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AS 2011 3973

Legge federale sugli assegni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam)

Legge federale sugli assegni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam)

Modifica del 18 marzo 2011

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 4 maggio 20091; visto il parere del Consiglio federale del 26 agosto 20092, decreta:

I La legge del 24 marzo 20063 sugli assegni familiari è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 1 lett. e ed f, nonché cpv. 2 1 Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell’ordine, a: e. la persona esercitante un’attività lucrativa dipendente con il reddito più ele- vato sottoposto all’AVS; f. la persona esercitante un’attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all’AVS. 2 Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all’importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell’altro Can- tone.

Titolo prima dell’art. 11 Capitolo 3: Ordinamenti sugli assegni familiari Sezione 1: Persone esercitanti un’attività lucrativa non agricola

Art. 11 cpv. 1 lett. c

1 Sottostanno alla presente legge:

c. le persone obbligatoriamente assicurate all’AVS in quanto esercitanti un’at- tività lucrativa indipendente.

2009-1369 3973

Legge sugli assegni familiari RU 2011

Art. 12 cpv. 1 e 2 1 Le persone assoggettate alla presente legge sono tenute ad affiliarsi a una cassa di compensazione per assegni familiari nel Cantone il cui ordinamento sugli assegni familiari è loro applicabile. Alle persone che esercitano un’attività lucrativa indipen- dente si applicano in materia di affiliazione alla cassa secondo l’articolo 17 capo- verso 2 lettera b le stesse norme previste per i datori di lavoro. 2 I datori di lavoro e le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente sottostanno all’ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui l’impresa ha la sua sede legale oppure, ove questa manchi, del loro Cantone di domicilio. Le suc- cursali dei datori di lavoro sottostanno all’ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui sono situate. I Cantoni possono pattuire regolamentazioni diverse.

Art. 13 cpv. 1, primo periodo, nonché cpv. 2bis e 4 lett. b

1 Concerne soltanto il testo francese.

2bis Hanno diritto agli assegni familiari le persone obbligatoriamente assicurate all’AVS in quanto esercitanti un’attività lucrativa indipendente. Le prestazioni sono disciplinate dall’ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di cui all’arti- colo 12 capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i dettagli concernenti la nascita e l’estinzione del diritto.

4 Il Consiglio federale disciplina:

b. la procedura e la competenza delle casse di compensazione per assegni fami- liari per le persone che hanno più datori di lavoro e per le persone che eserci- tano contemporaneamente un’attività lucrativa indipendente e un’attività lucrativa dipendente.

Art. 16 cpv. 3 e 4 3 I Cantoni decidono se all’interno della stessa cassa di compensazione per assegni familiari si applica la stessa aliquota di contribuzione ai redditi dei salariati sottopo- sti all’AVS e a quelli delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente. 4 I contributi delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente sono prele- vati solo sulla parte di reddito che corrisponde all’importo massimo del guadagno assicurato nell’assicurazione infortuni obbligatoria.

Art. 19 cpv. 1, primo periodo e 1bis

1 Concerne soltanto il testo francese.

1bis Le persone obbligatoriamente assicurate all’AVS, in quanto salariati o esercitanti un’attività lucrativa indipendente e che non raggiungono il reddito minimo di cui all’articolo 13 capoverso 3 sono altresì considerate prive di attività lucrativa.

Legge sugli assegni familiari RU 2011

Art. 28b Disposizione transitoria della modifica del 18 marzo 2011 I Cantoni adeguano i loro ordinamenti sugli assegni familiari entro l’entrata in vigore della presente modifica.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Fatto salvo il capoverso 3, il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

3 L’articolo 28b entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la decorrenza infruttuosa del termine di referendum o il primo giorno del quarto mese dopo l’accettazione della legge in votazione popolare.

Consiglio nazionale, 18 marzo 2011 Consiglio degli Stati, 18 marzo 2011 Il presidente: Jean-René Germanier Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

7 luglio 2011.4

2 Conformemente alla cifra II capoverso 3, l’articolo 28b entra in vigore il

1° settembre 2011.

3 Le rimanenti disposizioni entrano in vigore ulteriormente.

6 settembre 2011 Cancelleria federale

4 FF 2011 2457

Legge sugli assegni familiari RU 2011

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