata con il massimo riguardo per la sfera privata. 2 Al possessore degli oggetti, dei documenti e degli atti o al detentore delle informa- zioni deve essere data l’occasione di esprimersi sul contenuto della perquisizione prima dell’esecuzione della stessa. Il detentore delle informazioni deve collaborare alle operazioni di localizzazione e identificazione degli oggetti, dei documenti e degli atti. 3 Il possessore o il detentore delle informazioni deve assumersi le spese che risultano dalle misure coercitive.

Art. 8 Esecuzione semplificata 1 Se acconsente a fornire le informazioni alla competente autorità colombiana, la persona interessata ne informa l’AFC. Questo consenso è irrevocabile. 2 L’AFC constata per scritto il consenso della persona interessata e chiude la proce- dura con la trasmissione delle informazioni alla competente autorità colombiana. 3 Se il consenso riguarda soltanto una parte delle informazioni, i rimanenti oggetti, documenti e atti sono procurati conformemente agli articoli 5–7 e trasmessi alla competente autorità colombiana con decisione finale.

3 RS 313.0

3901

O concernente la Convenzione di doppia imposizione RU 2011

Art. 9 Chiusura della procedura 1 L’AFC emette una decisione finale motivata. Vi si pronuncia sull’esistenza di una frode fiscale e decide in merito alla trasmissione di oggetti, documenti e atti alla competente autorità colombiana. 2 La decisione è notificata alla persona interessata per il tramite del suo mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni. 3 Se non è stato designato alcun mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, la notificazione avviene con pubblicazione nel Foglio federale. 4 Passata in giudicato la decisione finale, le informazioni trasmesse alla competente autorità colombiana possono essere utilizzate dall’AFC.

Art. 10 Rimedi giuridici

1 La decisione finale dell’AFC relativa alla trasmissione delle informazioni può

essere impugnata con ricorso conformemente alle disposizioni generali della proce- dura federale. 2 Anche il detentore delle informazioni è autorizzato a ricorrere, per quanto faccia valere interessi propri. 3 Ogni decisione anteriore alla decisione finale, compresa quella relativa a misure coercitive, è immediatamente esecutoria e può essere impugnata solo congiuntamen- te alla decisione finale.

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 11 La presente ordinanza entra in vigore l’11 settembre 2011.

21 maggio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3902