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AS 2011 4129

Regolamento d'esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti

Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT)

RS 0.232.141.11; RU 1978 941

Traduzione1

I Modificazione del regolamento d’esecuzione del Trattato Adottata dall’Assemblea dell’Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti il 1° ottobre 1997 Entrata in vigore il 1° gennaio 1998

Regola 86 Gazzetta

86.1 Contenuto

(a) La gazzetta menzionata nell’articolo 55.4) contiene: (i) per ogni domanda internazionale pubblicata, le indicazioni stabilite dalle direttive amministrative riprese dalla pagina di copertina del fasci- colo pubblicato in conformità alla regola 48, il disegno che eventual- mente figura su detta pagina di copertina e l’estratto; (ii) a (v) [Senza cambiamenti] (b) Le informazioni di cui al paragrafo a) sono messe a disposizione in due for- mati: (i) come gazzetta cartacea contenente le indicazioni stabilite dalle direttive amministrative riprese dalla pagina di copertina del fascicolo pubblicato in conformità alla regola 48 («informazioni bibliografiche») nonché gli elementi di cui ai paragrafi (a)(ii) a (v); (ii) come gazzetta elettronica contenente le informazioni bibliografiche, il disegno che eventualmente figura su detta pagina di copertina e l’estratto;

86.2 Lingue; accesso alla gazzetta

(a) La gazzetta cartacea è pubblicata in un’edizione bilingue (francese e ingle- se). La gazzetta è pubblicata in qualsivoglia altra lingua se i costi sono coperti dalle vendite o da sovvenzioni. (b) [Senza cambiamenti]

1 Traduzione dal testo originale in francese (RO 2011 4129).

2011-0019 4129

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(c) La gazzetta elettronica di cui alla regola 86.1.b)ii) è resa accessibile, simul- taneamente in francese e in inglese, mediante qualsivoglia mezzo elettronico stabilito dalle direttive amministrative. L’Ufficio internazionale assicura le traduzioni in francese e in inglese. L’Ufficio internazionale garantisce l’accesso alla gazzetta elettronica nella data di pubblicazione del fascicolo contenente la domanda internazionale o il più presto possibile dopo tale data.

86.3 a 86.6 [Senza cambiamenti]

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II Modificazione del regolamento d’esecuzione del Trattato Adottata dall’Assemblea dell’Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti il 1° ottobre 1997 Entrata in vigore il 1° luglio 1998

Regola 3 Richiesta (forma di presentazione)

3.1 e 3.2 [Senza cambiamenti]

3.3 Elenco dei documenti

(a) La richiesta deve contenere un elenco di documenti dove siano indicati: (i) il numero totale dei fogli della domanda internazionale ed il numero di fogli di ciascun elemento della domanda internazionale: la richiesta, la descrizione (indicando separatamente il numero di fogli di ogni parte della descrizione riservata all’elenco delle sequenze), le rivendicazioni, i disegni, l’estratto; (ii) all’occorrenza, che alla domanda internazionale quale viene depositata, siano allegati una procura (cioè un documento il quale designi un man- datario od un rappresentante comune), una copia di procura generale, un documento di priorità, un elenco di sequenze sotto forma elettronica, un documento relativo al pagamento delle tasse oppure qualsiasi altro documento (che deve essere indicato nell’elenco dei documenti). (iii) [Senza cambiamenti] (b) [Senza cambiamenti]

3.4 [Senza cambiamenti]

Regola 4 Richiesta (contenuto)

4.1 a 4.9 [Senza cambiamenti]

4.10 Rivendicazione di priorità

(a) Qualsiasi dichiarazione di cui all’articolo 8.1) («rivendicazione di priorità») deve essere presentata nella richiesta, fatta salva la regola 26bis.1; tale rivendicazione deve consistere in una dichiarazione in cui si attesti la riven- dicazione di una precedente domanda e deve indicare: (i) la data in cui era stata presentata la domanda precedente, che cade nei

12 mesi precedenti la data del deposito internazionale;

(ii) il numero della domanda precedente; (iii) laddove la domanda precedente è una domanda nazionale, il Paese parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale presso cui era stata presentata la domanda;

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(iv) laddove la domanda precedente è una domanda regionale, l’Ammini- strazione a cui è stata affidata la concessione di brevetti regionali ai sensi del Trattato regionale per i brevetti quale risulta applicabile; (v) laddove la domanda precedente è una domanda internazionale, l’Ufficio ricevente presso il quale la domanda è stata presentata. (b) In aggiunta ad ogni altra indicazione richiesta in virtù del paragrafo (a)(iv) oppure (v): (i) laddove la domanda precedente è una domanda regionale o una doman- da internazionale, la rivendicazione di priorità può indicare uno o più Paesi parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale per conto dei quali era stata depositata la suddetta domanda precedente; (ii) laddove la domanda precedente è una domanda regionale ed almeno uno dei Paesi parte del Trattato regionale per i brevetti non è parte della Convenzione di Parigi per la protezione della Proprietà industriale, la rivendicazione di priorità deve indicare almeno un Paese parte di tale Convenzione per conto del quale tale domanda precedente era stata depositata. (c) Ai fini dei paragrafi (a) e (b), non si applica l’articolo 2(vi). (d) [Soppresso] (e) [Soppresso]

4.11 a 4.17 [Senza cambiamenti]

Regola 5 Descrizione

5.1 [Senza cambiamenti]

5.2 Divulgazione di sequenze di nucleotidi e/o di amminoacidi

(a) Allorché la domanda internazionale contiene la divulgazione di una o più sequenze di e/o di amminoacidi, la descrizione deve comportare un elenco di sequenze compilato secondo la norma prescritta nelle direttive amministrati- ve e presentato in una parte specifica della descrizione in conformità a tale norma. (b) Allorché la parte della descrizione riservata all’elenco delle sequenze con- tiene del testo libero definito nella norma prescritta nelle direttive ammini- strative, codesto testo libero deve parimenti figurare nella parte principale della descrizione, nella lingua di questa descrizione.

Regola 11 Requisiti formali della domanda internazionale

11.1 a 11.13 [Senza cambiamenti]

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11.14 Documenti presentati successivamente

Le regole 10 e 11.1 a 11.3 sono parimenti applicabili a tutti i documenti, ad esem- pio: fogli sostitutivi, rivendicazioni modificate, traduzioni, presentati dopo il deposi- to della domanda internazionale.

Regola 12 Lingua della domanda internazionale e traduzioni ai fini della ricerca internazionale e della pubblicazione internazionale

12.1 Lingue ammesse per il deposito delle domande internazionali

(a) La domanda internazionale deve essere depositata in una lingua che sia ammessa a questo scopo dall’Ufficio ricevente. (b) Qualsiasi Ufficio ricevente ammette, per il deposito delle domande inter- nazionali, almeno una lingua che sia al contempo: (i) una lingua ammessa dall’Amministrazione incaricata della ricerca inter- nazionale oppure, all’occorrenza, da almeno una delle Amministrazioni incaricate della ricerca internazionale competenti ad effettuare la ricerca internazionale nei confronti delle domande internazionali depositate presso tale Ufficio ricevente; e (ii) una lingua di pubblicazione. (iii) [Soppresso] (c) Nonostante il paragrafo (a), la richiesta deve essere depositata in una lingua che sia al contempo una lingua ammessa dall’Ufficio ricevente in virtù di tale paragrafo ed una lingua di pubblicazione. (d) Nonostante il paragrafo (a), qualsiasi testo contenuto nella parte della descri- zione riservata all’elenco delle sequenze di cui alla regola 5.2(a) deve essere presentato in conformità alla norma prevista nelle direttive amministrative.

12.2 Lingua dei cambiamenti apportati alla domanda internazionale

(a) Qualsiasi modifica della domanda internazionale deve essere redatta nella lingua in cui tale domanda è depositata, fatte salve le regole 46.3, 55.3 e 66.9. (b) Qualsiasi rettifica di errore manifesto nella domanda internazionale fatta in virtù della regola 91.1 deve essere redatta nella lingua in cui la domanda è stata depositata; tuttavia: (i) quando si richiede una traduzione della domanda internazionale in virtù delle regole 12.3(a), 48.3.(b) oppure 55.2(a), le rettifiche di cui alla regola 91.1(e)(ii) e (iii) devono essere depositate sia nella lingua della domanda che nella lingua di tale traduzione; (ii) quando si richiede una traduzione della domanda in virtù della regola 26.3ter(c), le rettifiche di cui alla regola 91.1(e)(i) possono essere depositate soltanto nella lingua di tale traduzione. (c) Qualsiasi correzione di una irregolarità della domanda internazionale effet- tuata in virtù della regola 26 deve essere redatta nella lingua in cui la

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domanda internazionale è depositata. Qualsiasi correzione, effettuata in virtù della regola 26, di una irregolarità riguardante una traduzione della domanda internazionale presentata in virtù delle regole 12.3 oppure 55.2.a), o qualsia- si correzione di una irregolarità in una traduzione della richiesta presentata in virtù della regola 26.3ter(c), deve essere redatta nella lingua della tradu- zione.

12.3 Traduzione ai fini della ricerca internazionale

(a) Quando la lingua in cui viene depositata la domanda internazionale non è ammessa dall’Amministrazione che sarà incaricata della ricerca internazio- nale concernente tale domanda, il depositante, entro un mese a decorrere dal- la data di ricevimento della domanda internazionale da parte dell’Ufficio ricevente, trasmette a questo Ufficio una traduzione della domanda interna- zionale in una lingua che sia al contempo: (i) una lingua ammessa da codesta Amministrazione; e (ii) una lingua di pubblicazione; e (iii) una lingua ammessa dall’Ufficio ricevente in virtù della regola 12.1(a), a meno che la domanda internazionale non sia stata depositata in una lingua di pubblicazione. (b) Il paragrafo (a) non si applica né alla richiesta né ad alcuna parte della descrizione riservata all’elenco delle sequenze. (c) Qualora, allorché l’Ufficio ricevente trasmette al depositante la notifica con- templata nella regola 20.5(c), il depositante non abbia presentato una tradu- zione richiesta in virtù del paragrafo (a), l’Ufficio ricevente invita il deposi- tante, preferibilmente in concomitanza con l’invio di tale notifica: (i) a presentare la traduzione richiesta entro il termine di cui al paragrafo (a); (ii) nel caso in cui la traduzione richiesta non sia presentata entro il termine specificato al paragrafo (a), a presentarla ed a pagare, all’occorrenza, la tassa di mora di cui al paragrafo (e), entro un mese a decorrere dalla data dell’invito o di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda internazionale da parte dell’Ufficio ricevente, dovendosi applicare il termine di scadenza più remoto. (d) Quando l’Ufficio ricevente ha rivolto al depositante l’invito previsto al para- grafo (c) e quando il depositante, entro il termine applicabile in virtù del paragrafo (c)(ii), non ha consegnato la traduzione richiesta e pagato all’oc- correnza la tassa di mora, la domanda internazionale si considera ritirata e l’Ufficio ricevente emette una dichiarazione in tal senso. Qualsiasi tradu- zione e qualsiasi pagamento ricevuti dall’Ufficio ricevente prima che tale Ufficio abbia fatto la dichiarazione prevista nella frase precedente e prima della scadenza di un termine di 15 mesi a partire dalla data di priorità, sono considerati ricevuti prima della scadenza di tale termine. (e) La presentazione di una traduzione dopo la scadenza del termine prescritto al paragrafo (a) può essere assoggettata, dall’Ufficio ricevente al pagamento, in proprio favore, a una tassa di mora pari al 50 % della tassa di base.

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Regola 13bis Invenzioni relative a materiale biologico 13bis.1 Definizione Ai fini della presente regola, devono intendersi per «riferimento a materiale biologi- co depositato» le informazioni fornite in una domanda internazionale a proposito del deposito di materiale biologico presso un’istituzione di deposito o a proposito del materiale biologico così depositato. 13bis.2 Riferimenti (in generale) Qualsiasi riferimento a materiale biologico depositato deve essere fatto in confor- mità alla presente regola e, se così viene fatto, si ritiene che esso soddisfi le prescri- zioni della legislazione nazionale di ogni Stato designato. 13bis.3 Riferimenti: contenuto; omissione del riferimento o dell’indicazione (a) Il riferimento a materiale biologico depositato deve indicare: (i) [Senza cambiamenti] (ii) la data del deposito del materiale biologico presso questa istituzione; (iii) e (iv) [Senza cambiamenti] (b) Il fatto di omettere un riferimento a materiale biologico depositato o di omettere, nel riferimento a materiale biologico depositato, un’indicazione di cui al paragrafo (a), non ha conseguenza alcuna in tutti gli Stati designati la cui legislazione nazionale non richieda tale riferimento o tale indicazione in una domanda nazionale. 13bis.4 Riferimenti: termine per fornire indicazioni (a) Fatti salvi i paragrafi (b) e (c), se un’indicazione di cui alla regola 13bis.3(a) non viene fornita nel riferimento al materiale biologico depositato che figura nella domanda internazionale così come è stata depositata, ma viene fornita all’Ufficio internazionale: (i) entro 16 mesi a decorrere dalla data di priorità, tale indicazione è consi- derata da qualsiasi Ufficio designato come se fosse stata fornita entro i termini; (ii) dopo la scadenza del termine di 16 mesi a decorrere dalla data di prio- rità, tale indicazione è considerata da qualsiasi Ufficio designato come se fosse stata fornita l’ultimo giorno di tale termine se essa perviene all’Ufficio internazionale prima del completamento della preparazione tecnica della pubblicazione internazionale. (b) Se la legislazione nazionale applicabile da un Ufficio designato lo esige per quanto concerne le domande nazionali, tale Ufficio può richiedere che un’indicazione di cui alla regola 13bis.3(a) venga fornita prima della scaden- za del termine di 16 mesi a decorrere dalla data di priorità, a condizione che tale richiesta sia stata notificata all’Ufficio internazionale in conformità alla regola 13bis.7(a)(ii) e che l’Ufficio internazionale l’abbia pubblicata nella gazzetta, in conformità alla regola 13bis.7(c), almeno due mesi prima del deposito della domanda internazionale.

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(c) Quando il depositante chiede la pubblicazione anticipata in virtù dell’arti- colo 21(2)(b), qualsiasi Ufficio designato può considerare qualsiasi indica- zione che non sia stata fornita prima del completamento della preparazione tecnica della pubblicazione internazionale, come non fornita in tempo utile. (d) L’Ufficio internazionale notifica al depositante la data in cui esso ha rice- vuto tutte le indicazioni fornite in conformità al paragrafo (a) e: (i) se l’indicazione è pervenuta prima del completamento della prepara- zione tecnica della pubblicazione internazionale, l’Ufficio internazio- nale indica tale data nel fascicolo presentato ai sensi della regola 48 e vi include i dati pertinenti tratti dall’indicazione; (ii) se l’indicazione è pervenuta dopo il completamento della preparazione tecnica della pubblicazione internazionale, l’Ufficio internazionale noti- fica agli Uffici designati tale data ed i dati pertinenti tratti dall’indica- zione. 13bis.5 Riferimenti e indicazioni ai fini di uno o più Stati designati; depositi diversi per Stati designati diversi; depositi presso istituzioni di deposito non notificate (a) Il riferimento a materiale biologico depositato è considerato fatto ai fini di tutti gli Stati designati, a meno che esso sia esplicitamente fatto soltanto ai fini di taluni Stati designati; ciò vale anche per le indicazioni date nel riferi- mento. (b) Si può fare riferimento a depositi diversi di materiale biologico per Stati designati diversi. (c) Qualsiasi Ufficio designato può non tenere conto di un deposito effettuato presso un’istituzione di deposito diversa da un’istituzione che è stata oggetto di notifica da parte sua, in virtù della regola 13bis.7(b). 13bis.6 Consegna di campioni (a) [Soppresso] In conformità agli articoli 23 e 40, salvo previa autorizzazione del depositante, non saranno consegnati campioni di materiale biologico depositato al quale è fatto rife- rimento in una domanda internazionale, prima della scadenza dei termini applicabili dopo la quale la procedura nazionale può essere intrapresa in virtù di detti articoli. Tuttavia, se il depositante compie gli atti di cui agli articoli 22 o 39 dopo la pubbli- cazione internazionale ma prima della scadenza di detti termini, la consegna di campioni di materiale biologico può aver luogo, dopo il compimento di tali atti. Nonostante la precedente disposizione, la consegna di campioni di materiale biolo- gico depositato può aver luogo in virtù della legislazione nazionale applicabile da ogni Ufficio designato a partire dal momento in cui, in virtù di tale legislazione, la pubblicazione internazionale ha gli effetti della pubblicazione nazionale obbligatoria di una domanda nazionale non esaminata.

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13bis.7 Esigenze nazionali: notifica e pubblicazione (a) Ogni Ufficio nazionale può notificare all’Ufficio internazionale qualsiasi requisito della legislazione nazionale secondo cui: (i) ogni informazione indicata nella notifica, oltre a quelle di cui alla rego- la 13bis.3(a)(i), (ii) e (iii), deve essere fornita nel riferimento a materiale biologico depositato che figura in una domanda nazionale; (ii) una o più indicazioni di cui alla regola 13bis.3(a) devono essere fornite in una domanda nazionale quale è stata depositata o devono essere for- nite in un momento precisato nella notifica, momento che preceda di oltre 16 mesi la decorrenza della data di priorità. (b) Ogni Ufficio nazionale notifica all’Ufficio internazionale le istituzioni di deposito presso le quali la legislazione nazionale permette che siano effet- tuati dei depositi di materiale biologico ai fini della procedura in materia di brevetti davanti a quest’Ufficio o, all’occorrenza, il fatto che la legislazione nazionale non preveda o non permetta tali depositi. (c) [Senza cambiamenti]

Regola 13ter Elenchi di sequenze di nucleotidi e/o di amminoacidi 13ter.1 Procedura presso l’Amministrazione incaricata della ricerca Internazionale (a) Quando l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale constata che la domanda internazionale contiene la divulgazione di una o più sequen- ze di nucleotidi e/o di amminoacidi, ma: (i) tale domanda non comprende un elenco di sequenze conforme alla norma prescritta nelle direttive amministrative, l’Amministrazione può invitare il depositante a presentare, entro il termine fissato nell’invito, un elenco di sequenze conforme a tale norma; (ii) il depositante non ha ancora presentato un elenco di sequenze sotto forma elettronica conforme alla norma prescritta nelle direttive ammini- strative, l’Amministrazione può invitare il depositante a presentare, entro il termine fissato nell’invito, un elenco di sequenze sotto forma elettronica conforme a tale norma. (b) [Soppresso] (c) Se il depositante, entro il termine fissato nell’invito di cui al paragrafo (a), non presenta l’elenco di sequenze richiesto, l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale non è tenuta a procedere alla ricerca nei con- fronti della domanda internazionale, nella misura in cui l’omissione di dare seguito all’invito pregiudica la possibilità di svolgere una ricerca pertinente. (d) Quando l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale accerta che la descrizione non è conforme alla regola 5.2(b), essa invita il deposi- tante a presentare la correzione richiesta. La regola 26.4 si applica mutatis mutandis a qualsiasi correzione proposta dal depositante. L’Amministra-

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zione incaricata della ricerca internazionale trasmette tale correzione all’Ufficio ricevente ed all’Ufficio internazionale. (e) I paragrafi (a) e (c) si applicano mutatis mutandis alla procedura presso l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale. (f) Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 34, qualsiasi elenco di sequenze che non figura nella domanda internazionale al momento del deposito è escluso dalla domanda internazionale. 13ter.2 Procedura presso l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale Dal momento in cui un Ufficio designato dà inizio all’esame della domanda interna- zionale, la regola 13ter.1.(a) si applica mutatis mutandis alla procedura presso tale Ufficio. Nessun Ufficio designato può richiedere che il depositante gli fornisca un elenco di sequenze diverso da un elenco di sequenze conforme alla norma prescritta nelle direttive amministrative. (b) [Soppresso]

Regola 14 Tassa di trasmissione

14.1 Tassa di trasmissione

(a) [Senza cambiamenti] (b) L’importo dell’eventuale tassa di trasmissione viene stabilito dall’Ufficio ricevente. (c) La tassa di trasmissione deve essere versata entro un mese a decorrere dalla data di ricevimento della domanda internazionale. L’importo da pagare è l’importo applicabile a codesta data di ricevimento.

Regola 15 Tassa internazionale di deposito

15.1 Tassa di base e tassa di designazione

Per ogni domanda internazionale deve essere pagata una tassa percepita dall’Ufficio ricevente a favore dell’Ufficio internazionale («tassa internazionale») che include: (i) [Senza cambiamenti] (ii) una «tassa di designazione» per ogni brevetto nazionale e regionale in virtù della regole 4.9.(a); tuttavia, per le designazioni cui si applicano le disposi- zioni dell’articolo 44 è dovuta una tassa di designazione unica; nella tabella delle tasse può, inoltre, essere fissato un numero massimo di tasse di desi- gnazione da pagare.

15.2 Importo/Ammontare

(a) [Senza cambiamenti] (b) La tassa di base e la tassa di designazione devono essere pagate nella valuta o in una delle valute prescritte dall’Ufficio ricevente («valuta prescritta»). È inteso che tali tasse devono essere liberamente convertibili in franchi sviz-

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zeri quando l’importo viene trasferito all’Ufficio internazionale dall’Ufficio ricevente. L’importo della tassa di base e della tassa di designazione è fissato dal Direttore generale per ogni Ufficio ricevente che prescrive il pagamento di tali tasse in una valuta diversa dal franco svizzero, previa consultazione dell’Ufficio ricevente dello Stato o dell’Ufficio ricevente che agisce per lo Stato in virtù della regola 19.1.(b), la cui valuta ufficiale corrisponde alla valuta prescritta. Gli importi così definiti corrispondono, per approssima- zione, agli importi espressi in valuta svizzera indicati nella tabella delle tasse. L’Ufficio internazionale comunica tali importi agli Uffici riceventi che prescrivono il pagamento in una valuta diversa dal franco svizzero e li pub- blica nella gazzetta. (c) [Senza cambiamenti] (d) Quando il tasso di cambio tra il franco svizzero e la valuta prescritta si discosta dall’ultimo tasso di cambio applicato, il Direttore generale stabilisce i nuovi importi nella valuta prescritta conformemente alle direttive dell’As- semblea. I nuovi importi stabiliti diventano applicabili due mesi dopo la data della loro pubblicazione nella gazzetta, a meno che l’Ufficio ricevente di cui nella seconda frase del paragrafo (b) e il Direttore generale non decidano di definire una data entro questo periodo di due mesi, nel cui caso i suddetti importi diventano applicabili a decorrere da tale data.

15.3 [Soppresso]

15.4 Termini di pagamento; importo da pagare

(a) La tassa di base è dovuta entro un mese a decorrere dalla data di ricevimento della domanda internazionale. L’importo da pagare è l’importo applicabile alla data di ricevimento della domanda internazionale. (b) La tassa di designazione è dovuta entro: (i) un anno a decorrere dalla data di priorità; o (ii) un mese a decorrere dalla data di ricevimento della domanda interna- zionale se tale mese si conclude più di un anno dopo la data di priorità. (c) Se la tassa di designazione è pagata prima della scadenza di un termine di un mese a decorrere dalla data di ricevimento della domanda internazionale, l’importo dovuto a titolo di tassa di designazione è l’importo applicabile alla data di ricevimento. Se il termine di cui al paragrafo (b)(i) è applicabile e la tassa di designazione è pagata più di un mese dopo la data di ricevimento della domanda internazionale, l’importo dovuto a titolo di tassa di designa- zione è l’importo applicabile alla data del pagamento. (i) e (ii) [abrogati]

15.5 Tasse di cui alla regola 4.9.(c)

(a) Nonostante la regola 15.4.(b), la conferma, in conformità con la regola 4.9.(c), di qualsivoglia designazione fatta in virtù della regola 4.9.(b) è sog- getta al pagamento all’Ufficio ricevente di una tassa di designazione (a favo- re dell’Ufficio internazionale) per ogni brevetto nazionale e regionale che il depositante desidera ottenere con tale conferma e al pagamento di una tassa

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di conferma (a favore dell’Ufficio ricevente) pari al 50 % della somma delle tasse di designazione dovute in virtù del presente paragrafo. Tali tasse sono dovute per ogni designazione confermata, anche se è già dovuto il numero massimo di tasse di designazione di cui al punto 2.(a) della tabella delle tas- se per quanto riguarda la designazione dello stesso Stato fatta a fini differen- ti in virtù della regola 4.9.(a). (b) [Senza cambiamenti]

15.6 Rimborso

L’Ufficio ricevente rimborsa la tassa internazionale al depositante: (i) se l’accertamento di cui all’articolo 11.1) risulta negativo; (ii) se, prima della trasmissione dell’esemplare originale all’Ufficio internazio- nale, la domanda internazionale viene ritirata o considerata come ritirata; oppure (iii) se, per ragioni di sicurezza nazionale, la domanda internazionale non è trat- tata come tale.

Regola 16 Tassa di ricerca

16.1 Diritto di esigere una tassa

(a) [Senza cambiamenti] (b) La tassa di ricerca è riscossa dall’Ufficio ricevente. Tale tassa deve essere pagata nella valuta prescritta da questo Ufficio («valuta dell’Ufficio riceven- te»), fermo restando che se la valuta dell’Ufficio ricevente risulta non essere la valuta in cui l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale ha fissato tale tassa («valuta fissata»), al momento del suo trasferimento da par- te dell’Ufficio ricevente all’Amministrazione incaricata della ricerca inter- nazionale, tale tassa deve essere liberamente convertibile nella valuta dello Stato dove ha sede la suddetta Amministrazione («valuta di sede»). L’importo della tassa di ricerca, espresso in qualsivoglia valuta dell’Ufficio ricevente diversa dalla valuta fissata, è stabilito dal Direttore generale previa consultazione dell’Ufficio ricevente dello Stato, o dell’Ufficio ricevente che agisce per lo Stato in virtù della regola 19.1(b), la cui valuta ufficiale corrisponde alla valuta dell’Ufficio ricevente. Gli importi così definiti corri- spondono, per approssimazione, agli importi stabiliti dall’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale nella valuta di sede. L’Ufficio interna- zionale comunica tali importi agli Uffici riceventi che prescrivono il paga- mento nella valuta in questione (valuta dell’Ufficio ricevente) e li pubblica nella gazzetta. (c) [Senza cambiamenti] (d) Quando il tasso di cambio tra la valuta di sede e la valuta dell’Ufficio rice- vente, che non sia la valuta fissata, si discosta dall’ultimo tasso di cambio applicato, il Direttore generale stabilisce i nuovi importi nella valuta dell’Ufficio ricevente conformemente alle direttive dell’Assemblea. I nuovi

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importi stabiliti diventano applicabili due mesi dopo la data della loro pub- blicazione nella gazzetta, a meno che l’Ufficio ricevente di cui nella terza frase del paragrafo (b) e il Direttore generale non decidano di definire una data entro questo periodo di due mesi, nel cui caso, per l’Ufficio in questio- ne, i suddetti importi diventano applicabili a decorrere da tale data. (e) [Senza cambiamenti] (f) Per quanto riguarda i termini di pagamento della tassa di ricerca e l’importo da pagare, si applicano mutatis mutandis le disposizioni della regola 15.4.(a) riguardanti la tassa di base.

16.2 Rimborso

L’Ufficio ricevente rimborsa la tassa di ricerca al depositante: (i) se l’accertamento di cui all’articolo 11(1) è negativo; (ii) se, prima che la copia di ricerca venga trasmessa all’Amministrazione inca- ricata della ricerca internazionale, la domanda internazionale è ritirata o con- siderata come ritirata; oppure (iii) se, per ragioni connesse alla sicurezza nazionale, la domanda internazionale non viene trattata in quanto tale.

16.3 [Senza cambiamenti]

Regola 16bis Proroga dei termini di pagamento delle tasse 16bis.1 Invito da parte dell’Ufficio ricevente (a) Se, alla scadenza dei termini di pagamento della tassa di trasmissione, della tassa di base e della tassa di ricerca secondo le regole 14.1(c), 15.4.(a) e 16.1(f), l’Ufficio ricevente accerta che non gli è stata pagata alcuna tassa oppure che l’importo versatogli risulta insufficiente a coprire la tassa di tra- smissione, la tassa di base e la tassa di ricerca, tale Ufficio invita il deposi- tante a pagargli, entro un mese a decorrere dalla data dell’invito, l’importo necessario per coprire tali tasse, aumentato, all’occorrenza, della tassa di mora di cui alla regola 16bis.2. (b) Se, alla scadenza dei termini di pagamento delle tasse di designazione secondo la regola 15.4.(b), l’Ufficio ricevente accerta che non gli è stata pagata alcuna tassa oppure che l’importo versatogli risulta insufficiente a coprire le tasse di designazione fatte in virtù della regola 4.9.(a), tale Ufficio invita il depositante a pagargli, entro un mese a decorrere dalla data dell’invito, l’importo necessario per coprire tali tasse, aumentato, all’occor- renza, della tassa di mora di cui alla regola 16bis.2. L’importo dovuto a titolo di tassa di designazione corrisponde all’importo applicabile l’ultimo giorno del periodo di un anno a decorrere dalla data di priorità se è applicabile il termine di cui alla regola 15.4.(b)(i) o all’importo applicabile alla data di ricevimento della domanda internazionale se è applicabile il termine di cui alla regola 15.4.(b)(ii).

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(c) Se l’Ufficio ricevente ha indirizzato al depositante un invito ai sensi del paragrafo (a) o (b) e se il depositante non ha pagato integralmente, entro il termine indicato in detto paragrafo, l’importo dovuto, compresa, all’occor- renza, la tassa di mora di cui alla regola 16bis.2, l’Ufficio ricevente, fatto salvo il paragrafo (d): (i) a (iii) [Senza cambiamenti] (d) Qualsiasi pagamento pervenuto all’Ufficio ricevente prima che questo Ufficio trasmetta l’invito di cui al paragrafo a) o (b), si ritiene essere perve- nuto prima della scadenza dei termini previsti alla regola 14.1(c), 15.4.(a) oppure 16.1(f), a seconda del caso. (e) Qualsiasi pagamento ricevuto dall’Ufficio ricevente prima che codesto Uffi- cio abbia rilasciato la dichiarazione prevista nell’articolo 14.(3) è considera- to come ricevuto prima della scadenza del termine indicato al paragrafo (a) o (b). 16bis.2 Tassa di mora (a) Il pagamento delle tasse in risposta ad un invito inviato in virtù della regola 16bis.1(a) o (b) può essere assoggettato dall’Ufficio ricevente al ver- samento, a suo favore, a una tassa di mora. Tale tassa ammonta: (i) e (ii) [Senza cambiamenti] (b) Tuttavia, l’importo della tassa di mora non deve mai risultare superiore all’importo della tassa di base di cui al punto 1.(a) della tabella delle tasse.

Regola 17 Documento di priorità

17.1 Obbligo di presentare copia di una domanda nazionale o

internazionale precedente (a) Se la priorità di una domanda nazionale o internazionale precedente è riven- dicata in virtù dell’articolo 8, una copia di tale domanda precedente, certi- ficata conforme dall’Amministrazione presso la quale è stata depositata («documento di priorità»), deve, a meno che tale documento di priorità non sia già stato depositato presso l’Ufficio ricevente unitamente alla domanda internazionale in cui viene rivendicata la priorità e, fatto salvo il paragrafo (b), essere presentata dal depositante all’Ufficio internazionale o all’Ufficio ricevente al più tardi entro sedici mesi a decorrere dalla data di priorità; tut- tavia, qualsiasi copia di tale domanda precedente che pervenga all’Ufficio internazionale dopo la scadenza di detto termine è considerata come ricevuta da tale Ufficio l’ultimo giorno di detto termine, se essa gli perviene prima della data di pubblicazione internazionale della domanda internazionale. (b) Se il documento di priorità è rilasciato dall’Ufficio ricevente, il depositante può, invece di presentare questo documento, domandare all’Ufficio rice- vente di redigerlo e di trasmetterlo all’Ufficio internazionale. La richiesta a tale fine deve essere avanzata al più tardi entro sedici mesi a decorrere dalla data di priorità e può essere assoggettata, da parte dell’Ufficio ricevente, al pagamento di una tassa.

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(c) Se non sono soddisfatte le condizioni di nessuno dei due paragrafi prece- denti, qualsiasi Stato designato può non prendere in considerazione la riven- dicazione di priorità; tuttavia, nessun Ufficio designato può decidere di non prendere in considerazione la rivendicazione di priorità prima di aver con- cesso al depositante la possibilità di presentare il documento di priorità entro un termine ragionevole date le circostanze.

17.2 Ottenimento di copie

(a) Allorché il depositante si è conformato alle disposizioni della regola 17.1(a) oppure (b), l’Ufficio internazionale, dietro esplicita richiesta dell’Ufficio designato, invia a codesto Ufficio, con la massima sollecitudine ma non prima che abbia avuto luogo la pubblicazione internazionale della domanda internazionale, una copia del documento di priorità. Nessun Ufficio desi- gnato è autorizzato a richiedere copie al depositante. Il depositante non è tenuto a fornire una traduzione all’Ufficio designato prima della scadenza del termine applicabile secondo l’articolo 22. Allorquando il depositante invia all’Ufficio designato, prima della pubblicazione internazionale della domanda internazionale, la richiesta esplicita di cui all’articolo 23.(2), l’Ufficio internazionale trasmette senza indugio all’Ufficio designato, dietro richiesta di quest’ultimo, copia del documento di priorità dopo averlo rice- vuto. (b) [Senza cambiamenti] (c) Allorché la domanda internazionale è stata pubblicata ai sensi dell’arti- colo 21, l’Ufficio internazionale trasmette, su richiesta e dietro rimborso del costo corrispondente, copia del documento di priorità a chi ne faccia richie- sta, a meno che, prima di tale pubblicazione: (i) [Senza cambiamenti] (ii) la rivendicazione di priorità in causa sia stata ritirata o considerata, in virtù della regola 26bis.2(b), come non presentata. (iii) [Soppresso] (d) [Soppresso]

Regola 19 Ufficio ricevente competente

19.1 a 19.3 [Senza cambiamenti]

19.4 Trasmissione all’Ufficio internazionale che agisce in quanto Ufficio

ricevente (a) Se una domanda internazionale è stata depositata presso un Ufficio nazio- nale che agisce in quanto Ufficio ricevente in virtù del Trattato, ma se: (i) tale Ufficio nazionale, in virtù della regola 19.1 o 19.2, non è compe- tente per riceverla; oppure se (ii) tale domanda internazionale non è redatta in una lingua ammessa in vir- tù della regola 12.1(a) da codesto Ufficio nazionale ma è redatta in una

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lingua ammessa in virtù di tale regola dall’Ufficio internazionale che agisce in quanto Ufficio ricevente; oppure se (iii) questo Ufficio nazionale e l’Ufficio internazionale, per qualsiasi ragione diversa dalle ragioni precisate ai punti (i) e (ii), e previa auto- rizzazione del depositante, concordano sul fatto che deve essere appli- cata la procedura prevista dalla presente regola, questa domanda inter- nazionale viene considerata, fatto salvo il paragrafo (b), come ricevuta da tale Ufficio per conto dell’Ufficio internazionale che agisce in quanto Ufficio ricevente in virtù della regola 19.1(a)(iii). (b) [Senza cambiamenti] (c) Ai sensi delle regole 14.1.(c), 15.3 e 16.1.(f), quando la domanda internazio- nale viene trasmessa all’Ufficio internazionale secondo il paragrafo (b), la data di ricevimento della domanda internazionale è considerata la data in cui l’Ufficio internazionale ha effettivamente ricevuto tale domanda. Ai sensi di questo paragrafo, non si applica l’ultima frase del paragrafo (b).

Regola 20 Data di deposito internazionale

20.1 a 20.3 [Senza cambiamenti]

20.4 Accertamento negativo ai sensi dell’articolo 11(1)

(a) e (b) [Senza cambiamenti] (c) Ai fini dell’articolo 11.1.(ii) è sufficiente che la parte che sembra costituire una descrizione (ad eccezione della parte di quest’ultima riservata all’elenco delle sequenze) e la parte che sembra costituire una o più rivendicazioni siano redatte in una lingua ammessa dall’Ufficio ricevente ai sensi della regola 12.1.(a). (d) Se, il primo ottobre 1997, il paragrafo (a) non è compatibile con la legisla- zione nazionale applicata dall’Ufficio ricevente, questo paragrafo non si applica a codesto Ufficio ricevente fintantoché esso risulti incompatibile con la suddetta legislazione, a condizione che il suddetto Ufficio ne informi l’Ufficio internazionale entro e non oltre il 31 dicembre 1997. Quest’ultimo pubblica senza indugio nella gazzetta le informazioni ricevute.

20.5 a 20.9 [Senza cambiamenti]

Regola 22 Trasmissione dell’esemplare originale e traduzione

22.1 Procedura

(a) a (g) [Senza cambiamenti] (h) Se la domanda internazionale deve essere pubblicata nella lingua di una tra- duzione presentata in virtù della regola 12.3, tale traduzione è trasmessa dall’Ufficio ricevente all’Ufficio internazionale unitamente all’esemplare originale conformemente al paragrafo (a) oppure, se l’Ufficio ricevente ha già trasmesso l’esemplare originale all’Ufficio internazionale in virtù di tale paragrafo, senza indugio dopo ricevimento della traduzione.

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22.2 [Resta soppresso]

22.3 [Senza cambiamenti]

Regola 23 Trasmissione della copia di ricerca, della traduzione e dell’elenco delle sequenze

23.1 Procedura

(a) Allorché non viene richiesta alcuna traduzione della domanda internazionale in virtù della regola 12.3(a), la copia di ricerca è trasmessa dall’Ufficio rice- vente all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale al più tardi il giorno in cui l’esemplare originale è trasmesso all’Ufficio internazionale, a meno che la tassa di ricerca non sia stata pagata. In tal caso, la suddetta copia viene trasmessa senza indugio dopo il pagamento della tassa di ricerca. (b) Allorché una traduzione della domanda internazionale è trasmessa in virtù della regola 12.3, copia di tale traduzione e copia della richiesta, considerate nel loro insieme come costituenti la copia di ricerca ai sensi dell’arti- colo 12(1), vengono trasmesse dall’Ufficio ricevente all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, a meno che la tassa di ricerca non sia stata pagata. In questo caso, le suddette copie vengono trasmesse senza indugio dopo l’avvenuto pagamento della tassa di ricerca. (c) Qualsiasi elenco di sequenze sotto forma elettronica fornito all’Ufficio rice- vente deve essere trasmesso da quest’ultimo all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale.

Regola 26 Controllo e correzione di taluni elementi della domanda internazio- nale presso l’Ufficio ricevente

26.1 e 26.2 [Senza cambamenti]

26.3 Controllo dei requisiti formali ai sensi dell’articolo 14(1)(a)(v)

(a) Allorché la domanda internazionale è depositata in una lingua di pubblica- zione, l’Ufficio ricevente controlla: (i) la conformità della domanda internazionale per ciò che riguarda i requi- siti formali citati alla regola 11 soltanto nei limiti in cui tali requisiti devono essere osservati per una ragionevole uniformità della pubblica- zione internazionale; (ii) la conformità di qualsiasi traduzione presentata in virtù della regola

12.3 secondo i requisiti formali citati alla regola 11 nei limiti in cui tali

requisiti devono essere osservati ai fini di una riproduzione soddisfa- cente. (b) Allorché la domanda internazionale è depositata in una lingua diversa dalla lingua di pubblicazione, l’Ufficio ricevente controlla:

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(i) la conformità della domanda internazionale per ciò che riguarda i requi- siti formali citati alla regola 11 soltanto nei limiti in cui tali requisiti devono essere osservati ai fini di una riproduzione soddisfacente; (ii) la conformità di qualsiasi traduzione trasmessa in virtù della regola 12.3, nonché la conformità dei disegni per ciò che riguarda i requisiti formali citati nella regola 11 nei limiti in cui tali requisiti devono essere osservati ai fini di una ragionevole uniformità della pubblicazione internazionale. 26.3bis Invito secondo l’articolo 14(1)(b) a correggere delle irregolarità ai sensi della regola 11 L’Ufficio ricevente non è tenuto ad inviare l’invito secondo l’articolo 14(1)(b) onde correggere un’irregolarità di cui alla regola 11 se i requisiti formali citati in detta regola sono osservati nei limiti richiesti in virtù della regola 26.3. 26.3ter Invito a correggere delle irregolarità secondo l’articolo 3(4)(i) (a) Allorché l’estratto o qualsiasi testo che figura nei disegni è depositato in una lingua diversa da quella della descrizione e delle rivendicazioni, l’Ufficio ricevente, eccetto nel caso in cui: (i) una traduzione della domanda internazionale sia richiesta in virtù della regola 12.3(a); oppure (ii) l’estratto o il testo che figura nei disegni sia redatto nella lingua in cui la domanda internazionale deve essere pubblicata, invita il depositante a consegnare una traduzione dell’estratto o del testo che figura nei disegni, nella lingua in cui la domanda internazionale deve essere pubblicata. Le regole 26.1(a), 26.2, 26.3, 26.3bis, 26.5 e 29.1 si applicano mutatis mutandis. (b) Se, il primo ottobre 1997, il paragrafo (a) non è compatibile con la legisla- zione nazionale applicata dall’Ufficio ricevente, questo paragrafo non si applica a codesto Ufficio ricevente fintantoché esso risulti incompatibile con la suddetta legislazione, a condizione che il suddetto Ufficio ne informi l’Ufficio internazionale entro e non oltre il 31 dicembre 1997. Quest’ultimo pubblica senza indugio nella gazzetta le informazioni ricevute. (c) Allorché la richiesta non è conforme alla regola 12.1(c), l’Ufficio ricevente invita il depositante a depositare una traduzione tale da soddisfare i requisiti esposti in detta regola. Le regole 3, 26.1.(a), 26.2, 26.5 e 29.1 si applicano mutatis mutandis. (d) Se, alla data del 1° ottobre 1997, il paragrafo (c) non è compatibile con la legislazione nazionale applicata dall’Ufficio ricevente, tale paragrafo non si applica all’Ufficio ricevente fintantoché esso risulta incompatibile con la suddetta legislazione, a condizione che il suddetto Ufficio ne informi l’Ufficio internazionale entro e non oltre il 31 dicembre 1997. Quest’ultimo pubblica senza indugio nella gazzetta le informazioni ricevute.

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26.4 [Senza cambiamenti fatta salva la soppressione della numerazione

del paragrafo «(a)» divenuta superflua]

26.5 [Senza cambiamenti fatta salva la soppressione della numerazione

del paragrafo «(a)» divenuta superflua]

26.6 [Senza cambiamenti]

Regola 26bis Correzione o aggiunta di rivendicazioni di priorità 26bis.1 Correzione o aggiunta di rivendicazioni di priorità (a) Il depositante può correggere o aggiungere una rivendicazione di priorità alla richiesta tramite comunicazione presentata all’Ufficio ricevente oppure all’Ufficio internazionale entro sedici mesi a decorrere dalla data di priorità oppure, nel caso in cui la correzione o l’aggiunta comportino una modifica della data di priorità, entro 16 mesi a decorrere dalla data di priorità così modificata, dovendosi applicare il termine di 16 mesi che scade per primo, essendo convenuto che la suddetta comunicazione può essere presentata fino alla scadenza di un termine di quattro mesi a decorrere dalla data del deposi- to internazionale. La correzione di una rivendicazione di priorità può com- portare l’aggiunta di qualsiasi indicazione di cui alla regola 4.10. (b) Qualsiasi comunicazione secondo il paragrafo (a), la quale perviene all’Ufficio ricevente o all’Ufficio internazionale dopo che il depositante ha presentato una domanda di pubblicazione anticipata in virtù dell’arti- colo 21(2)(b), è considerata come non presentata, a meno che tale domanda non venga ritirata prima della conclusione della preparazione tecnica della pubblicazione internazionale. (c) Allorché la correzione o l’aggiunta di una rivendicazione di priorità compor- ti una modifica della data di priorità, qualsiasi termine calcolato a decorrere dalla data di priorità applicabile in precedenza che non sia ancora scaduto, viene calcolato a decorrere dalla data di priorità così modificata. 26bis.2 Irregolarità contenute nelle rivendicazioni di priorità (a) Allorché l’Ufficio ricevente o, nel caso in cui tale Ufficio non compia l’accertamento, l’Ufficio internazionale accerta che la rivendicazione di priorità non soddisfa le esigenze della regola 4.10 oppure che qualsiasi indi- cazione nella rivendicazione di priorità è incompatibile con l’indicazione corrispondente quale appare nel documento di priorità, l’Ufficio ricevente o l’Ufficio internazionale, a seconda dei casi, invita il depositante a correggere la rivendicazione di priorità. (b) Se, in risposta all’invito di cui al paragrafo (a), il depositante non presenta, prima della scadenza ai sensi della regola 26bis.1(a), una dichiarazione in cui corregge la rivendicazione di priorità in modo tale da soddisfare le esigenze della regola 4.10, tale rivendicazione di priorità deve essere considerata, ai fini della procedura secondo il Trattato, come non presentata e l’Ufficio ricevente o l’Ufficio internazionale, a seconda dei casi, redige una dichiara-

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zione in tal senso e ne informa il depositante; tuttavia una rivendicazione di priorità non è considerata non presentata unicamente perché l’indicazione del numero della domanda precedente di cui alla regola 4.10(a)(ii) risulta mancante o perché un’indicazione nella rivendicazione di priorità è incom- patibile con l’indicazione corrispondente quale appare nel documento di priorità. (c) Quando l’Ufficio ricevente o l’Ufficio internazionale ha fatto una dichiara- zione ai sensi del paragrafo (b), l’Ufficio internazionale pubblica, unitamen- te alla domanda internazionale, delle informazioni concernenti la rivendica- zione di priorità considerata non presentata sempreché la richiesta sia presentata dal depositante prima del completamento della preparazione tec- nica per la pubblicazione internazionale e su riserva del pagamento di una tassa speciale il cui importo è stabilito nelle direttive amministrative come previsto dalle direttive amministrative. Una copia della richiesta deve essere inclusa nella comunicazione di cui all’articolo 20 se per la comunicazione non viene utilizzata una copia del fascicolo o se la domanda internazionale non è pubblicata in virtù dell’articolo 64(3).

Regola 29 Domande internazionali considerate come ritirate

29.1 Accertamenti dell’Ufficio ricevente

(a) Se l’Ufficio ricevente dichiara, in conformità all’articolo 14(1)(b) e alla regola 26.5 (mancata rettifica di talune irregolarità), o in conformità all’articolo 14(3)(a) (mancato pagamento delle tasse prescritte alla regola 27.1(a), o secondo l’articolo 14(4) (accertamento successivo circa il fatto che i requisiti elencati ai punti (i) a (iii) dell’articolo 11(1) non sono sod- disfatti), oppure in conformità alla regola 12.3(d) (mancata presentazione di una traduzione richiesta o, all’occorrenza, mancato pagamento di tassa di mora) o in conformità alla regola 92.4(g)(i) (mancata presentazione dell’originale di un documento), che la domanda internazionale è considera- ta come ritirata: (i) a (iv) [Senza cambiamenti] (b) [Senza cambiamenti]

29.2 [Rimane soppresso]

29.3 e 29.4 [Senza cambiamenti]

Regola 34 Documentazione minima

34.1 Definizione

(a) e (b) [Senza cambiamenti] (c) Fatti salvi i paragrafi (d) ed (e), sono considerati come «documenti nazionali di brevetti»: (i) i brevetti rilasciati a decorrere dal 1920 dal Reichspatentamt tedesco, dagli Stati Uniti d’America, dalla Francia, dal Giappone, dal Regno U-

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nito, dalla Svizzera (soltanto in tedesco e francese) e dall’ex Unione Sovietica; (ii) i brevetti rilasciati dalla Repubblica federale tedesca e dalla Federa- zione di Russia; (iii) [Senza cambiamenti] (iv) i certificati d’autore d’invenzione rilasciati dall’ex Unione Sovietica; (v) e (vi) [Senza cambiamenti] (d) [Senza cambiamenti] (e) Qualsiasi Amministrazione incaricata della ricerca internazionale la cui lingua ufficiale non è il giapponese, il russo o lo spagnolo o che non anno- vera una di queste lingue fra le proprie lingue ufficiali, è autorizzata a non far figurare nella sua documentazione, rispettivamente, gli elementi della documentazione di brevetti del Giappone, della Federazione di Russia, e dell’ex Unione Sovietica come pure gli elementi della documentazione di brevetti in spagnolo, per i quali non sono generalmente disponibili estratti in inglese. Se degli estratti in inglese risultano generalmente disponibili dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento d’esecuzione, gli elementi con- cernenti tali estratti saranno inseriti nella documentazione entro i sei mesi successivi alla data in cui tali estratti risultano generalmente disponibili. In caso di interruzione di servizi di estratti in inglese nei rami della tecnica per i quali degli estratti in inglese risultavano generalmente disponibili, l’Assemblea prende i provvedimenti appropriati in vista di una sollecita ripresa di tali servizi in questi rami della tecnica. (f) [Senza cambiamenti]

Regola 37 Titolo mancante o irregolare

37.1 [Senza cambiamenti]

37.2 Formulazione di un titolo

Se la domanda internazionale non contiene un titolo e se l’Amministrazione incari- cata della ricerca internazionale non ha ricevuto dall’Ufficio ricevente una notifica relativa all’invito fatto al depositante di comunicare un titolo, o se detta Ammini- strazione accerta che il titolo non è conforme alle disposizioni della regola 4.3, questa Amministrazione formula essa stessa un titolo. Tale titolo è formulato nella lingua in cui la domanda internazionale deve essere pubblicata oppure, se una tradu- zione in un’altra lingua è stata trasmessa in virtù della regola 23.1(b) e se l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale lo desidera, nella lingua di tale traduzione.

Regola 38 Estratto mancante o irregolare

38.1 [Senza cambiamenti]

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38.2 Redazione dell’estratto

(a) Se la domanda internazionale non contiene l’estratto e se l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale non ha ricevuto dall’Ufficio ricevente una notifica relativa all’invito fatto al depositante di fornire un estratto e se detta Amministrazione accerta che l’estratto non è conforme alle disposi- zioni della regola 8, questa Amministrazione redige essa stessa un estratto. Tale estratto è redatto nella lingua in cui la domanda internazionale deve essere pubblicata o, se una traduzione in un’altra lingua è stata trasmessa in virtù della regola 23.1(b) e se l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale lo ritiene opportuno, nella lingua di tale traduzione. b) [Senza cambiamenti]

Regola 43 Rapporto di ricerca internazionale

43.1 a 43.3 [Senza cambiamenti]

43.4 Lingua

Ogni rapporto di ricerca internazionale e ogni dichiarazione effettuati secondo l’articolo 17(2)(a) sono redatti nella lingua in cui deve essere pubblicata la domanda internazionale cui si riferiscono o, se una traduzione in un’altra lingua è stata tra- smessa in virtù della regola 23.1(b) e se l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale lo ritiene opportuno, nella lingua di tale traduzione.

43.5 a 43.8 [Senza cambiamenti]

43.9 Elementi addizionali

Il rapporto di ricerca internazionale non deve contenere elementi diversi da quelli menzionati nelle regole 33.1(b) e (c), 43.1 a 43.3, 43.5 a 43.8 e 44.2 e diversi dall’indicazione di cui all’articolo 17(2)(b); tuttavia, le direttive amministrative possono permettere che nel rapporto di ricerca vengano inseriti elementi aggiuntivi, che sono menzionati nelle direttive amministrative. Il rapporto di ricerca internazio- nale non deve contenere nessuna manifestazione d’opinione, né ragionamento, argomento o spiegazione e le direttive amministrative non permetteranno di inserire tali elementi.

43.10 [Senza cambiamenti]

Regola 44 Trasmissione del rapporto di ricerca internazionale, del parere scritto, ecc.

44.1 [Senza cambiamenti]

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44.2 [Senza cambiamenti fatta salva la soppressione della numerazione

del paragrafo «(a)» divenuta superflua]

44.3 [Senza cambiamenti]

Regola 46 Modifica delle rivendicazioni presso l’Ufficio internazionale

46.1 a 46.4 [Senza cambiamenti]

46.5 [Senza cambiamenti fatta salva la soppressione della numerazione

del paragrafo «(a)» divenuta superflua]

Regola 47 Comunicazioni agli Uffici designati

47.1 e 47.2 [Senza cambiamenti]

47.3 Lingue

(a) La domanda internazionale trasmessa secondo l’articolo 20 deve essere redatta nella sua lingua di pubblicazione. (b) Allorché la lingua di pubblicazione della domanda internazionale non è la lingua in cui la domanda è stata depositata, l’Ufficio internazionale fornisce a qualsiasi Ufficio designato, su richiesta di detto Ufficio, copia di questa domanda nella lingua in cui essa è stata depositata.

47.4 [Senza cambiamenti]

Regola 48 Pubblicazione internazionale

48.1 [Senza cambiamenti]

48.2 Contenuto

(a) La pubblicazione della domanda internazionale deve contenere: (i) a (vii) [Senza cambiamenti] (viii) le informazioni pertinenti tratte da qualsiasi indicazione relativa a materiale biologico depositato, indicazioni fornite in virtù della regola 13bis indipendentemente dalla descrizione, nonché l’indicazione della data in cui l’Ufficio internazionale le ha ricevute; (ix) tutte le informazioni concernenti una rivendicazione di priorità, in virtù della regola 26bis.2(b) considerata non presentata, la cui pubblicazione è richiesta in virtù della regola 26bis.2(c). (b) a (i) [Senza cambiamenti]

48.3 Lingue di pubblicazione

(a) Se la domanda internazionale è depositata in cinese, in inglese, in francese, in tedesco, in giapponese, in russo o in spagnolo, («lingue di pubblica- zione»), essa viene pubblicata nella lingua in cui è stata depositata.

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(abis) Se la domanda internazionale non è stata depositata in una lingua di pubbli- cazione e se è stata fornita una traduzione in una lingua di pubblicazione in virtù della regola 12.3, la suddetta domanda è pubblicata nella lingua di tale traduzione. (b) Se la domanda internazionale non è stata depositata in una lingua di pubbli- cazione e se non è richiesta una traduzione in una lingua di pubblicazione in virtù della regola 12.3(a), la suddetta domanda è pubblicata in lingua ingle- se. La traduzione è preparata sotto la responsabilità dell’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale che deve approntarla con un anticipo sufficiente a consentire la pubblicazione internazionale alla data prevista o, se si applica l’articolo 64.3(b), la comunicazione di cui all’articolo 20 prima della scadenza del diciannovesimo mese a decorrere dalla data di priorità. Nonostante le disposizioni di cui alla regola 16.1(a), l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale può riscuotere dal depositante una tas- sa per la traduzione. L’Amministrazione incaricata della ricerca internazio- nale deve dare al depositante la possibilità di esprimersi in merito al progetto di traduzione. Codesta Amministrazione deve fissare un termine, ragionevo- le considerate le circostanze, per questa presa di posizione. Se il tempo non è sufficiente per tenere conto dei commenti del depositante prima della comu- nicazione della traduzione o se il depositante e la suddetta Amministrazione non concordano in merito alla traduzione, il depositante può inviare una copia delle proprie osservazioni o di ciò che ne resta all’Ufficio internazio- nale e a tutti gli Uffici designati a cui è stata inviata una traduzione. L’Ufficio internazionale pubblica le parti rilevanti del commento unitamente alla traduzione dell’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale o dopo la pubblicazione di tale traduzione. (c) [Senza cambiamenti]

48.4 a 48.6 [Senza cambiamenti]

Regola 49 Copia, traduzione e tassa secondo l’articolo 22

49.1 a 49.4 [Senza cambiamenti]

49.5 Contenuto e requisiti formali della traduzione

(a) Ai fini dell’articolo 22, la traduzione della domanda internazionale deve contenere la descrizione (fatto salvo il paragrafo (abis)), le rivendicazioni, l’eventuale testo dei disegni e l’estratto. Inoltre, se l’Ufficio designato lo esige, fatti salvi i paragrafi (b), (cbis), ed (e), la traduzione deve anche: (i) a (iii) [Senza cambiamenti] (abis) Nessun Ufficio designato può richiedere al depositante che questi gli forni- sca la traduzione di qualsiasi elemento di un testo che figura nella parte della descrizione riservata all’elenco di sequenze se codesta parte della descri- zione è conforme alla regola 12.1(d) e se la descrizione è conforme alla regola 5.2(b). (b) a (l) [Senza cambiamenti]

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Regola 54 Depositante autorizzato a presentare una richiesta di esame preliminare internazionale

54.1 [Senza cambiamenti]

54.2 Diritto a presentare una richiesta di esame preliminare

internazionale Il diritto di presentare una richiesta di esame preliminare internazionale secondo l’articolo 31(2) esiste se il depositante che la presenta o, nel caso vi siano più depo- sitanti, se almeno uno di essi è domiciliato in uno Stato contraente vincolato dal capitolo II. (i) e (ii) [Soppressi]

54.3 [Senza cambiamenti]

54.4 [Senza cambiamenti fatta salva la soppressione della numerazione

del paragrafo «(a)» divenuta superflua]

Regola 55 Lingue (esame preliminare internazionale)

55.1 [Senza cambiamenti]

55.2 Traduzione della domanda internazionale

(a) Allorché né la lingua in cui la domanda internazionale è depositata né la lingua in cui essa è pubblicata vengono ammesse dall’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale la quale effettuerà l’esame preliminare internazionale, il depositante, fatto salvo il paragrafo (b), deve presentare, unitamente alla domanda di esame preliminare internazionale, una traduzione della domanda internazionale in una lingua che sia al con- tempo: (i) una lingua ammessa da codesta Amministrazione; e (ii) una lingua di pubblicazione. (b) Allorché una traduzione della domanda internazionale in una lingua di cui al paragrafo (a) è stata trasmessa all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale in virtù della regola 23.1(b) e allorché l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale fa parte dello stesso Ufficio nazionale o della stessa organizzazione intergovernativa di cui fa parte l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, non è necessario che il depositante presenti la traduzione di cui al paragrafo (a). In tal caso, a meno che il depositante non trasmetta la traduzione di cui al paragrafo (a), l’esame preliminare internazionale è effettuato sulla base della traduzione presentata secondo la regola 23.1(b). (c) [Senza cambiamenti] (d) Se il depositante risponde all’invito entro il termine di cui al paragrafo (c), si ritiene che egli abbia soddisfatto il requisito in questione. In caso contrario, la richiesta di esame preliminare internazionale è considerata come non pre-

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sentata e l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale emette una dichiarazione in tal senso. (e) [Soppresso]

55.3 [Senza cambiamenti]

Regola 57 Tassa di trattamento

57.1 [Senza cambiamenti fatta salva la soppressione della numerazione

del paragrafo «(a)» divenuta superflua]

57.2 Importo

(a) [Senza cambiamenti] (b) [Resta soppresso] (c) La tassa di trattamento deve essere pagata nella valuta o in una delle valute prescritte dall’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare interna- zionale («valuta prescritta»), fermo restando che, al momento del trasferi- mento da suddetta Amministrazione all’Ufficio internazionale, deve essere liberamente convertibile in franchi svizzeri. L’importo della tassa di tratta- mento è fissato dal Direttore generale per ogni valuta prescritta e per ogni Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale che pre- scrive il pagamento della tassa di trattamento in una valuta diversa dal fran- co svizzero, previa consultazione dell’Ufficio interpellato conformemente alla regola 15.2(b) per quanto concerne tale valuta oppure dell’Ammini- strazione che ha prescritto il pagamento in tale valuta. L’importo così defi- nito corrisponde, per approssimazione, all’importo espresso in valuta sviz- zera indicato nella tabella delle tasse. L’Ufficio internazionale comunica l’importo alle Amministrazioni incaricate dell’esame preliminare internazio- nale che prescrivono il pagamento in una valuta diversa dal franco svizzero e li pubblica nella gazzetta. (d) ed (e) [Senza cambiamenti]

57.3 Termini di pagamento; importo da pagare

La tassa di trattamento deve essere pagata entro un mese a decorrere dalla data in cui la domanda di esame preliminare internazionale è stata presentata, fermo restando che, se la domanda d’esame preliminare internazionale è stata trasmessa all’Ammi- nistrazione incaricata di tale esame in virtù della regola 59.3, la tassa deve essere pagata entro un mese a decorrere dalla data di ricevimento della domanda da parte di suddetta Amministrazione. L’ammontare dovuto è l’ammontare applicabile alla data della presentazione della domanda d’esame o alla data del suo ricevimento a secon- da delle circostanze. In virtù delle due frasi precedenti, la regola 59.3(e) non è appli- cabile. (b) [Resta soppresso] (c) [Soppresso]

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57.4 [Soppresso]

57.5 [Resta soppresso]

57.6 Rimborso

L’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale rimborsa al depositante la tassa di trattamento: (i) [Senza cambiamenti] (ii) se la domanda di esame preliminare internazionale è considerata, ai sensi della regola 54.4, come non presentata.

Regola 58 Tassa di esame preliminare

58.1 Diritto di esigere una tassa

(a) [Senza cambiamenti] (b) L’importo della tassa di esame preliminare viene fissato, all’occorrenza, dall’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale. Per ciò che riguarda il termine di pagamento della tassa di esame preliminare e l’importo da pagare, si applicano mutatis mutandis le disposizioni della regola 57.3 concernente la tassa di trattamento. (c) [Senza cambiamenti]

58.2 [Soppresso]

58.3 [Senza cambiamenti]

Regola 58bis Proroga dei termini di pagamento delle tasse 58bis.1 Invito da parte dell’Amministrazione competente incaricata dell’esame preliminare internazionale (a) Allorquando l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare interna- zionale accerta che, al momento in cui la tassa di trattamento e la tassa di esame preliminare sono dovute in virtù delle regole 57.3 e 58.1(b), nessuna tassa è stata versata in suo favore, oppure che l’importo versato in suo favo- re non è sufficiente a coprire la tassa di trattamento e la tassa di esame pre- liminare, l’Amministrazione invita il depositante a pagarle, entro un mese a decorrere dalla data di invito, l’ammontare necessario per coprire queste tasse maggiorato, all’occorrenza, della tassa di mora conformemente alla regola 58bis.2. (b) Se l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale ha inviato un invito in conformità al paragrafo (a) e se il depositante, entro il termine indicato in codesto paragrafo, non ha pagato integralmente l’importo dovuto compresa, all’occorrenza, la tassa di mora di cui alla regola 58bis.2, la domanda di esame preliminare è, fatto salvo il paragrafo (c), considerata come non presentata e l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale emette una dichiarazione in tal senso.

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(c) Qualsiasi pagamento ricevuto dall’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale prima che essa trasmetta l’invito di cui al para- grafo (a), è considerato come ricevuto prima della scadenza del termine pre- visto alla regola 57.3 o 58.1(b), a seconda del caso. (d) Qualsiasi pagamento ricevuto dall’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale prima che essa dia inizio alla procedura di cui al paragrafo (b) è considerato come ricevuto prima della scadenza del termine di cui al paragrafo (a). 58bis.2 Tassa di mora (a) Il pagamento delle tasse in risposta ad un invito trasmesso in virtù della regola 58bis.1(a) può essere assoggettato, da parte dell’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale al versamento, in suo favo- re, di una tassa di mora. L’importo di questa tassa è: (i) pari al 50 % dell’importo delle tasse non pagate come precisato nell’invito; oppure, (ii) pari ad un importo uguale alla tassa di trattamento, se l’importo calcola- to secondo il punto (i) risulta inferiore alla tassa di trattamento. (b) Tuttavia l’importo della tassa di mora non deve eccedere il doppio dell’importo della tassa di trattamento.

Regola 59 Amministrazione competente incaricata dell’esame preliminare internazionale

59.1 e 59.2 [Senza cambiamenti]

59.3 Trasmissione della richiesta di esame preliminare internazionale

all’Amministrazione competente (a) Se la domanda di esame preliminare internazionale è presentata ad un Uffi- cio ricevente, ad una Amministrazione incaricata della ricerca internazionale oppure ad una Amministrazione incaricata dell’esame preliminare interna- zionale la quale non è competente ad effettuare l’esame preliminare interna- zionale della domanda internazionale, codesto Ufficio o codesta Ammini- strazione appone la data di ricevimento sulla domanda di esame preliminare internazionale e, a meno che decida di procedere secondo il paragrafo (f), trasmette senza indugio detta domanda all’Ufficio internazionale. (b) Se la domanda di esame preliminare internazionale è presentata all’Ufficio internazionale, l’Ufficio internazionale vi appone la data di ricevimento. (c) Allorché la domanda di esame preliminare internazionale è trasmessa all’Ufficio internazionale in conformità al paragrafo (a) oppure viene presen- tata a questo Ufficio come prevede il paragrafo (b): (i) se una sola Amministrazione incaricata dell’esame preliminare interna- zionale è competente, l’Ufficio internazionale trasmette senza indugio la domanda di esame preliminare internazionale a detta Amministra- zione e ne informa il depositante; oppure

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ii) se più Amministrazioni incaricate dell’esame preliminare internazionale sono competenti, l’Ufficio internazionale invita senza indugio il deposi- tante ad indicare, entro 15 giorni a decorrere dalla data dell’invito o

19 mesi a decorrere dalla data di priorità, dovendosi applicare il termine

di scadenza più remoto, l’Amministrazione competente a cui la doman- da di esame preliminare internazionale deve essere trasmessa. (d) Allorché viene fornita un’indicazione in conformità al paragrafo (c)(ii), l’Ufficio internazionale trasmette senza indugio la domanda di esame preli- minare internazionale all’Amministrazione competente indicata dal deposi- tante. In caso contrario, la domanda di esame preliminare internazionale è considerata come non presentata e l’Ufficio internazionale emette una dichiarazione in tal senso. (e) Allorché la domanda di esame preliminare internazionale è trasmessa all’Amministrazione competente secondo il paragrafo (c), essa è considerata ricevuta da parte di codesta Amministrazione alla data che vi è stata apposta in conformità al paragrafo (a) oppure (b), a seconda del caso, e la domanda di esame preliminare internazionale così trasmessa è considerata ricevuta dalla suddetta Amministrazione a tale data. (f) Allorché l’Ufficio o l’Amministrazione che riceve la domanda di esame pre- liminare internazionale in conformità al paragrafo (a) decide di trasmettere la domanda direttamente all’Amministrazione incaricata dell’esame prelimi- nare internazionale che ha competenza in merito, si applicano mutatis mutandis le disposizioni dei paragrafi (c) a (e).

Regola 60 Irregolarità nella richiesta di esame preliminare internazionale

60.1 Irregolarità nella richiesta di esame preliminare internazionale

(a) e (b) [Senza cambiamenti] (c) Fatto salvo il paragrafo (d), se il depositante non ottempera all’invito entro il termine di cui al paragrafo (a), la richiesta di esame preliminare internazio- nale è considerata come non presentata e l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale emette una dichiarazione in tal senso. (d) a (g) [Senza cambiamenti]

60.2 Irregolarità nelle elezioni successive

(a) e (b) [Senza cambiamenti] (c) Fatto salvo il paragrafo d), se il depositante non ottempera all’invito entro il termine di cui al paragrafo a), la dichiarazione è considerata come non pre- sentata e l’Ufficio internazionale emette una dichiarazione in tal senso. (d) [Senza cambiamenti]

Regola 61 Notifica della domanda di esame preliminare internazionale e delle elezioni

61.1 Notifica all’Ufficio internazionale ed al depositante

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(a) L’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale indica sulla domanda di esame preliminare internazionale la data di ricevimento oppure, se la regola 60.1(b) è applicabile, la data contemplata in tale regola. Essa invia senza indugio all’Ufficio internazionale la richiesta di esame pre- liminare internazionale, di cui conserva copia nei propri archivi, oppure invia copia della domanda di esame preliminare internazionale, conservando tale domanda nei propri archivi. (b) L’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale comu- nica entro breve termine al depositante la data di ricevimento della richiesta di esame preliminare internazionale. Se, in conformità alle regole 54.4, 55.2(d), 58bis.1(b) o 60.1(c), questa richiesta è considerata come non presen- tata oppure se, in conformità alla regola 60.1(d), un’elezione è considerata come non fatta, questa Amministrazione notifica il fatto al depositante ed all’Ufficio internazionale. (c) [Senza cambiamenti]

61.2 e 61.3 [Senza cambiamenti]

61.4 Pubblicazione nella gazzetta

Allorché una richiesta di esame preliminare internazionale è stata presentata prima dello scadere di un termine di 19 mesi a decorrere dalla data di priorità, l’Ufficio internazionale pubblica nella gazzetta, entro breve termine dopo la presentazione della richiesta di esame preliminare internazionale in questione, ma non prima della pubblicazione internazionale della domanda internazionale, delle indicazioni relative alla domanda d’esame preliminare e agli Stati eletti interessati, conformemente alle direttive amministrative.

Regola 62 Copia del parere scritto dell’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale e delle modifiche effettuate secondo l’articolo 19, destinata all’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale

62.1 Modificazioni effettuate prima della presentazione della richiesta

d’esame preliminare internazionale L’Ufficio internazionale, dopo aver ricevuto una richiesta di esame preliminare internazionale o una copia di quest’ultima dall’Amministrazione incaricata di tale esame, trasmette entro breve termine una copia di ogni modificazione effettuata in virtù dell’articolo 19, e, se del caso, della dichiarazione di cui in questo articolo, a questa Amministrazione, a meno che quest’ultima abbia indicato di aver già ricevuto una copia siffatta.

62.2 Modifiche effettuate dopo la presentazione della domanda di esame

preliminare internazionale Se, all’atto del deposito di modifiche effettuate in virtù dell’articolo 19, è già stata presentata una richiesta di esame preliminare internazionale, il depositante deve, di preferenza, all’atto del deposito delle modifiche presso l’Ufficio internazionale, depositare anche copia di tali modifiche presso l’Amministrazione incaricata

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dell’esame preliminare internazionale e qualsiasi dichiarazione a cui si riferisce detto articolo. In ogni caso, l’Ufficio internazionale trasmette senza indugio a questa Amministrazione copia delle modifiche e della dichiarazione in questione.

Regola 66 Procedura in seno all’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale

66.1 a 66.7 [Senza cambiamenti]

66.8 Forma di presentazione delle modifiche

(a) Fatto salvo il paragrafo (b), all’atto di modificare la descrizione o i disegni, il depositante deve presentare un foglio sostitutivo per ogni foglio della domanda internazionale che, a seguito di una modifica, risulta differire dal foglio depositato in precedenza. Il foglio o i fogli sostitutivi devono essere corredati da una lettera che deve mettere in rilievo le differenze esistenti tra i fogli sostituiti ed i fogli sostitutivi, nonché indicare la base della modifica nella domanda così come è stata depositata ed inoltre spiegare, di preferenza, le ragioni della modifica. (b) Allorché la modifica consiste nel sopprimere brani o nell’apportare cambia- menti o aggiunte minime, il foglio sostitutivo di cui al paragrafo (a) può consistere in una copia del foglio corrispondente della domanda internazio- nale contenente i cambiamenti o le aggiunte apportati, a condizione che la chiarezza e la possibilità di riproduzione diretta di tale foglio non siano compromesse. Se una modifica implica la soppressione di un intero foglio, detta modifica deve essere comunicata per mezzo di una lettera contenente di preferenza anche le ragioni di tale modifica.

66.9 Lingua delle modifiche

(a) Fatti salvi i paragrafi (b) e (c), se la domanda internazionale è stata deposita- ta in una lingua diversa da quella della sua pubblicazione, ogni modifica nonché ogni lettera di cui alla regola 66.8, devono essere presentate nella lingua di pubblicazione. (b) a (d) [Senza cambiamenti]

Regola 69 Inizio e scadenza dell’ esame preliminare internazionale

69.1 [Senza cambiamenti]

69.2 Termini di scadenza per l’esame preliminare internazionale

I termini per stabilire il rapporto di esame preliminare internazionale sono i termini sottoelencati che scadono al più tardi: (i) 28 mesi a decorrere dalla data di priorità; oppure (ii) otto mesi a decorrere dalla data del pag;mento delle tasse di cui alle regole

57.1 e 58.1(a); oppure

4159

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(iii) otto mesi a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell’Amministra- zione incaricata dell’esame preliminare internazionale della traduzione pre- sentata in virtù della regola 55.2.

Regola 70 Rapporto di esame preliminare internazionale

70.1 a 70.6 [Senza cambiamenti]

70.7 Citazioni secondo l’articolo 35(2)

(a) Il rapporto cita i documenti considerati pertinenti a giustificare le dichiara- zioni fatte secondo l’articolo 35(2), sia nel caso in cui tali documenti siano citati nel rapporto di ricerca internazionale, o che non lo siano. I documenti citati nel rapporto di ricerca internazionale devono essere citati nel rapporto di esame preliminare allorquando l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale li considera pertinenti. (b) [Senza cambiamenti]

70.8 a 70.15 [Senza cambiamenti]

70.16 Allegati al rapporto

Ogni foglio sostitutivo di cui alla regola 66.8(a) o (b), ogni foglio sostitutivo che contenga delle modificazioni effettuate in virtù dell’articolo 19 e ogni foglio sostitutivo che contenga correzioni di errori evidenti ammesse in virtù della regola 91.1(e)(iii), se altri fogli di sostituzione non gli sono stati sostituiti successi- vamente e se le modificazioni non comportano la soppressione di fogli interi ai sensi della regola 66.8(b), è allegato al rapporto. Le modificazioni effettuate in virtù dell’articolo 19, che sono state considerate come rifiutate in seguito ad una modifi- cazione effettuata in virtù dell’articolo 34, e le lettere di cui alla regola 66.8 non sono allegate.

70.17 [Senza cambiamenti fatta salva la soppressione della numerazione

del paragrafo «(a)» divenuta superflua]

Regola 76 Copia, traduzione e tassa secondo l’articolo 39.1); traduzione del documento di priorità

76.1 a 76.3 [Restano soppressi]

76.4 Termini di scadenza per presentare la traduzione del documento

di priorità Il depositante non è tenuto a presentare ad un Ufficio eletto una traduzione del documento di priorità prima della scadenza del termine applicabile secondo l’articolo 39.

76.5 e 76.6 [Senza cambiamenti]

Regola 80 Computo dei termini di scadenza

80.1 a 80.5 [Senza cambiamenti]

4160

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80.6 [Senza cambiamenti fatta salva la soppressione della numerazione

del paragrafo «(a)» divenuta superflua]

80.7 [Senza cambiamenti]

Regola 82ter Rettifica di errori commessi dall’Ufficio ricevente o dall’Ufficio internazionale 82ter.1 Errori concernenti la data del deposito internazionale e la rivendicazione di priorità Se il depositante prova in modo soddisfacente ad ogni ufficio designato o eletto che la data del deposito internazionale è inesatta a causa di un errore commesso dall’ufficio ricevente o che l’Ufficio ricevente o l’Ufficio internazionale ha errone- amente considerato la rivendicazione di priorità non presentata, e se l’errore è un errore tale che, se fosse stato commesso dall’ufficio designato o eletto stesso, tale ufficio lo rettificherebbe in virtù della legislazione nazionale o della prassi naziona- le, detto ufficio rettifica l’errore e istruisce la domanda internazionale come se la data del deposito internazionale rettificata fosse stata concessa o come se la rivendi- cazione di priorità non fosse stata considerata non presentata.

Regola 89bis Deposito, trattamento e trasmissione delle domande internazionali e di altri documenti sotto forma elettronica o tramite mezzi elettronici 89bis.1 Domande internazionali (a) Le domande internazionali possono, fatti salvi i paragrafi (b) a (e), essere depositate e trattate sotto forma elettronica o tramite mezzi elettronici, in conformità alle direttive amministrative; l’Ufficio ricevente, tuttavia, deve permettere il deposito di domande internazionali su carta. (b) Il presente Regolamento di esecuzione si applica mutatis mutandis alle domande internazionali depositate sotto forma elettronica o tramite mezzi elettronici, fatta salva qualsiasi disposizione speciale delle direttive ammini- strative. (c) Le direttive amministrative elencano le disposizioni e le condizioni applica- bili al deposito ed al trattamento delle domande internazionali che sono depositate, nella loro totalità o in parte, sotto forma elettronica o tramite mezzi elettronici, comprese le disposizioni e le condizioni applicabili per ciò che riguarda la ricevuta di ricevimento, le procedure relative all’attribuzione di una data di deposito internazionale, i requisiti formali e le conseguenze dell’inosservanza di tali requisiti, la firma dei documenti, i mezzi di autenti- cazione dei documenti e di identificazione di parti che comunicano con gli Uffici e con le Amministrazioni, e le modalità di applicazione delle disposizioni dell’articolo 12 in rapporto alla copia per l’Ufficio ricevente, dell’esemplare originale e della copia di ricerca, e possono contemplare disposizioni e condizioni diverse per le domande internazionali depositate in lingue diverse.

4161

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(d) Nessun Ufficio nazionale od organizzazione intergovernativa sono tenuti a ricevere oppure a trattare le domande internazionali depositate sotto forma elettronica o tramite mezzi elettronici a meno che tale Ufficio od organizza- zione non abbia notificato all’Ufficio internazionale la propria disponibilità ad agire in tal senso, in conformità alle disposizioni applicabili contemplate nelle istruzioni amministrative. L’Ufficio internazionale pubblica le infor- mazioni così notificate nella gazzetta. (e) Nessun Ufficio ricevente che abbia fatto pervenire all’Ufficio internazionale una notifica ai sensi del paragrafo (d) può rifiutarsi di trattare una domanda internazionale depositata sotto forma elettronica o tramite mezzi elettronici la quale soddisfi i requisiti contemplati nelle direttive amministrative. 89bis.2 Altri documenti La regola 89bis.1 si applica mutatis mutandis ad altri documenti ed alla corrispon- denza concernente le domande internazionali. 89bis.3 Trasmissione tra Uffici Allorquando il Trattato, il presente Regolamento d’esecuzione oppure le direttive amministrative prevedono che dei documenti, delle notifiche, delle comunicazioni o della corrispondenza debbano essere trasmessi da un Ufficio nazionale o da un’organizzazione intergovernativa ad altro Ufficio o ad altra organizzazione, tale trasmissione può avvenire sotto forma elettronica o tramite mezzi elettronici, qualora il mittente ed il destinatario ne abbiano convenuto.

Regola 89ter Copie sotto forma elettronica di documenti depositati sotto forma cartacea 89ter.1 Copie sotto forma elettronica di documenti depositati sotto forma cartacea Qualsiasi Ufficio nazionale od organizzazione intergovernativa può stabilire che, quando una domanda internazionale od un altro documento relativo ad una domanda internazionale viene depositato sotto forma cartacea, il depositante ha facoltà di presentare una copia sotto forma elettronica in conformità alle direttive amministra- tive.

Regola 91 Rettifica di errori manifesti contenuti nella domanda internazionale ed in altri documenti

91.1 Rettifica di errori manifesti

(a) a (c) [Senza cambiamenti] (d) Le rettificazioni possono essere fatte a richiesta del depositante. L’Ammini- strazione che abbia scoperto ciò che sembra essere un errore manifesto può invitare il depositante a presentare una domanda di rettificazione nel modo previsto dai paragrafi (e) a (gquater). La regola 26.4 è applicabile, mutatis mutandis, alla procedura da seguire per domandare delle rettificazioni. (e) a (gquater) [Senza cambiamenti]

4162

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Regola 92 Corrispondenza

92.1 [Senza cambiamenti]

92.2 Lingue

(a) Fatte salve le regole 55.1 e 66.9 ed il paragrafo (b) della presente regola, qualsiasi lettera o qualsiasi documento presentato dal depositante all’Am- ministrazione incaricata della ricerca internazionale oppure all’Amministra- zione incaricata dell’esame preliminare internazionale deve essere redatto nella lingua della domanda internazionale cui si riferisce. Se, tuttavia, una traduzione della domanda internazionale è stata trasmessa in virtù della regola 23.1(b) oppure presentata in virtù della regola 55.2, deve usarsi la lingua di tale traduzione. (b) [Senza cambiamenti] (c) [Resta soppresso] (d) ed (e) [Senza cambiamenti]

92.3 [Senza cambiamenti]

92.4 Utilizzazione di telegrafi, telescriventi, telefax ecc.

(a) Un documento che costituisce la domanda internazionale e ogni documento o corrispondenza successivi che vi si riferiscano possono, nonostante le disposizioni delle regole 11.14 e 92.1(a), ma fatto salvo quanto indicato al paragrafo (h), essere trasmessi, nei limiti del possibile, per telegrafo, tele- scrivente o telefax o mediante qualsiasi altro mezzo di comunicazione aven- te come risultato il deposito di un documento stampato o scritto. (b) a (h) [Senza cambiamenti]

Regola 93 Archivi e registri

93.1 a 93.3 [Senza cambiamenti]

93.4 Riproduzioni

Ai fini della presente regola, gli archivi, le copie ed i registri possono essere conser- vati sotto forma di riproduzioni fotografiche, elettroniche o di altro genere, a condi- zione che tali riproduzioni soddisfino i requisiti di cui alle regole 93.1 a 93.3 per ciò che concerne la conservazione di archivi, copie e registri.

Regola 94 Accesso agli archivi

94.1 Accesso agli archivi giacenti presso l’Ufficio internazionale

(a) Dietro richiesta del depositante o di qualsiasi persona autorizzata dal deposi- tante, l’Ufficio internazionale rilascia, dietro rimborso delle spese di questo servizio, copie di qualsiasi documento contenuto nei propri archivi. (b) A richiesta di qualsiasi persona, ma non prima della pubblicazione interna- zionale della domanda internazionale e su riserva dell’articolo 38, l’Ufficio

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internazionale rilascia, dietro rimborso delle spese per questo servizio, copie di qualsiasi documento contenuto nell’inserto.

94.2 Accesso agli archivi giacenti presso l’Amministrazione incaricata

dell’esame preliminare internazionale Dietro richiesta del depositante o di qualsiasi persona autorizzata dal depositante oppure, dopo la stesura del rapporto di esame preliminare internazionale, dietro richiesta di qualsiasi Ufficio eletto, l’Amministrazione incaricata dell’esame preli- minare internazionale rilascia, dietro rimborso delle spese di questo servizio, copia di qualsiasi documento contenuto nei propri archivi.

94.3 Accesso agli archivi giacenti presso l’Ufficio eletto

Se la legislazione nazionale applicabile da un Ufficio eletto autorizza l’accesso di terzi alla documentazione in archivio relativa ad una domanda nazionale, codesto Ufficio può concedere l’accesso a qualsiasi documento collegato alla domanda internazionale, incluso qualsiasi documento concernente l’esame preliminare inter- nazionale, contenuto nei suoi archivi, come previsto dalla legislazione nazionale per ciò che riguarda l’accesso alla documentazione in archivio di una domanda naziona- le, ma non prima della pubblicazione internazionale della domanda internazionale. Il rilascio di copie di documenti può essere soggetto a rimborso delle spese sostenute per tale servizio.

Allegato

Elenco delle tasse [in vigore dal 1° gennaio al 30 giugno 1998]

Tasse Importi

1. Tassa di base:

(Regola 15.2.(a)) a. se la domanda internazionale non conta più di 30 fogli 650 franchi svizzeri b. se la domanda internazionale conta più di 30 fogli 650 franchi svizzeri più

15 franchi svizzeri per foglio

a contare dal 31°

2. Tassa di designazione

(Regola 15.2.(a))

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Tasse Importi

a. per le designazioni fatte secondo la regola 4.9.(a) 150 franchi svizzeri per designa- zione, fermo restando che ogni designazione, a contare dalla 12a, fatta secondo la regola 4.9(a) non è soggetta al pagamento di tassa di designazione b. per le designazioni fatte secondo la regola 4.9.(b) e confermate secondo la regola 4.9.(c) 150 franchi svizzeri per designazione

3. Tassa di confermazione:

(Regola 15.5.(a)) 50 % della somma delle tasse di designazione dovute in virtù del punto 2.(b)

4. Tassa di trattamento:

(Regola 57.2.(a)) 233 franchi svizzeri

Tutte le tasse sono ridotte del 75 % per domande internazionali depositate da ogni depositante che sia una persona fisica e che abbia la nazionalità di uno Stato e sia domiciliato in uno Stato, il cui reddito nazionale pro capite è inferiore a 3000 dollari degli Stati Uniti (determinato in conformità al reddito nazionale medio pro capite ritenuto dalle Nazioni Unite per determinare i contributi dovuti per gli anni 1995,

1996 e 1997); se vi sono più depositanti, ognuno deve soddisfare questi criteri.

Allegato

Elenco delle tasse [in vigore dal 1° luglio 1998]

Tasse Importi

1. Tassa di base:

(Regola 15.2.(a)) a. se la domanda internazionale non conta più di 30 fogli 650 franchi svizzeri b. se la domanda internazionale conta più di 30 fogli 650 franchi svizzeri più

15 franchi svizzeri per foglio

a contare dal 31°

2. Tassa di designazione

(Regola 15.2.(a))

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Tasse Importi

a. per le designazioni fatte secondo la regola 4.9.(a) 150 franchi svizzeri per designa- zione, fermo restando che ogni designazione, a contare dalla 12a, fatta secondo la regola 4.9(a) non è soggetta al pagamento di tassa di designazione b. per le designazioni fatte secondo la regola 4.9.(b) e confermate secondo la regola 4.9.(c) 150 franchi svizzeri per designazione

3. Tassa di confermazione:

(Regola 57.2.(a)) 233 franchi svizzeri

Tutte le tasse sono ridotte del 75 % per domande internazionali depositate da ogni depositante che sia una persona fisica e che abbia la nazionalità di uno Stato e sia domiciliato in uno Stato, il cui reddito nazionale pro capite è inferiore a 3000 dollari degli Stati Uniti (determinato in conformità al reddito nazionale medio pro capite ritenuto dalle Nazioni Unite per determinare i contributi dovuti per gli anni 1995,

1996 e 1997); se vi sono più depositanti, ognuno deve soddisfare questi criteri.

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III Modificazione dell’elenco delle tasse allegato al regolamento d’esecuzione del Trattato Adottata dall’Assemblea dell’Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti il 15 settembre 1998 Entrata in vigore il 1° gennaio 1999

Allegato

Elenco delle tasse

Tasse Importi

1. Tassa di base:

(Regola 15.2.(a)) a. se la domanda internazionale non conta più di 30 fogli 650 franchi svizzeri b. se la domanda internazionale conta più di 30 fogli 650 franchi svizzeri più

15 franchi svizzeri per foglio

a contare dal 31°

2. Tassa di designazione

(Regola 15.2.(a)) a. per le designazioni fatte secondo la regola 4.9.(a) 150 franchi svizzeri per designa- zione, fermo restando che ogni designazione, a contare dall’11a, fatta secondo la regola 4.9(a) non è soggetta al pagamento di tassa di designazione b. per le designazioni fatte secondo la regola 4.9.(b) e confermate secondo la regola 4.9.(c) 150 franchi svizzeri per designazione

3. Tassa di confermazione:

(Regola 57.2.(a)) 233 franchi svizzeri

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

Riduzioni

4. Il totale delle tasse dovute in virtù dei punti 1 e 2(a) è ridotto di 200 franchi sviz- zeri se la domanda internazionale è depositata in forma cartacea unitamente a una copia in forma elettronica, conformemente alle direttive amministrative e nei limiti da queste previsti. 5. Tutte le tasse dovute (considerata, se del caso, la riduzione prevista al punto 4) sono ridotte del 75 % per domande internazionali depositate da ogni depositante che sia una persona fisica e che abbia la nazionalità di uno Stato e sia domiciliato in uno Stato, il cui reddito nazionale pro capite è inferiore a 3000 dollari degli Stati Uniti (determinato in conformità al reddito nazionale medio pro capite rite- nuto dalle Nazioni Unite per determinare i contributi dovuti per gli anni 1995,

1996 e 1997); se vi sono più depositanti, ognuno deve soddisfare questi criteri.

4168

Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

IV Modificazione del regolamento d’esecuzione del Trattato Adottata dall’Assemblea dell’Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti il 29 settembre 1999 Entrata in vigore il 1° gennaio 2000

Regola 4 Richiesta (contenuto)

4.1 a 4.9 [Senza cambiamenti]

4.10 Rivendicazione di priorità

(a) Qualsiasi dichiarazione di cui all’articolo 8(1) («rivendicazione di priorità») può rivendicare la priorità di una o più domande precedenti presentate in un Paese parte della Convenzione per la protezione della proprietà industriale o a favore di esso oppure può rivendicarne la priorità in uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale per il commercio il quale non è parte della Convenzione, o a favore di esso. Qualsiasi rivendicazione di priorità deve, su riserva della regola 26bis.1, essere presentata nella richiesta; tale rivendi- cazione deve rivendicare la priorità di una domanda precedente e indicare: (i) la data in cui era stata presentata la domanda precedente, trattandosi di una data che cade nei 12 mesi che precedono la data del deposito inter- nazionale; (ii) il numero della domanda precedente; (iii) laddove la domanda precedente è una domanda nazionale, il Paese parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale o lo Stato membro dell’Organizzazione mondiale per il commercio che non è parte di quella Convenzione, presso cui era stata presentata la domanda; (iv) laddove la domanda precedente è una domanda regionale, l’Ammini- strazione a cui è stata affidata la concessione di brevetti regionali sotto il Trattato regionale per i brevetti quale risulta applicabile; (v) laddove la domanda precedente è una domanda internazionale, l’Ufficio ricevente presso il quale la domanda è stata presentata. (b) In aggiunta ad ogni altra indicazione richiesta in virtù del paragrafo (a)(iv) oppure (v): (i) laddove la domanda precedente è una domanda regionale o una doman- da internazionale, la rivendicazione di priorità può indicare uno o più Paesi parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale per conto dei quali era stata depositata la suddetta domanda precedente;

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

(ii) laddove la domanda precedente è una domanda regionale ed almeno uno dei Paesi parte del Trattato regionale per i brevetti non è parte della Convenzione di Parigi per la protezione della Proprietà industriale e neppure membro dell’Organizzazione internazionale per il commercio, la rivendicazione di priorità deve indicare almeno un Paese parte di tale Convenzione o un membro di quell’Organizzazione per conto dei quali tale domanda precedente era stata depositata. (c) Ai fini dei paragrafi (a) e (b), non si applica l’articolo 2(vi). (d) Se, alla data del 29 settembre 1999, i paragrafi (a) e (b) nella versione modi- ficata in vigore dal 1° gennaio 2000, risultano incompatibili con la legisla- zione nazionale applicata da un Ufficio designato, tali paragrafi che erano in vigore fino al 31 dicembre 1999, devono essere applicati dopo tale data nei confronti di quell’Ufficio designato per tutto il periodo in cui i suddetti pa- ragrafi nella loro versione modificata continueranno ad essere incompatibili con tale legislazione, a condizione che il suddetto Ufficio ne informi di con- seguenza l’Ufficio internazionale entro il 31 ottobre 1999. L’Ufficio interna- zionale provvederà a pubblicare sollecitamente tali informazioni nella gaz- zetta.

4.11 a 4.17 [Senza cambiamenti]

Allegato

Elenco delle tasse [in vigore dal 1° gennaio 2000]

Tasse Importi

1. Tassa di base:

(Regola 15.2.(a)) a. se la domanda internazionale non conta più di 30 fogli 650 franchi svizzeri b. se la domanda internazionale conta più di 30 fogli 650 franchi svizzeri più

15 franchi svizzeri per foglio

a contare dal 31°

4170

Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

Tasse Importi

2. Tassa di designazione

(Regola 15.2.(a)) a. per le designazioni fatte secondo la regola 4.9.(a) 140 franchi svizzeri per designa- zione, fermo restando che ogni designazione, a contare dalla 9a, fatta secondo la regola 4.9(a) non è soggetta al pagamento di tassa di designazione b. per le designazioni fatte secondo la regola 4.9.(b) e confermate secondo la regola 4.9.(c) 140 franchi svizzeri per designazione

3. Tassa di confermazione:

(Regola 57.2.(a)) 233 franchi svizzeri

Riduzioni

4. Il totale delle tasse dovute in virtù dei punti 1 e 2(a) è ridotto di 200 franchi sviz- zeri se la domanda internazionale è depositata in forma cartacea unitamente a una copia in forma elettronica, conformemente alle direttive amministrative e nei limiti da queste previsti. 5. Tutte le tasse dovute (considerata, se del caso, la riduzione prevista al punto 4) sono ridotte del 75 % per domande internazionali depositate da ogni depositante che sia una persona fisica e che abbia la nazionalità di uno Stato e sia domiciliato in uno Stato, il cui reddito nazionale pro capite è inferiore a 3000 dollari degli Stati Uniti (determinato in conformità al reddito nazionale medio pro capite rite- nuto dalle Nazioni Unite per determinare i contributi dovuti per gli anni 1995,

1996 e 1997); se vi sono più depositanti, ognuno deve soddisfare questi criteri.

4171

Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

V Modificazione del regolamento d’esecuzione del Trattato Adottata dall’Assemblea dell’Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti il 17 marzo 2000 Entrata in vigore il 1° marzo 2001

Regola 4 Richiesta (contenuto)

4.1 Contenuto obbligatorio e contenuto facoltativo; firma

(a) e (b) [Senza cambiamenti] (c) La richiesta può contenere: (i) [Senza cambiamenti] (ii) una richiesta indirizzata all’Ufficio ricevente affinché prepari e trasmet- ta il documento di priorità all’Ufficio internazionale qualora la doman- da di cui è rivendicata la priorità, sia stata depositata presso l’Ufficio nazionale o presso l’Amministrazione intergovernativa che è l’Ufficio ricevente; (iii) le dichiarazioni previste nella regola 4.17. (d) [Senza cambiamenti]

4.2 a 4.4 [Senza cambiamenti]

4.5 Depositante

(a) a (d) [Senza cambiamenti] (e) Quando il depositante è registrato presso l’Ufficio nazionale che agisce in qualità di Ufficio ricevente, la richiesta può indicare il numero od altra indi- cazione sotto cui è annotata la registrazione del depositante.

4.6 Inventore

(a) Qualora sia applicabile la regola 4.1(a)(v) oppure (c)(i) la richiesta deve con- tenere il nome e l’indirizzo dell’inventore o, nel caso di più inventori, di cia- scuno di essi. (b) e (c) [Senza cambiamenti]

4.7 Mandatario

(a) Se è stato nominato un mandatario, la richiesta deve dichiararlo e indicare il nome e indirizzo del mandatario. (b) Quando il mandatario è registrato presso l’Ufficio nazionale che agisce in qualità di Ufficio ricevente, la richiesta può indicare il numero od altra indi- cazione sotto cui è annotata l’iscrizione del mandatario.

4172

Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

4.8 Rappresentante comune

Se è stato nominato un rappresentante comune, tale fatto deve essere indicato nella richiesta.

4.9 a 4.16 [Senza cambiamenti]

4.17 Dichiarazioni relative ad esigenze nazionali di cui alla

regola 51bis.1(a)(i) a (v) Ai fini della legislazione nazionale applicabile in uno o più Stati designati, la richie- sta può contenere una o più dichiarazioni, elencate qui appresso, formulate secondo le prescrizioni delle istruzioni amministrative: (i) una dichiarazione riguardante l’identità dell’inventore, come indicato nella regola 51bis.1(a)(i); (ii) una dichiarazione riguardante il diritto del depositante, alla data del deposito internazionale, a richiedere e a ottenere un brevetto, come indicato nella regola 51bis.1(a)(ii); (iii) una dichiarazione riguardante il diritto del depositante, alla data del deposito internazionale, a rivendicare la priorità di una domanda precedente, come indicato nella regola 51bis.1(a)(iii); (iv) una dichiarazione di invenzione, come indicato nella regola 51bis.1(a)(iv), che deve essere firmata come richiesto dalle direttive amministrative; (v) una dichiarazione riguardante divulgazioni non opponibili o eccezioni alla mancanza di novità, come indicato nella regola 51bis.1(a)(v).

4.18 Elementi supplementari

(a) La richiesta non deve contenere elementi che non sono menzionati nelle regole 4.1 a 4.17; tuttavia, le direttive amministrative possono permettere, senza renderla obbligatoria, l’inclusione nella richiesta di elementi supple- mentari specificati in suddette direttive. (b) Se la richiesta include elementi supplementari che non sono menzionati nelle regole 4.1 a 4.17 o nelle direttive amministrative in virtù del paragrafo (a), l’Ufficio ricevente li cancella d’ufficio.

Regola 26ter Correzione o aggiunta di dichiarazioni secondo la regola 4.17 26ter.1 Correzione o aggiunta di dichiarazioni Il depositante ha facoltà di correggere od aggiungere alla richiesta una dichiarazione di cui alla regola 4.17 per mezzo di una notifica inoltrata all’Ufficio internazionale entro il termine di 16 mesi a decorrere dalla data di priorità, fermo restando il fatto che qualsiasi notifica ricevuta dall’Ufficio internazionale dopo la scadenza di questi termini è considerata come ricevuta l’ultimo giorno di tale scadenza se essa perviene all’Ufficio internazionale prima del completamento dei preparativi tecnici per la pubblicazione internazionale.

4173

Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

26ter.2 Trattamento delle dichiarazioni (a) Quando l’Ufficio ricevente o l’Ufficio internazionale accerta che una dichia- razione di cui alla regola 4.17 non è formulata come richiesto oppure, nel caso di una dichiarazione di invenzione di cui alla regola 4.17(iv), non è fir- mata come richiesto, l’Ufficio ricevente o l’Ufficio internazionale, a seconda dei casi, può invitare il depositante a correggere la dichiarazione entro il termine di scadenza di 16 mesi a decorrere dalla data di priorità. (b) Quando l’Ufficio internazionale riceve una dichiarazione o una correzione in virtù della regola 26ter.1 dopo la scadenza dei termini previsti dalla regola 26ter.1, l’Ufficio internazionale informa il depositante di conseguenza e procede come previsto secondo le istruzioni amministrative.

Regola 47 Comunicazioni agli Uffici designati

47.1 Procedura

(a) e (abis) [Senza cambiamenti] (ater) La notifica di cui al paragrafo abis) include qualsiasi dichiarazione di cui alla regola 4.17(i) a (iv) e qualsiasi correzione di una tale dichiarazione secondo la regola 26ter.1, che sia stata ricevuta dall’Ufficio internazionale prima della scadenza del termine previsto alla regola 26ter.1, a condizione che l’Ufficio designato abbia informato l’Ufficio internazionale che la legislazione nazio- nale applicabile richiede la trasmissione di documenti o di giustificativi rela- tivi all’oggetto cui si riferisce la dichiarazione. (b) a (e) [Senza cambiamenti]

47.2 a 47.4 [Senza cambiamenti]

Regola 48 Pubblicazione internazionale

48.1 [Senza cambiamenti]

48.2 Contenuto

(a) La pubblicazione della domanda internazionale deve contenere: (i) a (viii) [Senza cambiamenti] (ix) tutte le informazioni concernenti una rivendicazione di priorità che, in virtù della regola 26bis.2(d), è considerata non presentata e la cui pub- blicazione è stata richiesta in virtù della regola 26bis.2(c); (x) tutte le dichiarazioni di cui alla regola 4.17(v), e tutte le correzioni di una tale dichiarazione previste dalla regola 26ter.1, pervenute all’Ufficio internazionale prima della scadenza dei termini secondo la regola 26ter.1.

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

(b) Fatto salvo il paragrafo (c), la pagina di copertina comprende: (i) e (ii) [Senza cambiamenti] (iii) l’estratto; se l’estratto è redatto in inglese e in una seconda lingua, il testo inglese deve figurare per primo; (iv) un’indicazione attestante il fatto che la richiesta contiene una dichiara- zione di cui alla regola 4.17 pervenuta all’Ufficio internazionale prima della scadenza del termine secondo la regola 26ter.1. (c) a (i) [Senza cambiamenti]

48.3 a 48.6 [Senza cambiamenti]

Regola 51bis Talune esigenze nazionali ammesse in virtù dell’articolo 27 51bis.1 Talune esigenze nazionali ammesse (a) Fatta salva la regola 51bis.2, la legislazione nazionale applicabile dall’Ufficio designato può richiedere al depositante, in conformità con l’articolo 27, la presentazione, in particolare, di: (i) qualsiasi documento relativo all’identità dell’inventore; (ii) qualsiasi documento relativo al diritto del depositante a presentare domanda per un brevetto o ad ottenerne il rilascio; (iii) qualsiasi documento atto ad attestare il diritto del depositante a rivendi- care la priorità di una domanda precedente, quando il depositante non è il depositante che aveva presentato la domanda precedente oppure quando il nome del depositante è mutato a decorrere dalla data in cui era stata depositata la domanda precedente; (iv) quando la domanda internazionale designa uno Stato la cui legislazione nazionale richiede che le domande nazionali siano depositate dall’in- ventore, qualsiasi documento contenente un giuramento o una dichiara- zione d’invenzione; (v) qualsiasi prova concernente divulgazioni non opponibili o eccezioni alla mancanza di novità, quali divulgazioni risultanti da abusi, divulga- zioni in occasione di talune esposizioni e divulgazioni fatte dal deposi- tante durante un certo periodo. (b) e (c) [Senza cambiamenti] (d) La legislazione nazionale applicabile da parte dell’Ufficio designato può esigere, in conformità all’articolo 27(2)(ii), che la traduzione della domanda internazionale consegnata dal depositante in virtù dell’articolo 22 sia: (i) verificata dal depositante o dalla persona che ha tradotto la domanda internazionale in una dichiarazione precisante che, a sua conoscenza, la traduzione è completa e fedele; (ii) certificata da una pubblica autorità o da un traduttore giurato, ma unicamente quando l’Ufficio designato può avere ragionevoli dubbi sull’accuratezza della traduzione.

4175

Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

(e) La legislazione nazionale applicabile dall’Ufficio designato può esigere, in conformità all’articolo 27, che il depositante presenti una traduzione del documento di priorità, fermo restando che tale traduzione può essere richie- sta soltanto quando la validità della rivendicazione di priorità è unicamente pertinente alla determinazione se l’invenzione in oggetto è brevettabile. (f) Se, alla data del 17 marzo 2000, la clausola limitativa che figura nel paragra- fo (e) non è compatibile con la legislazione nazionale applicata dall’Ufficio designato, tale clausola limitativa non si applica nei confronti di tale Ufficio per tutto il periodo in cui tale clausola limitativa continua ad essere incom- patibile con tale legislazione, fermo restando il fatto che il suddetto Ufficio ne informi l’Ufficio internazionale entro il 30 novembre 2000. L’Ufficio internazionale provvede senza indugio a pubblicare tali informazioni nella gazzetta. 51bis.2 Casi in cui non è obbligatoria la presentazione di documenti o di prove (a) Quando la legislazione nazionale applicabile non esige che le domande nazionali siano depositate dall’inventore, l’Ufficio designato, salvo quando esistano ragionevoli dubbi circa la veracità delle indicazioni o della dichia- razione in oggetto, non esige alcun documento o prova: (i) riguardanti l’identità dell’inventore (regola 51bis.1(a)(i)), se le indica- zioni concernenti l’inventore, in conformità alla regola 4.6, sono conte- nute nella richiesta oppure se una dichiarazione circa l’identità dell’inventore, in conformità alla regola 4.17(i), è contenuta nella richiesta o è presentata direttamente all’Ufficio designato; (ii) riguardanti il diritto del depositante, alla data del deposito internaziona- le, a richiedere ed a ottenere un brevetto (regola 51bis.1(a)(ii)), se una dichiarazione in tal senso, in conformità con la regola 4.17(ii), è conte- nuta nella richiesta oppure è sottoposta direttamente all’Ufficio desi- gnato; (iii) riguardanti il diritto del depositante, alla data del deposito interna- zionale, a rivendicare la priorità di una domanda precedente (regola 51bis.1(a)(iii)), se una dichiarazione in tal senso, in conformità con la regola 4.17(iii), è contenuta nella richiesta oppure è sottoposta direttamente all’Ufficio designato. (b) Quando la legislazione nazionale applicabile esige che le domande interna- zionali siano depositate dall’inventore, l’Ufficio designato, salvo nel caso in cui esistano ragionevoli dubbi circa la veracità delle indicazioni o della dichiarazione in oggetto, non esige alcun documento o prova: (i) riguardanti l’identità dell’inventore (regola 51bis.1(a)(i)), (diversi da un documento contenente un giuramento o una dichiarazione d’invenzione (regola 51bis.1(a)(iv)), se le indicazioni concernenti l’inventore, in con- formità con la regola 4.6, sono contenute nella richiesta;

4176

Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

(ii) riguardanti il diritto del depositante, alla data del deposito interna- zionale, a rivendicare la priorità di una precedente domanda (regola 51bis.1(a)(iii)), se una dichiarazione in tal senso, in conformità con la regola 4.17(iii), è contenuta nella richiesta oppure è sottoposta direttamente all’Ufficio designato; (iii) contenenti un giuramento o una dichiarazione di invenzione (rego- la 51bis.1(a)(iv)), se una dichiarazione di invenzione, in conformità con la regola 4.17(iv), è contenuta nella richiesta oppure è sottoposta diret- tamente all’Ufficio designato. (c) Se, alla data del 17 marzo 2000, il paragrafo (a) non è compatibile, per quan- to riguarda un qualsiasi punto di tale paragrafo, con la legislazione nazionale applicata dall’Ufficio designato, il paragrafo (a) non si applica nei confronti di tale Ufficio per quanto riguarda tale punto per tutta la durata in cui conti- nua a risultare incompatibile con tale legislazione, fermo restando che il suddetto Ufficio ne informi l’Ufficio internazionale entro il 30 novembre

2000. L’Ufficio internazionale pubblica sollecitamente le informazioni rice-

vute nella gazzetta. 51bis.3 Possibilità di soddisfare le esigenze nazionali (a) Se una delle esigenze di cui alla regola 51bis.1(a)(i) a (iv) e (c) a (e), o qual- siasi altra esigenza della legislazione nazionale applicabile da parte dell’Ufficio designato che tale Ufficio può applicare in conformità all’arti- colo 27(1) oppure (2), non è già soddisfatta entro il termine applicabile all’osservanza delle esigenze secondo l’articolo 22, l’Ufficio designato invi- ta il depositante a soddisfare tale esigenza entro un termine che non deve risultare inferiore a due mesi a decorrere dalla data dell’invito. Ogni Ufficio designato può richiedere al depositante il pagamento di una tassa per ottem- perare alle esigenze nazionali in risposta all’invito. (b) Quando un’esigenza della legislazione nazionale applicabile dall’Ufficio de- signato, esigenza che tale Ufficio può applicare in conformità con l’artico- lo 27(6) oppure (7), non è già soddisfatta durante lo stesso periodo entro il quale devono essere soddisfatte le esigenze in conformità con l’articolo 22, il depositante ha la possibilità di ottemperare a tale esigenza dopo la scaden- za di tale periodo. (c) Se, alla data del 17 marzo 2000, il paragrafo (a) non è compatibile con la legislazione nazionale applicata dall’Ufficio designato in rapporto ai termini di scadenza di cui a tale paragrafo, il suddetto paragrafo non si applica nei confronti di tale Ufficio per quanto riguarda tale scadenza per tutta la durata in cui il suddetto paragrafo continua ad essere incompatibile con tale legisla- zione, fermo restando il fatto che il suddetto Ufficio ne informi l’Ufficio internazionale entro il 30 novembre 2000. L’Ufficio internazionale pubblica sollecitamente le informazioni ricevute nella gazzetta.

4177

Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

Regola 53 Richiesta di esame preliminare internazionale

53.1 a 53.4 [Senza cambiamenti]

53.5 Mandatario o rappresentante comune

Se viene nominato un mandatario o un rappresentante comune, la richiesta di esame preliminare internazionale deve darne indicazione. Si applicano le regole 4.4 e 4.16 e la regola 4.7 deve essere applicata mutatis mutandis.

53.6 a 53.9 [Senza cambiamenti]

Regola 66 Procedura in seno all’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale

66.1 a 66.6 [Senza cambiamenti]

66.7 Documento di priorità

(a) [Senza cambiamenti] (b) Se la domanda di cui si rivendica la priorità nella domanda internazionale è redatta in una lingua diversa da quella o da quelle dell’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale, quest’ultima può invitare il depositante a presentare una traduzione nella o in una di dette lingue entro due mesi a decorrere dalla data dell’invito, laddove la validità della rivendi- cazione di priorità risulta rilevante per la formulazione di un parere secondo l’articolo 33(1). Se la traduzione non è consegnata entro tale termine, il rap- porto di esame preliminare internazionale può essere redatto come se la prio- rità non fosse stata rivendicata.

66.8 e 66.9 [Senza cambiamenti]

4178

Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

VI Modificazione dell’elenco delle tasse allegato al regolamento d’esecuzione del Trattato Adottata dall’Assemblea dell’Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti il 3 ottobre 2000 Entrata in vigore il 1° gennaio 2001

Allegato

Elenco delle tasse

Tasse Importi

1. Tassa di base:

(Regola 15.2.(a)) a. se la domanda internazionale non conta più di 30 fogli 650 franchi svizzeri b. se la domanda internazionale conta più di 30 fogli 650 franchi svizzeri più

15 franchi svizzeri per foglio

a contare dal 31°

2. Tassa di designazione

(Regola 15.2.(a)) a. per le designazioni fatte secondo la regola 4.9.(a) 140 franchi svizzeri per designa- zione, fermo restando che ogni designazione, a contare dalla 7a, fatta secondo la regola 4.9(a) non è soggetta al pagamento di tassa di designazione b. per le designazioni fatte secondo la regola 4.9.(b) e confermate secondo la regola 4.9.(c) 140 franchi svizzeri per designazione

3. Tassa di trattamento:

(Regola 57.2.(a)) 233 franchi svizzeri

4179

Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

Riduzioni

4. Il totale delle tasse dovute in virtù dei punti 1 e 2(a) è ridotto di 200 franchi sviz- zeri se la domanda internazionale è depositata in forma cartacea unitamente a una copia in forma elettronica, conformemente alle direttive amministrative e nei limi- ti da queste previsti. 5. Tutte le tasse dovute (considerata, se del caso, la riduzione prevista al punto 4) sono ridotte del 75 % per domande internazionali depositate da ogni depositante che sia una persona fisica e che abbia la nazionalità di uno Stato e sia domiciliato in uno Stato, il cui reddito nazionale pro capite è inferiore a 3000 dollari degli Stati Uniti (determinato in conformità al reddito nazionale medio pro capite rite- nuto dalle Nazioni Unite per determinare i contributi dovuti per gli anni 1995,

1996 e 1997); se vi sono più depositanti, ognuno deve soddisfare questi criteri.

4180

Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

VII Modificazione dell’elenco delle tasse allegato al regolamento d’esecuzione del Trattato Adottata dall’Assemblea dell’Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti il 3 ottobre 2001 Entrata in vigore il 1° gennaio 2002

Allegato

Elenco delle tasse

Tasse Importi

1. Tassa di base:

(Regola 15.2.(a)) a. se la domanda internazionale non conta più di 30 fogli 650 franchi svizzeri b. se la domanda internazionale conta più di 30 fogli 650 franchi svizzeri più

15 franchi svizzeri per foglio

a contare dal 31°

2. Tassa di designazione

(Regola 15.2.(a)) a. per le designazioni fatte secondo la regola 4.9.(a) 140 franchi svizzeri per designa- zione, fermo restando che ogni designazione, a contare dalla 6a, fatta secondo la regola 4.9(a) non è soggetta al pagamento di tassa di designazione b. per le designazioni fatte secondo la regola 4.9.(b) e confermate secondo la regola 4.9.(c) 140 franchi svizzeri per designazione

3. Tassa di trattamento:

(Regola 57.2.(a)) 233 franchi svizzeri

4181

Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

Riduzioni

4. Il totale delle tasse dovute in virtù dei punti 1 e 2(a) è ridotto di 200 franchi sviz- zeri se la domanda internazionale è depositata in forma cartacea unitamente a una copia in forma elettronica, conformemente alle direttive amministrative e nei limi- ti da queste previsti. 5. Tutte le tasse dovute (considerata, se del caso, la riduzione prevista al punto 4) sono ridotte del 75 % per domande internazionali depositate da ogni depositante che sia una persona fisica e che abbia la nazionalità di uno Stato e sia domiciliato in uno Stato, il cui reddito nazionale pro capite è inferiore a 3000 dollari degli Stati Uniti (determinato in conformità al reddito nazionale medio pro capite rite- nuto dalle Nazioni Unite per determinare i contributi dovuti per gli anni 1995,

1996 e 1997); se vi sono più depositanti, ognuno deve soddisfare questi criteri.

4182

Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

VIII Modificazione del regolamento d’esecuzione del Trattato Adottata dall’Assemblea dell’Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti il 3 ottobre 2001 Entrata in vigore il 1° aprile 2002

Regola 90bis Ritiri 90bis.1 Ritiro della domanda internazionale (a) Il depositante può ritirare la domanda internazionale in qualsiasi momento prima della scadenza di un termine di 30 mesi a decorrere dalla data di priorità. (b) e (c) [Senza cambiamenti] 90bis.2 Ritiro di talune designazioni (a) Il depositante può ritirare la designazione di ogni Stato designato in qualsiasi momento prima della scadenza di un termine di 30 mesi a decorrere dalla data di priorità. Il ritiro della designazione di uno Stato che è stato eletto comporta il ritiro dell’elezione corrispondente secondo la regola 90bis.4. (b) a (e) [Senza cambiamenti] 90bis.3 Ritiro di rivendicazioni di priorità (a) Il depositante può ritirare una rivendicazione di priorità fatta nella domanda internazionale in virtù dell’articolo 8(1), in qualsiasi momento prima dello scadere di un termine di 30 mesi a decorrere dalla data di priorità. (b) a (e) [Senza cambiamenti] 90bis.4 a 90bis.7 [Senza cambiamenti]

4183

Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

IX Modificazione dell’elenco delle tasse allegato al regolamento d’esecuzione del Trattato Adottata dall’Assemblea dell’Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti il 1° ottobre 2002 Entrata in vigore il 17 ottobre 2002

Allegato

Elenco delle tasse

Tasse Importi

1. Tassa di base:

(Regola 15.2.(a)) a. se la domanda internazionale non conta più di 30 fogli 650 franchi svizzeri b. se la domanda internazionale conta più di 30 fogli 650 franchi svizzeri più

15 franchi svizzeri per foglio

a contare dal 31°

2. Tassa di designazione

(Regola 15.2.(a)) a. per le designazioni fatte secondo la regola 4.9.(a) 140 franchi svizzeri per designa- zione, fermo restando che ogni designazione, a contare dalla 6a, fatta secondo la regola 4.9(a) non è soggetta al pagamento di tassa di designazione b. per le designazioni fatte secondo la regola 4.9.(b) e confermate secondo la regola 4.9.(c) 140 franchi svizzeri per designazione

3. Tassa di trattamento:

(Regola 57.2.(a)) 233 franchi svizzeri

4184

Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

Riduzioni

4. Il totale delle tasse dovute in virtù dei punti 1 e 2(a) è ridotto di 200 franchi svizzeri se la domanda internazionale è depositata conformemente alle direttive amministrative e nei limiti da queste previsti: a) in forma cartacea unitamente a una copia della domanda in forma elettronica; oppure b) in forma elettronica. 5. Tutte le tasse dovute (considerata, se del caso, la riduzione prevista al punto 4) sono ridotte del 75 % per domande internazionali depositate da ogni depositante che sia una persona fisica e che abbia la nazionalità di uno Stato e sia domiciliato in uno Stato, il cui reddito nazionale pro capite è inferiore a 3000 dollari degli Stati Uniti (determinato in conformità al reddito nazionale medio pro capite rite- nuto dalle Nazioni Unite per determinare i contributi dovuti per gli anni 1995,

1996 e 1997); se vi sono più depositanti, ognuno deve soddisfare questi criteri.

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

X Modificazione del regolamento d’esecuzione del Trattato Adottata dall’Assemblea dell’Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti il 1° ottobre 2002 Entrata in vigore il 1° gennaio 2003

Regola 12 Lingua della domanda internazionale e traduzioni ai fini della ricerca internazionale e della pubblicazione internazionale

12.1 Lingue ammesse per il deposito delle domande internazionali

(a) e (b) [Senza cambiamenti] (c) Nonostante il paragrafo (a), la richiesta deve essere depositata in una lingua che sia al contempo una lingua ammessa dall’Ufficio ricevente in virtù di tale paragrafo ed una lingua di pubblicazione. (d) [Senza cambiamenti]

12.2 Lingua dei cambiamenti apportati alla domanda internazionale

(a) [Senza cambiamenti] (b) Qualsiasi rettifica di errore manifesto nella domanda internazionale fatta in virtù della regola 91.1 deve essere redatta nella lingua in cui la domanda è stata depositata; tuttavia: (i) quando si richiede una traduzione della domanda internazionale in virtù delle regole 12.3(a), 12.4(a) oppure 55.2(a), le rettifiche di cui alla regola 91.1(e)(ii) e (iii) devono essere depositate sia nella lingua della domanda che nella lingua di tale traduzione; (ii) [Senza cambiamenti] (c) [Senza cambiamenti]

12.3 Traduzione ai fini della ricerca internazionale

(a) a (d) [Senza cambiamenti] (e) La presentazione di una traduzione dopo la scadenza del termine prescritto al paragrafo (a) può essere assoggettata, dall’Ufficio ricevente al pagamento, in proprio favore, di una tassa di mora pari al 25 % della tassa internazionale di cui al punto 1(a) della tabella delle tasse.

12.4 Traduzione ai fini della pubblicazione internazionale

(a) Quando la lingua in cui è depositata la domanda internazionale non è la lin- gua di pubblicazione e quando non è richiesta una traduzione in virtù della regola 12.3(a), il depositante, entro 14 mesi a decorrere dalla data di priorità, deve fornire all’Ufficio ricevente una traduzione della domanda internazio-

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

nale in una lingua di pubblicazione ammessa dall’Ufficio ricevente ai sensi di questo paragrafo. (b) Il paragrafo (a) non si applica alla richiesta né si applica ad alcuna parte della descrizione riservata all’elenco delle sequenze. (c) Quando il depositante, entro i termini di cui al paragrafo (a), non ha fornito una traduzione richiesta in virtù di tale paragrafo, l’Ufficio ricevente invita il depositante a fornire la traduzione richiesta ed a pagare, all’occorrenza, le tasse richieste per la presentazione tardiva in virtù del paragrafo (e), entro

16 mesi dalla data di priorità. Qualsiasi traduzione ricevuta dall’Ufficio rice-

vente prima che questo Ufficio abbia trasmesso l’invito previsto dalla frase precedente, deve essere considerata come ricevuta prima della scadenza dei termini di cui al paragrafo (a). (d) Quando il depositante, entro i termini di cui al paragrafo (c), non ha fornito la traduzione richiesta e non ha pagato alcuna tassa richiesta per la presenta- zione tardiva, la domanda internazionale deve considerarsi ritirata e l’Ufficio ricevente rilascerà una dichiarazione in tal senso. Qualsiasi traduzione e qualsiasi pagamento ricevuto dall’Ufficio ricevente prima che questo Ufficio abbia effettuato la dichiarazione prevista dalla frase precedente e prima della scadenza di 17 mesi a partire dalla data di priorità, saranno considerati come ricevuti prima della scadenza di tali termini. (e) La presentazione di una traduzione dopo la scadenza dei termini previsti dal paragrafo (a) può essere assoggettata, da parte dell’Ufficio ricevente, al pagamento a proprio favore di una tassa di mora equivalente al 50 % della tassa internazionale di cui al punto (1) della tabella delle tasse.

Regola 22 Trasmissione dell’esemplare originale e traduzione

22.1 Procedura

(a) a (g) [Senza cambiamenti] (h) Se la domanda internazionale deve essere pubblicata nella lingua di una traduzione presentata in virtù della regola 12.3 oppure 12.4, tale traduzione è trasmessa dall’Ufficio ricevente all’Ufficio internazionale unitamente all’esemplare originale conformemente al paragrafo (a) oppure, se l’Ufficio ricevente ha già trasmesso l’esemplare originale all’Ufficio internazionale in virtù di tale paragrafo, senza indugio dopo ricevimento della traduzione.

22.2 [Resta soppresso]

22.3 [Senza cambiamenti]

4187

Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

Regola 26 Controllo e correzione di taluni elementi della domanda interna- zionale presso l’Ufficio ricevente

26.1 e 26.2 [Senza cambiamenti]

26.3 Controllo dei requisiti formali ai sensi dell’articolo 14(1)(a)(v)

(a) [Senza cambiamenti] (b) Allorché la domanda internazionale è depositata in una lingua diversa dalla lingua di pubblicazione, l’Ufficio ricevente controlla: (i) [Senza cambiamenti] (ii) la conformità di qualsiasi traduzione trasmessa in virtù della regola 12.3 oppure 12.4, nonché la conformità dei disegni per ciò che riguarda i requisiti formali citati nella regola 11 nei limiti in cui tali requisiti devono essere osservati ai fini di una ragionevole uniformità della pub- blicazione internazionale. 26.3bis a 26.6 [Senza cambiamenti]

Regola 29 Domande internazionali considerate come ritirate

29.1 Accertamenti dell’Ufficio ricevente

(a) Se l’Ufficio ricevente dichiara, in conformità all’articolo 14(1)(b) e alla regola 26.5 (mancata rettifica di talune irregolarità), o in conformità all’arti- colo 14(3)(a) (mancato pagamento delle tasse prescritte alla regola 27.1(a)), o secondo l’articolo 14(4) (accertamento successivo circa il fatto che i requi- siti elencati ai punti (i) a (iii) dell’articolo 11(1) non sono soddisfatti), oppu- re in conformità alla regola 12.3(d) o 12.4(d) (mancata presentazione di una traduzione richiesta o, all’occorrenza, mancato pagamento di tassa di mora) o in conformità alla regola 92.4(g)(i) (mancata presentazione dell’originale di un documento), che la domanda internazionale è considerata come ritirata: (i) a (iv) [Senza cambiamenti] (b) [Senza cambiamenti]

29.2 [Resta soppresso]

29.3 e 29.4 [Senza cambiamenti]

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

Regola 48 Pubblicazione internazionale

48.1 e 48.2 [Senza cambiamenti]

48.3 Lingue di pubblicazione

(a) [Senza cambiamenti] (b) Se la domanda internazionale non è stata depositata in una lingua di pubbli- cazione e se è stata fornita una traduzione in una lingua di pubblicazione in virtù della regola 12.3 o 12.4, la suddetta domanda è pubblicata nella lingua di tale traduzione. (c) [Senza cambiamenti]

48.4 a 48.6 [Senza cambiamenti]

Regola 49 Copia, traduzione e tassa secondo l’articolo 22

49.1 a 49.5 [Senza cambiamenti]

49.6 Ripristino dei diritti in seguito all’incapacità di attuare le procedure

previste dall’articolo 22 (a) Quando è venuto a cessare l’effetto della domanda internazionale in confor- mità dell’articolo 11(3) perché il depositante non ha ottemperato all’attua- zione delle procedure previste dall’articolo 22 nei termini applicabili, l’Ufficio designato, dietro richiesta del depositante e fatti salvi i paragrafi (b) a (e) della presente regola, ripristina i diritti del depositante nei confronti di tale domanda internazionale se esso accerta che qualsiasi ritardo nel rispet- tare tale scadenza ha avuto luogo in modo non intenzionale malgrado l’osservanza dovuta, quale era richiesta dalle circostanze. (b) La richiesta ai sensi del paragrafo (a) deve essere presentata all’Ufficio desi- gnato, e le procedure di cui all’articolo 22 devono essere attuate, entro il periodo di tempo che scade per primo, tra quelli elencati: (i) due mesi a decorrere dalla data di rimozione della causa che ha impedi- to il rispetto dei termini applicabili secondo l’articolo 22; oppure (ii) 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza dei termini applicabili secondo l’articolo 22, oppure fermo restando il fatto che il depositante può presentare tale richiesta in un periodo successivo se tale facoltà gli è concessa dalla legislazione nazionale applicabile dall’Ufficio desi- gnato. (c) La richiesta di cui al paragrafo (a) deve indicare le ragioni della mancata osservanza dei termini applicabili secondo l’articolo 22. (d) La legislazione nazionale applicabile dall’Ufficio designato può richiedere: (i) il pagamento di una tassa nei confronti di una domanda presentata ai sensi del paragrafo (a); (ii) la presentazione di una dichiarazione o di altre prove a sostegno delle ragioni ai sensi del paragrafo (c).

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

(e) L’Ufficio designato non deve rifiutare una richiesta presentata ai sensi del paragrafo (a) senza avere offerto al depositante la possibilità di fare osserva- zioni sul rifiuto prospettato entro termini ragionevoli date le circostanze. (f) Se, alla data del 1° ottobre 2002, i paragrafi (a) e (e) risultano non compati- bili con la legislazione applicata dall’Ufficio designato, tali paragrafi non sono applicabili nei confronti di tale Ufficio designato per tutto il periodo in cui perdura la loro incompatibilità con tale legislazione, fermo restando che il suddetto Ufficio ne informi l’Ufficio internazionale entro il 1° gennaio

2003. L’Ufficio internazionale provvede sollecitamente a pubblicare le in-

formazioni ricevute nella gazzetta.

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

XI Modificazione del regolamento d’esecuzione del Trattato Adottata dall’Assemblea dell’Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti il 1° ottobre 2002 Entrata in vigore il 1° gennaio 2004

Regola 4 Richiesta (contenuto)

4.1 Contenuto obbligatorio e contenuto facoltativo; firma

(a) La richiesta deve contenere: (i) a (iii) [Senza cambiamenti] (iv) indicazioni relative all’inventore, qualora la legislazione nazionale di almeno uno Stato designato esiga che sia menzionato il nome dell’inventore all’atto del deposito di una domanda nazionale. (b) Ove sia il caso, la richiesta deve contenere: (i) e (ii) [Senza cambiamenti] (iii) un riferimento ad una domanda principale o ad un brevetto principale; (iv) un’indicazione dell’Amministrazione competente incaricata della ricer- ca internazionale scelta dal depositante. (c) e (d) [Senza cambiamenti]

4.2 a 4.4 [Senza cambiamenti]

4.5 Depositante

(a) La richiesta deve contenere: (i) il nome; (ii) l’indirizzo; (iii) la nazionalità e il domicilio del depositante o, nel caso di più deposi- tanti, di ciascuno di essi. (b) a (e) [Senza cambiamenti]

4.6 a 4.8 [Senza cambiamenti]

4.9 Designazione di Stati; titoli di protezione; brevetti nazionali

e regionali (a) Il deposito di una richiesta deve comprendere: (i) la designazione di tutti gli Stati contraenti vincolati dal Trattato alla data del deposito internazionale; (ii) un’indicazione secondo la quale la domanda internazionale deve essere trattata, nei confronti di ogni Stato designato a cui si applica l’arti-

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

colo 43 o 44, come domanda per la concessione di qualsiasi tipo di pro- tezione disponibile tramite la designazione di tale Stato; (iii) un’indicazione che la domanda internazionale deve essere trattata, nei confronti di ogni Stato a cui si applica l’articolo 45(1), come domanda per la concessione di una patente regionale nonché, salvo che si applichi l’articolo 45(2), di una patente nazionale. (b) Nonostante il paragrafo (a)(i) se, alla data del 5 ottobre 2005, la legislazione nazionale di uno Stato Contraente prevede che il deposito di una domanda internazionale la quale contiene la designazione di questo Stato e rivendica la priorità di una domanda internazionale precedente che ha effetto in questo Stato, ha come conseguenza che la domanda nazionale precedente cessa di avere effetto con le medesime conseguenze del ritiro della domanda nazio- nale precedente, qualsiasi richiesta, in cui viene rivendicata la priorità di una domanda nazionale precedente depositata in quello Stato, può contenere un’indicazione secondo la quale la designazione di questo Stato non è fatta, a condizione che l’Ufficio designato notifichi l’Ufficio internazionale entro il 5 gennaio 2006, che si deve applicare questo paragrafo nei confronti delle designazioni di questo Stato e che la notifica sia ancora valida nei confronti della data del deposito internazionale. Le informazioni ricevute devono esse- re sollecitamente pubblicate dall’Ufficio internazionale nella gazzetta. (c) [Soppresso]

4.10 [Senza cambiamenti]

4.11 Riferimento a una domanda di «continuation» o di «continuation in

part» oppure a una domanda principale o a un brevetto principale (a) Se: (i) per una domanda è stata richiesta una ricerca internazionale o una ricer- ca di tipo internazionale conformemente all’articolo 15.5); (ii) il depositante desidera che l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale fondi il rapporto di ricerca internazionale, per intero o parzialmente, sui risultati di una ricerca che non sia una ricerca interna- zionale o di tipo internazionale, effettuata dall’Ufficio nazionale o dall’organizzazione intergovernativa che è l’Amministrazione incarica- ta della ricerca internazionale competente per la domanda internazio- nale; (iii) il depositante intende manifestare, secondo la regola 49bis.1(a) oppure (b) il proprio desiderio che la domanda internazionale sia trattata, in qualsiasi Stato designato, come domanda per un brevetto supplemen- tare, per un certificato supplementare, per un certificato supplementare di autore di invenzione, o per un certificato supplementare di utilità; oppure (iv) il depositante intende manifestare, secondo la regola 49bis.1(c) il pro- prio desiderio che la domanda internazionale sia trattata, in qualsiasi Stato designato, come domanda di «continuation» o di «continuation in part» di una domanda precedente;

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

tale richiesta deve contenere queste indicazioni e, secondo il caso, deve per- mettere l’identificazione della domanda per cui è stata effettuata la ricerca precedente o, con altri mezzi, della ricerca oppure indicare la domanda prin- cipale, il brevetto principale o il relativo titolo principale. (b) L’inclusione nella richiesta di un’indicazione ai sensi del paragrafo (a)(iii) o (iv) non ha effetto sull’applicazione della regola 4.9.

4.12 [Soppresso]

4.13 [Soppresso]

4.14 [Soppresso]

4.14bis a 4.18 [Senza cambiamenti]

Regola 12 Lingua della domanda internazionale e traduzioni ai fini della ricerca internazionale e della pubblicazione internazionale

12.1 e 12.2 [Senza cambiamenti]

12.3 Traduzione ai fini della ricerca internazionale

(a) a (d) [Senza cambiamenti] (e) La presentazione di una traduzione dopo la scadenza del termine prescritto al paragrafo (a) può essere assoggettata, dall’Ufficio ricevente al pagamento, in propio favore, ad una tassa di mora pari al 25 % della tassa internazionale di cui al punto 1 della tabella delle tasse, senza prendere in conto la tassa dovu- ta per ogni foglio della domanda internazionale che superi i 30 fogli.

12.4 Traduzione ai fini della pubblicazione internazionale

(a) a (d) [Senza cambiamenti] (e) La presentazione di una traduzione dopo la scadenza dei termini previsti dal paragrafo (a), può essere assoggettata, da parte dell’Ufficio ricevente, al pagamento a proprio favore, ad una tassa di mora equivalente al 25 % della tassa internazionale di cui al punto (1) della tabella delle tasse, senza pren- dere in conto la tassa dovuta per ogni foglio della domanda internazionale che superi i 30 fogli.

Regola 15 Tassa internazionale di deposito

15.1 Tassa internazionale

Per ogni domanda internazionale deve essere pagata una tassa percepita dall’Ufficio ricevente a favore dell’Ufficio internazionale («tassa internazionale»).

15.2 Importo/Ammontare

(a) L’importo della tassa internazionale è fissato nella tabella delle tasse. (b) La tassa internazionale di deposito deve essere pagata nella valuta o in una delle valute prescritte dall’Ufficio ricevente («valuta prescritta»). È inteso

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

che tale tassa deve essere liberamente convertibile in franchi svizzeri quando l’importo viene trasferito all’Ufficio internazionale dall’Ufficio ricevente. L’importo della tassa internazionale di deposito è fissato dal Direttore gene- rale per ogni Ufficio ricevente che prescrive il pagamento di tali tasse in una valuta diversa dal franco svizzero, previa consultazione dell’Ufficio riceven- te dello Stato o dell’Ufficio ricevente che agisce per lo Stato in virtù della regola 19.1(b), la cui valuta ufficiale corrisponde alla valuta prescritta. L’importo così definito corrisponde, per approssimazione, all’importo espresso in valuta svizzera indicato nella tabella delle tasse. L’Ufficio inter- nazionale comunica l’importo agli Uffici riceventi che prescrivono il paga- mento in una valuta diversa dal franco svizzero e lo pubblica nella gazzetta. (c) Allorché l’importo della tassa internazionale di deposito indicato nell’elenco delle tasse è modificato, l’importo corrispondente nelle valute prescritte è applicabile a partire dalla data in cui si applica l’importo indicato nell’elenco delle tasse modificato. (d) Quando il tasso di cambio tra il franco svizzero e la valuta prescritta si discosta dall’ultimo tasso di cambio applicato, il Direttore generale stabili- sce il nuovo importo nella valuta prescritta conformemente alle direttive dell’Assemblea. Il nuovo importo stabilito diventa applicabile due mesi dopo la data della sua pubblicazione nella gazzetta, a meno che l’Ufficio ricevente di cui nella seconda frase del paragrafo (b) e il Direttore generale non decidano di definire una data entro questo periodo di due mesi, nel cui caso il suddetto importo diventa applicabile a decorrere da tale data.

15.3 [Resta soppresso]

15.4 Termini di pagamento; importo da pagare

La tassa internazionale di deposito è dovuta entro un mese a decorrere dalla data di ricevimento della domanda internazionale. L’importo da pagare è l’importo applica- bile alla data di ricevimento della domanda internazionale.

15.5 [Soppresso]

15.6 Rimborso

L’Ufficio ricevente rimborsa la tassa internazionale di deposito al depositante: (i) a (iii) [Senza cambiamenti]

Regola 16 Tassa di ricerca

16.1 Diritto di esigere una tassa

(a) a (e) [Senza cambiamenti] (f) Per quanto riguarda i termini di pagamento della tassa di ricerca e l’importo da pagare, si applicano mutatis mutandis le disposizioni della regola 15.4 riguardanti la tassa internazionale di deposito.

16.2 e 16.3 [Senza cambiamenti]

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

Regola 16bis Proroga dei termini di pagamento delle tasse 16bis.1 Invito da parte dell’Ufficio ricevente (a) Se, alla scadenza dei termini di pagamento della tassa di trasmissione, della tassa internazionale di deposito e della tassa di ricerca secondo le regole 14.1(c), 15.4 e 16.1(f), l’Ufficio ricevente accerta che non gli è stata pagata alcuna tassa oppure che l’importo versatogli risulta insufficiente a coprire la tassa di trasmissione, la tassa internazionale di deposito e la tassa di ricerca, tale Ufficio invita il depositante a pagargli, entro un mese a decor- rere dalla data dell’invito, l’importo necessario per coprire tali tasse, aumen- tato, all’occorrenza, della tassa di mora di cui alla regola 16bis.2. (b) [Soppresso] (c) Se l’Ufficio ricevente ha indirizzato al depositante un invito ai sensi del paragrafo (a) e se il depositante non ha pagato integralmente, entro il termine indicato in detto paragrafo, l’importo dovuto, compresa, all’occorrenza, la tassa di mora di cui alla regola 16bis.2, l’Ufficio ricevente, fatto salvo il paragrafo (d): (i) fa la dichiarazione pertinente di cui all’articolo 14(3); e ii) procede come previsto nella regola 29. (d) Qualsiasi pagamento pervenuto all’Ufficio ricevente prima che questo Uffi- cio trasmetta l’invito di cui al paragrafo (a), si ritiene essere pervenuto prima della scadenza dei termini previsti alla regola 14.1(c), 15.4 oppure 16.1(f), a seconda del caso. (e) Qualsiasi pagamento ricevuto dall’Ufficio ricevente prima che codesto Uffi- cio abbia rilasciato la dichiarazione prevista nell’articolo 14(3) è considerato come ricevuto prima della scadenza del termine indicato al paragrafo (a). 16bis.2 Tassa di mora (a) Il pagamento delle tasse in risposta ad un invito inviato in virtù della regola 16bis.1(a) può essere assoggettato dall’Ufficio ricevente al versa- mento, a suo favore, di una tassa di mora. Tale tassa ammonta: (i) al 50 % dell’importo delle tasse non pagate precisato nell’invito; oppure (ii) se l’importo calcolato secondo il punto (i) è inferiore alla tassa di tra- smissione, ad un ammontare pari a quest’ultima. (b) Tuttavia, l’importo della tassa di mora non deve mai risultare superiore al

25 % della tassa internazionale come specificato al punto 1 della tabella

delle tasse, senza prendere in conto la tassa dovuta per ogni foglio della domanda internazionale a contare dal trentunesimo.

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

Regola 17 Documento di priorità

17.1 Obbligo di presentare copia di una domanda nazionale o

internazionale precedente (a) Se la priorità di una domanda nazionale o internazionale precedente è riven- dicata in virtù dell’articolo 8, una copia di tale domanda precedente, certi- ficata conforme dall’Amministrazione presso la quale è stata depositata («documento di priorità»), deve, a meno che tale documento di priorità non sia già stato depositato presso l’Ufficio ricevente unitamente alla domanda internazionale in cui viene rivendicata la priorità, e fatti salvi i paragrafi (b) e (bbis), essere presentata dal depositante all’Ufficio internazionale o all’Ufficio ricevente al più tardi entro sedici mesi a decorrere dalla data di priorità; tuttavia, qualsiasi copia di tale domanda precedente che pervenga all’Ufficio internazionale dopo la scadenza di detto termine è considerata come ricevuta da tale Ufficio l’ultimo giorno di detto termine, se essa gli perviene prima della data di pubblicazione internazionale della domanda internazionale. (b) [Senza cambiamenti] (bbis) Se il documento di priorità, in conformità con le norme amministrative, è accessibile all’Ufficio ricevente o l’Ufficio internazionale presso una biblio- teca digitale, il depositante può, a seconda del caso, invece di presentare il documento di priorità: (i) richiedere all’Ufficio ricevente di procurarsi il documento di priorità presso questa biblioteca digitale e trasmetterlo all’Ufficio internazio- nale; oppure (ii) richiedere all’Ufficio internazionale di procurarsi il documento di prio- rità presso questa biblioteca digitale. Tale richiesta deve essere presentata non oltre 16 mesi a decorrere dalla data di priorità e può essere assoggettata al pagamento di una tassa da parte dell’Ufficio ricevente o dell’Ufficio internazionale. (c) Se non sono soddisfatte le condizioni di nessuno dei tre paragrafi precedenti, qualsiasi Ufficio designato può, fatto salvo il paragrafo (d), non prendere in considerazione la rivendicazione di priorità; tuttavia, nessun Ufficio desi- gnato può decidere di non prendere in considerazione la rivendicazione di priorità prima di aver concesso al depositante la possibilità di presentare il documento di priorità entro un termine ragionevole date le circostanze. (d) Nessun Ufficio designato può decidere di non prendere in considerazione la rivendicazione di priorità in virtù del paragrafo (c) se la domanda precedente di cui al paragrafo (a) è stata presentata presso tale Ufficio nella sua qualità di Ufficio nazionale oppure se il documento di priorità, in conformità con le norme amministrative, è accessibile a tal Ufficio in una biblioteca digitale.

17.2 [Senza cambiamenti]

4196

Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

Regola 19 Ufficio ricevente competente

19.1 a 19.3 [Senza cambiamenti]

19.4 Trasmissione all’Ufficio internazionale che agisce in quanto Ufficio

ricevente (a) e (b) [Senza cambiamenti] (c) Ai sensi delle regole 14.1(c), 15.4 e 16.1(.f), quando la domanda interna- zionale viene trasmessa all’Ufficio internazionale secondo il paragrafo (b), la data di ricevimento della domanda internazionale è considerata la data in cui l’Ufficio internazionale ha effettivamente ricevuto tale domanda. Ai sensi di questo paragrafo, non si applica l’ultima frase del paragrafo (b).

Regola 24 Ricevimento dell’esemplare originale da parte dell’Ufficio internazionale

24.1 [Resta soppresso]

24.2 Notifica del ricevimento dell’esemplare originale

(a) L’Ufficio internazionale notifica senza indugio: (i) a (iii) [Senza cambiamenti] il ricevimento dell’esemplare originale e la data di questo ricevimento. La notifica deve indicare, ai fini dell’identificazione della domanda internazio- nale, il numero della domanda internazionale, la data del deposito interna- zionale e il nome del depositante; deve inoltre indicare la data del deposito di ogni domanda precedente di cui si rivendica la priorità. La notifica inviata al depositante deve contenere altresì un elenco degli Uffici designati e, nel caso di un Ufficio designato responsabile della concessione di brevetti regionali, un elenco degli Stati contraenti designati ai fini di tale brevetto regionale. (b) [Soppresso] (c) [Senza cambiamenti]

Regola 26 Controllo e correzione di taluni elementi della domanda internazionale presso l’Ufficio ricevente

26.1 e 26.2 [Senza cambiamenti]

26.2bis Controllo dei requisiti ai sensi dell’articolo 14(1)(a)(i) e (ii) (a) Ai sensi dell’articolo 14(1)(a)(i), nel caso di più depositanti, è sufficiente che la richiesta sia firmata da uno di loro. (b) Ai sensi dell’articolo 14(1)(a)(ii), nel caso di più depositanti, è sufficiente che le indicazioni richieste in virtù della regola 4.5(a)(ii) e (iii) siano fornite nei confronti di uno di coloro che, conformemente alla regola 19.1, è abili- tato a depositare la domanda internazionale presso l’Ufficio ricevente.

4197

Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

26.3 a 26.6 [Senza cambiamenti]

Regola 27 Mancato versamento di tasse

27.1 Tasse

(a) Ai fini dell’articolo 14(3)(a), si deve intendere per «tasse prescritte dall’articolo 3(4)(iv)» la tassa di trasmissione (regola 14), la tassa interna- zionale (regola 15.1), la tassa di ricerca (regola 16) e, ove richiesta, la tassa di mora (regola 16bis.2). (b) Ai fini dell’articolo 14(3)(a) e (b), si deve intendere per «tassa prescritta dall’articolo 4(2)» la tassa internazionale (regola 15.1) e, ove richiesta, la tassa di mora (regola 16bis.2).

Regola 29 Domande internazionali considerate come ritirate

29.1 Accertamenti dell’Ufficio ricevente

Se l’Ufficio ricevente dichiara, in conformità all’articolo 14(1)(b) e alla regola 26.5 (mancata rettifica di talune irregolarità), o in conformità all’articolo 14(3)(a) (man- cato pagamento delle tasse prescritte alla regola 27.1(a)), o secondo l’articolo 14(4) (accertamento successivo circa il fatto che i requisiti elencati ai punti (i) a (iii) dell’articolo 11(1) non sono soddisfatti), oppure in conformità alla regola 12.3(d) o 12.4(d) (mancata presentazione di una traduzione richiesta o, all’occorrenza, mancato pagamento di tassa di mora) o in conformità alla regola 92.4(g)(i) (mancata presentazione dell’originale di un documento), che la domanda internazionale è considerata come ritirata: (i) a (iv) [Senza cambiamenti] (b) [Soppresso]

29.2 [Resta soppresso]

29.3 e 29.4 [Senza cambiamenti]

Regola 32 Estensione degli effetti della domanda internazionale a taluni Stati successori

32.1 Richiesta d’estensione della domanda internazionale allo Stato

successore (a) Gli effetti di una domanda internazionale, la cui data di deposito internazio- nale cade nel periodo definito al paragrafo (b), sono estesi ad uno Stato («Stato successore») il cui territorio, prima dell’indipendenza di quello Sta- to, era parte del territorio di uno Stato contraente designato nella domanda internazionale che successivamente ha cessato di esistere («Stato predeces- sore»), a condizione che lo Stato successore sia diventato uno Stato contra- ente depositando, presso il Direttore generale, una dichiarazione di continua- zione che ha per effetto l’applicazione del Trattato da parte dello Stato successore.

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

(b) [Senza cambiamenti] (c) L’Ufficio internazionale pubblica nella gazzetta le informazioni su tutte le domande internazionali la cui data di deposito cade entro il periodo applica- bile secondo il paragrafo (b) ed il cui effetto è esteso allo Stato successore. (d) [Soppresso]

32.2 Effetti dell’estensione allo Stato successore

(a) Qualora gli effetti della domanda internazionale siano estesi allo Stato suc- cessore conformemente alla regola 32.1: (i) [Senza cambiamenti] (ii) il termine applicabile secondo l’articolo 22 o 39(1) per quanto riguarda questo Stato è prorogato fino alla scadenza di almeno sei mesi a decor- rere dalla data della pubblicazione di tali informazioni conformemente alla regola 32.1(c). (b) Lo Stato successore può fissare un termine che scada più tardi del termine previsto dal paragrafo (a)(ii). L’Ufficio internazionale pubblica nella gazzet- ta le informazioni su tale termine di scadenza.

Regola 36 Esigenze minime per le Amministrazioni incaricate della ricerca internazionale

36.1 Definizione delle esigenze minime

Le esigenze minime menzionate nell’articolo 16(3)(c) sono le seguenti: (i) e (ii) [Senza cambiamenti] (iii) questo Ufficio o questa organizzazione deve possedere un personale atto a eseguire la ricerca nei rami della tecnica a cui deve estendersi la ricerca e che sia in possesso delle conoscenze linguistiche necessarie per lo meno alla comprensione delle lingue nelle quali è redatta o tradotta la documentazione minima indicata nella regola 34; (iv) questo Ufficio o questa organizzazione deve avere la nomina di Ammini- strazione incaricata dell’esame preliminare internazionale.

Regola 43bis Parere scritto dell’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale 43bis.1 Parere scritto (a) Fatta salva la regola 69.1(bbis), l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale redige, contemporaneamente al rapporto di ricerca interna- zionale, un parere scritto riguardante i seguenti punti: (i) se l’invenzione rivendicata sembri inedita, se essa comporti un’attività inventiva (non sempre evidente) e se sia adatta ad un’applicazione in- dustriale;

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

(ii) se la domanda internazionale soddisfi i requisiti del Trattato e di questo Regolamento d’esecuzione nei limiti in cui tali requisiti sono controllati dall’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale. Il parere scritto deve essere corredato da qualsiasi osservazione prevista da questo Regolamento d’esecuzione. (b) Ai fini della formulazione del parere scritto, si applicano mutatis mutandis gli articoli 33(2) a (6), e 35(2) e (3) e le regole 43.4, 64, 65, 66.1(e), 66.2(a), (b) e (e), 66.7, 67, 70.2(b) e (d), 70.3, 70.4(ii), 70.5(a), 70.6 a 70.10, 70.12, 70.14 e 70.15(a). (c) Il parere scritto deve contenere una notifica in cui si informa il depositante che, qualora venga presentata una domanda di esame preliminare interna- zionale, il parere scritto, conformemente alla regola 66.1bis(a) ma fatta salva la regola 66.1bis(b), è considerato come parere scritto dell’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale ai fini della regola 66.2(a): in questo caso il depositante è invitato a comunicare a tale Amministrazione, prima della scadenza dei termini prevista dalla regola 54bis.1(a), una risposta scritta corredata delle eventuali modifiche.

Regola 44 Trasmissione del rapporto di ricerca internazionale, del parere scritto ecc.

44.1 Copie del rapporto o della dichiarazione e del parere scritto

L’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale trasmette, nello stesso giorno, all’Ufficio internazionale e al depositante, una copia del rapporto di ricerca internazionale, oppure della dichiarazione di cui all’articolo 17(2)(a), e una copia del parere scritto ai sensi della regola 43bis.1.

44.2 e 44.3 [Senza cambiamenti]

Regola 44bis Rapporto preliminare internazionale sulla brevettabilità stabilito dall’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale 44bis.1 Pubblicazione del rapporto (a) Se non è stato stabilito, o non deve essere stabilito, un rapporto di esame preliminare internazionale, l’Ufficio internazionale redige, a nome dell’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, un rapporto (chiamato «rapporto» nella presente regola) concernente i punti indicati nella regola 43bis.1(a). Il rapporto deve avere lo stesso tenore del parere sta- bilito secondo la regola 43bis.1. (b) Il rapporto deve portare il titolo «rapporto preliminare internazionale sulla brevettabilità (capitolo I del Trattato di cooperazione in materia di brevetti)» unitamente a un’indicazione circa il fatto che esso è pubblicato in virtù della presente regola dall’Ufficio internazionale a nome dell’Amministrazione in- caricata della ricerca internazionale.

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

44bis.2 Comunicazione agli Uffici designati (a) Allorquando è stato stabilito un rapporto secondo la regola 44bis.1, l’Ufficio internazionale ne dà comunicazione a ciascun Ufficio designato confor- memente alla regola 93bis.1 ma non prima della scadenza di un termine di

30 mesi a decorrere dalla data di priorità.

(b) Allorquando il depositante presenta una richiesta esplicita ad un Ufficio designato in virtù dell’articolo 23(2), l’Ufficio internazionale comunica sol- lecitamente a tale Ufficio, dietro richiesta di tale Ufficio o del depositante, una copia del parere scritto stabilito dall’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale conformemente alla regola 43bis 1. 44bis.3 Traduzione per gli Uffici designati (a) Qualsiasi ufficio designato può, se un rapporto è stato stabilito in virtù della regola 44bis.1 in una lingua diversa dalla lingua ufficiale, o diversa da una delle lingue ufficiali del suo Ufficio nazionale, esigere una tradizione in inglese di questo rapporto. Questa condizione deve essere notificata all’Ufficio internazionale il quale ne dà sollecita pubblicazione nella gaz- zetta. (b) Qualsiasi traduzione richiesta in virtù del paragrafo (a) deve essere redatta dall’Ufficio internazionale o sotto la sua responsabilità. (c) L’Ufficio internazionale trasmette una copia della traduzione a qualsiasi Ufficio designato che ne sia interessato nonché al depositante e trasmette contemporaneamente il rapporto a tale Ufficio. (d) Nel caso contemplato nella regola 44bis.2(b), il parere scritto fissato dalla regola 43bis.1, dietro richiesta dell’Ufficio designato interessato, è tradottto in inglese dall’Ufficio internazionale o sotto la sua responsabilità. L’Ufficio internazionale trasmette una copia della traduzione all’Ufficio designato interessato e contemporaneamente al depositante, entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta di traduzione. 44bis.4 Osservazioni sulla traduzione Il depositante può presentare osservazioni scritte sull’esattezza della traduzione contemplata nella regola 44bis.3(b) oppure (d) e, in tal caso, deve inviare una copia di queste osservazioni ad ogni Ufficio designato interessato nonché all’Ufficio internazionale.

Regola 44ter Carattere confidenziale del parere scritto, del rapporto, della traduzione e delle osservazioni 44ter.1 Carattere confidenziale (a) Salvo richiesta od autorizzazione da parte del depositante, l’Ufficio interna- zionale e l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale non concedono ad alcuna persona od Amministrazione, prima della scadenza di 30 mesi a decorrere dalla data di priorità, l’accesso:

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

(i) al parere scritto fissato dalla regola 43bis.1 o a qualsiasi traduzione di ta- le parere redatta secondo la regola 44bis.3(d) o a qualsiasi osservazione scritta riguardante tale traduzione inviata dal depositante in virtù della regola 44bis.4; (ii) se un rapporto è stabilito in virtù della regola 44bis.1, a tale rapporto, a qualsiasi traduzione di esso redatta secondo la regola 44bis.3(b) o a qualsiasi osservazione scritta riguardante tale traduzione inviata dal depositante in virtù della regola 44bis.4. (b) Ai fini del paragrafo (a), l’espressione «avere accesso» indica tutti i mezzi con cui dei terzi possono venire informati, compresa la comunicazione indi- viduale e la pubblicazione generale.

Regola 47 Comunicazioni agli Uffici designati

47.1 Procedura

(a) La comunicazione prevista nell’articolo 20 è inviata dall’Ufficio internazio- nale ad ogni Ufficio designato conformemente alla regola 93bis.1 ma, fatta salva la regola 47.4, non prima della pubblicazione internazionale della domanda internazionale. (abis) L’Ufficio internazionale notifica ad ogni Ufficio designato, conformemente alla regola 93bis.1, il ricevimento dell’esemplare originale, la data di questo ricevimento, come pure il ricevimento di ogni documento di priorità e la data di questo ricevimento. (ater) [Senza cambiamenti] (b) L’Ufficio internazionale comunica senza indugio agli Uffici designati qual- siasi modifica ricevuta entro i termini prescritti dalla regola 46.1 e che non era compresa nella comunicazione di cui all’articolo 20 e ne dà notifica al depositante. (c) L’Ufficio internazionale indirizza sollecitamente al depositante, dopo la sca- denza di 28 mesi a decorrere dalla data di priorità, un avviso indicante: (i) gli Uffici designati che hanno richiesto che la comunicazione prevista nell’articolo 20 sia effettuata in virtù della regola 93bis.1 e la data di questa comunicazione a tali Uffici; e (ii) gli Uffici designati che non hanno richiesto che la comunicazione pre- vista nell’articolo 20 sia effettuata in virtù della regola 93bis.1. (cbis) L’avviso di cui al paragrafo (c) è accettato dagli Uffici designati: (i) nel caso di un Ufficio designato di cui al paragrafo (c)(i), come prova determinante che la comunicazione prevista nell’articolo 20 è stata effettuata alla data indicata nell’avviso; (ii) nel caso di un Ufficio designato di cui al paragrafo (c)(ii), come prova determinante che lo Stato contraente per il quale tale Ufficio agisce in qualità di Ufficio designato, non richieda la presentazione di una copia della domanda internazionale da parte del depositante in virtù dell’articolo 22.

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

(d) [Senza cambiamenti] (e) Se un Ufficio designato, prima della scadenza di 28 mesi a decorrere dalla data di priorità, non ha chiesto all’Ufficio internazionale, conformemente alla regola 93bis.1, di effettuare la comunicazione prevista nell’articolo 20, si considera che lo Stato contraente per il quale questo Ufficio agisce in qualità di Ufficio designato, abbia notificato all’Ufficio internazionale, in virtù della regola 49.1(abis), che esso non esige dal depositante la presentazione di una copia della domanda internazionale secondo l’articolo 22.

47.2 Copie

Le copie richieste per le comunicazioni sono preparate dall’Ufficio internazionale. Ulteriori precisazioni relative alle copie richieste ai fini della comunicazione posso- no essere previste nelle direttive amministrative. (b) [Soppresso] (c) [Soppresso]

47.3 [Senza cambiamenti]

47.4 Richiesta esplicita secondo l’articolo 23(2) prima della

pubblicazione internazionale Allorché il depositante invia ad un Ufficio designato una richiesta esplicita in virtù dell’articolo 23(2) prima della pubblicazione internazionale della domanda interna- zionale, l’Ufficio internazionale effettua senza indugio, su richiesta del depositante o dell’Ufficio designato, la comunicazione prevista nell’articolo 20 a tale Ufficio.

Regola 48 Pubblicazione internazionale

48.1 a 48.5 [Senza cambiamenti]

48.6 Pubblicazione di taluni fatti

(a) Se una notifica secondo la regola 29.1(a)(ii) perviene all’Ufficio internazio- nale troppo tardi perché esso possa sospendere la pubblicazione internazio- nale, detto Ufficio pubblica sollecitamente nella gazzetta una nota che ripro- duce l’essenziale della notifica. (b) [Resta soppresso] (c) [Senza cambiamenti]

Regola 49bis Indicazioni riguardanti la protezione ricercata ai fini del trattamento nazionale 49bis.1 Scelta di taluni titoli di protezione (a) Se il depositante desidera che la domanda internazionale sia trattata, in uno Stato designato nei cui confronti si applica l’articolo 43, non come una domanda di brevetto ma come una domanda per ottenere la concessione di un altro titolo di protezione cui fa riferimento il suddetto articolo, egli deve,

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

allorquando compie gli atti di cui all’articolo 22, fornire tale indicazione all’Ufficio designato. (b) Se il depositante desidera che la domanda internazionale sia trattata, in uno Stato designato nei cui confronti si applica l’articolo 44, come una domanda per ottenere la concessione di più titoli di protezione cui fa riferimento l’articolo 43, il depositante deve, allorquando compie gli atti di cui all’articolo 22, fornire tale indicazione all’Ufficio designato e deve precisa- re, all’occorrenza, quale titolo di protezione è richiesto come titolo principa- le e quale è richiesto come titolo sussidiario. (c) Nei casi cui fanno riferimento i paragrafi (a) e (b), se il depositante desidera che la domanda internazionale sia trattata, in uno Stato designato, come domanda di brevetto o di certificato addizionale, di certificato addizionale di autore di invenzione, o di certificato addizionale di utilità, il depositante deve, allorquando compie gli atti di cui all’articolo 22, indicare la domanda principale, il brevetto principale o altro titolo di protezione principale corri- spondente. (d) Se il depositante desidera che la domanda principale sia trattata, in uno Stato designato, come una domanda di «continuation» o di «continuation in part» di una domanda precedente, egli deve, allorquando compie gli atti di cui all’articolo 22, fornire tale indicazione all’Ufficio designato e deve indicare la domanda principale corrispondente. (e) Se il depositante non fornisce alcuna indicazione precisa conformemente al paragrafo (a) allorquando compie gli atti di cui all’articolo 22, ma se la tassa nazionale cui fa riferimento l’articolo 22 e che è pagata dal depositante, corrisponde alla tassa nazionale applicabile ad un particolare titolo di prote- zione, il pagamento di questa tassa è considerato essere un’indicazione del desiderio da parte del depositante, che la domanda internazionale sia trattata come domanda per ottenere tale titolo di protezione e l’Ufficio designato ne informa di conseguenza il depositante. 49bis.2 Termini di scadenza per fornire le indicazioni (a) Nessun Ufficio designato può esigere che il depositante fornisca, prima di aver compiuto gli atti di cui all’articolo 22, una qualsiasi indicazione cui fa riferimento la Regola 49bis.1 oppure, all’occorrenza, un’indicazione secondo la quale egli desidera ottenere la concessione di un brevetto nazionale o di un brevetto regionale. (b) Il depositante può, se consentito dalla legislazione nazionale applicabile da parte dell’Ufficio interessato, fornire tale indicazione o, all’occorrenza, tra- sformare la sua domanda in una domanda per un altro titolo di protezione, in qualsiasi momento ulteriore.

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

Regola 51 Revisione da parte degli Uffici designati

51.1 Termini di scadenza per presentare la richiesta di invio di copie

La scadenza dei termini previsti nell’articolo 25(1)(c) è di due mesi a decorrere dalla data della notifica inviata al depositante in conformità delle regole 20.7(i), 24.2(c) oppure 29.1(ii).

51.2 e 51.3 [Senza cambiamenti]

Regola 51bis Talune esigenze nazionali ammesse in virtù dell’articolo 27 51bis.1 Talune esigenze nazionali ammesse (a) Fatta salva la regola 51bis.2, la legislazione nazionale applicabile dall’Ufficio designato, può richiedere al depositante, in conformità con l’articolo 27, la presentazione, in particolare, di: (i) a (iv) [Senza cambiamenti] (v) qualsiasi prova concernente divulgazioni non opponibili o eccezioni alla mancanza di novità, quali divulgazioni risultanti da abusi, divulga- zioni in occasione di talune esposizioni e divulgazioni fatte dal deposi- tante durante un certo periodo; (vi) la conferma della domanda internazionale per mezzo della firma di qualsiasi depositante per lo Stato designato che non ha firmato la richiesta; (vii) qualsiasi indicazione mancante richiesta in virtù della regola 4.5(a)(ii) e (iii) nei confronti di qualsiasi depositante per lo Stato designato. (b) a (f) [Senza cambiamenti] 51bis.2 e [Senza cambiamenti] 51bis.3

Regola 53 Richiesta di esame preliminare internazionale

53.1 a 53.3 [Senza cambiamenti]

53.4 Depositante

Per quanto riguarda le indicazioni relative al depositante, si devono applicare le regole 4.4 e 4.16 e la regola 4.5 deve essere applicata mutatis mutandis.

53.5 e 53.6 [Senza cambiamenti]

53.7 Elezione di Stati

Il deposito di una domanda di esame preliminare internazionale costituisce l’elezione di tutti gli Stati contraenti designati che sono vincolati dal capitolo II del Trattato.

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

53.8 e 53.9 [Senza cambiamenti]

Regola 54bis Termini di scadenza per la presentazione di una domanda di esame preliminare internazionale 54bis.1 Termini di scadenza per presentare una domanda di esame preliminare Internazionale (a) Una domanda di esame preliminare internazionale può essere presentata in qualsiasi momento prima della scadenza del termine che scade più tardi fra i termini sottoelencati: (i) tre mesi a decorrere dalla data di trasmissione al depositante del rappor- to di ricerca internazionale e del parere scritto stabilito in virtù della regola 43bis.1 o della dichiarazione di cui all’articolo 17.2)a); oppure ii) 22 mesi a decorrere dalla data di priorità. (b) Qualsiasi domanda di esame preliminare internazionale presentata dopo la scadenza dei termini applicabili in virtù del paragrafo (a) è considerata come non presentata e l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare redige una dichiarazione in tal senso.

Regola 56 [Soppressa]

Regola 57 Tassa di trattamento

57.1 e 57.2 [Senza cambiamenti]

57.3 Termini di pagamento; importo da pagare

(a) Fatti salvi i paragrafi (b) e (c), la tassa di trattamento deve essere pagata entro un mese a decorrere dalla data in cui la domanda di esame preliminare internazionale è stata presentata, oppure di 22 mesi a decorrere dalla data di priorità, dovendosi applicare il termine che scade più tardi. (b) Fatto salvo il paragrafo (c), allorché la domanda di esame preliminare inter- nazionale viene trasmessa all’Amministrazione incaricata di codesto esame in virtù della regola 59.3, la tassa di trattamento deve essere pagata entro un mese a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di esame da parte di codesta Amministrazione o di 22 mesi a decorrere dalla data di priorità, dovendosi applicare il termine che scade più tardi. (c) Quando, conformemente alla regola 69.1(b), l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale desidera intraprendere l’esame preli- minare internazionale contemporaneamente alla ricerca internazionale, la suddetta Amministrazione invita il depositante a pagare la tassa di tratta- mento entro un mese a decorrere dalla data dell’invito. (d) L’ammontare dovuto per la tassa di trattamento è l’ammontare applicabile alla data del pagamento.

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

57.4 e 57.5 [Restano soppressi]

57.6 Rimborso

L’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale rimborsa al depositante la tassa di trattamento: (i) [Senza cambiamenti] (ii) se la domanda di esame preliminare internazionale è considerata, ai sensi della regola 54.4 oppure 54bis.1(b), come non presentata.

Regola 58bis Proroga dei termini di pagamento delle tasse 58bis.1 Invito da parte dell’Amministrazione competente incaricata dell’esame preliminare internazionale (a) Allorquando l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare interna- zionale accerta: (i) che l’importo versato in suo favore non è sufficiente a coprire la tassa di trattamento e la tassa di esame preliminare; oppure (ii) che, allorquando la tassa di trattamento e la tassa di esame preliminare sono dovute in virtù delle regole 57.3 e 58.1(b), nessuna tassa è stata versata in suo favore, l’Amministrazione invita il depositante a pagarle, entro un mese a decorrere dalla data di invito, l’ammontare necessario per coprire queste tasse maggio- rato, all’occorrenza, della tassa di mora conformemente alla regola 58bis.2. (b) a (d) [Senza cambiamenti] 58bis.2 [Senza cambiamenti]

Regola 59 Amministrazione competente incaricata dell’esame preliminare internazionale

59.1 e 59.2 [Senza cambiamenti]

59.3 Trasmissione della richiesta di esame preliminare internazionale

all’Amministrazione competente (a) e (b) [Senza cambiamenti] (c) Allorché la domanda di esame preliminare internazionale è trasmessa all’Ufficio internazionale in conformità al paragrafo (a) oppure viene presen- tata a questo Ufficio come prevede il paragrafo (b): (i) [Senza cambiamenti] (ii) se più Amministrazioni incaricate dell’esame preliminare internazionale sono competenti, l’Ufficio internazionale invita senza indugio il depo- sitante ad indicare, entro il termine applicabile secondo la regola 54bis.1(a) oppure entro 15 giorni a decorrere dalla data dell’invito, dovendosi applicare il termine di scadenza più remoto, l’Amministra-

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

zione competente a cui la domanda di esame preliminare internazionale deve essere trasmessa. (d) a (f) [Senza cambiamenti]

Regola 60 Irregolarità nella richiesta di esame preliminare internazionale

60.1 Irregolarità nella richiesta di esame preliminare internazionale

(a) Fatti salvi i paragrafi abis) e (a-ter), se la richiesta di esame preliminare inter- nazionale non soddisfa le condizioni specificate nelle regole 53.1, 53.2(a)(i) a (iv), 53.2(b), 53.3 a 53.8 e 55.1, l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale invita il depositante a correggere le irregolarità entro un periodo di tempo ragionevole date le circostanze. Questo termine non deve essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data dell’invito. Esso può essere prorogato dall’Amministrazione incaricata dell’esame prelimina- re internazionale in qualsiasi momento prima che venga presa una decisione. (abis) Ai fini della regola 53.4, se vi sono più depositanti, è sufficiente che siano fornite le indicazioni di cui alla regola 4.5(a)(ii) e (iii) nei confronti di uno degli aventi diritto, conformemente alla regola 54.2, a presentare una domanda di esame preliminare internazionale. (ater) Ai fini della regola 53.8, se vi sono più depositanti, è sufficiente che la domanda di esame preliminare internazionale sia firmata da uno di loro. (b) a (g) [Senza cambiamenti]

60.2 [Soppresso]

Regola 61 Notifica della domanda di esame preliminare internazionale e delle elezioni

61.1 Notifica all’Ufficio internazionale ed al depositante

(a) e (b) [Senza cambiamenti] (c) [Soppresso]

61.2 Notifica agli Uffici eletti

(a) [Senza cambiamenti] (b) Questa notifica deve indicare il numero e la data di deposito della domanda internazionale, il nome del depositante, la data di deposito della domanda di cui si rivendica la priorità (qualora vi sia rivendicazione di priorità) e la data di ricevimento della richiesta di esame preliminare internazionale da parte dell’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale. (c) [Senza cambiamenti] (d) Se il depositante invia ad un Ufficio eletto una richiesta esplicita in virtù dell’articolo 40(2) prima della pubblicazione internazionale della domanda internazionale, l’Ufficio internazionale trasmette senza indugio, su richiesta

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

del depositante o dell’Ufficio eletto, la suddetta comunicazione a tale Uffi- cio.

61.3 [Senza cambiamenti]

61.4 Pubblicazione nella gazzetta

L’Ufficio internazionale, dopo la presentazione della richiesta di esame preliminare internazionale, pubblica senza indugio nella gazzetta, ma non prima della pubblica- zione internazionale della domanda internazionale, delle indicazioni relative alla domanda di esame preliminare internazionale e agli Stati eletti interessati, in con- formità alle direttive amministrative.

Regola 62 Copia del parere scritto dell’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale e delle modifiche effettuate secondo l’articolo 19, destinata all’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale

62.1 Copia del parere scritto dell’Amministrazione incaricata della

ricerca internazionale e delle modifiche effettuate prima della presentazione della domanda di esame preliminare internazionale L’Ufficio internazionale, dopo aver ricevuto una domanda di esame preliminare internazionale, o copia di questa, da parte dell’Amministrazione incaricata di tale esame, trasmette senza indugio a questa Amministrazione: (i) una copia del parere scritto stabilito in virtù della regola 43bis.1, a meno che l’Ufficio nazionale o l’organizzazione intergovernativa che ha agito in quali- tà di Amministrazione incaricata della ricerca internazionale non agisca al- tresì in qualità di Amministrazione incaricata della ricerca internazionale; e (ii) una copia di qualsiasi modifica effettuata in virtù dell’articolo 19 nonché di qualsiasi eventuale dichiarazione a cui si riferisce tale articolo, a meno che codesta Amministrazione non abbia indicato di avere già ricevuto tale copia.

62.2 [Senza cambiamenti]

Regola 62bis Traduzione del parere scritto dell’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale destinata all’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale 62bis.1 Traduzioni e osservazioni (a) Dietro richiesta dell’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale, il parere scritto stabilito in virtù della regola 43bis.1, qualora non sia redatto in inglese o in una lingua ammessa dalla suddetta Ammini- strazione, deve essere tradotto in inglese dall’Ufficio internazionale o sotto la sua responsabilità. (b) L’Ufficio internazionale trasmette all’Amministrazione incaricata dell’esa- me preliminare internazionale, e contemporaneamente al depositante, entro

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di traduzione, una copia di tale traduzione. (c) Il depositante può presentare delle osservazioni scritte concernenti l’esat- tezza della traduzione ed inviare copia di queste osservazioni all’Ammini- strazione incaricata della ricerca internazionale ed all’Ufficio internazionale.

Regola 63 Requisiti minimi per le Amministrazioni incaricate dell’esame preliminare internazionale

63.1 Definizione dei requisiti minimi

I requisiti minimi contemplati nell’articolo 32(3) sono i seguenti: (i) e (ii) [Senza cambiamenti] (iii) questo Ufficio o questa organizzazione deve disporre di un personale atto a eseguire l’esame nei rami della tecnica che l’esame comprende e in possesso delle conoscenze linguistiche necessarie alla comprensione, come minimo, delle lingue nelle quali la documentazione minima prevista dalla regola 34 è redatta o tradotta; (iv) tale Ufficio od organizzazione deve essere nominata in qualità di Ammini- strazione incaricata della ricerca internazionale.

Regola 66 Procedura in seno all’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale

66.1 [Senza cambiamenti]

66.1bis Parere scritto dell’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale (a) Fatto salvo il paragrafo (b), il parere scritto stabilito dall’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale in virtù della regola 43bis.1 è conside- rato come parere scritto dell’Amministrazione incaricata dell’esame prelimi- nare internazionale ai fini della regola 66.2(a). (b) Qualsiasi Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale può notificare all’Ufficio internazionale che il paragrafo (a) non si applica alla procedura che la riguarda nei confronti dei pareri scritti stabiliti in virtù della regola 43bis.1 dall’Amministrazione incaricata della ricerca internazio- nale o dalle Amministrazioni indicate nella notifica, a condizione che tale notifica non sia applicabile nel caso in cui l’Ufficio nazionale oppure l’organizzazione intergovernativa che ha agito in qualità di Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, agisca altresì in qualità di Ammini- strazione incaricata dell’esame preliminare internazionale. L’Ufficio inter- nazionale pubblica senza indugio qualsiasi notifica di questo tipo nella gaz- zetta. (c) Quando il parere scritto redatto dall’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale ai fini della regola 43bis.1 non è, in virtù di una notifica secondo il paragrafo (b), considerato come parere scritto

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dell’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale ai fini della regola 66.2(a), l’Amministrazione incaricata dell’esame prelimina- re internazionale ne dà notifica scritta al depositante. (d) Un parere scritto redatto dall’Amministrazione incaricata della ricerca inter- nazionale in virtù della regola 43bis.1 che non è, in virtù di una notifica secondo il paragrafo (b), considerato come parere scritto dell’Amministra- zione incaricata dell’esame preliminare internazionale ai fini della regola 66.2(a), deve comunque essere preso in considerazione dall’Amministra- zione incaricata dell’esame preliminare internazionale nella procedura con- templata nella regola 66.2(a).

66.2 Parere scritto dell’Amministrazione incaricata dell’esame

preliminare internazionale (a) a (c) [Senza cambiamenti] (d) Nella notifica deve essere indicato un termine di scadenza per la risposta. Questo termine deve essere adeguato alle circostanze. Esso deve essere nor- malmente di due mesi a decorrere dalla data della notifica. Non deve essere in alcun caso inferiore a un mese a decorrere dalla data di notifica. Deve essere di almeno due mesi a decorrere da questa data quando il rapporto di ricerca internazionale è trasmesso contemporaneamente alla notifica. Fatto salvo il paragrafo (e), non deve essere superiore a tre mesi a decorrere da ta- le data. (e) Il termine di scadenza per la risposta può essere prorogato se il depositante ne fa richiesta prima della scadenza.

66.3 a 66.6 [Senza cambiamenti]

66.7 Copia e traduzione della domanda precedente di cui si rivendica

la priorità (a) Se una copia della domanda di cui si rivendica la priorità nella domanda internazionale è necessaria all’Amministrazione incaricata dell’esame preli- minare internazionale, l’Ufficio internazionale gliela trasmette sollecitamen- te, su richiesta. Se questa copia non è consegnata all’Amministrazione inca- ricata dell’esame preliminare internazionale perché il depositante non si è conformato alle prescrizioni della regola 17.1, se la suddetta domanda pre- cedente non è stata depositata presso questa Amministrazione nella sua qua- lità di Ufficio nazionale e se il documento di priorità non è accessibile a que- sta Amministrazione presso una biblioteca digitale conformemente alle direttive amministrative, il rapporto di esame preliminare internazionale può essere redatto come se la priorità non fosse stata rivendicata. (b) [Senza cambiamenti]

66.8 e 66.9 [Senza cambiamenti]

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

Regola 69 Inizio e scadenza dell’esame preliminare internazionale

69.1 Inizio dell’esame preliminare internazionale

(a) Fatti salvi i paragrafi (b) a (e), l’Amministrazione incaricata dell’esame pre- liminare internazionale avvia tale esame una volta in possesso di tutti i seguenti elementi: (i) la domanda di esame preliminare internazionale; (ii) l’ammontare dovuto (nella totalità) per la tassa di trattamento e per la tassa di esame preliminare compresa, all’occorrenza, la tassa di mora contemplata nella regola 58bis.2; e (iii) il rapporto di ricerca internazionale ed il parere scritto come stabilito alla regola 43bis.1, oppure la dichiarazione dell’Amministrazione inca- ricata della ricerca internazionale, fatta in virtù dell’articolo 17(2)(a), secondo cui non sarà redatto un rapporto di ricerca internazionale, tuttavia, l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale non inizia l’esame preliminare internazionale prima della scadenza dei ter- mini applicabili in virtù della regola 54bis.1(a), a meno che il depositante non abbia esplicitamente chiesto che tale esame sia effettuato prima. (b) Se l’Ufficio nazionale o l’organizzazione intergovernativa che agisce in qua- lità di Amministrazione incaricata della ricerca internazionale agisce altresì in qualità di Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazio- nale, l’esame preliminare internazionale può, se questo Ufficio nazionale o questa organizzazione intergovernativa lo desidera e fatti salvi i paragrafi (d) e (e), essere avviato contemporaneamente alla ricerca internazionale. (bbis) Quando, conformemente al paragrafo (b), l’Ufficio nazionale o l’organiz- zazione intergovernativa che agisce al contempo in qualità di Amministra- zione incaricata della ricerca internazionale e in qualità di Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale, desidera avviare l’esame preliminare internazionale contemporaneamente alla ricerca internazionale e considera che tutte le condizioni contemplate nell’articolo 34(2)(c)(i) a (iii) sono state soddisfatte, non è necessario che questo Ufficio o che questa organizzazione intergovernativa, in qualità di Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, rediga un parere scritto conformemente alla regola 43bis.1. (c) [Senza cambiamenti] (d) Allorché la dichiarazione riguardante le modifiche indica che l’inizio dell’esame preliminare internazionale deve essere differito (regola 53.9(b)), l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale non avvia tale esame: (i) prima di aver ricevuto copia di ogni modifica effettuata in virtù dell’articolo 19; (ii) prima di aver ricevuto dal depositante una dichiarazione secondo la quale egli non desidera effettuare modifiche in virtù dell’articolo 19; oppure

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(iii) prima della scadenza dei termini applicabili in virtù della rego- la 54bis.1(a), tenendo conto che, quella delle tre condizioni precitate, che risulta soddi- sfatta per prima, è determinante. (e) [Senza cambiamenti]

69.2 Termini di scadenza per l’esame preliminare internazionale

I termini per stabilire il rapporto di esame preliminare internazionale sono i termini sottoelencati che scadono più tardi: (i) 28 mesi a decorrere dalla data di priorità; oppure (ii) sei mesi a decorrere dalla data prevista nella regola 69.1 per l’avvio dell’esame preliminare internazionale; oppure (iii) sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale, della traduzione presentata in virtù della regola 55.2.

Regola 70 Rapporto preliminare internazionale sulla brevettabilità stabilito dall’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale (rapporto di esame preliminare internazionale)

70.1 a 70.14 [Senza cambiamenti]

70.15 Forma; titolo

(a) I requisiti materiali relativi alla forma del rapporto sono stabiliti nelle diret- tive amministrative. (b) Il rapporto porta il titolo di «rapporto preliminare internazionale sulla bre- vettabilità (capitolo II del Trattato di cooperazione in materia di brevetti)» unitamente ad un’indicazione dove si menziona il fatto che si tratta del rap- porto di esame preliminare internazionale redatto dall’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale.

70.16 e 70.17 [Senza cambiamenti]

Regola 72 Traduzione del rapporto di esame preliminare internazionale e del parere scritto dell’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale

72.1 e 72.2 [Senza cambiamenti]

72.2bis Traduzione del parere scritto dell’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale secondo la regola 43bis.1 Nel caso contemplato nella regola 73.2.(b)(ii), il parere scritto redatto dall’Ammini- strazione incaricata della ricerca internazionale in virtù della regola 43bis.1 è, su richiesta dell’Ufficio eletto interessato, tradotto in inglese dall’Ufficio internazionale o sotto la sua responsabilità. L’Ufficio internazionale trasmette al depositante e

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contemporaneamente all’Ufficio eletto interessato una copia della traduzione entro due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di traduzione.

72.3 Osservazioni relative alla traduzione

Il depositante può fare osservazioni per iscritto in merito all’esattezza della traduzione del rapporto di esame preliminare internazionale e del parere scritto redatto dall’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale in virtù della regola 43bis.1; in tal caso deve inviare copia di queste osservazioni a ciascuno degli Uffici eletti interessati ed all’Ufficio internazionale.

Regola 73 Comunicazione del rapporto di esame preliminare internazionale o del parere scritto dell’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale

73.1 [Senza cambiamenti]

73.2 Comunicazione agli Uffici eletti

(a) L’Ufficio internazionale trasmette la comunicazione contemplata nell’arti- colo 36(3)(a) ad ogni Ufficio eletto conformemente alla regola 93bis.1, ma non prima della scadenza di 30 mesi a decorrere dalla data di priorità. (b) Quando il depositante presenta ad un Ufficio eletto una richiesta esplicita in virtù dell’articolo 40(2), l’Ufficio internazionale, su richiesta di tale Ufficio o del depositante: (i) se il rapporto di esame preliminare internazionale è stato già trasmesso all’Ufficio internazionale in virtù della regola 71.1, fa pervenire senza indugio a tale Ufficio la comunicazione contemplata nell’articolo 36(3)(a); (ii) se il rapporto di esame preliminare internazionale non è stato trasmesso all’Ufficio internazionale in virtù della regola 71.1, fa pervenire senza indugio a tale Ufficio una copia del parere scritto redatto dall’Ammi- nistrazione incaricata della ricerca internazionale in virtù della regola 43bis.1. (c) Se il depositante ha ritirato la domanda di esame preliminare internazionale oppure una o più elezioni, o la totalità di queste, la comunicazione contem- plata nel paragrafo (a) deve comunque essere inviata agli Uffici eletti o agli Uffici interessati in questo ritiro, a condizione che l’Ufficio internazionale abbia ricevuto il rapporto di esame preliminare internazionale.

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Regola 76 Copia, traduzione e tassa secondo l’articolo 39.1); traduzione del documento di priorità 76.1, 76.2 e [Restano soppressi] 76.3

76.4 [Senza cambiamenti]

76.5 Applicazione delle regole 22.1(g), 47.1, 49, 49bis e 51bis

Le regole 22.1(g), 47.1, 49, 49bis e 51bis sono applicabili fermo restando che: (i) a (iii) [Senza cambiamenti] (iv) ai fini dell’articolo 39(1), se è stato redatto un rapporto di esame preliminare internazionale, la traduzione di una modifica effettuata in virtù dell’arti- colo 19 sia richiesta soltanto se tale modifica è allegata al rapporto; (v) il rinvio dalla regola 47.1(a) alla regola 47.4 sia interpretato come un rinvio alla regola 61.2(d).

76.6 [Soppresso]

Regola 78 Modifica delle rivendicazioni, della descrizione e dei disegni presso gli Uffici eletti

78.1 Termini di scadenza

(a) Il depositante che desidera esercitare il diritto, concesso dall’articolo 41, di modificare le rivendicazioni, la descrizione e i disegni presso l’Ufficio eletto corrispondente, deve agire entro il termine di un mese a decorrere dall’effet- tuazione degli atti di cui all’articolo 39(1)(a); tuttavia, se la trasmissione del rapporto di esame preliminare internazionale di cui all’articolo 36(1) non è stata effettuata alla scadenza del termine applicabile secondo l’articolo 39, il depositante deve esercitare questo diritto al più tardi quattro mesi a decorrere dalla data di questa scadenza. In ambo i casi, egli può esercitare questo dirit- to a qualsiasi data ulteriore se la legislazione nazionale dello Stato in causa lo consente. (b) In ogni Stato eletto la cui legislazione prevede che l’esame inizi soltanto in seguito ad una richiesta speciale, la legislazione nazionale può prevedere che il termine entro il quale o il momento in cui il depositante può esercitare il diritto concesso dall’articolo 41 è il medesimo di quello previsto dalla legi- slazione nazionale per il deposito delle modifiche in caso di esame, su richiesta speciale, di domande nazionali, a condizione che tale termine non scada prima della scadenza del termine contemplato nel paragrafo (a) o a condizione che tale momento non sopraggiunga prima della scadenza di tale termine.

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78.2 [Soppresso]

78.3 [Senza cambiamenti]

Regola 89bis Deposito, trattamento e trasmissione delle domande internazionali e di altri documenti sotto forma elettronica o tramite mezzi elettronici 89bis.1 e 89bis.2 [Senza cambiamenti] 89bis.3 Trasmissione tra Uffici Allorquando il Trattato, il presente Regolamento d’esecuzione oppure le direttive amministrative prevedono che la comunicazione, la notifica o la trasmissione («comunicazione») di una domanda internazionale, di una notifica, di una comuni- cazione, di corrispondenza o di altro documento debbano essere trasmessi da un Ufficio nazionale o da un’organizzazione intergovernativa ad altro Ufficio o ad altra organizzazione, tale trasmissione può avvenire sotto forma elettronica o tramite mezzi elettronici, qualora il mittente ed il destinatario ne abbiano convenuto.

Regola 90 Mandatari e rappresentanti comuni

90.1 [Senza cambiamenti]

90.2 Rappresentante comune

(a) Qualora vi siano più depositanti che non hanno designato un mandatario per rappresentarli tutti («mandatario comune») in virtù della regola 90.1(a), uno dei depositanti che è abilitato a depositare una domanda internazionale con- formemente all’articolo 9 e nei cui confronti sono state fornite tutte le indi- cazioni richieste in virtù della regola 4.5(a) può essere designato dagli altri depositanti come loro rappresentante comune. (b) Qualora vi siano più depositanti e qualora non tutti abbiano designato un mandatario comune in virtù della regola 90.1(a) o un rappresentante comune in virtù del paragrafo (a), viene considerato come rappresentante comune di tutti i depositanti colui che, tra quelli di loro che sono abilitati, con- formemente alla regola 19.1, a depositare una domanda internazionale presso l’Ufficio ricevente, viene nominato per primo nella richiesta e nei cui confronti sono state fornite tutte le indicazioni richieste in virtù della regola 4.5(a).

90.3 [Senza cambiamenti]

90.4 Modalità di designazione di un mandatario o di un rappresentante

comune (a) a (c) [Senza cambiamenti] (d) Fatto salvo il paragrafo (e), qualsiasi Ufficio ricevente, qualsiasi Ammini- strazione incaricata della ricerca internazionale, qualsiasi Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale e l’Ufficio internazionale

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possono rinunciare all’esigenza contemplata nel paragrafo (b) secondo cui deve essere presentata una procura separata, nel qual caso non si applica il paragrafo (c). (e) Se il mandatario o il rappresentante comune presenta una dichiarazione di ritiro contemplata nelle regole 90bis.1 a 90bis.4, l’esigenza di cui al paragrafo (b) riguardante una procura separata non può essere oggetto di una rinuncia secondo il paragrafo (d).

90.5 e 90.6 [Senza cambiamenti]

Regola 90bis Ritiri 90bis.1 a [Senza cambiamenti] 90bis.4 90bis.5 Firma (a) Fatto salvo il paragrafo (b), qualsiasi dichiarazione di ritiro contemplata in una delle regole 90bis.1 a 90bis.4 deve essere firmata dal depositante o, nel caso di più depositanti, da ciascuno di loro. Uno dei depositanti che è consi- derato come rappresentante comune in virtù della regola 90.2(b) non è abili- tato, fatto salvo il paragrafo (b), a firmare tale dichiarazione a nome degli altri depositanti. (b) Allorché più depositanti depositano una domanda internazionale che designa uno Stato la cui legislazione nazionale esige che le domande nazionali siano depositate dall’inventore, e allorché un depositante il quale soddisfa questa condizione per lo Stato designato in questione e che è un inventore non è stato rintracciato o raggiunto dopo un’indagine accurata, non è necessario che una dichiarazione di ritiro contemplata in una delle regole 90bis.1 a 90bis.4 sia firmata da questo depositante («il depositante interessato») a con- dizione che lo sia da almeno un depositante e: (i) e (ii) [Senza cambiamenti] (iii) nel caso di una dichiarazione di ritiro contemplata nella rego- la 90bis.4(b), a condizione che il depositante in questione non abbia firmato la richiesta di esame preliminare internazionale, ma che i requi- siti della regola 53.8(b) siano stati soddisfatti. 90bis.6 e [Senza cambiamenti] 90bis.7

Regola 92bis Registrazione di cambiamenti relativi a talune indicazioni della richiesta o della domanda di esame preliminare internazionale 92bis.1 Registrazione dei cambiamenti da parte dell’Ufficio internazionale (a) [Senza cambiamenti] (b) L’Ufficio internazionale non registra il cambiamento sollecitato se la richie- sta di registrazione è pervenuta dopo la scadenza di un temine di 30 mesi a decorrere dalla data di priorità.

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Regola 93bis Modalità di comunicazione dei documenti 93bis.1 Comunicazione su richiesta; comunicazione tramite una biblioteca digitale (a) Quando il Trattato, questo Regolamento d’esecuzione o le direttive ammini- strative prevedono la comunicazione, la notifica o la trasmissione («comuni- cazione») di una domanda internazionale, di una notifica, di una comunica- zione, di corrispondenza o di altro documento («documento») da parte dell’Ufficio internazionale a qualsiasi Ufficio designato o eletto, tale comu- nicazione viene effettuata unicamente su richiesta dell’Ufficio interessato e nel momento indicato da questo Ufficio. Tale domanda può essere presentata nei confronti di qualsiasi documento o di una o più categorie di documenti. (b) Qualsiasi comunicazione contemplata nel paragrafo (a) è considerata, se l’Ufficio internazionale e l’Ufficio designato o eletto ne convengono, come effettuata nel momento in cui l’Ufficio internazionale rende tale documento accessibile al suddetto Ufficio sotto forma elettronica, conformemente alle direttive amministrative, presso una biblioteca elettronica dove il suddetto Ufficio è abilitato a procurarsi tale documento.

Regola 94 Accesso agli archivi

94.1 Accesso agli archivi giacenti presso l’Ufficio internazionale

(a) [Senza cambiamenti] (b) L’Ufficio internazionale, dietro richiesta di chiunque, ma non prima della pubblicazione internazionale della domanda internazionale, e fatto salvo l’articolo 38 e la regola 44ter.1 rilascia, dietro rimborso delle spese di questo servizio, copia di qualsiasi documento contenuto nei propri archivi. (c) Dietro richiesta di un Ufficio eletto, l’Ufficio internazionale rilascia a nome di questo Ufficio copie del rapporto di esame preliminare internazionale in virtù del paragrafo (b). L’Ufficio internazionale pubblica senza indugio nella gazzetta le informazioni relative a qualsiasi richiesta di questo tipo.

94.2 e 94.3 [Senza cambiamenti]

4218

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Allegato

Elenco delle tasse

Tasse Importi

1. Tassa internazionale di deposito:

(Regola 15.2.(a)) 650 franchi svizzeri più 15 franchi svizzeri per foglio della domanda internazionale a contare dal 31°

2. Tassa di trattamento:

(Regola 57.2.(a)) 233 franchi svizzeri

Riduzioni

3. La tassa internazionale di deposito è ridotta di 200 franchi svizzeri se la domanda internazionale, conformemente alle direttive amministrative e nei limiti da queste previsti, è depositata: a) in forma cartacea unitamente a una copia in forma elettronica; oppure b) in forma elettronica. 4. Tutte le tasse dovute (considerata, se del caso, la riduzione prevista al punto 3) sono ridotte del 75 % per domande internazionali depositate da ogni depositante che sia una persona fisica e che abbia la nazionalità di uno Stato e sia domiciliato in uno Stato, il cui reddito nazionale pro capite è inferiore a 3000 dollari degli Stati Uniti (determinato in conformità al reddito nazionale medio pro capite rite- nuto dalle Nazioni Unite per determinare i contributi dovuti per gli anni 1995,

1996 e 1997); se vi sono più depositanti, ognuno deve soddisfare questi criteri.

4219

Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

XII Modificazione del regolamento d’esecuzione del Trattato. Adottata dall’Assemblea dell’Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti il 1° ottobre 2003 Entrata in vigore il 1° gennaio 2004

Regola 4 Richiesta (contenuto)

4.1 a 4.10 [Senza cambiamenti]

4.11 Riferimento a una domanda di «continuation» o di «continuation in

part» oppure a una domanda principale o a un brevetto principale (a) Se: (i) a (iii) [Senza cambiamenti] (iv) il depositante intende manifestare, secondo la regola 49bis.1(d) il pro- prio desiderio che la domanda internazionale sia trattata, in qualsiasi Stato designato, come domanda di «continuation» o di «continuation in part» di una domanda precedente, tale richiesta deve contenere queste indicazioni e deve, secondo il caso, per- mettere l’identificazione della domanda per cui è stata effettuata la ricerca precedente o, con altri mezzi, la ricerca, oppure indicare la domanda princi- pale, il brevetto principale o il titolo principale corrispondenti. (b) [Senza cambiamenti]

4.12 a 4.14 [Restano soppressi]

4.14bis a 4.18 [Senza cambiamenti]

Regola 16bis Proroga dei termini di pagamento delle tasse 16bis.1 [Senza cambiamenti] 16bis.2 Tassa di mora (a) [Senza cambiamenti] (b) Tuttavia, l’importo della tassa di mora non deve mai risultare superiore al

50 % della tassa internazionale come specificato al punto 1 della tabella

delle tasse, senza prendere in conto la tassa dovuta per ogni foglio della domanda internazionale che superi i 30 fogli.

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

Regola 17 Documento di priorità

17.1 [Senza cambiamenti]

17.2 Ottenimento di copie

(a) Allorché il depositante si è conformato alle disposizioni della regola 17.1(a) oppure (b), l’Ufficio internazionale, dietro esplicita richiesta dell’Ufficio designato, invia a codesto Ufficio, con la massima sollecitudine ma non pri- ma che abbia avuto luogo la pubblicazione internazionale della domanda internazionale, una copia del documento di priorità. Nessun Ufficio designa- to è autorizzato a richiedere copie al depositante. Il depositante non è tenuto a fornire una traduzione all’Ufficio designato prima della scadenza del termine applicabile secondo l’articolo 22. Allorquando il depositante invia all’Ufficio designato, prima della pubblicazione internazionale della doman- da internazionale, la richiesta esplicita di cui all’articolo 23(2), l’Ufficio internazionale trasmette senza indugio all’Ufficio designato, dietro richiesta di quest’ultimo, copia del documento di priorità dopo averlo ricevuto. (b) e (c) [Senza cambiamenti]

Regola 32 Estensione degli effetti della domanda internazionale a taluni Stati successori

32.1 Richiesta d’estensione della domanda internazionale allo

Stato successore (a) a (c) [Senza cambiamenti] (d) [Resta soppresso]

32.2 [Senza cambiamenti]

Regola 43bis Parere scritto dell’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale 43bis.1 Parere scritto (a) [Senza cambiamenti] (b) Ai fini della formulazione del parere scritto, si applicano mutatis mutandis gli articoli 33(2) a (6), e 35(2) e (3) e le regole 43.4, 64, 65, 66.1(e), 66.7, 67, 70.2(b) e (d), 70.3, 70.4(ii), 70.5(a), 70.6 a 70.10, 70.12, 70.14 e 70.15(a). (c) [Senza cambiamenti]

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Regola 44bis Rapporto preliminare internazionale sulla brevettabilità stabilito dall’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale 44bis.1 Pubblicazione del rapporto (a) e (b) [Senza cambiamenti] c) L’Ufficio internazionale trasmette senza indugio al depositante una copia del rapporto redatto in virtù del paragrafo (a). 44bis.2 a 44bis.4 [Senza cambiamenti]

Regola 53 Richiesta di esame preliminare internazionale

53.1 [Senza cambiamenti]

53.2 Contenuto

(a) La richiesta di esame preliminare internazionale deve contenere: (i) a (iii) [Senza cambiamenti] (iv) ove sia il caso, una dichiarazione riguardante le modifiche. (b) [Senza cambiamenti]

53.3 a 53.9 [Senza cambiamenti]

Regola 60 Irregolarità nella richiesta di esame preliminare internazionale

60.1 Irregolarità nella richiesta di esame preliminare internazionale

(a) Fatti salvi i paragrafi abis) e (ater), se la richiesta di esame preliminare inter- nazionale non soddisfa le condizioni specificate nelle regole 53.1, 53.2(a)(i) a (iv), 53.2(b), 53.3 a 53.8 e 55.1, l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale invita il depositante a correggere le irregolarità entro un periodo di tempo ragionevole date le circostanze. Questo termine non deve essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data dell’invito. Esso può essere prorogato dall’Amministrazione incaricata dell’esame prelimi- nare internazionale in qualsiasi momento prima che venga presa una deci- sione. (abis) e (ater) [Senza cambiamenti] (b) Se il depositante ottempera all’invito entro il termine di cui al paragrafo (a), la richiesta di esame preliminare internazionale è considerata come ricevuta alla data effettiva del deposito, a condizione che la richiesta di esame preli- minare internazionale, così come presentata, contenga almeno un’elezione e permetta d’identificare la domanda internazionale; in caso contrario, la richiesta di esame preliminare internazionale è considerata come ricevuta alla data del ricevimento della correzione da parte dell’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale.

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

(c) Fatto salvo il paragrafo (d), se il depositante non ottempera all’invito entro il termine di cui al paragrafo (a), la richiesta di esame preliminare interna- zionale è considerata come non presentata e l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale emette una dichiarazione in tal senso. (d) [Soppresso] (e) Se l’irregolarità è accertata dall’Ufficio internazionale, quest’ultimo richia- ma l’attenzione dell’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale su questa irregolarità; l’Amministrazione procede quindi nel modo previsto nei paragrafi (a) a (c). (f) e (g) [Senza cambiamenti]

60.2 [Resta soppresso]

Regola 61 Notifica della domanda di esame preliminare internazionale e delle elezioni

61.1 Notifica all’Ufficio internazionale ed al depositante

(a) [Senza cambiamenti] (b) L’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale notifica senza indugio al depositante la data di ricevimento della domanda di esame preliminare internazionale. Allorché questa domanda viene considerata in conformità alle regole 54.4, 55.2(d), 58bis.1(b) oppure 60.1(c), come non presentata, codesta Amministrazione ne dà notifica al depositante ed all’Ufficio internazionale. (c) [Resta soppresso]

61.2 a 61.4 [Senza cambiamenti]

Regola 70 Rapporto preliminare internazionale sulla brevettabilità stabilito dall’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale (rapporto di esame preliminare internazionale)

70.1 a 70.15 [Senza cambiamenti]

70.16 Allegati al rapporto

(a) Ogni foglio sostitutivo di cui alla regola 66.8(a) o (b), ogni foglio sostitutivo che contenga delle modificazioni effettuate in virtù dell’articolo 19 e ogni foglio sostitutivo che contenga correzioni di errori evidenti ammesse in virtù della regola 91.1(e)(iii), se altri fogli di sostituzione non gli sono stati sosti- tuiti successivamente e se le modificazioni non comportano la soppressione di fogli interi ai sensi della regola 66.8(b), è allegato al rapporto. I fogli sostitutivi che contengono modificazioni effettuate in virtù dell’articolo 19 che sono stati considerati come rifiutati in seguito ad una modificazione effettuata in virtù dell’articolo 34, e le lettere di cui alla regola 66.8 non sono allegati.

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(b) Nonostante il paragrafo (a), ogni foglio sostitutivo sostituito o revocato secondo tali paragrafi deve anche essere allegato al rapporto qualora l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale conside- ri che la modifica successiva vada oltre la divulgazione nella domanda inter- nazionale quale è stata depositata e che il rapporto contenga un’indicazione ai sensi della regola 70.2(c). In tale caso, il foglio sostitutivo sostituito o revocato deve essere segnato come previsto dalle direttive amministrative.

70.17 [Senza cambiamenti]

Regola 80 Computo dei termini di scadenza

80.1 a 80.4 [Senza cambiamenti]

80.5 Scadenza in un giorno non lavorativo o festività ufficiale

Se una qualsiasi scadenza durante la quale un documento oppure una tassa devono pervenire ad un Ufficio nazionale o ad una organizzazione intergovernativa cade in un giorno: i) in cui tale Ufficio o tale organizzazione non sono aperti al pubblico per trat- tare pratiche ufficiali; ii) in cui la posta ordinaria non viene consegnata nella località dove si trovano tale Ufficio o tale organizzazione; iii) che, qualora tale Ufficio o tale organizzazione siano situati in più di una località, risulta giorno festivo in almeno una delle località in cui si trovano tale Ufficio o tale organizzazione, e in circostanze tali in cui la legislazione nazionale applicabile da parte di tale Ufficio o di tale organizzazione preve- de, nei confronti delle domande nazionali, che, in una simile situazione, que- sta scadenza si concluda il giorno successivo; oppure iv) che, qualora tale Ufficio si trovi ad essere l’Amministrazione di uno Stato contraente incaricata di rilasciare brevetti, risulta giorno festivo in una parte di questo Stato contraente, e in circostanze tali in cui la legislazione naziona- le applicabile da parte di tale Ufficio prevede, nei confronti delle domande nazionali che, in una simile situazione, questa scadenza si concluda il giorno successivo, tale scadenza prende fine il primo giorno oltre il quale non esiste più alcuna di queste quattro circostanze.

80.6 e 80.7 [Senza cambiamenti]

Regola 90 Mandatari e rappresentanti comuni

90.1 [Senza cambiamenti]

90.2 Rappresentante comune

(a) Qualora vi siano più depositanti che non hanno designato un mandatario per rappresentarli tutti («mandatario comune») in virtù della regola 90.1(a), uno dei depositanti che è abilitato a depositare una domanda internazionale con-

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

formemente all’articolo 9 e nei cui confronti sono state fornite tutte le indi- cazioni richieste in virtù della regola 4.5(a), può essere designato dagli altri depositanti come loro rappresentante comune. (b) Qualora vi siano più depositanti e qualora non tutti abbiano designato un mandatario comune in virtù della regola 90.1(a) o un rappresentante comune in virtù del paragrafo (a), viene considerato come rappresentante comune di tutti i depositanti colui che, tra quelli di loro che sono abilitati, conforme- mente alla regola 19.1, a depositare una domanda internazionale presso l’Ufficio ricevente, viene nominato per primo nella richiesta e nei cui confronti sono state fornite tutte le indicazioni richieste in virtù della regola 4.5(a).

90.3 e 90.4 [Senza cambiamenti]

90.5 Procura generale

(a) e (b) [Senza cambiamenti] (c) Qualsiasi Ufficio ricevente, qualsiasi Amministrazione incaricata della ricer- ca internazionale e qualsiasi Amministrazione incaricata dell’esame prelimi- nare internazionale può ricusare la prescrizione in conformità al paragrafo (a)(ii) secondo il quale una copia della procura generale deve essere allegata alla richiesta, alla domanda o ad una dichiarazione separata, a seconda del caso. (d) Nonostante il paragrafo (c), allorquando il mandatario presenta una dichiara- zione di ritiro di cui alle regole 90bis.1 a 90bis.4 all’Ufficio ricevente, all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale o all’Ammini- strazione incaricata dell’esame preliminare internazionale una copia della procura generale deve essere presentata a tale Ufficio o a tali Amministra- zioni.

90.6 [Senza cambiamenti]

4225

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Allegato

Elenco delle tasse

Tasse Importi

1. Tassa internazionale di deposito:

(Regola 15.2) 1400 franchi svizzeri più

15 franchi svizzeri per foglio

della domanda internazionale a contare dal 31°

2. Tassa di trattamento:

(Regola 57.2) 200 franchi svizzeri

Riduzioni

3. La tassa internazionale di deposito è ridotta di 200 franchi svizzeri se la domanda internazionale, conformemente alle direttive amministrative e nei limiti da queste previsti, è depositata: a) su carta unitamente a una copia della domanda in forma elettronica 100 franchi svizzeri b) la tassa internazionale di deposito è ridotta dell’importo seguente se la domanda internazionale è presentata in una delle forme previste dalle direttive amministra- tive 200 franchi svizzeri c) in forma cartacea unitamente a una copia della domanda in forma elettronica e dell’estratto in un linguaggio di descri- zione 100 franchi svizzeri 4. La tassa internazionale di deposito (considerata, se del caso, la riduzione prevista al punto 3) e la tassa di trattamento sono ridotte del 75 % se la domanda interna- zionale è depositata: a) da un depositante che sia una persona fisica e che abbia la nazionalità di uno Stato e sia domiciliato in uno Stato, il cui reddito nazionale pro capite è infe- riore a 3000 dollari degli Stati Uniti (determinato in conformità al reddito na- zionale medio pro capite ritenuto dalle Nazioni Unite per determinare i contri- buti dovuti per gli anni 1995, 1996 e 1997); oppure b) a prescindere dal fatto che si tratti di una persona fisica oppure no, da un de- positante che abbia nazionalità di uno Stato e sia domiciliato in uno Stato che sia considerato dalle Nazioni Unite uno degli Stati meno sviluppati, fermo restando che se vi sono più depositanti, ognuno deve soddisfare i criteri enunciati ai punti 4(a) o (b).

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

XIII Modificazione del regolamento d’esecuzione del Trattato Adottata dall’Assemblea dell’Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti il 5 ottobre 2004 Entrata in vigore il 1° aprile 2005

Regola 3 Richiesta (forma di presentazione)

3.1 e 3.2 [Senza cambiamenti]

3.3 Elenco dei documenti

(a) La richiesta deve contenere un elenco di documenti dove siano indicati: (i) [Senza cambiamenti] (ii) all’occorrenza, che alla domanda internazionale quale viene depositata, siano allegati una procura (cioè un documento il quale designi un man- datario od un rappresentante comune), una copia di procura generale, un documento di priorità, un elenco di sequenze sotto forma elettronica, un documento relativo al pagamento delle tasse oppure qualsiasi altro documento (che deve essere indicato nell’elenco dei documenti); (iii) [Senza cambiamenti] (b) [Senza cambiamenti]

3.4 [Senza cambiamenti]

Regola 4 Richiesta (contenuto)

4.1 a 4.5 [Senza cambiamenti]

4.6 Inventore

(a) Qualora sia applicabile la regola 4.1(a)(v) oppure (c)(i) la richiesta deve contenere il nome e l’indirizzo dell’inventore o, nel caso di più inventori, di ciascuno di essi. (b) e (c) [Senza cambiamenti]

4.7 a 4.18 [Senza cambiamenti]

Regola 13ter Elenchi di sequenze di nucleotidi e/o di amminoacidi 13ter.1 Procedura presso l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale (a) Quando la domanda internazionale contiene la divulgazione di una o più se- quenze di nucleotidi e/o di amminoacidi, l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale può invitare il depositante a presentare, ai fini della ri- cerca internazionale, un elenco di sequenze sotto forma elettronica conforme

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

alla norma prescritta nelle direttive amministrative, a meno che tale elenco sotto forma elettronica non sia già disponibile sotto forma e modi accettabili, ed invita a pagare, all’occorrenza, la restante tassa di presentazione di cui al paragrafo (c) entro il termine fissato nell’invito. (b) Quando almeno una parte della domanda internazionale è depositata su testo cartaceo e quando l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale accerta che la descrizione non soddisfa la regola 5.2(a), essa può invitare il depositante a presentare, ai fini della ricerca internazionale, un elenco di sequenze sotto forma cartacea conforme alla norma prescritta nelle direttive amministrative, a meno che tale elenco sotto forma cartacea non sia già disponibile sotto forma e modi accettabili, se la presentazione di un elenco di sequenze sotto forma elettronica è richiesta o meno in virtù del paragrafo (a), ed a pagare, all’occorrenza, l’ultima tassa di presentazione di cui al paragra- fo (c) entro il termine fissato nell’invito. (c) La presentazione di un elenco di sequenze in risposta ad un invito in virtù dei paragrafi (a) o (b) può essere sottoposto dall’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, al pagamento, a proprio favore, di una tassa restante di presentazione il cui ammontare deve essere fissato dall’Ammini- strazione incaricata della ricerca internazionale ma non deve eccedere il

25 % della tassa del deposito internazionale di cui al punto 1 della tabella

delle tasse, senza prendere in considerazione alcuna tassa per ogni foglio della domanda internazionale che ecceda 30 fogli, a condizione che una tas- sa restante di presentazione non sia richiesta in virtù del paragrafo (a) o (b) ma non di entrambi. (d) Se il depositante, entro il termine fissato nell’invito di cui al paragrafo (a) o (b), non presenta l’elenco di sequenze richiesto e non paga una tassa restante di presentazione richiesta, l’Amministrazione incaricata della ricerca inter- nazionale dovrà soltanto procedere ad esaminare la domanda internazionale nei limiti in cui una ricerca significativa può svolgersi senza un elenco di sequenze. (e) Qualsiasi elenco di sequenze non contenuto nella domanda internazionale quale è stata depositata, che sia presentata in risposta ad un invito in virtù del paragrafo (a) o (b) o altrimenti, non forma parte della domanda internazio- nale; tuttavia il presente paragrafo non deve impedire al depositante di cor- reggere la descrizione riguardante un elenco di sequenze in conformità all’articolo 34(2)(b). (f) Quando l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale accerta che la descrizione non è conforme alla regola 5.2(b), essa invita il deposi- tante a presentare la correzione richiesta. La regola 26.4 si applica mutatis mutandis a qualsiasi correzione proposta dal depositante. L’Amministra- zione incaricata della ricerca internazionale trasmette tale correzione all’Ufficio ricevente ed all’Ufficio internazionale.

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

13ter.2 Procedura presso l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale La regola 13ter.1 si applica mutatis mutandis alla procedura presso l’Amministra- zione incaricata dell’esame preliminare internazionale. 13ter.3 Elenco di sequenze per l’Ufficio designato Nessun Ufficio designato può richiedere che il depositante gli fornisca un elenco di sequenze diverso da un elenco di sequenze conforme alla norma prescritta nelle direttive amministrative.

Regola 16bis Proroga dei termini di pagamento delle tasse 16bis.1 Invito da parte dell’Ufficio ricevente (a) Se, alla scadenza dei termini di pagamento della tassa di trasmissione, della tassa internazionale di deposito e della tassa di ricerca secondo le regole 14.1(c), 15.4 e 16.1(f), l’Ufficio ricevente accerta che non gli è stata pagata alcuna tassa oppure che l’importo versatogli risulta insufficiente a coprire la tassa di trasmissione, la tassa internazionale di deposito e la tassa di ricerca, tale Ufficio invita il depositante, fatto salvo il paragrafo d), a pagargli, entro un mese a decorrere dalla data dell’invito, l’importo necessa- rio per coprire tali tasse, aumentato, all’occorrenza, della tassa di mora di cui alla regola 16bis.2. (b) [Resta soppresso] (c) Se l’Ufficio ricevente ha indirizzato al depositante un invito ai sensi del paragrafo (a) e se il depositante non ha pagato integralmente, entro il termine indicato in detto paragrafo, l’importo dovuto, compresa, all’occorrenza, la tassa di mora di cui alla regola 16bis.2, l’Ufficio ricevente, fatto salvo il paragrafo (d): (i) e (ii) [Senza cambiamenti] (d) e (e) [Senza cambiamenti] 16bis.2 [Senza cambiamenti]

Regola 23 Trasmissione della copia di ricerca, della traduzione e dell’elenco delle sequenze

23.1 Procedura

(a) e (b) [Senza cambiamenti] (c) Qualsiasi elenco di sequenze sotto forma elettronica che sia fornito ai fini della regola 13ter ma presentato all’Ufficio ricevente invece che all’Ammi- nistrazione incaricata della ricerca internazionale, deve essere sollecitamente trasmesso da codesto Ufficio all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale.

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

Regola 40 Assenza dell’unità dell’invenzione (ricerca internazionale)

40.1 Invito a versare tasse addizionali; termini di scadenza

L’invito a versare tasse addizionali previsto all’articolo 17(3)(a) deve: (i) specificare i motivi per i quali si considera che la domanda internazionale non soddisfa l’esigenza di unità dell’invenzione; (ii) invitare il depositante a pagare le tasse addizionali entro un mese a decorrere dalla data dell’invito e indicare l’ammontare di tali tasse da pagare; e (iii) invitare il depositante a pagare, ove sia il caso, la tassa di riserva di cui alla regola 40.2(e) entro un mese a decorrere dalla data dell’invito, e indicare l’ammontare da pagare.

40.2 Tasse addizionali

(a) e (b) [Senza cambiamenti] (c) Il depositante può, pagando le tasse addizionali, fare una riserva, giustifican- dola in una dichiarazione motivata che miri a dimostrare che la domanda internazionale soddisfa l’esigenza di unità dell’invenzione o che l’importo delle tasse addizionali richieste è eccessivo. Un organo di revisione costitui- to nell’ambito dell’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale esamina tale riserva e, nei limiti in cui la considera giustificata, ordina il rimborso totale o parziale delle tasse addizionali al depositante. A richiesta del depositante, il testo della sua riserva e quello della decisione sono notifi- cati agli Uffici designati, assieme al rapporto di ricerca internazionale. Il de- positante deve consegnare la traduzione della sua riserva assieme a quella della domanda internazionale richiesta dall’articolo 22. (d) La partecipazione all’organo di revisione di cui al paragrafo (c) può inclu- dere la persona che ha preso la decisione oggetto della riserva, ma non limi- tarsi ad essa. (e) L’esame di una riserva di cui al paragrafo (c) può essere assoggettato da par- te dell’Ammministrazione incaricata della ricerca internazionale al paga- mento, in suo favore, di una tassa di riserva. Allorquando il depositante, nel lasso di tempo previsto dalla regola 40.1(iii), non ha pagato alcuna tassa di riserva richiesta, la riserva sarà considerata come non effettuata e l’Ammi- nistrazione incaricata della ricerca internazionale deve emettere una dichia- razione in tal senso. La tassa di riserva deve essere rimborsata al depositante allorquando l’organo di revisione di cui al paragrafo (c) accerta che la riser- va era del tutto giustificata.

40.3 [Soppresso]

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

Regola 43bis Parere scritto dell’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale 43bis.1 Parere scritto (a) Fatta salva la regola 69.1(bbis), l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale redige, contemporaneamente al rapporto di ricerca internazio- nale o alla dichiarazione di cui all’articolo 17(2)(a), un parere scritto riguar- dante i seguenti punti: (i) e (ii) [Senza cambiamenti] Il parere scritto deve essere corredato da qualsiasi osservazione prevista da questo Regolamento d’esecuzione. (b) e (c) [Senza cambiamenti]

Regola 44 Trasmissione del rapporto di ricerca internazionale, del parere scritto ecc.

44.1 Copie del rapporto o della dichiarazione e del parere scritto

L’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale trasmette, nello stesso giorno, all’Ufficio internazionale e al depositante, una copia del rapporto di ricerca internazionale, oppure della dichiarazione di cui all’articolo 17(2)(a), e una copia del parere scritto ai sensi della regola 43bis.1.

44.2 e 44.3 [Senza cambiamenti]

Regola 53 Richiesta di esame preliminare internazionale

53.1 a 53.8 [Senza cambiamenti]

53.9 Dichiarazione riguardante le modifiche

(a) [Senza cambiamenti] (b) Qualora non sia stata effettuata alcuna modifica in virtù dell’articolo 19 e qualora il termine previsto per il deposito di tali modifiche non sia scaduto, la dichiarazione può indicare che, nel caso che l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale desiderasse iniziare l’esame preliminare internazionale contemporaneamente alla ricerca internazionale in conformità alla regola 69.1(b), il depositante desidera che l’inizio dell’esame preliminare internazionale venga differito conformemente alla regola 69.1(d). (c) [Senza cambiamenti]

Regola 68 Assenza di unità dell’invenzione (esame preliminare internazionale)

68.1 [Senza cambiamenti]

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

68.2 Invito a limitare le rivendicazioni o a pagare

Se l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale stima che l’esigenza di unità dell’invenzione non è soddisfatta e se decide di invitare il deposi- tante, a suo piacimento, a limitare le rivendicazioni oppure a pagare tasse addizio- nali, l’invito deve: (i) specificare almeno una possibilità di limitazione che, secondo l’Ammini- strazione incaricata dell’esame preliminare internazionale, sarebbe in con- formità con la prescrizione applicabile; (ii) specificare i motivi per i quali la domanda internazionale non è considerata conforme alla prescrizione di unità dell’invenzione; (iii) invitare il depositante a conformarsi all’invito entro un mese a decorrere dal- la data dell’invito; (iv) indicare l’ammontare delle tasse addizionali richieste pagabili nel caso che il depositante decida in questo senso; e (v) invitare il depositante a pagare, all’occorrenza, la tassa di riserva prevista alla regola 68.3(e) entro un mese a decorrere dalla data dell’invito, e indicare l’ammontare da versare.

68.3 Tasse addizionali

(a) e (b) [Senza cambiamenti] (c) Il depositante può, pagando le tasse addizionali, emettere una riserva, giu- stificandola in una dichiarazione motivata che miri a dimostrare che la domanda internazionale soddisfa l’esigenza di unità dell’invenzione o che l’importo delle tasse addizionali richieste è eccessivo. Tale riserva deve es- sere esaminata da un organo di revisione costituito nell’ambito dell’Ammi- nistrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale che, se giudica la protesta totalmente o parzialmente giustificata, ordina il rimborso totale o parziale delle tasse addizionali al depositante. A richiesta del depositante, il testo della sua riserva e quello della decisione sono allegati al rapporto di esame preliminare internazionale e notificati agli Uffici eletti. (d) La partecipazione all’organo di revisione di cui al paragrafo (c) può include- re la persona che ha preso la decisione oggetto della riserva, ma non neces- sariamente limitarsi ad essa. (e) L’esame di una riserva di cui al paragrafo (c) può essere assoggettata dall’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale al pagamento, a suo favore, di una tassa di riserva. Quando il depositante non ha pagato, entro i termini previsti dalla regola 68.2(v), alcuna tassa di riser- va, la riserva deve considerarsi come non avvenuta e l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale redigerà una dichiarazione in tal senso. La tassa di riserva sarà rimborsata al depositante allorquando l’organo di revisione di cui al paragrafo (c) accerta che la riserva era total- mente giustificata.

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

68.4 e 68.5 [Senza cambiamenti]

Regola 69 Inizio e scadenza dell’esame preliminare internazionale

69.1 Inizio dell’esame preliminare internazionale

(a) Fatti salvi i paragrafi (b) a (e), l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale avvia tale esame una volta in possesso di tutti i seguenti elementi: (i) e (ii) [Senza cambiamenti] (iii) il rapporto di ricerca internazionale, oppure la dichiarazione dell’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, fatta in virtù dell’articolo 17(2)(a), secondo cui non sarà redatto un rapporto di ricerca internazionale ed il parere scritto come stabilito alla regola 43bis.1; tuttavia, l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale non inizia l’esame preliminare internazionale prima della scadenza dei ter- mini applicabili in virtù della regola 54bis.1(a), a meno che il depositante non abbia esplicitamente chiesto che tale esame sia effettuato prima. (b) e (c) [Senza cambiamenti] (d) Allorché la dichiarazione riguardante le modifiche indica che l’inizio dell’esame preliminare internazionale deve essere differito (regola 53.9(b)), l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale non avvia tale esame (i) e (ii) [Senza cambiamenti] (iii) prima della scadenza dei termini applicabili in virtù della regola 46.1. (e) [Senza cambiamenti]

69.2 [Senza cambiamenti]

Regola 76 Traduzione del documento di priorità, applicazione di talune regole alle procedure presso gli Uffici eletti 76.1, 76.2 e [Restano soppressi] 76.3

76.4 [Senza cambiamenti]

76.5 Applicazione di talune regole a procedure presso gli Uffici eletti

Le regole 13ter.3, 20.8(c), 22.1(g), 47.1,49, 49bis e 51bis sono applicabili a condizione che: (i) a (v) [Senza cambiamenti]

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

XIV Modificazione del regolamento d’esecuzione del Trattato Adottata dall’Assemblea dell’Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti il 5 ottobre 2005 Entrata in vigore il 1° aprile 2006

Regola 4 Richiesta (contenuto)

4.1 a 4.8 [Senza cambiamenti]

4.9 Designazione di Stati; titoli di protezione; brevetti nazionali e

regionali (a) [Senza cambiamenti] (b) Nonostante il paragrafo (a)(i) se, alla data del 5 ottobre 2005, la legislazione nazionale di uno Stato Contraente prevede che il deposito di una domanda internazionale la quale contiene la designazione di questo Stato e rivendica la priorità di una domanda internazionale precedente che ha effetto in questo Stato, ha come conseguenza che la domanda nazionale precedente cessa di avere effetto con le medesime conseguenze del ritiro della domanda nazio- nale precedente, qualsiasi richiesta, in cui viene rivendicata la priorità di una domanda nazionale precedente depositata in quello Stato, può contenere un’indicazione secondo la quale la designazione di questo Stato non è fatta, a condizione che l’Ufficio designato notifichi l’Ufficio internazionale entro il 5 gennaio 2006, che si deve applicare questo paragrafo nei confronti delle designazioni di questo Stato e che la notifica sia ancora valida nei confronti della data del deposito internazionale. Le informazioni ricevute devono esse- re sollecitamente pubblicate dall’Ufficio internazionale nella gazzetta.

4.10 a 4.18 [Senza cambiamenti]

Regola 13bis Invenzioni relative a materiale biologico 13bis.1 a [Senza cambiamenti] 13bis.3 13bis.4 Riferimenti: termine per fornire indicazioni (a) a (c) [Senza cambiamenti] (d) L’Ufficio internazionale notifica al depositante la data in cui esso ha ricevu- to tutte le indicazioni fornite in conformità al paragrafo (a) e: (i) se l’indicazione è pervenuta prima del completamento della prepara- zione tecnica della pubblicazione internazionale, l’Ufficio interna- zionale pubblica tale data presentata ai sensi del paragafo (a) e un’indicazione della data di ricevimento, unitamente alla domanda internazionale;

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

(ii) [Senza cambiamenti] 13bis.5 a [Senza cambiamenti] 13bis.7

Regola 26bis Correzione o aggiunta di rivendicazioni di priorità 26bis.1 [Senza cambiamenti] 26bis.2 Irregolarità contenute nelle rivendicazioni di priorità (a) e (b) [Senza cambiamenti] c) Quando l’Ufficio ricevente o l’Ufficio internazionale ha fatto una dichiara- zione ai sensi del paragrafo (b), l’Ufficio internazionale pubblica, unitamen- te alla domanda internazionale, delle informazioni concernenti la rivendica- zione di priorità considerata non presentata sempreché la richiesta sia presentata dal depositante prima del completamento della preparazione tec- nica per la pubblicazione internazionale e su riserva del pagamento di una tassa speciale il cui importo è stabilito nelle direttive amministrative. Una copia della richiesta deve essere inclusa nella comunicazione di cui all’articolo 20 se la domanda internazionale non è pubblicata in virtù dell’articolo 64.3).

Regola 47 Comunicazioni agli Uffici designati

47.1 Procedura

(a) e (abis) [Senza cambiamenti] (ater) [Soppresso] (b) a (e) [Senza cambiamenti]

47.2 a 47.4 [Senza cambiamenti]

Regola 48 Pubblicazione internazionale

48.1 Forma e mezzi

La forma ed i mezzi tramite i quali sono pubblicate le domande internazionali sono stabiliti dalle direttive amministrative.

48.2 Contenuto

(a) La pubblicazione della domanda internazionale deve contenere: (i) a (iv) [Senza cambiamenti] (v) fatto salvo il paragrafo (g), il rapporto di ricerca internazionale o la di- chiarazione citata nell’articolo 17(2)(a); (vi) e (vii) [Senza cambiamenti] (viii) le informazioni relative a materiale biologico depositato, indicazioni fornite in virtù della regola 13bis indipendentemente dalla descrizione,

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

nonché l’indicazione della data in cui l’Ufficio internazionale le ha ricevute; (ix) [Senza cambiamenti] (x) tutte le dichiarazioni di cui alla regola 4.17, e tutte le correzioni previste dalla regola 26ter.1, pervenute all’Ufficio internazionale prima della scadenza dei termini secondo la regola 26ter.1. (b) a (e) [Senza cambiamenti] (f) Se le rivendicazioni sono state modificate in conformità all’articolo 19, la pubblicazione della domanda internazionale deve contenere il testo integrale delle rivendicazioni depositate come pure quello delle rivendicazioni modi- ficate. Ogni dichiarazione di cui all’articolo 19(1) deve essere altresì pubbli- cata, a meno che l’Ufficio internazionale non stimi che la dichiarazione non è conforme alle disposizioni della regola 46.4. Deve essere indicata la data in cui l’Ufficio internazionale ha ricevuto le rivendicazioni modificate. (g) Se il rapporto di ricerca internazionale non è ancora disponibile alla data in cui la preparazione tecnica per la pubblicazione internazionale è stata ulti- mata, la pagina di copertina deve contenere un’indicazione in cui si precisa che tale rapporto non era disponibile e che il rapporto di ricerca internazio- nale sarà pubblicato separatamente unitamente ad una pagina riveduta di copertina. (h) Se, alla data in cui la preparazione tecnica per la pubblicazione internaziona- le è stata ultimata, il termine per modificare le rivendicazioni previsto dall’articolo 19 non è scaduto, la pagina di copertina indica questo fatto e precisa che, se le rivendicazioni dovessero essere modificate secondo l’articolo 19, sollecitamente dopo ricezione di tali modifiche da parte dell’Ufficio internazionale, entro i termini previsti dalla regola 46.1, il testo integrale delle rivendicazioni modificate verrà pubblicato unitamente ad una pagina riveduta di copertina. In caso di deposito di una dichiarazione secon- do l’articolo 19(1), dovrà essere pubblicata anche questa dichiarazione, a meno che l’Ufficio internazionale non stimi che essa non è conforme alle disposizioni della regola 46.4. (i) [Soppresso]

48.3 Lingue di pubblicazione

(a) Se la domanda internazionale è depositata in arabo, in cinese, in inglese, in francese, in tedesco, in giapponese, in russo o in spagnolo, («lingue di pub- blicazione»), essa viene pubblicata nella lingua in cui è stata depositata. (b) e (c) [Senza cambiamenti]

48.4 a 48.6 [Senza cambiamenti]

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

Regola 86 Gazzetta

86.1 Contenuto

La gazzetta menzionata nell’articolo 55(4) contiene: (i) per ogni domanda internazionale pubblicata, le indicazioni stabilite dalle direttive amministrative riprese dalla pagina di copertina della pubblicazione della domanda internazionale, il disegno che eventualmente figura su detta pagina di copertina e l’estratto, (ii) a (v) [Senza cambiamenti]

86.2 Lingue; forma e mezzi di pubblicazione; durata dei termini

(a) La gazzetta deve essere pubblicata contemporaneamente in inglese ed in francese. Le traduzioni devono essere assicurate dall’Ufficio internazionale in inglese ed in francese. (b) [Senza cambiamenti] (c) La forma ed i mezzi tramite i quali viene pubblicata la gazzetta devono esse- re regolati dalle direttive amministrative. (d) L’Ufficio internazionale deve assicurare che, per ogni domanda internazio- nale pubblicata, le informazioni di cui alla regola 86.1(i) vengano pubblicate nella gazzetta alla data di pubblicazione della domanda internazionale, o il più sollecitamente possibile dopo tale data.

86.3 a 86.6 [Senza cambiamenti]

Regola 87 Comunicazione di pubblicazioni

87.1 Comunicazione di pubblicazioni dietro richiesta

L’Ufficio internazionale deve comunicare, gratuitamente, ogni domanda internazio- nale pubblicata, la gazzetta e qualsiasi altra pubblicazione di interesse generale pubblicata dall’Ufficio internazionale in rapporto con il Trattato o con il presente Regolamento d’esecuzione, alle Amministrazioni incaricate della ricerca internazio- nale, alle Amministrazioni incaricate dell’esame preliminare ed agli Uffici nazionali dietro richiesta da parte dell’ Amministrazione o dell’Ufficio considerati. Ulteriori dettagli concernenti la forma ed i mezzi tramite i quali vengono trasmesse le pubbli- cazioni devono essere regolati dalle direttive amministrative.

87.2 [Soppresso]

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

Regola 91 Rettifica di errori manifesti contenuti nella domanda internazionale ed in altri documenti

91.1 Rettifica di errori manifesti

(a) a (e) [Senza cambiamenti] (f) Ogni Amministrazione che autorizza o rifiuta una rettifica, ne informa senza indugio il depositante, motivando la decisione in caso di rifiuto. L’Amministrazione che autorizza una rettifica lo notifica senza indugio all’Ufficio internazionale. In caso di rifiuto dell’autorizzazione alla rettifica, l’Ufficio internazionale pubblica la richiesta di rettifica unitamente alla domanda internazionale, sempre che il depositante abbia presentato la richiesta al momento opportuno in virtù del paragrafo (gbis), (gter) o (gquater) e previo pagamento di una tassa speciale il cui importo è stabilito nelle diret- tive amministrative. Una copia della richiesta di rettifica è aggiunta alla comunicazione secondo l’articolo 20, qualora la domanda internazionale non sia pubblicata in virtù dell’articolo 64(3). (g) a (gquater) [Senza cambiamenti]

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

XV Modificazione del regolamento d’esecuzione del Trattato Adottata dall’Assemblea dell’Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti il 5 ottobre 2005 Entrata in vigore il 1° aprile 2007

Regola 2 Interpretazione di talune parole

2.1 a 2.3 [Senza cambiamenti]

2.4 «Periodo di priorità»

(a) Ogniqualvolta il termine «periodo di priorità» viene usato in relazione ad una rivendicazione di priorità, esso sarà inteso come periodo di 12 mesi a partire dalla data di deposito della domanda precedente, la cui priorità viene in tal modo rivendicata. Il giorno del deposito della domanda precedente non deve essere compreso in tale periodo. (b) La regola 80.5 deve essere applicata mutatis mutandis al periodo di priorità.

Regola 4 Richiesta (contenuto)

4.1 Contenuto obbligatorio e contenuto facoltativo; firma

(a) e (b) [Senza cambiamenti] (c) La richiesta può contenere: (i) e (ii) [Senza cambiamenti] (iii) le dichiarazioni previste nella regola 4.17; (iv) una dichiarazione come contemplato nella regola 4.18; (v) una richiesta di ripristino del diritto di priorità. (d) [Senza cambiamenti]

4.2 a 4.9 [Senza cambiamenti]

4.10 Rivendicazione di priorità

(a) Qualsiasi dichiarazione di cui all’articolo 8(1) («rivendicazione di priorità») può rivendicare la priorità di una o più domande precedenti presentate in un Paese parte della Convenzione per la protezione della proprietà industriale o a favore di esso oppure può rivendicarne la priorità in uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale per il commercio il quale non è parte della Convenzione, o a favore di esso. Qualsiasi rivendicazione di priorità deve essere presentata nella richiesta; tale rivendicazione deve consistere in una dichiarazione in cui si attesti la rivendicazione di una precedente domanda e deve indicare:

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

(i) la data in cui era stata presentata la domanda precedente; (ii) a (v) [Senza cambiamenti] (b) a (d) [Senza cambiamenti]

4.11 a 4.17 [Senza cambiamenti]

4.18 Dichiarazione di annessione per riferimento

Allorquando la domanda internazionale, alla data in cui uno o più elementi citati nell’articolo 11(1)(iii) sono stati ricevuti per primi dall’Ufficio ricevente, rivendica la priorità di una domanda precedente, la richiesta può contenere una dichiara- zione che, qualora un elemento della domanda internazionale ai sensi dell’arti- colo 11(1)(iii)(d) oppure (e) od una parte della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni citati nella regola 20.5(a) non sia contenuto in altro modo nella domanda internazionale ma sia contenuto interamente nella domanda precedente, tale elemen- to o parte, fatta salva una conferma ai sensi della regola 20.6, è annessa per riferi- mento nella domanda internazionale ai fini della regola 20.6. Se non è contenuta nella richiesta a tale data, la dichiarazione può essere aggiunta alla richiesta se, e soltanto se, era contenuta in altro modo nella domanda internazionale a tale data, o se era stata presentata unitamente alla domanda internazionale a tale data.

4.19 Indicazioni supplementari

(a) La richiesta non deve contenere indicazioni diverse da quelle elencate nelle regole 4.1 a 4.18, a condizione che le direttive amministrative siano in grado di permettere, ma non di rendere obbligatorio, l’inserimento nella domanda di indicazioni supplementari indicate nelle direttive amministrative. (b) Se la richiesta contiene indicazioni diverse da quelle elencate nelle regole 4.1 a 4.18, oppure tollerate dalle direttive amministrative in virtù del paragrafo (a), l’Ufficio ricevente cancella d’ufficio queste indicazioni sup- plementari.

Regola 11 Requisiti formali della domanda internazionale

11.1 a 11.13 [Senza cambiamenti]

11.14 Documenti presentati successivamente

Le regole 10 e 11.1 a 11.3 sono parimenti applicabili a tutti i documenti, ad esem- pio: fogli sostitutivi, rivendicazioni modificate, traduzioni, presentati dopo il deposi- to della domanda internazionale.

Regola 12 Lingua della domanda internazionale e traduzioni ai fini della ricerca internazionale e della pubblicazione internazionale

12.1 [Senza cambiamenti]

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

12.1bis Lingua di elementi e parti presentati ai sensi della regola 20.3, 20.5 oppure 20.6 Un elemento riportato nell’articolo 11(1)(iii)(d) oppure (e) presentato dal depositan- te ai sensi della regola 20.3(b) oppure 20.6(a) oppure una parte della descrizione, delle rivendicazioni o dei disegni forniti dal depositante ai sensi della regola 20.5(b) oppure 20.6(a) devono essere presentati nella lingua della domanda internazionale così come è stata depositata oppure, laddove venga richiesta una traduzione della domanda ai sensi della regola 12.3(a) oppure 12.4(a), tale traduzione deve essere effettuata sia nella lingua della domanda così come è stata depositata che nella lingua di tale traduzione.

12.2 Lingua dei cambiamenti apportati alla domanda internazionale

(a) [Senza cambiamenti] (b) Qualsiasi rettifica di errore manifesto nella domanda internazionale fatta in virtù della regola 91.1 deve essere redatta nella lingua in cui la domanda è stata depositata; tuttavia: (i) quando si richiede una traduzione della domanda internazionale in virtù delle regole 12.3(a), 12.4(a) oppure 55.2(a), le rettifiche di cui alla regola 91.1(b)(ii) e (iii) devono essere depositate sia nella lingua della domanda che nella lingua di tale traduzione; (ii) quando si richiede una traduzione della domanda in virtù della regola 26.3ter(c), le rettifiche di cui alla regola 91.1(b)(i) possono essere depo- sitate soltanto nella lingua di tale traduzione. (c) [Senza cambiamenti]

12.3 Traduzione ai fini della ricerca internazionale

(a) e (b) [Senza cambiamenti] (c) Qualora, allorché l’Ufficio ricevente trasmette al depositante la notifica con- templata nella regola 20.2(c), il depositante non abbia presentato una tradu- zione richiesta in virtù del paragrafo (a), l’Ufficio ricevente invita il deposi- tante, preferibilmente in concomitanza con l’invio di tale notifica: (i) e (ii) [Senza cambiamenti] (d) e (e) [Senza cambiamenti]

12.4 [Senza cambiamenti]

Regola 20 Data di deposito internazionale

20.1 Accertamento ai sensi dell’articolo 11(1)

(a) Dopo il ricevimento dei documenti costituenti una presunta domanda inter- nazionale, l’Ufficio ricevente deve sollecitamente accertare se questi docu- menti soddisfano le condizioni dell’articolo 11(1).

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

(b) Ai fini dell’articolo 11(1)(iii)(c), è sufficiente indicare il nome del depositan- te in modo che se ne possa stabilire l’identità, anche se il cognome non è ortografato correttamente, se i nomi non sono completi o se, trattandosi di persona giuridica, la designazione è abbreviata o incompleta. (c) Ai fini dell’articolo 11(1)(ii), è sufficiente che la parte la quale appare costi- tuire una descrizione (eccettuata la parte di questa riservata all’elenco delle sequenze) e la parte che appare costituire una o più rivendicazioni, siano redatte in una lingua accettata dall’Ufficio ricevente in virtù della regola 12.1(a). (d) Se, alla data del 1°ottobre 1997, il paragrafo (c) non è compatibile con la legislazione nazionale applicata dall’Ufficio ricevente, tale paragrafo non si applica a codesto Ufficio ricevente fintantoché esso resta incompatibile con la suddetta legislazione, a condizione che il suddetto Ufficio ne informi l’Ufficio internazionale entro e non oltre il 31 dicembre 1997. Quest’ultimo pubblica senza indugio nella gazzetta le informazioni ricevute.

20.2 Accertamento positivo ai sensi dell’articolo 11(1)

(a) Se l’Ufficio ricevente accerta che, al ricevimento dei documenti presunti essere una domanda internazionale, sono state rispettate le esigenze dell’arti- colo 11(1), l’Ufficio ricevente accetta come data del deposito internazionale la data di ricevimento della domanda internazionale. (b) L’Ufficio ricevente timbra la richiesta della domanda internazionale a cui esso ha concesso una data di deposito internazionale come previsto dalle direttive amministrative. L’esemplare sulla cui richiesta è stato apposto que- sto timbro costituisce l’esemplare originale della domanda internazionale. (c) L’Ufficio ricevente notifica senza indugio al depositante il numero della domanda internazionale e la data del deposito internazionale. Esso invia con- temporaneamente all’Ufficio internazionale una copia della notifica inviata al depositante a meno che non abbia già inviato o non invii al contempo l’esemplare originale all’Ufficio internazionale secondo la regola 22.1(a).

20.3 Irregolarità ai sensi dell’articolo 11(1)

(a) Quando, nell’accertare se i documenti che si presume siano una domanda internazionale soddisfano le esigenze dell’articolo 11(1), l’Ufficio ricevente rileva che nessuna delle esigenze dell’articolo 11(1) è stata soddisfatta, o pare non esserlo stata, codesto Ufficio invita sollecitamente il depositante, a scelta del depositante: (i) a presentare la correzione richiesta ai sensi dell’articolo 11(2); oppure (ii) quando le esigenze considerate si riferiscono ad un elemento di cui all’articolo 11(1)(iii)(d) oppure (e), a confermare, in conformità alla regola 20.6(a), che tale elemento è annesso per riferimento ai sensi della regola 4.18; e a presentare osservazioni, nel caso, entro i termini di scadenza quali risultano applicabili ai sensi della regola 20.7. Se que- sti termini vengono a scadere dopo il periodo di 12 mesi a partire dalla

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data di deposito di qualsiasi domanda di cui si rivendica la priorità, l’Ufficio ricevente segnala questo fatto all’attenzione dal depositante. (b) Quando, in seguito ad un invito ai sensi del paragrafo (a) o altrimenti: (i) il depositante presenta all’Ufficio ricevente la correzione richiesta ai sensi dell’articolo 11(2) dopo la data di ricevimento della presunta domanda internazionale ma in data posteriore che cade entro i termini di scadenza quali risultano applicabili ai sensi della regola 20.7, l’Ufficio ricevente accetta tale data successiva quale data del deposito internazionale e procede come previsto alla regola 20.2(b) e (c); (ii) un elemento di cui all’articolo 11(1)(iii)(d) o (e) viene considerato, ai sensi della regola 20.6(b), essere stato contenuto nella domanda inter- nazionale alla data in cui uno o più elementi di cui all’articolo 11(1)(iii) sono stati ricevuti per primi dall’Ufficio ricevente, l’Ufficio ricevente accetta quale data del deposito internazionale la data in cui sono state soddisfatte tutte le esigenze dell’articolo 11(1) e procede come previsto alla regola 20.2(b) e (c). (c) Se l’Ufficio ricevente accerta in seguito, o si rende conto sulla base della risposta del depositante, di avere errato nell’inviare un invito ai sensi del paragrafo (a) dal momento che erano state soddisfatte le esigenze dell’arti- colo 11(1) quando i documenti erano pervenuti, esso procede come previsto alla regola 20.2.

20.4 Accertamento negativo ai sensi dell’articolo 11(1)

Se l’Ufficio ricevente non riceve, entro i termini di scadenza quali risultano appli- cabili ai sensi della regola 20.7, una correzione o una conferma di cui alla regola 20.3(a), o se una correzione o una conferma è pervenuta ma la domanda non soddisfa le esigenze dell’articolo 11(1), l’Ufficio ricevente: (i) notifica sollecitamente al depositante il fatto che la domanda non è e non sarà trattata come domanda internazionale indicando i motivi di questa deci- sione; (ii) notifica all’Ufficio internazionale il fatto che il numero apposto sui docu- menti non sarà utilizzato come numero di domanda internazionale; (iii) conserva i documenti costituenti la presunta domanda internazionale come pure la corrispondenza relativa conformemente alla regola 93.1; (iv) invia una copia di detti documenti all’Ufficio internazionale qualora, a seguito di una richiesta del depositante ai sensi dell’articolo 25(1), questo Ufficio necessiti di tale copia e la richieda espressamente.

20.5 Parti mancanti

(a) Quando, nell’accertare se i documenti che si presume siano una domanda internazionale soddisfano le esigenze dell’articolo 11(1), l’Ufficio ricevente rileva che una parte della descrizione, delle rivendicazioni o dei disegni risultano mancanti, o sembrano esserlo, compreso il caso in cui l’insieme dei disegni risulta mancante o sembra esserlo, ma senza includere il caso in cui un intero elemento di cui all’articolo 11(1)(iii) o (e) risulta mancante o sem-

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bra esserlo, detto Ufficio invita sollecitamente il depositante, a scelta del depositante: (i) a completare la presunta domanda internazionale presentando la parte mancante; oppure (ii) a confermare, in conformità con la regola 20.6(a), che tale parte era sta- ta annessa per riferimento ai sensi della regola 4.18, ed a presentare eventuali osservazioni entro i termini di scadenza quali risul- tano applicabili ai sensi della regola 20.7. Se tali termini giungono a scaden- za dopo un periodo di 12 mesi a partire dalla data di deposito di qualsiasi domanda di cui si rivendica la priorità, l’Ufficio ricevente segnala tale fatto all’attenzione del depositante. (b) Quando, in seguito ad un invito effettuato ai sensi del paragrafo (a) od in altro modo, il depositante presenta all’Ufficio ricevente, alla data o prima della data in cui sono state soddisfatte tutte le esigenze dell’articolo 11(1) ma entro i termini quali risultano applicabili ai sensi della regola 20.7, una parte mancante di cui al paragrafo (a), così da completare la domanda inter- nazionale, tale parte deve essere inclusa nella domanda e l’Ufficio ricevente accetta come data del deposito internazionale la data in cui sono state sod- disfatte tutte le esigenze dell’articolo 11(1) e procede come previsto alla regola 20.2(b) e (c). (c) Quando, in seguito ad un invito effettuato ai sensi del paragrafo (a) od in altro modo, il depositante presenta all’Ufficio ricevente, alla data in cui sono state soddisfatte tutte le esigenze dell’articolo 11(1) ma entro i termini quali risultano applicabili ai sensi della regola 20.7, una parte mancante di cui al paragrafo (a), così da completare la domanda internazionale, tale parte deve essere inclusa nella domanda e l’Ufficio ricevente corregge la data del depo- sito internazionale con la data in cui l’Ufficio ricevente ha ricevuto tale par- te, informa il depositante di conseguenza e procede come previsto dalle di- rettive amministrative. (d) Quando, in seguito ad un invito effettuato ai sensi del paragrafo (a) od in altro modo, una parte di cui al paragrafo (a) è considerata, ai sensi della regola 20.6(b) essere stata contenuta nella presunta domanda internazionale alla data in cui uno o più elementi di cui all’articolo 11(1)(iii) sono stati ricevuti per primi dall’Ufficio ricevente, l’Ufficio ricevente accetta come data del deposito internazionale la data in cui sono state soddisfatte tutte le esigenze dell’articolo 11(1) e procede come previsto nella regola 20.2(b) e (c). (e) Quando la data del deposito internazionale è stata corretta ai sensi del para- grafo (c), il depositante può richiedere, attraverso una dichiarazione presen- tata all’Ufficio ricevente entro un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo (c), che la parte mancante non venga presa in considerazione, nel qual caso si deve considerare la parte mancante come non presentata e la correzione della domanda internazionale ai sensi di tale paragrafo deve con- siderarsi come non presentata, e l’Ufficio ricevente procede come previsto nelle direttive amministrative.

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20.6 Conferma dell’annessione per riferimento di elementi e di parti

(a) Il depositante può presentare all’Ufficio ricevente, entro i termini quali risul- tano applicabili ai sensi della regola 20.7, una dichiarazione scritta in cui conferma che un elemento o una parte sono annessi per riferimento alla domanda internazionale ai sensi della regola 4.18, unitamente a: (i) un foglio o dei fogli comprendenti l’elemento completo quale contenuto nella domanda precedente o comprendenti la parte interessata; (ii) quando il depositante non ha ancora soddisfatto le regola 17.1(a),(b) oppure (bbis) in relazione al documento di priorità, una copia della domanda precedente quale è stata depositata; (iii) quando una domanda precedente non è stata redatta nella lingua in cui viene depositata la domanda internazionale, una traduzione della domanda precedente in tale lingua oppure, qualora sia richiesta una tra- duzione della domanda internazionale ai sensi della regola 12.3(a) oppure 12.4(a), una traduzione della domanda precedente sia nella lin- gua nella quale è stata presentata la domanda internazionale che nella lingua di tale traduzione; e (iv) nel caso si tratti di una parte della descrizione, di rivendicazioni o di disegni, un’indicazione circa la posizione in cui si trova tale parte nella domanda precedente e, laddove applicabile, in qualsiasi traduzione di cui al punto (iii). (b) Quando l’Ufficio ricevente accerta che sono state soddisfatte le esigenze del- la regola 4.18 e del paragrafo (a) e che l’elemento o la parte cui viene fatto riferimento nel paragrafo (a) sono contenuti per intero nella domanda prece- dente, tale elemento o parte devono considerarsi essere stati contenuti nella presunta domanda internazionale alla data in cui uno o più elementi di cui all’articolo 11(1)(iii) sono stati ricevuti per primi dall’Ufficio ricevente. (c) Quando l’Ufficio ricevente accerta che un’esigenza di cui alla regola 4.18 oppure al paragrafo (a) non è stata soddisfatta oppure che l’elemento o parte di cui al paragrafo (a) non è contenuta per intero nella domanda precedente, l’Ufficio ricevente procede come previsto alla regola 20.3(b)(i), 20.5(b) oppure 20.5(c), a seconda del caso.

20.7 Termini di scadenza

(a) La scadenza di cui alle regole 20.3(a) e (b), 20.4, 20.5(a), (b) e (c), e 20.6(a) avrà luogo: (i) quando un invito ai sensi della regola 20.3(a) oppure 20.5(a), quale risulta applicabile, è stato inviato al depositante, due mesi a decorrere dalla data dell’invito; (ii) quando un tale invito non è stato inviato al depositante, due mesi a decorrere dalla data in cui uno o più elementi di cui all’arti- colo 11(1)(iii)sono stati ricevuti per primi dall’Ufficio ricevente.

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(b) Quando una correzione di cui all’articolo 11(2) oppure una dichiarazione di cui alla regola 20.6(a) a conferma dell’annessione per riferimento di un elemento di cui all’articolo 11(1)(iii)(d) oppure (e) pervengono all’Ufficio ricevente dopo la scadenza applicabile ai sensi del paragrafo (a) ma prima che tale Ufficio abbia mandato una notifica al depositante secondo la regola 20.4(i), tale correzione o tale dichiarazione devono considerarsi per- venute entro tale scadenza.

20.8 Incompatibilità con le leggi nazionali

(a) Se, il 5 ottobre 2005, una qualsiasi delle regole 20.3(a)(ii) e (b)(ii), 20.5(a)(ii) e (d), e 20.6 non risulta compatibile con la legislazione nazionale applicata dall’Ufficio ricevente, le regole di cui sopra non si applicano ad una domanda internazionale depositata presso tale Ufficio ricevente per il periodo in cui continuano a non essere compatibili con tale legislazione, a condizione che il suddetto Ufficio ne informi l’Ufficio internazionale entro il 5 aprile 2006. Le informazioni ricevute devono essere sollecitamente pub- blicate nella gazzetta a cura dell’Ufficio internazionale. (b) Se, il 5 ottobre 2005, una qualsiasi delle regole 20.3(a)(ii) e (b)(ii), 20.5(a)(ii) e (d), e 20.6 non risulta compatibile con la legge nazionale applicata dall’Ufficio designato, tali regole non devono essere applicate nei confronti di tale Ufficio per quanto riguarda una domanda internazionale nei cui confronti le procedure di cui all’articolo 22 sono state effettuate presso tale Ufficio per tutto il periodo in cui continuano a risultare non compatibili con tale legislazione, a condizione che il suddetto Ufficio ne informi l’Ufficio internazionale entro il 5 aprile 2006. Le informazioni ricevute devono essere sollecitamente pubblicate nella gazzetta a cura dell’Ufficio internazionale.

Regola 21 Preparazione di copie

21.1 [Senza cambiamenti]

21.2 Copia autenticata per il depositante

Contro pagamento di una tassa, l’Ufficio ricevente fornisce al depositante, dietro richiesta, copie autenticate della domanda internazionale quale è stata depositata e fornisce inoltre copia di qualsiasi correzione.

Regola 22 Trasmissione dell’esemplare originale e traduzione

22.1 Procedura

(a) [Senza cambiamenti] (b) Se l’Ufficio internazionale ha ricevuto una copia della notifica secondo la regola 20.2(c) ma alla scadenza del tredicesimo mese a decorrere dalla data di priorità non è in possesso dell’esemplare originale, esso rammenta all’Ufficio ricevente che deve trasmettere sollecitamente l’esemplare origi- nale all’Ufficio internazionale.

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(c) Se l’Ufficio internazionale ha ricevuto una copia della notifica secondo la regola 20.2(c) ma non è, alla scadenza del quattordicesimo mese a decorrere dalla data di priorità, in possesso dell’esemplare originale, esso deve darne notifica al depositante e all’Ufficio ricevente. (d) a (h) [Senza cambiamenti]

22.2 [Resta soppresso]

22.3 [Senza cambiamenti]

Regola 26 Controllo e correzione di taluni elementi della domanda internazionale presso l’Ufficio ricevente

26.1 Invito ad effettuare correzioni ai sensi dell’articolo 14(1)(b)

L’Ufficio ricevente invia l’invito a correggere, previsto nell’articolo 14(1)(b), quanto prima, preferibilmente entro un mese a decorrere dal ricevimento della domanda internazionale. Nell’invito, l’Ufficio ricevente invita il depositante ad effettuare la correzione richiesta ed offre al depositante la possibilità di presentare osservazioni entro il termine di scadenza di cui alla regola 26.2.

26.2 Termini di scadenza per la correzione

Il termine di cui alla regola 26.1 deve essere di due mesi a partire dalla data dell’invito a correggere. Tale termine può essere prorogato dall’Ufficio ricevente in qualsiasi momento prima che una decisione sia stata presa. 26.2bis a [Senza cambiamenti] 26.3bis 26.3ter. Invito a correggere delle irregolarità secondo l’articolo 3(4)(i) (a) Allorché l’estratto o qualsiasi testo che figura nei disegni è depositato in una lingua diversa da quella della descrizione e delle rivendicazioni, l’Ufficio ricevente, eccetto nel caso in cui: (i) e (ii) [Senza cambiamenti] invita il depositante a presentare una traduzione dell’estratto o del testo che figura nei disegni nella lingua in cui deve essere pubblicata la domanda internazionale. Le regole 26.1, 26.2, 26.3, 26.3bis, 26.5 e 29.1 si applicano mutatis mutandis. (b) [Senza cambiamenti] (c) Allorché la richiesta non è conforme alla regola 12.1(c), l’Ufficio ricevente invita il depositante a depositare una traduzione tale da soddisfare i requisiti esposti in detta regola. Le regole 3, 26.1, 26.2, 26.5 e 29.1 si applicano mutatis mutandis. (d) [Senza cambiamenti]

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26.4 [Senza cambiamenti]

26.5 Decisione dell’Ufficio ricevente

L’Ufficio ricevente decide se il depositante ha presentato la correzione entro il termine stabilito secondo la regola 26.2 e, nel caso in cui la correzione sia stata presentata entro tale termine, se la domanda internazionale così corretta deve essere o meno considerata come ritirata, fermo restando che nessuna domanda internazio- nale deve essere considerata come ritirata per non osservanza dei requisiti formali menzionati nella regola 11 se essa soddisfa questi requisiti nella misura necessaria per una ragionevole uniformità della pubblicazione internazionale.

26.6 [Soppresso]

Regola 26bis Correzione o aggiunta di rivendicazioni di priorità 26bis.1 Correzione o aggiunta di rivendicazioni di priorità (a) Il depositante può correggere o aggiungere una rivendicazione di priorità alla richiesta tramite comunicazione presentata all’Ufficio ricevente oppure all’Ufficio internazionale entro sedici mesi a decorrere dalla data di priorità oppure, nel caso in cui la correzione o l’aggiunta comportino una modifica della data di priorità, entro 16 mesi a decorrere dalla data di priorità così modificata, dovendosi applicare il termine di 16 mesi che scade per primo, essendo convenuto che la suddetta comunicazione può essere presentata fino alla scadenza di un termine di quattro mesi a decorrere dalla data del depo- sito internazionale. La correzione di una rivendicazione di priorità può com- portare l’aggiunta di qualsiasi indicazione di cui alla regola 4.10. b) e c) [Senza cambiamenti] 26bis.2 Irregolarità contenute nelle rivendicazioni di priorità (a) Allorché l’Ufficio ricevente o, nel caso in cui tale Ufficio non compia l’accertamento, l’Ufficio internazionale accerta, in relazione ad una rivendi- cazione di priorità: (i) che la domanda internazionale ha una data di deposito internazionale che è successiva alla data in cui scadeva il periodo di priorità e che non è stata presentata una richiesta di ripristino del diritto di priorità ai sensi della regola 26bis.3; (ii) che la rivendicazione di priorità non soddisfa le esigenze della regola 4.10; oppure (iii) che qualsiasi indicazione nella rivendicazione di priorità è incompati- bile con l’indicazione corrispondente quale appare nel documento di priorità, l’Ufficio ricevente o l’Ufficio internazionale, a seconda dei casi, invita il depositante a correggere la rivendicazione di priorità. Nel caso di cui al pun- to (i), dove la data della domanda internazionale cade entro due mesi a decorrere dalla data in cui scade il periodo di priorità, l’Ufficio ricevente oppure l’Ufficio internazionale, a seconda dei casi, notifica al depositante la

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possibilità di presentare una richiesta per il ripristino del diritto di priorità ai sensi della regola 26bis.3, a meno che l’Ufficio ricevente non abbia notificato all’Ufficio internazionale ai sensi della regola 26bis.3(j) l’incompatibiltà del- la regola 26bis.3(a) a (i) con la legislazione nazionale applicata da tale Uffi- cio. (b) Se il depositante non ha presentato, prima della scadenza ai sensi della rego- la 26bis.1(a), una dichiarazione in cui corregge la rivendicazione di priorità, tale rivendicazione di priorità, fatto salvo il paragrafo (c), deve essere consi- derata, ai fini della procedura secondo il Trattato, come non presentata («considerata nulla») e l’Ufficio ricevente o l’Ufficio internazionale, a seconda dei casi, redige una dichiarazione in tal senso e ne informa il depo- sitante. Qualsiasi dichiarazione che corregga la rivendicazione di priorità, ricevuta presso l’Ufficio ricevente o l’Ufficio internazionale, a seconda dei casi, esprime questo fatto e non oltre un mese dopo tale scadenza deve essere considerata come ricevuta prima della scadenza di tale periodo. (c) Una rivendicazione di priorità non deve considerarsi nulla soltanto perché: (i) l’indicazione del numero della domanda precedente di cui alla regola 4.10(a)(ii) risulta mancante; (ii) un’indicazione nella rivendicazione di priorità è incompatibile con la corrispondente indicazione quale appare nel documento di priorità; oppure (iii) la domanda internazionale porta una data di deposito internazionale che è posteriore alla data in cui scadeva il periodo di priorità, a condizione che la data del deposito internazionale cada entro il periodo di due mesi a decorrere da tale data. (d) Quando l’Ufficio ricevente o l’Ufficio internazionale ha fatto una dichiara- zione ai sensi del paragrafo (b) o quando la rivendicazione di priorità non è stata considerata nulla soltanto perché si applica il paragrafo (c), l’Ufficio internazionale pubblica, unitamente alla domanda internazionale, delle informazioni concernenti la rivendicazione di priorità come previsto dalle direttive amministrative e pubblica inoltre qualsiasi informazione presentata dal depositante nei confronti di quella rivendicazione di priorità che perviene all’Ufficio internazionale prima del completamento della preparazione tec- nica per la pubblicazione internazionale. Tali informazioni devono essere incluse nella comunicazione di cui all’articolo 20 quando la domanda inter- nazionale non è pubblicata in virtù dell’articolo 64(3). (e) Quando il depositante desidera correggere od aggiungere una rivendicazione di priorità ma il periodo di tempo ai sensi della regola 26bis.1 è scaduto, il depositante, prima della scadenza di 30 mesi a partire dalla data di priorità ed a condizione che sia effettuato il pagamento di una tassa speciale il cui ammontare deve essere fissato nelle direttive amministrative, può richiedere all’Ufficio internazionale di pubblicare le informazioni riguardanti il caso, e l’Ufficio internazionale deve sollecitamente pubblicare tali informazioni.

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26bis.3 Ripristino del diritto di priorità da parte dell’Ufficio ricevente (a) Quando la domanda internazionale porta una data di deposito internazionale che è successiva alla data in cui scadeva il periodo di priorità ma entro il periodo di due mesi a decorrere da tale data, l’Ufficio ricevente, su richiesta del depositante e fatti salvi i paragrafi (b) a (g) di questa regola, ripristina il diritto di priorità se l’Ufficio accerta che è soddisfatto un criterio da esso applicato («criterio per il ripristino») e precisamente, che l’omissione di depositare la domanda internazionale entro il periodo di priorità: (i) ha avuto luogo malgrado la dovuta attenzione richiesta dalle circo- stanze; oppure (ii) non era intenzionale. Tutti gli Uffici riceventi devono applicare almeno uno di questi criteri e li possono applicare entrambi. (b) Una richiesta ai sensi del paragrafo (a) deve: (i) essere depositata presso l’Ufficio ricevente entro la scadenza applicabi- le ai sensi del paragrafo (e); (ii) dichiarare i motivi dell’omissione di depositare la domanda internazio- nale entro il periodo di priorità; e (iii) essere di preferenza unita a una dichiarazione o ad altra prova richiesta ai sensi del paragrafo (f). (c) Quando una rivendicazione di priorità nei confronti di una domanda prece- dente non è contenuta nella domanda internazionale, il depositante deve presentare, entro i termini applicabili ai sensi del paragrafo (e), una dichiara- zione secondo la regola 26bis.1(a) in cui viene aggiunta la rivendicazione di priorità. (d) La presentazione di una richiesta ai sensi del paragrafo (a) può essere sotto- posta, da parte dell’Ufficio ricevente al pagamento a proprio favore, di una tassa per il ripristino richiesto, pagabile entro la scadenza applicabile ai sensi del paragrafo (e). L’ammontare di tale eventuale tassa, deve essere fissato dall’Ufficio ricevente. (e) Il periodo di tempo di cui ai paragrafi (b)(i), (c) ed (d) deve essere di due mesi a decorrere dalla data in cui scadeva il periodo di priorità, a condizione che, allorquando il depositante formula una richiesta onde ottenere una pub- blicazione anticipata ai sensi dell’articolo 21(2)(b), qualunque richiesta pre- sentata ai sensi del paragrafo (a) o qualunque dichiarazione presentata ai sensi del paragrafo (c), o qualunque tassa pagata ai sensi del paragrafo (d) dopo il completamento della preparazione tecnica per la pubblicazione inter- nazionale, siano da considerarsi come non presentate o non pagate a tempo.

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(f) L’Ufficio ricevente ha la facoltà di esigere che una dichiarazione od altra prova a sostegno dell’esposizione dei motivi di cui al paragrafo (b)(iii) sia presentata entro un lasso di tempo che risulti ragionevole date le circostanze. Il depositante può presentare all’Ufficio internazionale una copia di tale dichiarazione o altra prova depositata presso l’Ufficio ricevente, nel qual caso l’Ufficio internazionale deve includere tale copia nei suoi archivi. (g) L’Ufficio ricevente non deve rifiutare nel suo complesso o in parte una richiesta ai sensi del paragrafo (a) senza offrire al depositante la possibiltà di presentare osservazioni sull’intenzionale rifiuto entro un lasso di tempo che risulti ragionevole date le circostanze. Tale dichiarazione di rifiuti intenzio- nali da parte dell’Ufficio ricevente può essere inviata al depositante unita- mente ad un invito a depositare una dichiarazione od altra prova ai sensi del paragrafo (f). (h) L’Ufficio ricevente dovrà sollecitamente: (i) notificare all’Ufficio internazionale il ricevimento di una richiesta ai sensi del paragrafo (a); (ii) prendere una decisione in merito a tale richiesta; (iii) notificare al depositante e all’Ufficio internazionale la propria decisione ed il criterio di ripristino su cui si è basata tale decisione. (i) Ogni Ufficio ricevente deve informare l’Ufficio internazionale dei criteri applicati per il ripristino e di tutte le variazioni successive che ne derivano. L’Ufficio internazionale deve sollecitamente pubblicare tali informazioni nella gazzetta. (j) Se, alla data del 5 ottobre 2005, i paragrafi (a) a (i) non risultano compatibili con la legislazione nazionale applicata dall’Ufficio ricevente, tali paragrafi non si applicano nei confronti di tale Ufficio per tutto il periodo in cui conti- nuano a non essere compatibili con tale legislazione, a condizione che detto Ufficio ne informi l’Ufficio internazionale entro il 5 aprile 2006. Le infor- mazioni ricevute devono essere sollecitamente pubblicate dall’Ufficio inter- nazionale nella gazzetta.

Regola 34 Documentazione minima

34.1 Definizione

(a) e (b) [Senza cambiamenti] (c) Fatti salvi i paragrafi (d) ed (e), sono considerati come «documenti nazionali di brevetti»: (i) [Senza cambiamenti] (ii) i brevetti rilasciati dalla Repubblica federale tedesca e dalla Federa- zione di Russia; (iii) a (vi) [Senza cambiamenti] (d) [Senza cambiamenti]

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(e) Qualsiasi Amministrazione incaricata della ricerca internazionale la cui lin- gua ufficiale non è il giapponese, il russo o lo spagnolo o che non annovera una di queste lingue fra le proprie lingue ufficiali, è autorizzata a non far figurare nella sua documentazione, rispettivamente, gli elementi della docu- mentazione di brevetti del Giappone, della Federazione di Russia, e dell’ex Unione Sovietica come pure gli elementi della documentazione di brevetti in spagnolo, per i quali non sono generalmente disponibili estratti in inglese. Se degli estratti in inglese risultano generalmente disponibili dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento d’esecuzione, gli elementi concernenti tali estratti saranno inseriti nella documentazione entro i sei mesi successivi alla data in cui tali estratti risultano generalmente disponibili. In caso di interru- zione di servizi di estratti in inglese nei rami della tecnica per i quali degli estratti in inglese risultavano generalmente disponibili, l’Assemblea prende i provvedimenti appropriati in vista di una sollecita ripresa di tali servizi in questi rami della tecnica. (f) [Senza cambiamenti]

Regola 38 Estratto mancante o irregolare

38.1 [Senza cambiamenti]

38.2 Redazione dell’estratto

Se la domanda internazionale non contiene l’estratto e se l’Amministrazione incari- cata della ricerca internazionale non ha ricevuto dall’Ufficio ricevente una notifica relativa all’invito fatto al depositante di fornire un estratto, e se detta Amministra- zione accerta che l’estratto non è conforme alle disposizioni della regola 8, questa Amministrazione redige essa stessa un estratto. Tale estratto è redatto nella lingua in cui la domanda internazionale deve essere pubblicata o, se una traduzione in un’altra lingua è stata trasmessa in virtù della regola 23.1(b) e se l’Amministrazione incari- cata della ricerca internazionale lo ritiene opportuno, nella lingua di tale traduzione.

38.3 Modifica dell’estratto

Il depositante, entro la scadenza di un mese a decorrere dalla data di invio del rap- porto della ricerca internazionale, può presentare all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale: (i) proposte di modifiche dell’estratto; oppure (ii) quando l’estratto è stato redatto dall’Amministrazione, proposte di modifi- che oppure commenti su tale estratto, oppure sia modifiche che commenti, e l’Amministrazione decide di modificare tale estratto di conseguenza. Allorquando l’Amministazione modifica l’estratto, essa notifica tale modifica all’Ufficio interna- zionale.

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Regola 43 Rapporto di ricerca internazionale

43.1 a 43.6 [Senza cambiamenti]

43.6bis Considerazione di rettifiche di errori manifesti (a) Una rettifica di un errore manifesto, autorizzata ai sensi della regola 91.1, deve essere presa in considerazione dall’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, ai sensi del paragrafo (b), ai fini della ricerca interna- zionale ed il rapporto di ricerca internazionale deve indicare questo fatto. (b) Non è necessario che una rettifica di un errore manifesto sia presa in consi- derazione dall’Amministrazione della ricerca internazionale ai fini della ricerca internazionale se la rettifica è autorizzata da tale Amministrazione o a questa notificata, a seconda del caso, dopo che tale Amministrazione ha iniziato a redigere il rapporto di ricerca internazionale, nel qual caso il rap- porto deve indicare questo fatto, se possibile; se ciò non si verificasse, l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale ne deve notificare l’Ufficio internazionale e l’Ufficio internazionale deve procedere come pre- visto dalle direttive amministrative.

43.7 a 43.10 [Senza cambiamenti]

Regola 43bis Parere scritto dell’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale 43bis.1 Parere scritto (a) [Senza cambiamenti] (b) Ai fini della formulazione del parere scritto, si applicano mutatis mutandis gli articoli 33(2) a (6), e 35(2) e (3) e le regole 43.4, 43.6bis, 64, 65, 66.1(e), 66.2(a), (b) e (e), 66.7, 67, 70.2(b) e (d), 70.3, 70.4(ii), 70.5(a),

70.6 a 70.10, 70.12, 70.14 e 70.15(a).

(c) [Senza cambiamenti]

Regola 48 Pubblicazione internazionale

48.1 [Senza cambiamenti]

48.2 Contenuto

(a) La pubblicazione della domanda internazionale deve contenere: (i) a (vi) [Senza cambiamenti] (vii) quando la richiesta di pubblicazione ai sensi della regola 91.3(d) per- viene all’Ufficio internazionale prima del completamento della prepa- razione tecnica per la pubblicazione internazionale, tutte le richieste di rettifica di un errore evidente, tutti i motivi ed i commenti di cui alla regola 91.3(d); (viii) [Senza cambiamenti]

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(ix) tutte le informazioni concernenti una rivendicazione di priorità in virtù della regola 26bis.2(d); (x) tutte le dichiarazioni di cui alla regola 4.17 e tutte le correzioni previste dalla regola 26ter.1, pervenute all’Ufficio internazionale prima della scadenza dei termini secondo la regola 26ter.1. (xi) qualsiasi informazione concernente una richiesta, ai sensi della regola 26bis.3, di ripristino del diritto di priorità e la decisione dell’Ufficio ricevente riguardo a tale richiesta, comprese le informazioni circa il cri- terio su cui si è basata tale decisione. (b) Fatto salvo il paragrafo (c), la pagina di copertina comprende: (i) a (iii) [Senza cambiamenti] (iv) un’indicazione, ove sia il caso, attestante il fatto che la richiesta contiene qualsiasi dichiarazione di cui alla regola 4.17 pervenuta all’Ufficio internazionale prima della scadenza del termine secondo la regola 26ter.1; (v) allorquando la data di deposito internazionale è stata accettata dall’Ufficio ricevente ai sensi della regola 20.3(b)(ii) oppure 20.5(d) sulla base dell’annessione per riferimento ai sensi delle regole 4.18 e

20.6 di un elemento o di una parte, un’indicazione a questo riguardo,

unitamente ad un’indicazione circa il fatto se il depositante, ai fini della regola 20.6(a)(ii), faceva affidamento sulla conformità alla regola 17.1(a), (b) oppure (bbis) in relazione con il documento di priori- tà oppure su una copia, presentata separatamente, della domanda prece- dente considerata; (vi) laddove applicabile, un’indicazione che la domanda internazionale pubblicata contenga delle informazioni ai sensi della regola 26bis.2(d); (vii) laddove applicabile, un’indicazione che la domanda internazionale pubblicata contenga informazioni riguardanti una richiesta ai sensi della regola 26bis.3 di ripristino del diritto di priorità e la decisione dell’Uffi- cio ricevente circa tale richiesta; (viii) laddove applicabile, un’indicazione circa il fatto che il depositante ha presentato all’Ufficio internazionale, ai sensi della regola 26bis.3(f) copie di ogni dichiarazione o altre prove. (c) a (h) [Senza cambiamenti] (i) Se l’autorizzazione ad effettuare la rettifica di un evidente errore nella domanda internazionale di cui alla regola 91.1 viene ricevuta o, all’occor- renza, concessa dall’Ufficio internazionale dopo completamento della prepa- razione tecnica per la pubblicazione internazionale, sarà pubblicata una dichiarazione che rispecchi tutte le rettifiche, unitamente ai fogli contenenti tali rettifiche, o ai fogli sostitutivi come pure alla lettera presentata ai sensi della regola 91.2, a seconda del caso, e la pagina di copertina verrà ripubbli- cata.

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(j) Se, allorquando è stata completata la preparazione tecnica per la pubblica- zione internazionale, rimane ancora pendente una richiesta ai sensi della regola 26bis.3 per il ripristino del diritto di priorità, la domanda internaziona- le pubblicata deve contenere, in luogo della decisione dell’Ufficio ricevente riguardo a tale richiesta, un’indicazione in cui si precisa che tale decisione non era disponibile e che tale decisione, una volta disponibile, sarà pubblica- ta separatamente. (k) Se una richiesta di pubblicazione ai sensi della regola 91.3(d) è pervenuta all’Ufficio internazionale dopo il completamento della preparazione tecnica per la pubblicazione internazionale, la richiesta di rettifica, ogni motivo ed ogni commento riferiti a tale regola devono essere sollecitamente pubblicati dopo ricezione di tale richiesta di pubblicazione, e la pagina di copertina deve essere ripubblicata.

48.3 a 48.6 [Senza cambiamenti]

Regola 49ter Conseguenze del ripristino del diritto di priorità da parte dell’Ufficio ricevente; ripristino del diritto di priorità da parte dell’Ufficio designato 49ter.1 Conseguenze del ripristino del diritto di priorità da parte dell’Ufficio ricevente (a) Allorquando l’Ufficio ricevente ha ripristinato un diritto di priorità ai sensi della regola 26bis.3 basata sull’accertamento che l’omissione di depositare la domanda internazionale entro il periodo di priorità ha avuto luogo malgrado fosse stata prestata la dovuta attenzione richiesta dalle circostanze, tale ripri- stino sarà effettivo in ogni Stato designato, fatto salvo il paragrafo (c). (b) Allorquando l’Ufficio ricevente ha ripristinato un diritto di priorità ai sensi della regola 26bis.3 basata sull’accertamento che l’omissione di depositare la domanda internazionale entro il periodo di priorità non era intenzionale, tale ripristino sarà effettivo, fatto salvo il paragrafo (c), in tutti gli Stati designati la cui legislazione nazionale applicabile provvede al ripristino del diritto di priorità basato su tale criterio o su un criterio che, dal punto di vista dei depositanti, risulta più favorevole del primo criterio. (c) Una decisione da parte dell’Ufficio ricevente di ripristinare un diritto di priorità ai sensi della regola 26bis.3 non sarà effettiva in uno Stato designato quando l’Ufficio designato, un tribunale o qualsiasi altro organo competente di tale Ufficio designato o che agisce per tale Stato designato, accerta che un requisito ai sensi della regola 26bis.3(a), (b)(i) oppure (c) non era stato soddisfatto, prendendo in considerazione i motivi citati nella richiesta presentata all’Ufficio ricevente ai sensi della regola 26bis.3(a) e tutte le dichiarazioni od altre prove depositate presso l’Ufficio ricevente ai sensi del- la regola 26bis.3(b)(iii).

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(d) Un Ufficio designato non riesamina la decisione dell’Ufficio ricevente a meno che non vi sia un ragionevole dubbio sul fatto che un requisito di cui al paragrafo (c) sia stato soddisfatto, nel qual caso l’Ufficio designato ne darà notifica al depositante, indicando i motivi di tale dubbio ed offrendo al depo- sitante la possibilità di fare osservazioni entro un lasso di tempo ragionevole. (e) Nessuno Stato designato deve essere vincolato da una decisione dell’Ufficio ricevente che rifiuta una richiesta, ai sensi della regola 26bis.3, di ripristino del diritto di priorità. (f) Allorquando l’Ufficio ricevente ha rifiutato una richiesta di ripristino del diritto di priorità, tutti gli Uffici designati possono considerare tale richiesta come una richiesta di ripristino presentata a quell’Ufficio designato ai sensi della regola 49ter.2(a) entro il lasso di tempo previsto da tale regola. (g) Se, alla data del 5 ottobre 2005, i paragrafi (a) a (d) risultano incompatibili con la legislazione nazionale applicata dall’Ufficio designato, tali paragrafi non si applicano nei confronti di tale Ufficio per tutto il periodo in cui conti- nuano a risultare incompatibili con tale legislazione, a condizione che il sud- detto Ufficio ne informi l’Ufficio internazionale entro il 5 aprile 2006. Le informazioni ricevute devono essere sollecitamente pubblicate nella gazzetta da parte dell’Ufficio internazionale. 49ter.2 Ripristino del diritto di priorità da parte di un Ufficio designato (a) Allorquando la domanda internazionale rivendica la priorità di una domanda precedente e porta una data di deposito internazionale che è posteriore alla data in cui scadeva il periodo di priorità ma cade entro il periodo di due mesi a decorrere da tale data, l’Ufficio designato, dietro richiesta del depositante secondo il paragrafo (b), deve ripristinare il diritto di priorità se tale Ufficio accerta che un criterio da esso applicato («criterio di ripristino») è soddi- sfatto, e precisamente, che l’omissione di depositare la domanda internazio- nale entro il periodo di priorità: (i) ha avuto luogo malgrado la dovuta attenzione richiesta dalle circo- stanze; oppure (ii) non era intenzionale. Tutti gli Uffici designati devono applicare almeno uno di tali criteri e posso- no applicarli entrambi. (b) Una richiesta ai sensi del paragrafo (a) deve: (i) essere depositata presso l’Ufficio designato entro un lasso di tempo di un mese a partire dal lasso di tempo applicabile ai sensi dell’articolo 22; (ii) citare i motivi dell’omissione nel depositare la domanda internazionale entro il periodo di priorità corredati, di preferenza, da tutte le dichiara- zioni o altre prove richieste secondo il paragrafo (c); e (iii) essere corredata da tutte le tasse per la richiesta di ripristino necessarie ai sensi del paragrafo (d).

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(c) L’Ufficio designato può richiedere che una dichiarazione od altre prove a sostegno della dichiarazione dei motivi di cui al paragrafo (b)(ii) venga depositata entro un lasso di tempo che risulti ragionevole date le circostanze. (d) La presentazione di una richiesta ai sensi del paragrafo (a) può essere sotto- posta dall’Ufficio designato, al pagamento in suo favore, di una tassa per richiesta di ripristino. (e) L’Ufficio designato non deve rifiutare, in tutto o in parte, una richiesta ai sensi del paragrafo (a) senza aver offerto al depositante la possibiltà di fare osservazioni sul rifiuto intenzionale, entro un lasso di tempo che risulti ragionevole date le circostanze. Tale nota di rifiuto intenzionale può essere inviata dall’Ufficio designato al depositante unitamente ad un invito a depo- sitare una dichiarazione od altre prove ai sensi del paragrafo (c). (f) Allorquando la legislazione nazionale che risulta applicabile dall’Ufficio designato prevede, nei confronti del ripristino del diritto di priorità, i requisi- ti che, dal punto di vista dei depositanti, sono più favorevoli dei requisiti previsti ai paragrafi (a) e (b), l’Ufficio designato ha facoltà, nel determinare il diritto di priorità, di applicare le prescrizioni secondo la legislazione nazionale applicabile invece delle prescrizioni secondo tali paragrafi. (g) Ogni Ufficio designato deve informare l’Ufficio internazionale dei criteri di ripristino che esso applica, delle prescrizioni, all’occorrenza, della legisla- zione nazionale che risultano applicabili in conformità al paragrafo (f), e di ogni successivo cambiamento a questo riguardo. L’Ufficio internazionale deve sollecitamente pubblicare tali informazioni nella gazzetta. (h) Se, alla data del 5 ottobre 2005, i paragrafi (a) a (g) risultano incompatibili con la legislazione nazionale applicata dall’Ufficio designato, tali paragrafi non devono applicarsi nei confronti di tale Ufficio fintantoché essi continua- no a risultare incompatibili con tale legislazione a condizione che il suddetto Ufficio ne informi l’Ufficio internazionale entro il 5 aprile 2006. Le infor- mazioni ricevute devono essere sollecitamente pubblicate nella gazzetta da parte dell’Ufficio internazionale.

Regola 51 Revisione da parte degli Uffici designati

51.1 Termini di scadenza per presentare la richiesta di invio di copie

La scadenza dei termini previsti nell’articolo 25(1)(c) è di due mesi a decorrere dalla data della notifica inviata al depositante in conformità delle regole 20.4(i), 24.2(c) oppure 29.1(ii).

51.2 Copia della notifica

Se il depositante, dopo il ricevimento di una notifica di accertamento negativo secondo l’articolo 11(1), chiede all’Ufficio internazionale, in conformità all’articolo 25(1), di inviare copie dell’inserto della domanda internazionale a un Ufficio da lui indicato che era designato in questa domanda, egli deve allegare alla sua richiesta copia della notifica di cui alla regola 20.4(i).

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51.3 [Senza cambiamenti]

Regola 51bis Talune esigenze nazionali ammesse in virtù dell’articolo 27 51bis.1 Talune esigenze nazionali ammesse (a) a (d) [Senza cambiamenti] (e) La legislazione nazionale applicabile dall’Ufficio designato può esigere, in conformità all’articolo 27, che il depositante presenti una traduzione del documento di priorità, fermo restando che tale traduzione può essere richie- sta soltanto: (i) quando la validità della rivendicazione di priorità è unicamente perti- nente alla determinazione se l’invenzione in oggetto è brevettabile; oppure (ii) quando la data del deposito internazionale è stata concessa dall’Uffi- cio ricevente ai sensi della regola 20.3(b)(ii) oppure 20.5(d) sulla base dell’annessione per riferimento secondo le regole 4.18 e 20.6 di un elemento o di una parte, ai fini di determinare secondo la regola 82ter.1(b) se tale elemento o parte sia interamente contenuto nel documento di priorità considerato, nel qual caso la legge nazionale applicabile dall’Ufficio designato può anche richiedere al depositante di presentare, nel caso di una parte della descrizione, delle rivendicazioni o dei disegni, un’indicazione sul punto in cui è contenuta tale parte nel- la traduzione del documento di priorità. (f) [Senza cambiamenti] 51bis.2 e [Senza cambiamenti] 51bis.3

Regola 55 Lingue (esame preliminare internazionale)

55.1 [Senza cambiamenti]

55.2 Traduzione della domanda internazional

(a) [Senza cambiamenti] (abis) Una traduzione della domanda internazionale in una lingua di cui al para- grafo (a) deve includere tutti gli elementi ai sensi dell’articolo 11(1)(iii)(d) oppure (e) presentati dal depositante in virtù della regola 20.3(b) oppure 20.6(a) nonché tutte le parti della descrizione, delle rivendicazioni o dei di- segni presentati dal depositante ai sensi della regola 20.5(b) oppure 20.6(a). (b) [Senza cambiamenti] (c) Qualora una prescrizione di cui ai paragrafi (a), abis) non sia rispettata e qua- lora non si applichi il paragrafo (b), l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale invita il depositante a presentare la traduzione richiesta entro un termine ragionevole tenuto conto delle circostanze. Tale termine deve essere di almeno un mese a decorrere dalla data dell’invito.

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Esso può essere prorogato in qualsiasi momento dall’Amministrazione inca- ricata dell’esame preliminare internazionale prima che una decisione sia presa. (d) Se il depositante risponde all’invito entro il termine di cui al paragrafo (c), si ritiene che egli abbia soddisfatto il requisito in questione. In caso contrario, la richiesta di esame preliminare internazionale è considerata come non pre- sentata e l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale emette una dichiarazione in tal senso.

55.3 [Senza cambiamenti]

Regola 64 Stato della tecnica per l’esame preliminare internazionale

64.1 Stato della tecnica

(a) [Senza cambiamenti] (b) Ai fini del paragrafo (a), la data pertinente deve essere: (i) fatti salvi i punti (ii) e (iii), la data del deposito internazionale della domanda internazionale che forma l’oggetto dell’esame preliminare internazionale; (ii) se la domanda internazionale che forma l’oggetto dell’esame prelimina- re internazionale rivendica la priorità di una domanda precedente e ad una data di deposito internazionale che cade entro il periodo di priorità, la data di deposito di questa domanda precedente, a meno che l’Ammi- nistrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale non consi- deri non valida tale rivendicazione di priorità; (iii) quando la domanda internazionale che forma l’oggetto dell’esame pre- liminare internazionale rivendica la priorità di una domanda precedente e quando la data in cui ha effettuato il deposito internazionale è succes- siva alla data in cui scadeva il periodo di priorità ma cade entro il periodo di due mesi a decorrere da tale data, la data di deposito di tale domanda precedente, a meno che l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale non consideri la rivendicazione di priorità come non valida per motivi diversi dal fatto che la domanda internazionale porta una data di deposito internazionale che risulta suc- cessiva alla data in cui scadeva il periodo di priorità.

64.2 e 64.3 [Senza cambiamenti]

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Regola 66 Procedura in seno all’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale

66.1 Base dell’esame preliminare internazionale

(a) a (d) [Senza cambiamenti] (dbis) Una rettifica di un errore manifesto quale è autorizzato ai sensi della regola 91.1 deve essere preso in considerazione, fatta salva la regola 66.4bis, dall’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale ai fini dell’esame preliminare internazionale. (e) [Senza cambiamenti] 66.1bis a 66.4 [Senza cambiamenti] 66.4bis Presa in considerazione delle modifiche, argomentazioni e rettifiche di errori manifesti Non è necessario che le modifiche, le argomentazioni e le rettifiche di errori manife- sti siano prese in considerazione dall’Amministrazione incaricata dell’esame preli- minare internazionale ai fini di un parere scritto o del rapporto di esame preliminare internazionale se esse sono ricevute da tale Amministrazione, se sono da essa auto- rizzate o ad essa notificate, come applicabili, dopo che questa Amministrazione ha iniziato la redazione di tale parere o di tale rapporto.

66.5 Modifiche

Ogni cambiamento – che non sia una rettifica di errori evidenti – apportato alle rivendicazioni, alla descrizione o ai disegni, compresa la soppressione di rivendica- zioni, di brani della descrizione o di disegni, è considerato come modifica.

66.6 a 66.9 [Senza cambiamenti]

Regola 70 Rapporto preliminare internazionale sulla brevettabilità stabilito dall’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale (rapporto di esame preliminare internazionale)

70.1 [Senza cambiamenti]

70.2 Base del rapporto

(a) a (d) [Senza cambiamenti] (e) Se una rettifica di un errore manifesto viene presa in considerazione ai sensi della regola 66.1, il rapporto deve indicare questo fatto. Se una rettifica di un errore manifesto non è presa in considerazione in conformità alla regola 66.4bis, il rapporto deve, laddove possibile, indicare questo fatto; in caso contrario l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare interna- zionale ne darà notifica all’Ufficio internazionale e l’Ufficio internazionale procederà come previsto dalle direttive amministrative.

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70.3 a 70.15 [Senza cambiamenti]

70.16 Allegati al rapporto

(a) Ogni foglio sostitutivo di cui alla regola 66.8(a) oppure (b) e ogni foglio sostitutivo contenente modifiche effettuate in virtù dell’articolo 19 deve essere allegato al rapporto, eccetto nel caso sia stato sostituito da ulteriori fogli sostitutivi o da modifiche che comportino la cancellazione di fogli interi secondo la regola 66.8(b). I fogli sostitutivi che contengono modifica- zioni effettuate in virtù dell’articolo 19 che sono stati considerati come rifiu- tati in seguito ad una modificazione effettuata in virtù dell’articolo 34 e le lettere di cui alla regola 66.8 non sono allegati. (b) [Senza cambiamenti]

70.17 [Senza cambiamenti]

Regola 76 Traduzione del documento di priorità, applicazione di talune regole alle procedure presso gli Uffici eletti 76.1, 76.2 e

76.3 [Restano soppressi]

76.4 [Senza cambiamenti]

76.5 Applicazione di talune regole a procedure presso gli Uffici eletti

Le regole 13ter.3, 22.1(g), 47.1,49, 49bis, 49ter.e 51bis sono applicabili a condi- zione che: (i) a (v) [Senza cambiamenti]

Regola 82ter Rettifica di errori commessi dall’Ufficio ricevente o dall’Ufficio internazionale 82ter.1 Errori concernenti la data del deposito internazionale e la rivendicazione di priorità (a) Se il depositante prova in modo soddisfacente a qualsiasi Ufficio designato o eletto che la data del deposito internazionale è inesatta a causa di un errore commesso dall’Ufficio ricevente o che la rivendicazione di priorità è stata erroneamente considerata nulla da parte dell’Ufficio ricevente o da parte dell’Ufficio internazionale, e se l’errore è tale che, se fosse stato commesso dallo stesso Ufficio designato o eletto, tale Ufficio lo rettificherebbe in virtù della legislazione nazionale o della prassi nazionale, detto Ufficio rettifica l’errore e istruisce la domanda internazionale come se la data rettificata del deposito internazionale fosse stata accettata o come se la rivendicazione di priorità non fosse stata considerata nulla.

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(b) Quando la data di deposito internazionale è stata concessa dall’Ufficio rice- vente ai sensi della regola 20.3(b)(ii) oppure 20.5(d) sulla base di un’annes- sione per riferimento secondo le regole 4.18 e 20.6 di un elemento o di una parte ma quando l’Ufficio designato o l’Ufficio eletto accerta che: (i) il depositante non ha soddisfatto la regola 17.1(a), (b) oppure (bbis) in relazione al documento di priorità; (ii) una prescrizione ai sensi della regola 4.18, 20.6(a)(i) oppure 51bis.1(e)(ii) non è stata soddisfatta; oppure (iii) l’elemento od una parte non sono contenuti interamente nel documento di priorità considerato, l’Ufficio designato o l’Ufficio eletto hanno facoltà, fatto salvo il paragrafo (c), di trattare la domanda internazionale come se la data del deposito inter- nazionale fosse stata concessa secondo la regola 20.3(b)(i) oppure 20.5(b), o rettificata secondo la regola 20.5(c), a seconda del caso, a condizione che la regola 17.1(c) venga applicata mutatis mutandis. (c) L’Ufficio designato o l’Ufficio eletto non devono trattare la domanda inter- nazionale oggetto del paragrafo (b) come se la data del deposito internazio- nale fosse stata concessa secondo la regola 20.3(b)(i) oppure 20.5(b), o retti- ficata ai sensi della regola 20.5(c), senza offrire al depositante la possibilità di fare osservazioni sul trattamento previsto, o di presentare una richiesta ai sensi del paragrafo (d), entro un lasso di tempo ragionevole date le circo- stanze. (d) Quando l’Ufficio designato o l’Ufficio eletto, in conformità al paragrafo (c), hanno notificato il depositante circa il fatto che intendono trattare la doman- da internazionale come se la data della domanda internazionale fosse stata corretta ai sensi della regola 20.5(c), il depositante può richiedere, in una nota presentata a tali Uffici entro i termini di cui al paragrafo (c), che la parte mancante considerata non sia presa in considerazione ai fini della pro- cedura nazionale davanti a questi Uffici, nel qual caso tale parte deve consi- derarsi come non presentata e questi Uffici non devono trattare la domanda internazionale come se la data del deposito internazionale fosse stata rettifi- cata.

Regola 91 Rettifica di errori manifesti contenuti nella domanda internazionale ed in altri documenti

91.1 Rettifica di errori manifesti

(a) Un errore manifesto nella domanda internazionale od in un altro documento presentato dal depositante può essere rettificato in conformità a questa regola se il depositante lo richiede. (b) La rettifica di un errore deve essere assoggettata all’autorizzazione da parte dell’«autorità competente», cioé: (i) nel caso di un errore nella richiesta che è parte della domanda interna- zionale oppure in una correzione di questa, da parte dell’Ufficio rice- vente;

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(ii) nel caso di un errore nella descrizione, nelle rivendicazioni o nei dise- gni o in una correzione di essi, a meno che l’Amministrazione incarica- ta dell’esame preliminare internazionale non risulti competente come stabilito al punto (iii), dall’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale; (iii) nel caso di un errore nella descrizione, nelle rivendicazioni o nei dise- gni o in una correzione di essi, o in una modifica ai sensi dell’arti- colo 19 oppure 34, quando una domanda di esame preliminare interna- zionale è stata presentata e non ritirata e quando è trascorsa la data in cui l’esame preliminare internazionale deve iniziare in conformità alla regola 69.1, dall’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale; (iv) nel caso di un errore in un documento non citato nei punti (i) a (iii) pre- sentato all’Ufficio ricevente, all’Amministrazione incaricata della ricer- ca internazionale, all’Amministrazione incaricata dell’esame prelimina- re internazionale o all’Ufficio internazionale, errore che sia diverso da un errore nell’estratto o in una modifica secondo l’articolo 19, da tale Ufficio, Amministrazione od Ufficio internazionale, a seconda dei casi. (c) L’Amministrazione competente deve autorizzare la rettifica ai sensi di que- sta regola di un errore se, e soltanto se, appare evidente all’Amministrazione competente che, siccome alla data applicabile secondo il paragrafo (f), si intendeva indicare qualcosa di diverso da ciò che appare nel documento con- siderato e che non si sarebbe potuto intendere nulla di diverso dalla rettifica proposta. (d) Nel caso di un errore nella descrizione, nelle rivendicazioni o nei disegni o in una correzione o in una modifica di essi, l’Amministrazione competente, ai fini previsti al paragrafo (c), prenderà in considerazione soltanto il conte- nuto della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni e, all’occorrenza, la correzione o la modifica considerate. (e) Nel caso di un errore nella richiesta che è parte della domanda internazionale o nel caso di una correzione, o di un errore in un documento di cui al para- grafo (b)(iv), l’Amministrazione competente deve prendere in considera- zione, ai fini previsti dal paragrafo (c), soltanto il contenuto della domanda internazionale medesima e, all’occorrenza, la correzione considerata, o il documento di cui al paragrafo (b)(iv), unitamente a qualsiasi altro docu- mento presentato con la richiesta, con la correzione o con tale documento, a seconda del caso, qualsiasi documento di priorità in riferimento alla doman- da internazionale che risulta disponibile all’Amministrazione in conformità alle direttive amministrative, e qualsiasi altro documento contenuto nel regi- stro delle domande dell’Amministrazione internazionale alla data quale risulta applicabile ai sensi del paragrafo (f). (f) La data, quale risulta applicabile ai fini dei paragrafi (c) ed (e) deve essere: (i) nel caso di un errore in una parte della domanda internazionale quale è stata depositata, la data del deposito internazionale;

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

(ii) nel caso di un errore in un documento diverso dalla domanda interna- zionale quale è stata depositata, inclusi un errore in una correzione oppure una modifica della domanda internazionale, la data in cui tale documento è stato presentato. (g) Un errore non è rettificabile ai sensi di questa regola se: (i) l’errore consiste nell’omissione di uno o più elementi completi della domanda internazionale di cui all’articolo 3(2) o di uno o più fogli completi della domanda internazionale; (ii) l’errore si trova nell’estratto; (iii) l’errore si trova in una modifica ai sensi dell’articolo 19, a meno che l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale non sia competente ad autorizzare la rettifica di tale errore come stabilito al paragrafo (b)(iii); oppure (iv) l’errore si trova in una rivendicazione di priorità oppure in una nota che corregge o aggiunge una rivendicazione di priorità ai sensi della regola 26bis.1(a), laddove la rettifica dell’errore cagionerebbe un cam- biamento nella data di priorità, a condizione che questo paragrafo non riguardi il campo d’azione delle rego- le 20.4, 20.5, 26bis e 38.3. (h) Laddove l’Ufficio ricevente, l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale oppure l’Ufficio internazionale accertano ciò che pare essere un errore manifesto rettificabile nella domanda internazionale o in un altro documento, tale Ufficio ha facoltà di invitare il depositante a richiedere una rettifica ai sensi di questa regola.

91.2 Richieste di rettifiche

Una richiesta di rettifica ai sensi della regola 91.1 deve essere presentata all’autorità competente entro 26 mesi a decorrere dalla data di priorità. Essa deve precisare l’errore da rettificarsi e la rettifica proposta e può contenere, a scelta del depositante, una breve spiegazione. La regola 26.4 si deve applicare mutatis mutandis al modo in cui deve essere indicata la rettifica proposta.

91.3 Autorizzazione ed effetto delle rettifiche

(a) L’autorità competente deve sollecitamente decidere se autorizzare o rifiutare l’autorizzazione di una rettifica ai sensi della regola 91.1 e deve sollecita- mente notificare il depositante e l’Ufficio internazionale di tale autorizza- zione o rifiuto e, in caso di rifiuto, dei motivi del rifiuto. L’Ufficio inter- nazionale deve procedere come previsto dalle direttive amministrative, includendo, come richiesto, la notifica dell’autorizzazione o del rifiuto all’Ufficio ricevente, all’Amministrazione incaricata della ricerca interna- zionale, all’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazio- nale nonché agli Uffici designati ed agli Uffici eletti. (b) Allorquando la rettifica di un errore manifesto è stata autorizzata ai sensi della regola 91.1, il documento considerato deve essere rettificato in con- formità alle direttive amministrative.

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

(c) Allorquando è stata autorizzata la rettifica di un errore manifesto, tale retti- fica prende effetto: (i) nel caso di un errore nella domanda internazionale quale è stata deposi- tata, a decorrere dalla data del deposito internazionale; (ii) nel caso di un errore in un documento diverso dalla domanda interna- zionale quale è stata depositata, inclusi un errore in una correzione o una modifica della domanda internazionale, a decorrere dalla data in cui tale documento è stato presentato. (d) Allorquando l’Amministrazione competente rifiuta l’autorizzazione di una rettifica ai sensi della regola 91.1, l’Ufficio internazionale, dietro richiesta presentata dal depositante entro due mesi a decorrere dalla data del rifiuto, e fatto salvo il pagamento di una tassa speciale il cui ammontare deve essere fissato nelle direttive amministrative, tale Ufficio pubblica la richiesta di ret- tifica, i motivi del rifiuto da parte dell’Amministrazione ed ogni ulteriore breve commento che possa essere presentato dal depositante, possibilmente insieme alla domanda internazionale. Un esemplare della richiesta, i motivi e gli eventuali commenti devono essere inclusi, se possibile, nella comunica- zione come stabilito all’articolo 20 qualora la domanda internazionale non sia pubblicata in virtù dell’articolo 64(3). (e) La rettifica di un errore manifesto non deve essere presa in considerazione da un Ufficio designato in cui il trattamento o l’esame della domanda inter- nazionale siano già iniziati prima della data in cui tale Ufficio è stato notifi- cato ai sensi della regola 91.3(a) circa l’autorizzazione della rettifica da parte dell’autorità competente. (f) Un Ufficio designato ha facoltà di non prendere in considerazione una retti- fica che era stata autorizzata ai sensi della regola 91.1, soltanto se esso accerta che non avrebbe autorizzato tale rettifica se fosse stato l’Ammini- strazione competente.

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XVI Modificazione del regolamento d’esecuzione del Trattato Adottata dall’Assemblea dell’Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti il 3 ottobre 2006 Entrata in vigore il 1° aprile 2007

Regola 11 Requisiti formali della domanda internazionale

11.1 a 11.8 [Senza cambiamenti]

11.9 Scrittura dei testi

(a) a (c) [Senza cambiamenti] (d) Tutti i testi devono essere scritti con caratteri le cui maiuscole siano alte almeno 0,28 cm, in colore nero e indelebile, ed essere conformi alle condi- zioni espresse nella regola 11.2, a condizione che qualsiasi testo nella richie- sta appaia in caratteri le cui lettere maiuscole non siano inferiori a 0,21 cm in altezza. (e) [Senza cambiamenti]

11.10 a 11.14 [Senza cambiamenti]

Regola 12 Lingua della domanda internazionale e traduzioni ai fini della ricerca internazionale e della pubblicazione internazionale

12.1 e 12.1bis [Senza cambiamenti]

12.1ter Lingua ed indicazioni presentate ai sensi della regola 13bis.4 Qualsiasi indicazione relativa a materiale biologico depositato, presentata ai sensi della regola 13bis.4 deve essere redatta nella lingua in cui è depositata la domanda internazionale, a condizione che, laddove sia richiesta una traduzione della domanda internazionale ai sensi della regola 12.3(a) oppure 12.4(a), tale indicazione venga fornita sia nella lingua in cui la domanda è presentata che nella lingua di tale tradu- zione.

12.2 Lingua dei cambiamenti apportati alla domanda internazionale

(a) e (b) [Senza cambiamenti] (c) Qualsiasi correzione di una irregolarità della domanda internazionale effet- tuata in virtù della regola 26 deve essere redatta nella lingua in cui la domanda internazionale è depositata. Qualsiasi correzione, effettuata in virtù della regola 26, di una irregolarità riguardante una traduzione della domanda internazionale presentata in virtù delle regole 12.3 oppure 12.4, qualsiasi correzione effettuata in virtù della regola 55.2(c) di una irregolarità nella traduzione presentata in virtù della regola 55.2(a), o qualsiasi correzione di

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

una irregolarità in una traduzione della richiesta presentata in virtù della regola 26.3ter(c), deve essere redatta nella lingua della traduzione.

12.3 e 12.4 [Senza cambiamenti]

Regola 20 Data di deposito internazionale

20.1 a 20.7 [Senza cambiamenti]

20.8 Incompatibilità con le leggi nazionali

(a) [Senza cambiamenti] Se, il 5 ottobre 2005, una qualsiasi delle regole 20.3(a)(ii) e (b)(ii), 20.5(a)(ii) e (d), e 20.6 non risulta compatibile con la le- gislazione nazionale applicata dall’Ufficio ricevente, le regole di cui sopra non si applicano ad una domanda internazionale depositata presso tale Uffi- cio ricevente per il periodo in cui continuano a non essere compatibili con tale legislazione, a condizione che il suddetto Ufficio ne informi l’Ufficio in- ternazionale entro il 5 aprile 2006. Le informazioni ricevute devono essere sollecitamente pubblicate nella gazzetta a cura dell’Ufficio internazionale. (abis) Quando un elemento mancante od una parte non possono essere annesse per riferimento nella domanda internazionale ai sensi delle regole 4.18 e 20.6 a causa dell’azione del paragrafo (a) di questa regola, l’Ufficio ricevente procede come previsto alla regola 20.3(b)(i), 20.5(b) oppure 20.5(c), a seconda del caso. Quando l’Ufficio ricevente procede come previsto alla regola 20.5(c), il depositante può procedere come previsto alla regola 20.5(e). (b) [Senza cambiamenti] Se, il 5 ottobre 2005, una qualsiasi delle rego- le 20.3(a)(ii) e (b)(ii), 20.5(a)(ii) e (d), e 20.6 non risulta compatibile con la legge nazionale applicata dall’Ufficio designato, tali regole non devono essere applicate nei confronti di tale Ufficio per quanto riguarda una domanda internazionale nei cui confronti le procedure di cui all’articolo 22 sono state effettuate presso tale Ufficio per tutto il periodo in cui continuano a risultare non compatibili con tale legislazione, a condizione che il suddetto Ufficio ne informi l’Ufficio internazionale entro il 5 aprile 2006. Le infor- mazioni ricevute devono essere sollecitamente pubblicate nella gazzetta a cura dell’Ufficio internazionale. (c) Quando si considera che un elemento o una parte sono stati annessi per riferimento nella domanda internazionale in virtù di un accertamento dell’Ufficio ricevente ai sensi della regola 20.6(b), ma quando tale annes- sione per riferimento non si applica alla domanda internazionale ai fini della procedura presso un Ufficio designato a causa dell’azione del para- grafo (b) di questa regola, l’Ufficio designato può trattare questa domanda come se la data del deposito internazionale sia stata concessa ai sensi della regola 20.3(b)(i) oppure 20.5(b), o corretta ai sensi della regola 20.5(c), a seconda del caso, a condizione che la regola 82ter.1(c) e (d) venga applicata mutatis mutandis.

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Regola 26 Controllo e correzione di taluni elementi della domanda internazionale presso l’Ufficio ricevente

26.1 a 26.3ter [Senza cambiamenti]

26.4 Procedura

Una correzione della richiesta presentata all’Ufficio ricevente può figurare in una lettera inviata a questo Ufficio se essa è tale da poter essere riportata nella richiesta senza nuocere alla chiarezza e alla possibilità di riprodurre direttamente il foglio sul quale la correzione deve essere riportata; in caso contrario, e nel caso di una corre- zione di qualsiasi elemento della domanda internazionale che non sia la richiesta, il depositante deve inviare un foglio sostitutivo contenente la correzione; la lettera di accompagnamento dovrà segnalare le differenze esistenti tra il foglio sostituito e il foglio sostitutivo.

26.5 e 26.6 [Senza cambiamenti]

Regola 36 Esigenze minime per le Amministrazioni incaricate della ricerca internazionale

36.1 Definizione delle esigenze minime

Le esigenze minime menzionate nell’articolo 16(3)(c) sono le seguenti: (i) a (iii) [Senza cambiamenti] (iv) questo Ufficio o questa organizzazione deve essere in possesso di un sistema di gestione della qualità e di procedure di revisione interna secondo le regole correnti della ricerca internazionale; (v) questo Ufficio o questa organizzazione deve avere la nomina di Ammini- strazione incaricata dell’esame preliminare internazionale.

Regola 43 Rapporto di ricerca internazionale

43.1 a 43.3 [Senza cambiamenti]

43.4 Lingua

Ogni rapporto di ricerca internazionale e ogni dichiarazione effettuati secondo l’articolo 17(2)(a) sono redatti nella lingua in cui deve essere pubblicata la domanda internazionale, a condizione che: (i) se una traduzione della domanda internazionale in un’altra lingua è stata tra- smessa ai sensi della regola 23.1(b) e se l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale lo ritiene opportuno, il rapporto della ricerca interna- zionale e qualsiasi dichiarazione fatta ai sensi dell’articolo 17(2)(a) può essere redatta nella lingua di tale traduzione; (ii) se la domanda internazionale deve essere pubblicata nella lingua di una tra- duzione presentata ai sensi della regola 12.4 che non è accettata dall’Ammi- nistrazione incaricata della ricerca internazionale e se tale Amministrazione lo ritiene opportuno, il rapporto di ricerca internazionale e qualsiasi dichia-

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

razione fatta ai sensi dell’articolo 17(2)(a) possono essere redatti sia in una lingua accettata da tale Amministrazione che in una lingua di pubblicazione ai sensi della regola 48.3(a).

43.5 a 43.10 [Senza cambiamenti]

Regola 48 Pubblicazione internazionale

48.1 e 48.2 [Senza cambiamenti]

48.3 Lingue di pubblicazione

(a) e (b) [Senza cambiamenti] (c) Se la domanda internazionale è pubblicata in una lingua diversa dall’inglese, il rapporto di ricerca internazionale, nei limiti in cui è pubblicato confor- memente alla regola 48.2(a)(v), oppure la dichiarazione di cui all’arti- colo 17(2)(a), il titolo dell’invenzione, nonché l’estratto e qualsiasi testo relativo alla figura o alle figure unite all’estratto, sono pubblicati in tale lin- gua ed in inglese. Le traduzioni, qualora non siano presentate dal depositante ai sensi della regola 12.3, devono essere preparate sotto la responsabilità dell’Ufficio internazionale.

48.4 a 48.6 [Senza cambiamenti]

Regola 54bis Termini di scadenza per la presentazione di una domanda di esame preliminare internazionale 54bis.1 Termini di scadenza per presentare una domanda di esame preliminare internazionale (a) Una domanda di esame preliminare internazionale può essere presentata in qualsiasi momento prima della scadenza del termine che scade più tardi fra i termini sottoelencati: (i) tre mesi a decorrere dalla data di trasmissione al depositante del rap- porto di ricerca internazionale e del parere scritto stabilito in virtù della regola 43bis.1; oppure (ii) 22 mesi a decorrere dalla data di priorità. (b) [Senza cambiamenti]

Regola 55 Lingue (esame preliminare internazionale)

55.1 [Senza cambiamenti]

55.2 Traduzione della domanda internazionale

(a) [Senza cambiamenti] (abis) Una traduzione della domanda internazionale in una lingua di cui al para- grafo (a) deve includere tutti gli elementi ai sensi dell’articolo 11(1)(iii)(d) oppure (e) presentati dal depositante in virtù della regola 20.3(b) oppure 20.6(a) nonché tutte le parti della descrizione, delle rivendicazioni o dei

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

disegni presentati dal depositante ai sensi della regola 20.5(b) oppure 20.6(a) che si ritiene fossero contenuti nella domanda internazionale ai sensi della regola 20.6(b). (ater) L’Amministrazione dell’esame preliminare internazionale deve controllare tutte le traduzioni presentate ai sensi del paragrafo (a) per ciò che riguarda la conformità alle esigenze formali di cui alla regola 11 nella misura in cui tale conformità sia inoltre necessaria ai fini di un esame preliminare internazio- nale. (b) [Senza cambiamenti] (c) Qualora una prescrizione di cui ai paragrafi (a), abis) e (ater) non sia rispettata e qualora non si applichi il paragrafo (b), l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale invita il depositante a presentare la traduzione richiesta o la rettifica richiesta, a seconda del caso, entro un ter- mine ragionevole tenuto conto delle circostanze. Tale termine deve essere di almeno un mese a decorrere dalla data dell’invito. Esso può essere prorogato in qualsiasi momento dall’Amministrazione incaricata dell’esame prelimina- re internazionale prima che una decisione sia presa. (d) Se il depositante risponde all’invito entro il termine di cui al paragrafo (c), si ritiene che egli abbia soddisfatto il requisito in questione. In caso contrario, la richiesta di esame preliminare internazionale è considerata come non pre- sentata e l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale emette una dichiarazione in tal senso.

55.3 [Senza cambiamenti]

Regola 63 Requisiti minimi per le Amministrazioni incaricate dell’esame preliminare internazionale

63.1 Definizione dei requisiti minimi

I requisiti minimi contemplati nell’articolo 32(3) sono i seguenti: (i) a (iii) [Senza cambiamenti] (iv) tale Ufficio od organizzazione deve avere un sistema di gestione della quali- tà e procedure di revisione interna in conformità alle regole comuni dell’esame preliminare internazionale; (v) tale Ufficio od organizzazione deve essere nominata in qualità di Ammini- strazione incaricata della ricerca internazionale.

Regola 76 Traduzione del documento di priorità, applicazione di talune regole alle procedure presso gli Uffici eletti 76.1, 76.2 e [Restano soppressi] 76.3

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

76.4 [Senza cambiamenti]

76.5 Applicazione di talune regole a procedure presso gli Uffici eletti

Le regole 13ter.3, 20.8(c), 22.1(g), 47.1,49, 49bis, 49ter.e 51bis sono applicabili a condizione che: (i) a (v) [Senza cambiamenti]

Regola 91 Rettifica di errori manifesti contenuti nella domanda internazionale ed in altri documenti

91.1 e 91.2 [Senza cambiamenti]

91.3 Autorizzazione ed effetto delle rettifiche

(a) a (e) [Senza cambiamenti] (f) Un Ufficio designato ha facoltà di non prendere in considerazione una retti- fica che era stata autorizzata ai sensi della regola 91.1, soltanto se esso accerta che non avrebbe autorizzato tale rettifica ai sensi della regola 91.1 se fosse stato l’Amministrazione competente, a condizione che nessun Ufficio designato ignori le rettifiche autorizzate ai sensi della regola 91.1 senza offrire al depositante la possibilità di fare osservazioni, entro un lasso di tempo che sia ragionevole, date le circostanze, circa l’intenzione di tale Ufficio di ignorare la rettifica.

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XVII Modificazione dell’elenco delle tasse allegato al regolamento d’esecuzione del Trattato Adottata dall’Assemblea dell’Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti il 3 ottobre 2006 Entrata in vigore il 12 ottobre 2006

Allegato

Elenco delle tasse

Tasse Importi

1. Tassa internazionale di deposito:

(Regola 15.2) 1400 franchi svizzeri più

15 franchi svizzeri per foglio

della domanda internazionale a contare dal 31°

2. Tassa di trattamento:

(Regola 57.2) 200 franchi svizzeri

Riduzioni

3. La tassa internazionale di deposito è ridotta dell’importo seguente se la domanda internazionale è presentata in una delle forme previste dalle direttive amministra- tive: a) su carta unitamente a una copia in forma elettronica della domanda e dell’estratto in un linguaggio di descrizione 100 franchi svizzeri b) in forma elettronica se la domanda non è in un linguaggio di descrizione: 100 franchi svizzeri c) in forma elettronica se la domanda è in un linguaggio di descrizione 200 franchi svizzeri d) in forma elettronica se la domanda, la de- scrizione, le rivendicazioni e l’estratto so- no in un linguaggio di descrizione 300 franchi svizzeri 4. La tassa internazionale di deposito (considerata, se del caso, la riduzione prevista al punto 3) e la tassa di trattamento sono ridotte del 75 % se la domanda interna- zionale è depositata:

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

Riduzioni

a) da un depositante che sia una persona fisica e che abbia la nazionalità di uno Stato e sia domiciliato in uno Stato, il cui reddito nazionale pro capite è inferio- re a 3000 dollari degli Stati Uniti (determinato in conformità al reddito nazio- nale medio pro capite ritenuto dalle Nazioni Unite per determinare i contributi dovuti per gli anni 1995, 1996 e 1997); oppure b) a prescindere dal fatto che si tratti di una persona fisica oppure no, da un depo- sitante che abbia nazionalità di uno Stato e sia domiciliato in uno Stato che sia considerato dalle Nazioni Unite uno degli Stati meno sviluppati, fermo restando che, se vi sono più depositanti, ognuno deve soddisfare i criteri di cui al punto 4(a) o 4(b).

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

XVIII Modificazione del regolamento d’esecuzione del Trattato Adottata dall’Assemblea dell’Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti il 3 ottobre 2007 Entrata in vigore il 1° luglio 2008

Regola 4 Richiesta (contenuto)

4.1 Contenuto obbligatorio e contenuto facoltativo; firma

(a) [Senza cambiamenti] (b) Ove sia il caso, la richiesta deve contenere: (i) [Senza cambiamenti] (ii) indicazioni riferentisi ad una ricerca precedente, come contemplato nelle regole 4.12(i) e 12bis.1(c) e (f); (iii) e (iv) [Senza cambiamenti] (c) La richiesta può contenere: (i) a (iv) [Senza cambiamenti] (v) una richiesta di ripristino del diritto di priorità; (vi) una dichiarazione come contemplato nella regola 4.12(ii). (d) [Senza cambiamenti]

4.2 a 4.10 [Senza cambiamenti]

4.11 Riferimento a una domanda di «continuation» o di «continuation in

part» oppure a una domanda principale o a un brevetto principale (a) Se: (i) il depositante intende manifestare, secondo la regola 49bis.1(a) oppure (b) il proprio desiderio, che la domanda internazionale sia trattata, in qualsiasi Stato designato, come domanda per un brevetto supplemen- tare, per un certificato supplementare, per un un certificato supplemen- tare di autore di invenzione o per un certificato supplementare di utilità; oppure (ii) il depositante intende manifestare, secondo la regola 49bis.1(c) il pro- prio desiderio che la domanda internazionale sia trattata, in qualsiasi Stato designato, come domanda di «continuation» o di «continuation in part» di una domanda precedente, tale richiesta deve contenere queste indicazioni e deve indicare la domanda principale o il brevetto principale od altro titolo principale corrispondenti. (b) L’inclusione nella richiesta di un’indicazione ai sensi del paragrafo (a) non ha effetto sulla regola 4.9.

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

4.12 Presa in considerazione dei risultati di una ricerca precedente

Se il depositante desidera che l’Amministrazione incaricata della ricerca internazio- nale prenda in considerazione, nello svolgimento della ricerca internazionale, i risultati di una ricerca internazionale precedente, di tipo internazionale o di tipo nazionale svolta dalla medesima o da un’altra Amministrazione o da un Ufficio nazionale («ricerca precedente»): (i) tale richiesta deve indicare questo fatto e deve specificare l’Amministrazione o l’Ufficio interessati nonché la domanda nei cui confronti è stata svolta la ricerca precedente; (ii) tale richiesta può contenere, ove sia il caso, una dichiarazione attestante che la domanda internazionale è la medesima, o sostanzialmente la medesima, della domanda nei cui confronti è stata svolta la ricerca precedente, o che la domanda internazionale è la medesima, o sostanzialmente la medesima, del- la domanda precedente salvo che essa è depositata in una lingua diversa.

4.13 e 4.14 [Restano soppressi]

4.14bis a 4.19 [Senza cambiamenti]

Regola 12bis Copia di risultati riguardanti una ricerca precedente ed una domanda precedente; traduzione 12bis.1 Copia di risultati riguardanti una ricerca precedente ed una domanda precedente; traduzione (a) Quando il depositante, in virtù della regola 4.12, ha richiesto all’Ammini- strazione incaricata della ricerca internazionale di prendere in considerazione i risultati di una ricerca precedente eseguita dalla medesima Amministra- zione o da un’altra Amministrazione incaricata della ricerca internazionale o da un Ufficio nazionale, il depositante, fatti salvi i paragrafi (c) a (f), deve presentare all’Ufficio ricevente, unitamente alla domanda internazionale, una copia dei risultati della ricerca precedente, sotto qualsiasi forma (per esempio, sotto forma di un rapporto di ricerca, di un elenco di conoscenze tecniche o di un rapporto d’esame) essi siano stati presentati dall’Ammini- strazione o dall’Ufficio interessati. (b) L’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, fatti salvi i para- grafi (c) a (f), può invitare il depositante a presentare, entro una scadenza che deve essere ragionevole, considerate le circostanze: (i) una copia della precedente domanda oggetto della richiesta; (ii) quando la domanda precedente è stata presentata in una lingua che non è accettata dall’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, una traduzione della domanda precedente in una lingua che sia accettata da tale Amministrazione;

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(iii) quando i risultati della ricerca precedente sono redatti in una lingua che non è accettata dall’Amministrazione incaricata della ricerca interna- zionale, una traduzione di tali risultati in una lingua che sia accettata da tale Amministrazione; (iv) una copia di qualsiasi documento citato nei risultati della ricerca prece- dente. (c) Quando la ricerca precedente è stata effettuata dal medesimo Ufficio che fa funzione di Ufficio ricevente, il depositante, invece di sottoporre le copie di cui ai paragrafi (a) e (b)(i) e (iv), può manifestare il desiderio che l’Ufficio ricevente li prepari e li trasmetta all’Amministrazione incaricata dalla ricerca internazionale. Tale istanza deve comparire nella richiesta e può essere sot- toposta dall’Ufficio ricevente, al pagamento di una tassa in proprio favore. (d) Quando la ricerca precedente è stata effettuata dalla medesima Amministra- zione incaricata della ricerca internazionale, o dal medesimo Ufficio che agi- sce in qualità di Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, non viene richiesta alcuna copia o traduzione di cui ai paragrafi (a) e (b) che debba sottostare a tali paragrafi. (e) Quando la richiesta contiene una dichiarazione in virtù della regola 4.12(ii) attestante che la domanda internazionale è la medesima, o sostanzialmente la medesima, della domanda nei cui confronti è stata effettuata la ricerca pre- cedente, o che la domanda internazionale è la medesima, o sostanzialmente la medesima, di tale domanda precedente eccetto per il fatto che è depositata in una lingua diversa, non viene richiesta alcuna copia o traduzione di cui ai paragrafi (b)(i) e (ii) che debba sottostare a tali paragrafi. (f) Quando una copia o traduzione di cui ai paragrafi (a) (b) è presentata all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale sotto una forma e modi ritenuti accettabili, per esempio, da una biblioteca digitale o sotto for- ma del documento di priorità, e quando il depositante indica questi aspetti nella richiesta, non viene richiesta alcuna copia o traduzione che debba sot- tostare a tali paragrafi.

Regola 16 Tassa di ricerca

16.1 e 16.2 [Senza cambiamenti]

16.3 Rimborso parziale

Quando l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale prende in conside- razione, in virtù della regola 41.1, i risultati di una ricerca precedente nel corso di una ricerca internazionale, detta Amministrazione rimborsa la tassa di ricerca pagata per la domanda internazionale nei limiti ed alle condizioni stabiliti nell’accordo di cui all’articolo 16(3)(b).

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Regola 26bis Correzione o aggiunta di rivendicazioni di priorità 26bis.1 e [Senza cambiamenti] 26bis.2 26bis.3 Ripristino del diritto di priorità da parte dell’Ufficio ricevente (a) a (c) [Senza cambiamenti] (d) La presentazione di una richiesta ai sensi del paragrafo (a) può essere sotto- posta, da parte dell’Ufficio ricevente, al pagamento a proprio favore di una tassa per il ripristino richiesto, pagabile entro la scadenza applicabile ai sensi del paragrafo (e). L’ammontare di tale eventuale tassa deve essere fissato dall’Ufficio ricevente. La scadenza per il pagamento di tale tassa può essere prorogato, a scelta dell’Ufficio ricevente, per un periodo fino a due mesi a decorrere dalla scadenza applicabile ai sensi del paragrafo (e). (e) a (j) [Senza cambiamenti]

Regola 29 Domande internazionali considerate come ritirate

29.1 Accertamenti dell’Ufficio ricevente

Se l’Ufficio ricevente dichiara, in conformità all’articolo 14(1)(b) e alla regola 26.5 (mancata rettifica di talune irregolarità), o in conformità all’articolo 14(3)(a) (man- cato pagamento delle tasse prescritte alla regola 27.1(a)), o secondo l’articolo 14(4) (accertamento successivo circa il fatto che i requisiti elencati ai punti (i) a (iii) dell’articolo 11(1) non sono soddisfatti), oppure in conformità alla regola 12.3(d) o 12.4(d) (mancata presentazione di una traduzione richiesta o, all’occorrenza, manca- to pagamento di tassa di mora) o in conformità alla regola 92.4(g)(i) (mancata pre- sentazione dell’originale di un documento), che la domanda internazionale è consi- derata come ritirata: (i) a (iii) [Senza cambiamenti] (iv) l’Ufficio internazionale non è tenuto a notificare al depositante il ricevimen- to dell’esemplare originale; (v) nessuna pubblicazione internazionale della domanda internazionale deve essere effettuata se la notifica di tale dichiarazione trasmessa dall’Ufficio ricevente perviene all’Ufficio internazionale prima che sia stata completata la preparazione tecnica per la pubblicazione internazionale.

29.2 [Resta soppresso]

29.3 e 29.4 [Senza cambiamenti]

Regola 41 Presa in considerazione dei risultati di una ricerca precedente

41.1 Presa in considerazione dei risultati di una ricerca precedente

Quando il depositante, ai sensi della regola 4.12, ha richiesto all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale di prendere in considerazione i risultati di una ricerca precedente e quando ha soddisfatto la regola 12bis.1 e quando:

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

(i) la ricerca precedente è stata effettuata dalla medesima Amministrazione in- caricata della ricerca internazionale, o dal medesimo Ufficio che agisce in qualità di Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, l’Ammi- nistrazione incaricata della ricerca internazionale deve prendere in conside- razione, nei limiti del possibile, tali risultati nell’effettuare la ricerca interna- zionale; (ii) la ricerca precedente è stata effettuata da un’altra Amministrazione incarica- ta della ricerca internazionale, o da un Ufficio diverso da quello che agisce in qualità di Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale ha facoltà di pren- dere in considerazione tali risultati nell’effettuare la ricerca internazionale.

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

XIX Modificazione dell’elenco delle tasse allegato al regolamento d’esecuzione del Trattato Adottata dall’Assemblea dell’Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti il 15 maggio 2008 Entrata in vigore il 1° luglio 2008

Allegato

Elenco delle tasse

Tasse Importi

1. Tassa internazionale di deposito:

(Regola 15.2) 1330 franchi svizzeri più

15 franchi svizzeri per foglio della

domanda internazionale a contare dal 31°

2. Tassa di trattamento:

(Regola 57.2) 200 franchi svizzeri

Riduzioni

3. La tassa internazionale di deposito è ridotta dell’importo seguente se la domanda internazionale è presentata in una delle forme previste dalle direttive amministra- tive: a) su carta unitamente a una copia in forma elettronica della domanda e dell’estratto in un linguaggio di descrizione 100 franchi svizzeri b) in forma elettronica se la domanda non è in un linguaggio di descrizione 100 franchi svizzeri c) in forma elettronica se la domanda è in un linguaggio di descrizione 200 franchi svizzeri d) in forma elettronica se la domanda, la descrizione, le rivendicazioni e l’estratto sono in un linguaggio di descrizione 300 franchi svizzeri 4. La tassa internazionale di deposito (considerata, se del caso, la riduzione prevista al punto 3) e la tassa di trattamento sono ridotte del 90 % se la domanda interna- zionale è depositata:

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

Riduzioni

a) da un depositante che sia una persona fisica e che abbia la nazionalità di uno Stato e sia domiciliato in uno Stato, il cui reddito nazionale pro capite è inferio- re a 3000 dollari degli Stati Uniti (determinato in conformità al reddito nazio- nale medio pro capite ritenuto dalle Nazioni Unite per determinare i contributi dovuti per gli anni 1995, 1996 e 1997), oppure fino alla decisione dell’Unione PCT in merito ai criteri menzionati nel presente sottoparagrafo, oppure in uno degli Stati seguenti: Antigua e Barbuda, Bahrein, Barbados, Libia, Oman, Sei- celle, Singapore, Trinidad e Tobago ed Emirati arabi uniti; oppure b) a prescindere dal fatto che si tratti di una persona fisica oppure no, da un depo- sitante che abbia nazionalità di uno Stato e sia domiciliato in uno Stato che sia considerato dalle Nazioni Unite uno degli Stati meno sviluppati, fermo restando che, se vi sono più depositanti, ognuno deve soddisfare i criteri di cui al punto 4(a) o 4(b).

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

XX Modificazione del regolamento d’esecuzione del Trattato Adottata dall’Assemblea dell’Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti il 12 novembre 2007 Entrata in vigore il 1° gennaio 2009 Incluse le modificazioni adottate sucessivamente, il 15 maggio 2008, dall’Assemblea dell’Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti. Entrate in vigore il °1 luglio 2008

Regola 45bis Ricerche internazionali supplementari 45bis.1 Richiesta di ricerca supplementare (a) Il depositante ha facoltà, in qualunque momento prima della scadenza di 19 mesi a decorrere dalla data di priorità, di richiedere che venga effettuata una ricerca internazionale supplementare nei confronti della domanda interna- zionale da parte di un’Amministrazione incaricata della ricerca internaziona- le competente ai sensi della regola 45bis.9. Tali richieste possono essere pre- sentate nei confronti di più Amministrazioni. (b) Una richiesta ai sensi del paragrafo (a) («richiesta di ricerca supplementare») deve essere presentata all’Ufficio internazionale e deve indicare: (i) il nome e l’indirizzo del depositante e dell’eventuale mandatario, il titolo dell’invenzione, la data del deposito internazionale ed il numero della domanda internazionale; (ii) l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale a cui si richie- de di effettuare la ricerca internazionale supplementare («Amministra- zione incaricata della ricerca supplementare»); e (iii) allorquando la domanda internazionale è stata depositata in una lingua che non è accettata da tale Amministrazione, se qualsiasi traduzione presentata all’Ufficio ricevente ai sensi della regola 12.3 oppure 12.4 deve formare la base della ricerca internazionale supplementare. (c) La richiesta di ricerca supplementare deve, all’occorrenza, essere unita a: (i) allorquando né la lingua in cui è stata depositata la domanda interna- zionale né quella in cui è stata presentata un’eventuale traduzione ai sensi della regola 12.3 oppure 12.4 sono accettate dall’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare, una traduzione della domanda internazionale in una lingua accettata da tale Amministrazione; (ii) di preferenza, una copia di un elenco di sequenze sotto forma elettroni- ca conforme al livello previsto nelle direttive amministrative, qualora sia richiesta dall’Amministrazione incaricata della ricerca supplemen- tare.

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

(d) Se l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale ha accertato che la domanda internazionale non soddisfaceva l’esigenza di unità dell’inven- zione, la domanda di ricerca supplementare può indicare che il depositante desidera limitare la ricerca internazionale supplementare ad una delle inven- zioni identificate dall’Amministrazione incaricata della ricerca internazio- nale, diversa dall’invenzione principale di cui all’articolo 17(3) (a). (e) La richiesta di ricerca supplementare si deve considerare come non presenta- ta e l’Ufficio internazionale dichiara questo fatto: (i) se la richiesta perviene dopo la scadenza di cui al paragrafo (a); oppure (ii) se l’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare non ha cer- tificato, nell’accordo applicabile secondo l’articolo 16(3)(b), la propria preparazione ad eseguire tali ricerche oppure non ne ha la competenza ai sensi della regola 45bis.9(b). 45bis.2 Tassa di trattamento per una ricerca supplementare (a) La tassa di trattamento per una ricerca supplementare deve essere sottoposta al pagamento di una tassa a favore dell’Ufficio internazionale («tassa di trat- tamento per una ricerca supplementare») come previsto nella tabella delle tasse. (b) La tassa di trattamento per una ricerca supplementare deve essere pagata nella valuta prevista nella tabella delle tasse oppure in qualsiasi altra valuta indicata dall’Ufficio internazionale. L’ammontare in tale valuta diversa deve equivalere, in cifra tonda, come stabilito dall’Ufficio internazionale, all’ammontare previsto nella tabella delle tasse e deve essere pubblicata nella gazzetta. (c) La tassa di trattamento per una ricerca supplementare deve essere pagata all’Ufficio internazionale entro un mese a decorrere dalla data di ricevi- mento della richiesta di una ricerca supplementare. L’ammontare da pagare deve corrispondere all’ammontare applicabile alla data di pagamento. (d) L’Ufficio internazionale rimborsa al depositante la tassa di trattamento della ricerca supplementare se, prima della trasmissione all’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare dei documenti indicati nella rego- la 45bis.4.(e)(i) a (iv), la domanda di ricerca supplementare viene ritirata o è considerata non essere stata presentata secondo la regola 45bis.1(e). 45bis.3 Tassa per una ricerca supplementare (a) Ogni Amministrazione incaricata della ricerca internazionale la quale effet- tua delle ricerche internazionali supplementari ha facoltà di chiedere al depositante il pagamento di una tassa («tassa per ricerca supplementare») a proprio favore per tale ricerca. (b) La tassa per una ricerca supplementare deve essere percepita dall’Ufficio internazionale. Le regole 16.1(b) a (e) devono applicarsi mutatis mutandis. (c) Per quanto riguarda la scadenza del pagamento della tassa di ricerca supple- mentare e l’ammontare da pagarsi, devono applicarsi, mutatis mutandis, le disposizioni della regola 45bis.2(c).

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

(d) L’Ufficio internazionale rimborsa al depositante la tassa di ricerca supple- mentare se, prima della trasmissione all’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare dei documenti indicati nella regola 45bis.4(e)(i) a (iv), la domanda di ricerca supplementare viene ritirata o è considerata non essere stata presentata. (e) Nei limiti ed alle condizioni previsti dall’accordo applicabile secondo l’articolo 16(3)(b), l’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare rimborsa la tassa di ricerca supplementare se, prima dell’inizio della ricerca internazionale supplementare in conformità alla regola 45bis.5(a), la doman- da di ricerca supplementare viene considerata non essere stata presentata. 45bis.4 Controllo di una richiesta di ricerca supplementare; correzione di irregolarità; pagamento di tasse di mora; trasmissione all’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare (a) Dopo ricezione di una richiesta di ricerca supplementare, l’Ufficio interna- zionale deve sollecitamente verificare se essa soddisfa le esigenze della regola 45bis.1(b) e (c)(i) e deve invitare il depositante a correggere tutte le irregolarità entro la scadenza di un mese a decorrere dalla data dell’invito. (b) Allorquando, al momento in cui devono essere pagate ai sensi delle regole 45bis.2(c) e 45bis.3(c), l’Ufficio internazionale accerta che la tassa di tratta- mento per una ricerca supplementare e la tassa di ricerca supplementare non sono state completamente pagate, detto Ufficio deve invitare il depositante a pagare l’ammontare richiesto per coprire tali tasse, unitamente alla tassa di mora di cui al paragrafo (c), entro la scadenza di un mese a decorrere dalla data dell’invito. (c) Il pagamento di tasse in risposta ad un invito ai sensi del paragrafo (b) deve essere sottoposto al pagamento all’Ufficio internazionale, a suo favore, di una tassa di mora il cui ammontare deve corrispondere al 50 % della tassa di trattamento per una ricerca supplementare. (d) Se il depositante non presenta la correzione richiesta o non paga completa- mente le tasse dovute, compresa la tassa di mora, prima della scadenza applicabile ai sensi del paragrafo (a) oppure (b), rispettivamente, la richiesta di una ricerca supplementare deve considerarsi come non presentata e l’Ufficio internazionale deve redigere una dichiarazione in tal senso e deve informarne il depositante. (e) Una volta accertato che le esigenze della regola 45bis.1(b) e (c)(i), 45bis.2(c) e 45bis.3(c) sono state soddisfatte, l’Ufficio internazionale deve trasmettere sollecitamente, ma non prima della data di ricezione del rapporto di ricerca internazionale e neppure prima della scadenza di 17 mesi a decorrere dalla data di priorità, qualunque di queste date si verifichi per prima, all’Ammini- strazione incaricata della ricerca supplementare una copia di ognuno dei seguenti documenti: (i) la richiesta di una ricerca supplementare; (ii) la domanda internazionale;

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

(iii) tutti gli elenchi di sequenze presentati ai sensi della regola 45bis.1(c)(ii); e (iv) tutte le traduzioni presentate ai sensi della regola 12.3, 12.4 oppure 45bis.1(c)(i) che devono servire come base della ricerca internazionale supplementare, e, contemporaneamente, o sollecitamente dopo la loro ricezione successiva da parte dell’Ufficio internazionale: (v) il rapporto di ricerca internazionale ed il parere scritto come stabilito alla regola 43bis.1; (vi) tutti gli inviti fatti dall’Amministrazione incaricata della ricerca inter- nazionale a pagare tasse addizionali di cui all’articolo 17(3)(a); e (vii) tutte le riserve emesse dal depositante ai sensi della regola 40.2(c) e la decisione al riguardo da parte dell’organo di revisione costituito nell’ambito dell’Amministrazione incaricata della ricerca internazio- nale. (f) Dietro richiesta dell’Amministrazione specializzata nella ricerca supplemen- tare, il parere scritto di cui al paragrafo (e)(v), qualora non sia redatto in inglese o in una lingua accettata da tale Amministrazione, deve essere tra- dotto in inglese dall’Ufficio internazionale o sotto la sua responsabilità. L’Ufficio internazionale deve trasmettere una copia di tale traduzione alla suddetta Amministrazione entro due mesi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di traduzione e deve, al contempo, trasmetterne una copia al depositante. 45bis.5 Inizio, base e oggetto della ricerca internazionale supplementare (a) L’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare deve iniziare la ricerca internazionale supplementare sollecitamente dopo ricezione dei documenti come specificati nella regola 45bis.4(e)(i) a (iv), a condizione che tale Amministrazione possa, a sua scelta, rinviare l’inizio della ricerca fintantoché non abbia anche ricevuto i documenti come indicati nella regola 45bis.4(e)(v) oppure fino alla scadenza di 22 mesi a decorrere dalla data di priorità, qualunque di questi fatti si verifichi per primo. (b) La ricerca internazionale supplementare deve essere effettuata sulla base del- la domanda internazionale quale è stata depositata o sulla base di una tradu- zione ai sensi della regola 45bis.1(b)(iii) oppure 45bis.1(c)(i), prendendo nella dovuta considerazione il rapporto di ricerca internazionale ed il parere scritto previsto ai sensi della regola 43bis.1 quando sono consultabili dall’Ammini- strazione incaricata della ricerca supplementare prima che tale Amministra- zione dia inizio alla ricerca. Quando la domanda di ricerca supplementare contiene un’indicazione secondo la regola 45bis.1(d), la ricerca internazio- nale supplementare può essere limitata all’invenzione indicata dal depositan- te ai sensi della regola 45bis.1(d) ed alle parti della domanda internazionale che si riferiscono a tale invenzione.

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

(c) Ai fini della ricerca internazionale supplementare, si devono applicare, mutatis mutandis, l’articolo 17(2) e le regole 13ter.1, 33 e 39. (d) Allorquando il rapporto di ricerca internazionale risulta disponibile all’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare prima che essa inizi la ricerca ai sensi del paragrafo (a), tale Amministrazione ha facoltà di escludere dalla ricerca supplementare qualunque rivendicazione non oggetto della ricerca internazionale. (e) Allorquando l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale ha fatto la dichiarazione di cui all’articolo 17(2)(a) e allorquando tale dichiara- zione risulta disponibile all’Amministrazione incaricata della ricerca sup- plementare prima che essa inizi la ricerca ai sensi del paragrafo (a), tale Amministrazione ha facoltà di decidere di non redigere un rapporto di ricer- ca internazionale supplementare, ed in questo caso deve redigere una dichia- razione in tal senso e sollecitamente notificarne il depositante e l’Ufficio internazionale. (f) La ricerca internazionale supplementare deve coprire almeno la documen- tazione indicata a tale scopo nell’accordo applicabile ai sensi dell’arti- colo 16(3)(b). (g) Se l’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare accerta che la realizzazione della ricerca è totalmente esclusa a causa di una limitazione o di una condizione prevista nella regola 45bis.9.(a), la domanda di ricerca supplementare viene considerata come non presentata e l’Amministrazione dichiara questo fatto e ne informa sollecitamente il depositante e l’Ufficio internazionale. 45bis.6 Unità dell’invenzione (a) Se l’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare accerta che la domanda internazionale non soddisfa le esigenze di unità dell’invenzione, essa: (i) deve redigere il rapporto di ricerca internazionale supplementare su quelle parti della domanda internazionale che si riferiscono all’inven- zione citata per prima nelle rivendicazioni («invenzione principale»); (ii) deve dare notifica al depositante del fatto che essa ritiene che la domanda internazionale non soddisfi le esigenze di unità dell’inven- zione e deve precisare i motivi di tale parere; e (iii) deve informare il depositante della possibilità di richiedere, entro la scadenza di cui al paragrafo (c), un riesame di tale parere. (b) Nel considerare se la domanda internazionale soddisfi le esigenze di unità dell’invenzione, l’Amministrazione deve prendere nella dovuta considera- zione tutti i documenti ad essa pervenuti ai sensi della regola 45bis.4(e)(vi) e (vii) prima di iniziare la ricerca internazionale supplementare.

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

(c) Il depositante, entro un mese dalla data della notifica secondo il paragrafo (a)(ii), può richiedere all’Amministrazione di riesaminare il parere di cui al paragrafo (a). La richiesta di riesame può essere assoggettata, da parte dell’Amministrazione, al pagamento, in suo favore, di una tassa di riesame il cui ammontare sarà fissato dall’Amministrazione medesima. (d) Se il despositante, entro la scadenza di cui al paragrafo (c), richiede un rie- same del parere espresso dall’Amministrazione e se paga la tassa di riesame richiesta, il parere deve essere riesaminato da tale Amministrazione. Il rie- same non deve essere effettuato soltanto dalla persona che ha preso la deci- sione oggetto del riesame. Quando l’Amministrazione: (i) accerta che il parere era totalmente giustificato, essa ne dà notifica al depositante; (ii) accerta che il parere era parzialmente ingiustificato ma ritiene tuttavia che la domanda internazionale non soddisfi le esigenze di unità dell’invenzione, essa informa il depositante di conseguenza e, laddove necessario, procede come previsto al paragrafo (a)(i); (iii) accerta che il parere era totalmente ingiustificato, essa ne dà notifica al depositante, redige il rapporto di ricerca internazionale supplementare su tutte le parti della domanda internazionale e rimborsa la tassa di rie- same al depositante. (e) Dietro richiesta del depositante, il testo della richiesta di riesame come pure la decisione al riguardo devono essere comunicati agli Uffici designati uni- tamente al rapporto della ricerca internazionale supplementare. Il depositante deve sottoporre tutte le traduzioni riguardanti questi testi unitamente alla presentazione della traduzione della domanda internazionale richiesta ai sen- si dell’articolo 22. (f) I paragrafi (a) a (e) sono applicabili mutatis mutandis nel caso in cui l’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare decida di limitare la ricerca internazionale supplementare in conformità alla seconda frase del- la regola 45bis.5(b), a condizione che qualsiasi menzione nei suddetti para- grafi della «domanda internazionale» sia considerata come una menzione di quelle parti della domanda internazionale che si riferiscono all’invenzione indicata dal depositante ai sensi della regola 45bis.1(d). 45bis.7 Rapporto della ricerca internazionale supplementare (a) L’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare deve redigere, entro 28 mesi a decorrere dalla data di priorità, il rapporto della ricerca internazionale supplementare, oppure deve fare una dichiarazione ai sensi dell’articolo 17(2)(a) quale risulta applicabile in virtù della regola 45bis.5(c) in cui si attesta che non sarà redatto alcun rapporto internazionale supple- mentare. (b) Qualsiasi rapporto di ricerca internazionale supplementare, qualsiasi dichia- razione di cui all’articolo 17(2)(a) che risultino applicabili in virtù della regola 45bis.5(c) e qualunque dichiarazione ai sensi della regola 45bis.5(e) devono essere redatti in una lingua di pubblicazione.

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

(c) Ai fini della redazione del rapporto di ricerca internazionale supplementare, si devono applicare le regole 43.1, 43.2, 43.5, 43.6, 43.6bis, 43.8 e 43.10, mutatis mutandis, fatti salvi i paragrafi (d) ed (e). La regola 43.9 deve essere applicata mutatis mutandis, eccetto che i riferimenti riportati alle regole 43.3, 43.7 e 44.2 devono considerarsi non esistenti. L’articolo 20(3) e la regola 44.3 devono applicarsi mutatis mutandis. (d) Non è necessario che il rapporto di ricerca internazionale supplementare contenga la citazione di documenti riportati nel rapporto di ricerca interna- zionale, eccetto quando il documento deve essere citato in correlazione ad altri documenti che non erano stati riportati nel rapporto di ricerca interna- zionale. (e) Il rapporto di ricerca internazionale supplementare può contenere spiegazio- ni: (i) nei confronti di citazioni di documenti considerati pertinenti; (ii) nei confronti dell’oggetto della ricerca internazionale supplementare. 45bis.8 Trasmissione ed effetto del rapporto di ricerca internazionale supplementare (a) L’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare deve trasmettere, nel medesimo giorno, una copia del rapporto di ricerca internazionale supplementare oppure, a seconda del caso, la dichiarazione indicante che non sarà redatto alcun rapporto di ricerca internazionale supplementare, all’Ufficio internazionale ed una copia al depositante. (b) Salvo il paragrafo (c), l’articolo 20(1) e le regole 45.1, 47.1(d) e 70.7(a) devono applicarsi come se il rapporto di ricerca internazionale supplemen- tare fosse parte del rapporto di ricerca internazionale. (c) Un rapporto di ricerca internazionale supplementare può non essere preso in considerazione dall’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale ai fini di un parere scritto o del rapporto d’esame preliminare internazionale se questo rapporto perviene a tale Amministrazione dopo che essa ha iniziato a redigere tale parere o rapporto. 45bis.9 Amministrazioni incaricate della ricerca internazionale competenti ad eseguire la ricerca internazionale supplementare (a) Un’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale risulterà compe- tente ad eseguire ricerche internazionali supplementari se la sua prepara- zione al riguardo è certificata nell’accordo applicabile ai sensi dell’arti- colo 16(3)(b), fatte salve tutte le limitazioni e le condizioni esposte in tale accordo. (b) L’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale che conduce la ricerca internazionale ai sensi dell’articolo 16(1) nei confronti di una domanda internazionale, non risulterà competente a condurre una ricerca internazionale supplementare nei confronti di tale domanda.

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

(c) Le limitazioni di cui al paragrafo (a) possono, ad esempio, comprendere del- le limitazioni relative all’oggetto nei cui confronti saranno effettuate le ricerche internazionali supplementari, diverse dalle limitazioni applicabili secondo l’articolo 17(2), nonché delle limitazioni concernenti la quantità totale di ricerche internazionali supplementari che saranno effettuate durante un determinato periodo di tempo.

Regola 48 Pubblicazione internazionale

48.1 e 48.2 [Senza cambiamenti]

48.3 Lingue di pubblicazione

(a) Se la domanda internazionale è depositata in arabo, in cinese, in inglese, in francese, in tedesco, in giapponese, in coreano, in portoghese, in russo o in spagnolo, («lingue di pubblicazione»), essa viene pubblicata nella lingua in cui è stata depositata. (b) e (c) [Senza cambiamenti]

48.4 a 48.6 [Senza cambiamenti]

Allegato

Elenco delle tasse

Tasse Importi

1. Tassa internazionale di deposito:

(Regola 15.2) 1330 franchi svizzeri più

15 franchi svizzeri per foglio della

domanda internazionale a contare dal 31°

2. Tassa di trattamento per la ricerca supple-

mentare: (Regola 45bis.2) 200 franchi svizzeri

3. Tassa di trattamento:

(Regola 57.2) 200 franchi svizzeri

Riduzioni

4. La tassa internazionale di deposito è ridotta dell’importo seguente se la domanda internazionale è presentata in una delle forme previste dalle direttive amministra- tive: a) su carta unitamente a una copia in forma elettronica della domanda e dell’estratto in un linguaggio di descrizione 100 franchi svizzeri

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Riduzioni

b) in forma elettronica se la domanda non è in un linguaggio di descrizione 100 franchi svizzeri c) in forma elettronica se la domanda è in un linguaggio di descrizione 200 franchi svizzeri d) in forma elettronica se la domanda, la descrizione, le rivendicazioni e l’estratto sono in un linguaggio di descrizione 300 franchi svizzeri 5. La tassa internazionale di deposito secondo il punto 1) (considerata, se del caso, la riduzione prevista al punto 4), la tassa di trattamento per la ricerca supplementare di cui al punto 2) e la tassa di trattamento di cui al punto 3) sono ridotte del 90 % se la domanda internazionale è depositata: a) da un depositante che sia una persona fisica e che abbia la nazionalità di uno Stato e sia domiciliato in uno Stato, il cui reddito nazionale pro capite è inferio- re a 3000 dollari degli Stati Uniti (determinato in conformità al reddito nazio- nale medio pro capite ritenuto dalle Nazioni Unite per determinare i contributi dovuti per gli anni 1995, 1996 e 1997), oppure fino alla decisione dell’Unione PCT in merito ai criteri menzionati nel presente sottoparagrafo, oppure in uno degli Stati seguenti: Antigua e Barbuda, Bahrein, Barbados, Libia, Oman, Sei- celle, Singapore, Trinidad e Tobago ed Emirati arabi uniti; oppure b) a prescindere dal fatto che si tratti di una persona fisica oppure no, da un depo- sitante che abbia nazionalità di uno Stato e sia domiciliato in uno Stato che sia considerato dalle Nazioni Unite uno degli Stati meno sviluppati, fermo restando che, se vi sono più depositanti, ognuno deve soddisfare i criteri di cui ai sottoparagrafi (a) o (b).

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XXI Modificazione del regolamento d’esecuzione del Trattato Adottata dall’Assemblea dell’Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti il 29 settembre 2008 Entrata in vigore il 1° gennaio 2009

Regola 45bis Ricerche internazionali supplementari 45bis.1 [Senza cambiamenti] 45bis.2 Tassa di trattamento per una ricerca supplementare (a) a (c) [Senza cambiamenti] (d) L’Ufficio internazionale rimborsa al depositante la tassa di trattamento della ricerca supplementare se, prima della trasmissione all’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare dei documenti indicati nella regola 45bis.4.(e)(i) a (iv), la domanda internazionale viene ritirata o viene considerata come ritirata oppure se la domanda di ricerca supplementare viene ritirata o è considerata non essere stata presentata. 45bis.3 Tassa per una ricerca supplementare (a) a (c) [Senza cambiamenti] (d) L’Ufficio internazionale rimborsa al depositante la tassa di ricerca supple- mentare se, prima della trasmissione all’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare dei documenti indicati nella regola 45bis.4(e)(i) a (iv), la domanda internazionale viene ritirata o viene considerata come ritirata oppure se la domanda di ricerca supplementare viene ritirata o è considerata non essere stata presentata. (e) [Senza cambiamenti] 45bis.4 a [Senza cambiamenti] 45bis.9

Regola 90 Mandatari e rappresentanti comuni

90.1 Designazione di un mandatario

(a) Il depositante può designare una persona che ha il diritto di esercitare presso l’Ufficio nazionale presso il quale la domanda internazionale è stata deposi- tata o, se la domanda internazionale è stata depositata presso l’Ufficio inter- nazionale, una persona che ha il diritto di esercitare, per quanto riguarda la domanda internazionale, presso l’Ufficio internazionale che agisce in quanto Ufficio ricevente, onde rappresentarlo come mandatario presso l’Ufficio ricevente, l’Ufficio internazionale, l’Amministrazione incaricata della ricer- ca internazionale, qualsiasi Amministrazione incaricata della ricerca sup-

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plementare e l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare interna- zionale. (b) [Senza cambiamenti] (bbis) Il depositante può designare una persona che ha il diritto di esercitare pres- so l’Ufficio nazionale o l’organizzazione intergovernativa che agisce in qua- lità di Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale, onde rappresentarlo come mandatario appositamente presso tale Ammini- strazione. (c) [Senza cambiamenti] (d) Un mandatario designato in virtù del paragrafo (a) può, salvo indicazione contraria stabilita nel documento che contiene la sua designazione: (i) designare uno o più mandatari secondari per rappresentare il depositan- te come mandatari presso l’Ufficio ricevente, l’Ufficio internazionale, presso qualsiasi Amministrazione incaricata della ricerca supplemen- tare presso l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale e l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale, a condizione che ogni persona così designata come mandatario seconda- rio abbia il diritto di esercitare presso l’Ufficio nazionale presso il quale è stata depositata la domanda internazionale o di esercitare, per quanto riguarda la domanda internazionale, presso l’Ufficio internazionale che agisce in quanto Ufficio ricevente, secondo il caso; (ii) designare uno o più mandatari secondari per rappresentare il depositan- te come mandatari appositamente presso l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale o l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale, presso qualsiasi Amministrazione incaricata della ricerca supplementare, a condizione che qualsiasi persona così designata come mandatario secondario abbia il diritto di esercitare pres- so l’Ufficio nazionale o l’organizzazione intergovernativa che agisce in qualità di Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, in qualità di Amministrazione incaricata della ricerca supplementare o in qualità di Amministrazione incaricata dell’esame preliminare interna- zionale, a seconda dei casi.

90.2 e 90.3 [Senza cambiamenti]

90.4 Modalità di designazione di un mandatario o di un rappresentante

comune (a) [Senza cambiamenti] (b) Fatta salva la regola 90.5, la procura separata deve essere depositata presso l’Ufficio ricevente o presso l’Ufficio internazionale; tuttavia, quando la pro- cura è pertinente per la designazione di un mandatario in virtù della regola 90.1(b), (c) o (d)(ii), essa deve essere presentata, a seconda dei casi, presso l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale o presso l’Ammi- nistrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale. (c) [Senza cambiamenti]

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

(d) Fatto salvo il paragrafo (e), qualsiasi Ufficio ricevente, qualsiasi Ammini- strazione incaricata della ricerca internazionale, qualsiasi Amministrazione competente a condurre ricerche supplementari e l’Ufficio internazionale possono rinunciare all’esigenza contemplata nel paragrafo (b) secondo cui deve essere presentata una procura separata, nel qual caso non si applica il paragrafo (c). (e) [Senza cambiamenti]

90.5 Procura generale

(a) [Senza cambiamenti] (b) La procura generale deve essere depositata presso l’Ufficio ricevente; tutta- via, quando la procura è pertinente per la designazione di un mandatario in virtù della regola 90.1(b)(bbis), (c) oppure (d)(ii), essa deve essere depositata, a seconda dei casi, presso l’Amministrazione incaricata della ricerca interna- zionale, presso l’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare o presso l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale. (c) Qualsiasi Ufficio ricevente, qualsiasi Amministrazione incaricata della ricer- ca internazionale, qualsiasi Amministrazione competente nel condurre ricer- che supplementari può ricusare la prescrizione in conformità al paragrafo (a)(ii) secondo il quale una copia della procura generale deve essere allegata alla richiesta, alla domanda o ad una dichiarazione separata, a seconda del caso. (d) Nonostante il paragrafo (c), allorquando il mandatario presenta una dichiara- zione di ritiro di cui alle regole 90bis.1 a 90bis.4 all’Ufficio ricevente, all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, all’Amministra- zione incaricata della ricerca supplementare o all’Amministrazione incarica- ta dell’esame preliminare internazionale, a seconda del caso, una copia della procura generale deve essere presentata a tale Ufficio o a tali Amministra- zioni.

90.6 [Senza cambiamenti]

Regola 90bis Ritiri 90bis.1 a [Senza cambiamenti] 90bis.3 90bis.3bis Ritiro di richiesta di ricerca supplementare (a) Il depositante può ritirare una richiesta di ricerca supplementare in qualsiasi momento prima della data di trasmissione al depositante ed all’Ufficio inter- nazionale, ai sensi della regola 45bis.8(a), del rapporto sulla ricerca interna- zionale supplementare oppure della dichiarazione che tale rapporto non sarà redatto.

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(b) Il ritiro diventerà effettivo al ricevimento, entro i termini previsti al paragra- fo (a), di una nota che il depositante indirizza, a sua scelta, all’Amministra- zione incaricata della ricerca supplementare oppure all’Ufficio internazio- nale, a condizione che, qualora tale nota non pervenga all’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare in tempo utile per impedire la trasmis- sione del rapporto o della dichiarazione di cui al paragrafo (a), la comunica- zione di tale rapporto o di tale dichiarazione ai sensi dell’articolo 20(1), che risulta applicabile in virtù della regola 45bis.8(b), sia nondimeno effettuata. 90bis.4 [Senza cambiamenti] 90bis.5 Firma (a) [Senza cambiamenti] (b) Allorché più depositanti depositano una domanda internazionale che designa uno Stato la cui legislazione nazionale esige che le domande nazionali siano depositate dall’inventore, e allorché un depositante il quale soddisfa questa condizione per lo Stato designato in questione e che è un inventore non è stato rintracciato o raggiunto dopo un’indagine accurata, non è necessario che una dichiarazione di ritiro contemplata in una delle regole 90bis.1 a 90bis.4 sia firmata da questo depositante («il depositante interessato») a con- dizione che lo sia da almeno un depositante e: (i) a condizione che sia fornita una giustificazione, giudicata soddisfacente dall’Ufficio ricevente, dall’Ufficio internazionale o dall’Amministra- zione incaricata della ricerca internazionale supplementare, a seconda dei casi, riguardo alla mancanza di firma del depositante in questione; oppure (ii) nel caso di una dichiarazione di ritiro di cui alla regola 90bis.1(b), 90bis.2(d) o 90bis.3(c) oppure 90bis.3bis(b), a condizione che il depositan- te in questione non abbia firmato la richiesta, ma che i requisiti della regola 4.15(b) siano stati soddisfatti; oppure (iii) [Senza cambiamenti] 90bis.6 Effetto di un ritiro (a) e (b) [Senza cambiamenti] (bbis) Allorché una richiesta di ricerca supplementare viene ritirata in virtù della regola 90bis.3bis, l’Amministrazione considerata interromperà la ricerca inter- nazionale supplementare. (c) [Senza cambiamenti] 90bis.7 [Senza cambiamenti]

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XXII Modificazione del regolamento d’esecuzione del Trattato Adottata dall’Assemblea dell’Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti il 29 settembre 2008 Entrata in vigore il 1° luglio 2009

Regola 29 Domande internazionali considerate come ritirate

29.1 a 29.3 [Senza cambiamenti]

29.4 Notifica dell’intenzione di fare una dichiarazione secondo

l’articolo 14(4) (a) Prima di effettuare una dichiarazione secondo l’articolo 14(4), l’Ufficio ricevente notifica al depositante la sua intenzione e i relativi motivi. Il depo- sitante può, qualora non consideri giustificato l’accertamento provvisorio dell’Ufficio ricevente, presentare le sue obiezioni entro due mesi a decorrere dalla data della notifica. (b) Quando l’Ufficio ricevente intende effettuare una dichiarazione ai sensi dell’articolo 14(4) riguardante un elemento di cui all’articolo 11(1)(iii)(d) oppure (e), l’Ufficio ricevente, nella notifica ai sensi del paragrafo (a) di questa regola, deve invitare il depositante a confermare, in conformità alla regola 20.6(a), che l’elemento è annesso per riferimento ai sensi della regola

4.18. Ai fini della regola 20.7(a)(i), l’invito inviato al depositante secondo

questo paragrafo deve essere considerato un invito ai sensi della regola 20.3(a)(ii). (c) Il paragrafo (b) non si applica allorquando l’Ufficio ricevente ha informato l’Ufficio internazionale in conformità alla regola 20.8(a) dell’incompatibilità delle regole 20.3(a)(ii) e (b)(ii) e 20.6 con la legislazione nazionale applicata da tale Ufficio.

Regola 46 Modifica delle rivendicazioni presso l’Ufficio internazionale

46.1 a 46.4 [Senza cambiamenti]

46.5 Forma delle modifiche

(a) Il depositante, allorquando effettua delle modifiche ai sensi dell’articolo 19, deve presentare un foglio sostitutivo o dei fogli contenenti un insieme com- pleto di rivendicazioni in sostituzione di tutte le rivendicazioni depositate originariamente. (b) Il foglio od i fogli sostitutivi devono essere corredati da una lettera che: (i) identificherà le rivendicazioni che, a causa delle modifiche, differiscono dalle rivendicazioni depositate originariamente, e attirerà l’attenzione

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sulle differenze tra le rivendicazioni depositate originariamente e le rivendicazioni modificate; (ii) deve indicare le rivendicazioni depositate all’origine le quali, a causa delle modifiche, vengono soppresse;

Regola 66 Procedura in seno all’Amministrazione incaricata dell’esame preli- minare internazionale

66.1 a 66.7 [Senza cambiamenti]

66.8 Forma di presentazione delle modifiche

(a) Fatto salvo il paragrafo (b), all’atto di modificare la descrizione o i disegni, il depositante deve presentare un foglio sostitutivo per ogni foglio della domanda internazionale che, a seguito di una modifica, risulta differire dal foglio depositato in precedenza. Il foglio o i fogli sostitutivi devono essere corredati da una lettera che deve mettere in rilievo le differenze esistenti tra i fogli sostituiti ed i fogli sostitutivi, nonché spiegare, di preferenza, le ragioni della modifica. (b) [Senza cambiamenti] (c) Nel correggere delle rivendicazioni, la regola 46.5 deve applicarsi mutatis mutandis. L’insieme delle rivendicazioni presentato ai sensi della regola

46.5 come applicabile in virtù di questo paragrafo deve sostituire tutte le

rivendicazioni depositate originariamente o modificate precedentemente secondo gli articoli 19 oppure 34, a seconda del caso.

66.9 [Senza cambiamenti]

Regola 70 Rapporto preliminare internazionale sulla brevettabilità stabilito dall’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale (rapporto di esame preliminare internazionale)

70.1 a 70.15 [Senza cambiamenti]

70.16 Allegati al rapporto

(a) Ogni foglio sostitutivo di cui alla regola 66.8(a) oppure (b) deve essere alle- gato al rapporto, eccetto nel caso sia stato sostituito da ulteriori fogli sostitu- tivi ai sensi della regola 66.8(a) oppure (b) o da modifiche che comportino la cancellazione di fogli interi secondo la regola 66.8(b). (abis) I fogli sostitutivi secondo la regola 46.5(a) devono essere allegati al rappor- to, eccetto nel caso in cui siano stati sostituiti o considerati come revocati da fogli sostitutivi ai sensi della regola 66.8(c). I fogli sostitutivi secondo la regola 66.8(c), devono essere annessi al rapporto eccetto nel caso in cui siano stati sostituiti da successivi fogli sostitutivi. Le lettere ai sensi della regola 46.5(b) oppure della regola 66.8(a) oppure (c) non devono essere allegate al rapporto.

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(b) Nonostante i paragrafi (a) e (abis), ogni foglio sostitutivo sostituito o revoca- to secondo tali paragrafi deve anche essere allegato al rapporto qualora l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale conside- ri che la pertinente modifica di sostituzione o di revoca vada oltre la divul- gazione nella domanda internazionale quale è stata depositata e che il rap- porto contenga un’indicazione ai sensi della regola 70.2(c). In tale caso, il foglio sostitutivo sostituito o revocato deve essere segnato come previsto dalle direttive amministrative.

70.17 [Senza cambiamenti]

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XXIII Modificazione del regolamento d’esecuzione del Trattato Adottata dall’Assemblea dell’Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti il 1° ottobre 2009 Entrata in vigore il 1° luglio 2010

Regola 15 Tassa internazionale di deposito

15.1 [Senza cambiamenti]

15.2 Importo/Ammontare

(a) [Senza cambiamenti] (b) La tassa internazionale di deposito deve essere pagata nella valuta o in una delle valute prescritte dall’Ufficio ricevente («valuta prescritta»). (c) Quando la valuta prescritta è il franco svizzero, l’Ufficio ricevente trasferi- sce senza indugio tale tassa all’Ufficio internazionale in franchi svizzeri. (d) Quando la valuta prescritta è una valuta diversa dal franco svizzero e quando tale valuta: (i) è liberamente convertibile in franchi svizzeri, il Direttore generale sta- bilisce, per ogni Ufficio ricevente che prescrive il pagamento della tassa internazionale di deposito in questa valuta, un importo equivalente a tale tassa nella valuta prescritta conformemente alle direttive espresse dall’Assemblea, e l’importo in tale valuta viene trasferito senza indugio dall’Ufficio ricevente all’Ufficio internazionale; (ii) non è liberamente convertibile in franchi svizzeri, l’Ufficio ricevente è incaricato di convertire in franchi svizzeri l’importo della tassa interna- zionale di deposito espresso nella valuta prescritta e trasferisce senza indugio all’Ufficio internazionale l’importo di tale tassa in franchi sviz- zeri come precisato nella tabella delle tasse. O altrimenti, qualora l’Ufficio ricevente lo ritenga opportuno, tale Ufficio può convertire in euro o in dollari USA la tassa internazionale di deposito espressa nella valuta prescritta e trasferire senza indugio all’Ufficio internazionale l’importo equivalente a tale tassa in euro o in dollari USA fissato dal Direttore generale conformemente alle direttive fissate dall’Assemblea in conformità al punto (i).

15.3 Termini di pagamento; importo da pagare

La tassa internazionale di deposito è dovuta all’Ufficio ricevente entro un mese a decorrere dalla data di ricevimento della domanda internazionale. L’importo da pagare è l’importo applicabile alla data di ricevimento della domanda internazionale.

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15.4 Rimborso

L’Ufficio ricevente rimborsa la tassa internazionale al depositante: (i) se l’accertamento di cui all’articolo 11.1) risulta negativo; (ii) se, prima della trasmissione dell’esemplare originale all’Ufficio internazio- nale, la domanda internazionale viene ritirata o considerata come ritirata; oppure (iii) se, per ragioni di sicurezza internazionale, la domanda internazionale non è trattata come tale.

Regola 16 Tassa di ricerca

16.1 Diritto di esigere una tassa

(a) [Senza cambiamenti] (b) La tassa di ricerca è riscossa dall’Ufficio ricevente. Tale tassa deve essere pagata nella valuta prescritta da questo Ufficio («valuta prescritta»). (c) Quando la valuta prescritta risulta essere la valuta in cui l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale ha fissato tale tassa («valuta fissata»), l’Ufficio ricevente trasferisce sollecitamente la suddetta tassa all’Ammini- strazione in tale valuta. (d) Quando la valuta prescritta non è la valuta fissata e quando tale valuta: (i) è liberamente convertibile nella valuta fissata, il Direttore generale fissa, per ogni Ufficio ricevente che prescrive il pagamento della tassa di ricerca in tale valuta, un importo equivalente a tale tassa nella valuta prescritta in conformità alle direttive espresse dall’Assemblea, e l’im- porto in tale valuta viene trasferito sollecitamente dall’Ufficio ricevente all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale; (ii) non è liberamente convertibile nella valuta fissata, l’Ufficio ricevente è incaricato di convertire nella valuta fissata l’importo della tassa di ricerca espresso nella valuta prescritta e trasferisce sollecitamente all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale l’importo di tale tassa nella valuta fissata come previsto da tale Amministrazione. (e) Quando, in riferimento al pagamento della tassa di ricerca in una valuta pre- scritta, diversa dalla valuta fissata, l’importo effettivamente percepito dall’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale nella valuta pre- scritta, secondo il paragrafo (d)(i) di questa regola, risulta essere inferiore, una volta convertito da tale Amministrazione nella valuta fissata, all’importo da questa fissato, la differenza viene pagata alla suddetta Amministrazione dall’Ufficio internazionale; mentre, se l’importo effettivamente percepito ri- sulta superiore all’importo fissato, la differenza appartiene all’Ufficio inter- nazionale.

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(f) Per quanto riguarda i termini di pagamento della tassa di ricerca e l’importo da pagare, si applicano mutatis mutandis le disposizioni della regola 15.3 riguardanti la tassa internazionale di deposito.

16.2 e 16.3 [Senza cambiamenti]

Regola 16bis Proroga dei termini di pagamento delle tasse 16bis.1 Invito da parte dell’Ufficio ricevente (a) Se, alla scadenza dei termini di pagamento della tassa di trasmissione, della tassa internazionale di deposito e della tassa di ricerca secondo le regole 14.1(c), 15.3 e 16.1(f), l’Ufficio ricevente accerta che non gli è stata pagata alcuna tassa oppure che l’importo versatogli risulta insufficiente a coprire la tassa di trasmissione, la tassa internazionale di deposito e la tassa di ricerca, tale Ufficio invita il depositante, fatto salvo il paragrafo d), a pagargli, entro un mese a decorrere dalla data dell’invito, l’importo necessa- rio per coprire tali tasse, aumentato, all’occorrenza, della tassa di mora di cui alla regola 16bis.2. (b) e (c) [Senza cambiamenti] (d) Qualsiasi pagamento pervenuto all’Ufficio ricevente prima che questo Uffi- cio trasmetta l’invito di cui al paragrafo a), si ritiene essere pervenuto prima della scadenza dei termini previsti alla regola 14.1(c), 15.3 oppure 16.1(f), a seconda del caso. (e) [Senza cambiamenti] 16bis.2 [Senza cambiamenti]

Regola 19 Ufficio ricevente competente

19.1 a 19.3 [Senza cambiamenti]

19.4 Trasmissione all’Ufficio internazionale che agisce in quanto Ufficio

ricevente (a) e (b) [Senza cambiamenti] (c) Ai sensi delle regole 14.1.c), 15.3 e 16.1.f), quando la domanda internazio- nale viene trasmessa all’Ufficio internazionale secondo il paragrafo b), la data di ricevimento della domanda internazionale è considerata la data in cui l’Ufficio internazionale ha effettivamente ricevuto tale domanda. Ai sensi di questo paragrafo, non si applica l’ultima frase del paragrafo b).

Regola 45bis Ricerche internazionali supplementari 45bis.1 Richiesta di ricerca supplementare (a) a (c) [Senza cambiamenti] (d) Se l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale ha accertato che la domanda internazionale non soddisfaceva l’esigenza di unità dell’inven-

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zione, la domanda di ricerca supplementare può indicare che il depositante desidera limitare la ricerca internazionale supplementare ad una delle inven- zioni identificate dall’Amministrazione incaricata della ricerca internazio- nale, diversa dall’invenzione principale di cui all’articolo 17(3) (a). (e) [Senza cambiamenti] 45bis.2 Tassa di trattamento per una ricerca supplementare (a) a (c) [Senza cambiamenti] (d) L’Ufficio internazionale rimborsa al depositante la tassa di trattamento della ricerca supplementare se, prima della trasmissione all’Amministra- zione incaricata della ricerca supplementare dei documenti indicati nella regola 45bis.4.(e)(i) a (iv), la domanda internazionale viene ritirata o viene considerata come ritirata oppure se la domanda di ricerca supplementare viene ritirata o è considerata non essere stata presentata secondo la rego- la 45bis.1(e). 45bis.3 Tassa per una ricerca supplementare (a) a (c) [Senza cambiamenti] d) L’Ufficio internazionale rimborsa al depositante la tassa di ricerca supple- mentare se, prima della trasmissione all’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare dei documenti indicati nella regola 45bis.4(e)(i) a (iv), la domanda internazionale viene ritirata o viene considerata come ritirata oppure se la domanda di ricerca supplementare viene ritirata o è considerata non essere stata presentata ai sensi della regola 45bis.1(e) oppure 45bis.4(d). e) Nei limiti ed alle condizioni previsti dall’accordo applicabile secondo l’articolo 16(3)(b), l’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare rimborsa la tassa di ricerca supplementare se, prima dell’inizio della ricerca internazionale supplementare in conformità alla regola 45bis.5(a), la doman- da di ricerca supplementare viene considerata non essere stata presentata ai sensi della regola 45bis.5(g). 45bis.4 Controllo di una richiesta di ricerca supplementare; correzione di irregolarità; pagamento di tasse di mora; trasmissione all’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare (a) a (f) [Senza cambiamenti] 45bis.5 Inizio, base e oggetto della ricerca internazionale supplementare (a) [Senza cambiamenti] (b) La ricerca internazionale supplementare deve essere effettuata sulla base della domanda internazionale quale è stata depositata o sulla base di una traduzione ai sensi della regola 45bis.1(b)(iii) oppure 45bis.1(c)(i), pren- dendo nella dovuta considerazione il rapporto di ricerca internazionale ed il parere scritto previsto ai sensi della regola 43bis.1 quando sono consultabili dall’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare prima che tale Amministrazione dia inizio alla ricerca. Quando la domanda di ricerca sup-

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plementare contiene un’indicazione secondo la regola 45bis.1(d), la ricerca internazionale supplementare può essere limitata all’invenzione indicata dal depositante ai sensi della regola 45bis.1(d) ed alle parti della domanda inter- nazionale che si riferiscono a tale invenzione. (c) a (f) [Senza cambiamenti] (g) Se l’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare accerta che la realizzazione della ricerca è totalmente esclusa a causa di una limitazione o di una condizione prevista nella regola 45bis.9.(a), diversa da una limita- zione prevista nell’articolo 17(2) quale risulta applicabile ai sensi della regola 45bis.5(c), la domanda di ricerca supplementare viene considerata come non presentata e l’Amministrazione dichiara questo fatto e ne informa sollecitamente il depositante e l’Ufficio internazionale. h) Nell’applicare una limitazione od una condizione ai sensi della rego- la 45bis.9(a), l’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare può decidere di limitare la ricerca soltanto a talune rivendicazioni; in questo caso, questo fatto deve essere indicato nel rapporto di ricerca internazionale. 45bis.6 Unità dell’invenzione (a) a (e) [Senza cambiamenti] (f) I paragrafi (a) a (e) sono applicabili mutatis mutandis nel caso in cui l’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare decida di limitare la ricerca internazionale supplementare in conformità alla seconda frase del- la regola 45bis.5(h) oppure ai sensi della regola 45bis.5(h), a condizione che qualsiasi menzione nei suddetti paragrafi della «domanda internazionale» sia considerata come una menzione di quelle parti della domanda internazionale che si riferiscono all’invenzione indicata dal depositante ai sensi della regola 45bis.1(d) oppure alle rivendicazioni ed a quelle parti della domanda interna- zionale nei cui confronti l’Amministrazione effettua una ricerca internazio- nale supplementare, rispettivamente. 45bis.7 e [Senza cambiamenti] 45bis.8 45bis.9 Amministrazioni incaricate della ricerca internazionale competenti ad eseguire la ricerca internazionale supplementare (a) e (b) [Senza cambiamenti] (c) Le limitazioni di cui al paragrafo a) possono, ad esempio, comprendere delle limitazioni relative all’oggetto nei cui confronti saranno effettuate le ricerche internazionali supplementari, diverse dalle limitazioni secondo l’articolo 17(2) quali risultano applicabili ai sensi della regola 45bis.5(c), del- le limitazioni concernenti la quantità totale di ricerche internazionali sup- plementari che saranno effettuate durante un determinato periodo di tempo, come pure delle limitazioni il cui scopo consiste nel limitare la portata delle ricerche internazionali supplementari ad una certa quantità di rivendicazioni oltre la quale queste non saranno effettuate.

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Regola 46 Modifica delle rivendicazioni presso l’Ufficio internazionale

46.1 a 46.4 [Senza cambiamenti]

46.5 Forma delle modifiche

(a) [Senza cambiamenti] (b) Il foglio od i fogli sostitutivi devono essere corredati da una lettera che: (i) [Senza cambiamenti] (ii) deve indicare le rivendicazioni depositate all’origine le quali, a causa delle modifiche, vengono soppresse; (iii) deve indicare la base delle modifiche della domanda quale è stata depo- sitata.

Regola 57 Tassa di trattamento

57.1 [Senza cambiamenti]

57.2 Importo

(a) [Senza cambiamenti] (b) La tassa di trattamento deve essere pagata nella valuta o in una delle valute prescritte dall’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare interna- zionale («valuta prescritta»). (c) Quando la valuta prescritta è il franco svizzero, L’Amministrazione trasferi- sce sollecitamente tale tassa all’Ufficio internazionale in franchi svizzeri. (d) Quando la valuta prescritta è una valuta diversa dal franco svizzero e quando tale valuta: (i) è liberamente convertibile in franchi svizzeri, il Direttore generale fissa, per ogni Amministrazione che richiede il pagamento della tassa di trattamento in tale valuta, un importo equivalente di tale tassa nella valuta prescritta in conformità alle direttive espresse dall’Assemblea, e l’importo in tale valuta viene trasferito sollecitamente dall’Amministra- zione all’Ufficio internazionale; (ii) non è liberamente convertibile in franchi svizzeri, l’Amministrazione è incaricata di convertire in franchi svizzeri l’importo della tassa di trat- tamento espresso nella valuta prescritta e trasferisce sollecitamente all’Ufficio internazionale l’importo di tale tassa in franchi svizzeri come indicato nella tabella delle tasse. Oppure, in alternativa, se l’Amministrazione lo ritiene opportuno, essa può convertire in euro o in dollari USA la tassa di trattamento espressa nella valuta prescritta e tra- sferire sollecitamente all’Ufficio internazionale l’importo equivalente a tale tassa in euro o in dollari USA fissato dal Direttore generale in conformità alle direttive espresse dall’Assemblea, come menzionato dall’Assemblea al punto (i).

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57.3 [Senza cambiamenti]

57.4 Rimborso

L’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale rimborsa al depositante la tassa di trattamento: (i) se la domanda di esame preliminare internazionale è ritirata prima di essere stata inviata da codesta Amministrazione all’Ufficio internazionale; oppure (ii) se la domanda di esame preliminare internazionale è considerata, ai sensi della regola 54.4 oppure 54bis.1(b), come non presentata.

Regola 66 Procedura in seno all’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale

66.1 a 66.7 [Senza cambiamenti]

66.8 Forma di presentazione delle modifiche

(a) Fatto salvo il paragrafo (b), all’atto di modificare la descrizione o i disegni, il depositante deve presentare un foglio sostitutivo per ogni foglio della domanda internazionale che, a seguito di una modifica, risulta differire dal foglio depositato in precedenza. Il foglio o i fogli sostitutivi devono essere corredati da una lettera che deve mettere in rilievo le differenze esistenti tra i fogli sostituiti ed i fogli sostitutivi, nonché indicare la base della modifica nella domanda così come è stata depositata ed inoltre spiegare, di preferenza, le ragioni della modifica. (b) e (c) [Senza cambiamenti]

66.9 [Senza cambiamenti]

Regola 70 Rapporto preliminare internazionale sulla brevettabilità stabilito dall’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale (rapporto di esame preliminare internazionale)

70.1 [Senza cambiamenti]

70.2 Base del rapporto

(a) a (c) [Senza cambiamenti] (cbis) Se le rivendicazioni, la descrizione o i disegni sono stati modificati ma se il foglio o i fogli sostitutivi non erano corredati da una lettera che indicasse la base della modifica nella domanda così come è stata depositata, ai sensi del- la regola 46.5.(b)(iii) applicabile in virtù della regola 66.8(c), oppure in virtù della regola 66.8(a), a seconda del caso, il rapporto può essere redatto come se la modifica non fosse stata effettuata; in tale caso, il rapporto deve indica- re questo fatto. (d) e (e) [Senza cambiamenti]

70.3 a 70.17 [Senza cambiamenti]

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

Regola 96 Tabella delle tasse

96.1 Tabella delle tasse allegata al Regolamento d’esecuzione

L’importo delle tasse di cui alle regole 15, 45bis.2 e 57 è espresso in valuta svizzera. Viene indicato nella tabella delle tasse allegata al presente Regolamento d’esecu- zione di cui è parte integrante.

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.

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