AS 2011 3903
Ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni a condurre
Ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni a condurre
Modifica del 29 giugno 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 agosto 20001 concernente il registro delle autorizzazioni a con- durre è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione: In tutta l’ordinanza l’espressione «Ufficio federale» è sostituita con «USTRA».
Art. 3 lett. b n. 13–15 e lett. e n. 9 e 10 In FABER sono raccolti i seguenti dati: b. Dati personali:
13. data dell’ultima visita medica di controllo,
14. data della prossima visita medica di controllo,
15. intervallo della visita medica di controllo;
e. Dati relativi alla licenza:
9. abrogato
10. abrogato
Art. 5a cpv. 3 3 Le autorità competenti possono copiare dati da FABER, confrontarli oppure farvi riferimento purché ciò sia necessario per l’adempimento dei loro compiti legali per: a. il rilascio della licenza di condurre giusta l’articolo 11 dell’ordinanza del 27 ottobre 19762 sull’ammissione alla circolazione; b. il rilascio del certificato di capacità giusta l’articolo 9 capoverso 3 dell’ordinanza del 15 giugno 20073 sull’ammissione degli autisti; c. il rilascio del certificato per le merci pericolose giusta l’ordinanza del 29 no- vembre 20024 sul trasporto di merci pericolose su strada;