AS 2011 3961
Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico
Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (LFSI)
del 18 giugno 2010
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 57 capoverso 2, 87 e 92 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale del 3 novembre 20092; visto il parere del Consiglio federale del 27 gennaio 20103, decreta:
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente legge disciplina i compiti e i poteri degli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico.
2 Sono imprese di trasporto ai sensi della presente legge:
a. le imprese ferroviarie titolari di una concessione secondo l’articolo 5 o di un’autorizzazione secondo l’articolo 9 della legge federale del 20 dicembre
19574 sulle ferrovie;
b. le imprese ferroviarie, di trasporto a fune, filoviarie, di autobus e di naviga- zione titolari di una concessione secondo l’articolo 6 della legge del 20 marzo 20095 sul trasporto di viaggiatori.
Art. 2 Organi di sicurezza 1 Per quanto sia necessario per proteggere i viaggiatori, gli impiegati, le merci tra- sportate, l’infrastruttura e i veicoli e per garantire un esercizio regolare, le imprese di trasporto dispongono di organi di sicurezza. 2 Gli organi di sicurezza sono di due tipi: il servizio di sicurezza e la polizia dei trasporti.
RS 745.2
2009-3015 3961
Organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico. LF RU 2011
3 La polizia dei trasporti si distingue dal servizio di sicurezza per:
a. i compiti aggiuntivi (art. 3 cpv. 2); b. i poteri aggiuntivi (art. 4 cpv. 2); c. l’obbligo di prestare giuramento (cpv. 5); e d. l’obbligo di portare l’uniforme (cpv. 6). 4 Le imprese di trasporto impiegano gli organi di sicurezza in funzione della situa- zione di pericolo.
5 Il personale della polizia dei trasporti deve prestare giuramento.6
6 Di norma, la polizia dei trasporti presta servizio in uniforme.
7 Il Consiglio federale disciplina la formazione e il perfezionamento, l’equipaggia- mento e l’armamento degli organi di sicurezza.
Art. 3 Compiti degli organi di sicurezza
1 Gli organi di sicurezza:
a. provvedono affinché le prescrizioni sui trasporti e sull’uso siano rispettate; e b. assistono i servizi competenti nel perseguimento delle infrazioni alle dispo- sizioni penali federali che possono ripercuotersi sulla sicurezza dei viaggia- tori, degli impiegati, delle merci trasportate, dell’infrastruttura o dei veicoli o sull’esercizio regolare. 2 Per quanto il suo piano di servizio lo permetta, la polizia dei trasporti assiste in seconda priorità i servizi competenti che ne fanno richiesta nel perseguimento di altre infrazioni alle disposizioni penali federali.
Art. 4 Poteri degli organi di sicurezza
1 Il servizio di sicurezza e la polizia dei trasporti possono:
a. interrogare persone e controllare i documenti di legittimazione; b. fermare, controllare e allontanare chi si comporta in modo contrario alle pre- scrizioni; c. esigere che chi si comporta in modo contrario alle prescrizioni presti garan- zia.
2 La polizia dei trasporti può inoltre:
a. arrestare provvisoriamente le persone fermate; b. sequestrare oggetti.
3 Glioggetti sequestrati e le persone arrestate provvisoriamente devono essere
quanto prima consegnati alla polizia.
6 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
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4 La persona che fa uso illecito di una prestazione di trasporto può essere arrestata provvisoriamente soltanto se non può legittimare la propria identità e non presta la garanzia richiesta. 5 La coercizione di polizia può essere applicata soltanto nella misura in cui sia necessaria per eseguire un fermo, un controllo, un allontanamento o un arresto provvisorio. Se una persona viene arrestata provvisoriamente e consegnata alla polizia perché ha commesso un crimine o un delitto, è ammesso l’uso di manette o lacci. 6 La legge del 20 marzo 20087 sulla coercizione si applica per quanto la presente legge preveda l’applicazione della coercizione di polizia o di misure di polizia.
Art. 5 Organizzazione 1 Le imprese di trasporto possono istituire organi di sicurezza comuni nell’ambito di accordi d’esercizio. 2 L’impresa di trasporto che dispone di una polizia dei trasporti offre le sue presta- zioni anche alle altre imprese di trasporto a condizioni comparabili. L’Ufficio fede- rale dei trasporti decide in caso di controversie sull’ammontare dei costi. 3 Con l’autorizzazione dell’Ufficio federale dei trasporti, le imprese di trasporto possono affidare i compiti del servizio di sicurezza a un’organizzazione privata con sede in Svizzera e maggioritariamente di proprietà svizzera. L’autorizzazione è concessa se l’organizzazione privata si fa garante del rispetto delle prescrizioni determinanti. Le imprese di trasporto rimangono responsabili del regolare adempi- mento dei compiti delegati.
Art. 6 Trattamento dei dati 1 Per adempiere i loro compiti gli organi di sicurezza possono trattare i seguenti dati:
a. indicazioni per accertare l’identità di una persona; b. indicazioni sulle infrazioni di una persona alle prescrizioni per la protezione dei viaggiatori, degli impiegati, delle merci trasportate, dell’infrastruttura e dei veicoli e alle prescrizioni volte a garantire un esercizio regolare dell’im- presa di trasporto. 2 Se i compiti del servizio di sicurezza sono affidati a un’organizzazione privata in virtù dell’articolo 5 capoverso 3, i sistemi di trattamento dei dati devono essere separati fisicamente e logicamente dagli altri sistemi di trattamento dei dati di tale organizzazione. 3 Per il rimanente si applicano le disposizioni della legge federale del 19 giugno
19928 sulla protezione dei dati, in particolare gli articoli 16–25bis e 27.
7 RS 364 8 RS 235.1
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Art. 7 Collaborazione con le autorità di polizia 1 Le autorità di polizia possono comunicare dati personali alla polizia dei trasporti se la comunicazione è nell’interesse della persona in questione e quest’ultima vi ha acconsentito o se le circostanze permettono di presumerne il consenso. 2 Per evitare un grave pericolo immediato, le autorità di polizia possono comunicare dati personali alla polizia dei trasporti anche senza il consenso dell’interessato. 3 Su richiesta, le autorità di polizia comunicano alla polizia dei trasporti se una persona deve essere loro consegnata.
4 Sechiedono la collaborazione degli organi di sicurezza, le autorità di polizia
comunicano loro tutte le informazioni necessarie. 5 Gli organi di sicurezza trasmettono alle competenti autorità di polizia federali e cantonali tutte le indicazioni relative a reati.
6 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della collaborazione.
Art. 8 Vigilanza L’Ufficio federale dei trasporti è l’autorità di vigilanza sugli organi di sicurezza.
Art. 9 Disobbedienza 1 Chi contravviene agli ordini del personale incaricato di garantire la sicurezza e riconoscibile come tale è punito con la multa fino a 10 000 franchi.
2 Il perseguimento e il giudizio di tali infrazioni competono ai Cantoni.
Art. 10 Perseguimento d’ufficio I reati previsti dal Codice penale9 sono perseguiti d’ufficio se sono commessi contro il personale in servizio incaricato di garantire la sicurezza.
Art. 11 Abrogazione e modifica del diritto vigente 1 La legge federale del 18 febbraio 187810 sulla polizia delle strade ferrate è abro- gata.
2 Il Codice penale11 è modificato come segue:
Art. 285 n. 1, secondo comma Sono considerati funzionari anche gli impiegati di imprese ai sensi della legge federale del 20 dicembre 195712 sulle ferrovie, della legge del 20 marzo 200913 sul trasporto di viaggiatori, della legge del
9 RS 311.0
10 RU 3 422 e CS 7 27; RU 1958 347, 1986 1974, 2010 1881
11 RS 311.0 12 RS 742.101 13 RS 745.1
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19 dicembre 200814 sul trasporto di merci, come pure gli impiegati delle organizzazioni incaricate ai sensi della legge federale del 18 giugno 201015 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico e autorizzate dall’Ufficio federale dei trasporti. Art. 286, secondo comma Sono considerati funzionari anche gli impiegati di imprese ai sensi della legge federale del 20 dicembre 195716 sulle ferrovie, della legge del 20 marzo 200917 sul trasporto di viaggiatori, della legge del 19 dicembre 200818 sul trasporto di merci, come pure gli impiegati delle organizzazioni incaricate ai sensi della legge federale del 18 giugno 201019 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico e autorizzate dall’Ufficio federale dei trasporti.
Art. 12 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 18 giugno 2010 Consiglio degli Stati, 18 giugno 2010 La presidente: Pascale Bruderer Wyss La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
7 ottobre 2010.20
2 La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 2011.
17 agosto 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
14 RS 742.41 15 RS 745.2 16 RS 742.101 17 RS 745.1 18 RS 742.41 19 RS 745.2 20 FF 2010 3727
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