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AS 2011 4311

Regolamento d'esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti

Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT)

RS 0.232.141.11; RU 1978 942

Traduzione1

Modificazione del regolamento d’esecuzione del Trattato Adottata dall’Assemblea dell’Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti il 29 settembre 2010 Entrata in vigore il 1° luglio 2011

Regola 12 Lingua della domanda internazionale e traduzioni ai fini della ricerca internazionale e della pubblicazione internazionale

12.1 a 12.1ter [senza cambiamenti]

12.2 Lingua dei cambiamenti apportati alla domanda internazionale

a) Qualsiasi modifica della domanda internazionale deve essere redatta nella lingua in cui tale domanda è depositata, fatte salve le regole 46.3 e 55.3. b) e c) [senza cambiamenti]

12.3 e 12.4 [senza cambiamenti]

Regola 48 Pubblicazione internazionale

48.1 [senza cambiamenti]

48.2 Contenuto

a) a h) [senza cambiamenti] i) Se l’autorizzazione concessa dall’Ufficio ricevente, dall’amministrazione incaricata della ricerca internazionale o dall’Ufficio internazionale ad effet- tuare la rettifica di un evidente errore nella domanda internazionale di cui alla regola 91.1 viene ricevuta o, all’occorrenza, concessa dall’Ufficio inter- nazionale dopo completamento della preparazione tecnica per la pubblica- zione internazionale, sarà pubblicata una dichiarazione che rispecchi tutte le rettifiche, unitamente ai fogli contenenti tali rettifiche, o ai fogli sostitutivi come pure alla lettera presentata ai sensi della regola 91.2, a seconda del caso, e la pagina di copertina verrà ripubblicata. j) e k) [senza cambiamenti]

1 Traduzione da testo originale francese (RO 2011 4311).

2011-0728 4311

Regolamento d’esecuzione del trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

48.3 a 48.6 [senza cambiamenti]

Regola 49 Copia, traduzione e tassa secondo l’articolo 22

49.1 a 49.4 [senza cambiamenti]

49.5 Contenuto e requisiti formali della traduzione

a) Ai fini dell’articolo 22, la traduzione della domanda internazionale deve contenere la descrizione (fatto salvo il paragrafo (abis)), le rivendicazioni, l’eventuale testo dei disegni e l’estratto. Inoltre, se l’Ufficio designato lo esige, fatti salvi i paragrafi (b), (cbis), ed (e), la traduzione deve anche i) [senza cambiamenti] ii) contenere le rivendicazioni depositate e le rivendicazioni modificate, se le rivendicazioni sono state modificate secondo l’articolo 19 (le rivendicazioni modificate devono essere fornite sotto forma di tra- duzione della serie completa di rivendicazioni presentate in virtù della regola 46.5(a) al fine di sostituire tutte le rivendicazioni inizialmente depositate), e iii) [senza cambiamenti] abis) a l) [senza cambiamenti]

49.6 [senza cambiamenti]

Regola 53 Richiesta di esame preliminare internazionale

53.1 a 53.8 [senza cambiamenti]

53.9 Dichiarazione riguardante le modifiche

a) Qualora si siano effettuate delle modifiche in virtù dell’articolo 19, la dichiarazione riguardante le modifiche deve indicare se, ai fini dell’esame preliminare internazionale, il depositante desidera che queste modifiche i) siano tenute in considerazione, nel qual caso una copia delle modifiche e della lettera richiesta in virtù della regola 46.5(b) deve preferibilmente essere presentata unitamente alla richiesta di esame preliminare interna- zionale, o ii) [senza cambiamenti] b) e c) [senza cambiamenti]

Regola 55 Lingue (esame preliminare internazionale)

55.1 e 55.2 [senza cambiamenti]

55.3 Lingua e traduzione delle modifiche e delle lettere

a) Fatto salvo il paragrafo (b), qualora la traduzione della domanda inter- nazionale sia stata presentata in una lingua diversa da quella in cui è stata pubblicata, qualsiasi modifica effettuata in virtù dell’articolo 34, nonché

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qualsivoglia lettera di cui alla regola 66.8(a), alla regola 66.8(b) e alla regola 46.5(b) applicabile in virtù della regola 66.8(c), deve essere trasmessa nella lingua di pubblicazione. b) Qualora una traduzione della domanda internazionale sia richiesta in virtù della regola 55.2 i) ogni modifica e qualsivoglia lettera di cui al paragrafo (a), e ii) ogni modifica effettuata in virtù dell’articolo 19 che deve essere consi- derata ai sensi della regola 66.1(c) o (d) e qualsivoglia lettera di cui alla regola 46.5(b) deve essere redatta nella lingua di tale traduzione. Qualora una tale modifica o lettera sia stata o sia presentata in un’altra lingua, una traduzione deve altresì essere trasmessa. c) Qualora una modifica o una lettera non venga presentata in una lingua secondo le disposizioni di cui al paragrafo (a) o (b), l’Amministrazione inca- ricata dell’esame preliminare internazionale invita il depositante a presentare la modifica o la lettera nella lingua richiesta entro un termine ragionevole considerate le circostanze. Tale termine è di almeno un mese a decorrere dalla data dell’invito. Esso può essere prorogato in qualsiasi momento dall’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale prima che una decisione sia presa. d) Se il depositante non risponde all’invito di presentare una modifica nella lin- gua richiesta entro il termine di cui al paragrafo (c), la modifica non è presa in considerazione ai fini dell’esame preliminare internazionale. Se il deposi- tante non risponde all’invito di presentare una lettera di cui al paragrafo (a) nella lingua richiesta, entro il termine di cui al paragrafo (c), non è necessa- rio che la modifica sia presa in considerazione ai fini dell’esame preliminare internazionale.

Regola 62 Copia del parere scritto dell’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale e delle modifiche effettuate secondo l’articolo 19, destinata all’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale

62.1 Copia del parere scritto dell’Amministrazione incaricata della

ricerca internazionale e delle modifiche effettuate prima della presentazione della domanda di esame preliminare internazionale L’Ufficio internazionale, dopo aver ricevuto una domanda di esame preliminare internazionale, o copia di questa, da parte dell’Amministrazione incaricata di tale esame, trasmette senza indugio a questa Amministrazione i) una copia del parere scritto stabilito in virtù della regola 43bis.1, a meno che l’Ufficio nazionale o l’organizzazione intergovernativa che ha agito in quali- tà di Amministrazione incaricata della ricerca internazionale non agisca altresì in qualità di Amministrazione incaricata dell’esame preliminare inter- nazionale, e

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ii) una copia di qualsiasi modifica effettuata in virtù dell’articolo 19, nonché di qualsiasi eventuale dichiarazione a cui si riferisce tale articolo e una copia della lettera richiesta in virtù della regola 46.5(b), a meno che codesta Amministrazione non abbia indicato di avere già ricevuto tale copia.

62.2 Modifiche effettuate dopo la presentazione della domanda di esame

preliminare internazionale Se, all’atto del deposito di modifiche effettuate in virtù dell’articolo 19, è già stata presentata una richiesta di esame preliminare internazionale, il depositante deve, di preferenza, all’atto del deposito delle modifiche presso l’Ufficio internazionale, depositare anche copia di tali modifiche presso l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale e qualsiasi dichiarazione a cui si riferisce detto articolo nonché una copia della lettera richiesta in virtù della regola 46.5(b). In ogni caso, l’Ufficio internazionale trasmette senza indugio a questa Amministra- zione copia delle modifiche, della dichiarazione e della lettera in questione.

Regola 66 Procedura in seno all’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale

66.1 a 66.8 [senza cambiamenti]

66.9 [soppresso]

Regola 70 Rapporto preliminare internazionale sulla brevettabilità stabilito dall’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazio- nale (rapporto di esame preliminare internazionale)

70.1 [senza cambiamenti]

70.2 Base del rapporto

a) a c) [senza cambiamenti] cbis) Se le rivendicazioni, la descrizione o i disegni sono stati modificati ma se il foglio o i fogli sostitutivi non erano corredati da una lettera che indicasse la base della modifica nella domanda così come è stata depositata, ai sensi del- la regola 46.5.(b)(iii) applicabile in virtù della regola 66.8(c), oppure della regola 66.8(a), a seconda del caso, il rapporto può essere redatto come se la modifica non fosse stata effettuata; in tale caso, il rapporto deve indicare questo fatto. d) e e) [senza cambiamenti]

70.3 a 70.15 [senza cambiamenti]

70.16 Allegati al rapporto

a) Devono essere allegati al rapporto i fogli sostitutivi e le lettere di seguito citate:

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i) ogni foglio sostitutivo di cui alla regola 66.8 contenente modifiche ef- fettuate in virtù dell’articolo 34 e ogni lettera di cui alla regola 66.8(a), alla regola 66.8(b) e alla regola 46.5(b), applicabile in virtù della regola 66.8(c); ii) ogni foglio sostitutivo di cui alla regola 46.5 contenente modifiche ef- fettuate in virtù dell’articolo 19 e ogni lettera di cui alla regola 46.5; e iii) ogni foglio sostitutivo di cui alla regola 26.4, applicabile in virtù della regola 91.2, contenente la rettifica di un errore evidente autorizzata dall’Amministrazione in virtù della regola 91.1(b)(iii) e ogni lettera di cui alla regola 26.4, applicabile in virtù della regola 91.2; eccetto nel caso in cui il foglio sostitutivo sia stato sostituito o considerato revocato da ulteriori fogli sostitutivi o da modifiche che comportino la cancella- zione di fogli interi secondo la regola 66.8(b); iv) se il rapporto contiene un’indicazione di cui alla regola 70.2(e), ogni foglio e ogni lettera contenenti la correzione di un errore evidente non considerato conformemente alla regola 66.4bis. b) Nonostante il paragrafo (a), ogni foglio sostitutivo di cui nel presente paragrafo sostituito o revocato e ogni lettera di cui nel presente paragrafo relativa a un foglio così sostituito o revocato deve altresì essere allegato al rapporto qualora: i) l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale consideri che la modifica di sostituzione o di revoca vada oltre la divul- gazione nella domanda internazionale quale è stata depositata e che il rapporto contenga un’indicazione ai sensi della regola 70.2(c); ii) la modifica di sostituzione o di revoca non sia corredata di una lettera che indichi la base della modifica nella domanda così come è stata depositata e il rapporto sia stato stabilito come se la modifica non fosse stata effettuata e contenga l’indicazione di cui alla regola 70.2(cbis). In tale caso, il foglio sostitutivo sostituito o revocato deve essere segnato come previsto dalle direttive amministrative.

Regola 92 Corrispondenza

92.1 [senza cambiamenti]

92.2 Lingue

a) Fatte salve le regole 55.1 e 55.3 e il paragrafo (b) della presente regola, qual- siasi lettera o qualsiasi documento presentato dal depositante all’Ammi- nistrazione incaricata della ricerca internazionale oppure all’Amministra- zione incaricata dell’esame preliminare internazionale deve essere redatto nella lingua della domanda internazionale cui si riferisce. Se tuttavia una traduzione della domanda internazionale è stata trasmessa in virtù della regola 23.1(b) oppure presentata in virtù della regola 55.2, deve usarsi la lin- gua di tale traduzione. b) [senza cambiamenti]

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c) [resta soppresso] d) ed e) [senza cambiamenti]

92.3 e 92.4 [senza cambiamenti]

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