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AS 2011 4329

Ordinanza sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta

Ordinanza sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (Ordinanza sull’imposta alla fonte, OIFo)

Modifica del 18 agosto 2011

Il Dipartimento federale delle finanze ordina:

I L’ordinanza del 19 ottobre 19931 sull’imposta alla fonte è modificata come segue:

Titolo Ordinanza del DFF sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (Ordinanza sull’imposta alla fonte, OIFo)

Appendice, n. 3

3. L’imposta alla fonte riscossa sull’ammontare lordo delle prestazioni in capi-

tale secondo l’articolo 11 capoverso 1 OIFo è fissata, tenuto conto degli arti- coli 38, 204 e 214 LIFD, come segue: – sui primi 25 000 franchi 0,00 % – sui seguenti 25 000 franchi 0,20 % – sui seguenti 25 000 franchi 0,55 % – sui seguenti 25 000 franchi 0,90 % – sui seguenti 25 000 franchi 1,25 % – sui seguenti 25 000 franchi 2,00 % – sui seguenti 750 000 franchi 2,60 % Sulle prestazioni in capitale superiori a 900 000 franchi l’imposta alla fonte ammonta uniformemente al 2,30 per cento dell’ammontare lordo.

1 RS 642.118.2

2011-1632 4329

Ordinanza sull’imposta alla fonte RU 2011

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.

18 agosto 2011 Dipartimento federale delle finanze: Eveline Widmer-Schlupf

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