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AS 2011 4363

Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari relativa al trattamento dei dati

Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari relativa al trattamento dei dati (Ordinanza FINMA sui dati)

dell’8 settembre 2011

Il Consiglio di amministrazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), visto l’articolo 23 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20071 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), ordina:

Art. 1 Oggetto 1 La FINMA raccoglie in una collezione i dati relativi alle persone per le quali la garanzia di un’attività irreprensibile ai sensi delle leggi sui mercati finanziari e della LFINMA è incerta o non è data. 2 Lo scopo della collezione di dati è assicurare che solo le persone in grado di fornire la garanzia di irreprensibilità necessaria: a. siano incaricate dell’amministrazione o della direzione degli assoggettati; o b. detengano partecipazioni determinanti presso gli assoggettati.

Art. 2 Responsabilità 1 La direzione della FINMA disciplina in un regolamento per il trattamento dei dati:

a. le misure organizzative e tecniche per la garanzia della sicurezza dei dati; b. il controllo del trattamento dei dati; e c. i diritti di accesso e di consultazione delle singole categorie di collaboratori della FINMA. 2 I dati sono trattati dal servizio della FINMA responsabile della compliance. Esso assicura la verificabilità del trattamento dei dati dalla raccolta all’archiviazione o alla distruzione di questi ultimi. Tiene un elenco dei collaboratori che hanno diritto di accesso e consultazione.

3 Il servizio informatico della FINMA garantisce la gestione tecnica.

RS 956.124 1 RS 956.1

2011-1509 4363

Ordinanza FINMA sui dati RU 2011

Art. 3 Contenuto della collezione di dati La collezione contiene i seguenti dati: a. cognome e nome; b. data di nascita; c. sesso; d. luogo d’origine; e. nazionalità dei cittadini stranieri; f. indirizzo; g. lingua materna; h. formazione; i. professione; j. luogo di lavoro; k. qualifiche; l. situazione patrimoniale; m. assicurazioni; n. estratti del registro di commercio e del registro esecuzioni e fallimenti; o. sentenze penali, civili e amministrative; p. provvedimenti di diritto del lavoro e provvedimenti amministrativi; q. rapporti di società di audit e persone incaricate della FINMA.

Art. 4 Sicurezza dei dati

1 I dati raccolti in forma cartacea devono essere conservati sotto chiave.

2 La sicurezza dei dati è retta per il rimanente dall’ordinanza del 14 giugno 19932 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati. 3 Il servizio responsabile della compliance e il servizio informatico della FINMA adottano nei loro ambiti le misure organizzative e tecniche adeguate per garantire la sicurezza dei dati.

Art. 5 Raccolta dei dati 1 La FINMA raccoglie i dati nel quadro della sua attività di vigilanza conformemen- te alle leggi sui mercati finanziari e alla LFINMA.

2 RS 235.11

Ordinanza FINMA sui dati RU 2011

2 La FINMA raccoglie dati presso:

a. gli assoggettati; b. i datori di lavoro; c. la persona interessata; d. i richiedenti; e. le autorità svizzere ed estere; f. le parti di un procedimento; g. le società di audit e le persone incaricate della FINMA; h. i terzi che comunicano dati alla FINMA di propria iniziativa.

Art. 6 Diritto d’informazione Le persone interessate possono richiedere alla FINMA informazioni sui propri dati personali contenuti nella collezione di dati.

Art. 7 Rettifica dei dati La FINMA rettifica o distrugge senza indugio i dati errati o incompleti o non con- formi allo scopo della collezione di dati.

Art. 8 Comunicazione dei dati La FINMA può comunicare i dati se sussiste una base legale o se la persona interes- sata vi acconsente per scritto.

Art. 9 Conservazione

1 I dati personali sono conservati:

a. per un periodo di dieci anni dall’ultima registrazione; b. per un periodo di 20 anni dall’ultima registrazione, se in base a una sentenza penale o a un accertamento definitivo della FINMA essa riguardava l’esercizio di un’attività in assenza dell’autorizzazione necessaria da parte della FINMA. 2 Scaduto il termine di conservazione, i dati vengono cancellati presso la FINMA e trasmessi all’Archivio federale per conservazione. I dati che l’Archivio federale ritiene privi di valore archivistico vengono distrutti. 3 Se la persona interessata intende assumere una posizione presso un assoggettato per cui è necessaria la garanzia di irreprensibilità e dalla relativa verifica della FINMA risulta una valutazione positiva, la registrazione di tale persona viene can- cellata prima della scadenza dei termini di cui al capoverso 1.

Ordinanza FINMA sui dati RU 2011

Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2011.

8 settembre 2011 Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari: La presidente, Anne Héritier Lachat