AS 2011 4367
Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente l'obbligo di prestare servizio militare delle persone con doppia cittadinanza (con all. e prot.)
Traduzione1
Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente l’obbligo di prestare servizio militare delle persone con doppia cittadinanza
Conclusa il 20 agosto 2009 Strumenti di ratifica scambiati il 24 agosto 2011 Entrata in vigore il 1° ottobre 2011
La Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, nell’intento di evitare la doppia chiamata all’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare; consapevoli che i problemi derivanti dai due differenti sistemi in materia d’obbligo di prestare servizio militare possono essere risolti soltanto mediante una conven- zione bilaterale; nell’intento di promuovere e approfondire le relazioni bilaterali, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Oggetto La presente Convenzione disciplina le questioni relative all’obbligo legale di pre- stare servizio militare delle persone che sono contemporaneamente cittadini svizzeri (persone con doppia cittadinanza) e cittadini tedeschi, ai sensi della legge fondamen- tale della Repubblica federale di Germania, nonché soggette all’obbligo di prestare servizio militare in entrambi gli Stati contraenti.
Art. 2 Definizioni Nella presente Convenzione si applicano le definizioni seguenti:
1. Adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare:
a. nella Repubblica federale di Germania: adempimento del servizio mili- tare di base o del servizio civile sostitutivo o di un altro servizio equi- pollente; b. nella Confederazione Svizzera: adempimento del servizio militare o del servizio civile o pagamento della tassa d’esenzione dall’obbligo mili- tare.
RS 0.141.113.6
1 Traduzione dal testo originale tedesco (AS 2011 4367).
2007-0483 4367
Servizio militare delle persone con doppia cittadinanza. Conv. con la Germania RU 2011
2. Residenza permanente: luogo in cui la persona soggetta all’obbligo di pre-
stare servizio militare ha stabilito il proprio domicilio con l’intenzione di costituirvi la sede principale dei suoi interessi e di rimanervi durevolmente; 3. Stato di residenza: Stato contraente, nel territorio del quale la persona sog- getta all’obbligo di prestare servizio militare ha la residenza permanente.
Art. 3 Principi (1) La persona con doppia cittadinanza è tenuta ad adempiere l’obbligo di prestare servizio militare soltanto nei confronti di uno degli Stati contraenti. (2) Di regola, deve adempiere l’obbligo di prestare servizio militare nei confronti dello Stato in cui ha la residenza permanente. (3) Può tuttavia scegliere, conformemente all’articolo 4, di adempiere volontaria- mente l’obbligo di prestare servizio militare nei confronti dell’altro Stato contraente.
Art. 4 Diritto d’opzione (1) Il diritto d’opzione ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3 si esercita mediante una dichiarazione scritta destinata all’autorità competente dello Stato di residenza. A tal fine va utilizzato il modulo «Dichiarazione d’opzione» (allegato 1). L’autorità competente ne trasmette una copia all’autorità dell’altro Stato contraente di cui all’articolo 7. (2) Fornita la dichiarazione di cui al capoverso 1 primo periodo, la persona con doppia cittadinanza va considerata, relativamente all’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare, come avente la residenza permanente nel territorio dell’altro Stato contraente. (3) Il diritto d’opzione si estingue:
1. con la costituzione, nello Stato di residenza, di un rapporto di servizio ai
sensi dell’articolo 2 numero 1;
2. con il compimento del 19° anno d’età se è stato avviato in precedenza un
rapporto di servizio ai sensi dell’articolo 2 numero 1; su richiesta, l’autorità competente dello Stato di residenza autorizza una proroga se, in ragione di una situazione particolarmente difficile, alla persona interessata è stato con- cesso un rinvio temporaneo del rapporto di servizio oltre la scadenza sum- menzionata. (4) Una persona con doppia cittadinanza che risiede permanentemente nel territorio di uno Stato terzo può scegliere presso quale Stato contraente adempiere l’obbligo di prestare servizio militare. La relativa dichiarazione va consegnata alla rappresentan- za estera dello Stato contraente nel quale dev’essere adempiuto l’obbligo di prestare servizio militare. Del rimanente, sono applicabili per analogia i capoversi 1–3.
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Art. 5 Adempimento degli obblighi militari; obbligo di fornire altre prestazioni in base all’obbligo di prestare servizio militare (1) Se una persona soggetta all’obbligo di prestare servizio militare ha iniziato ad adempiere tale obbligo nei confronti di uno Stato contraente, essa è tenuta a prose- guire detto adempimento nei confronti di quest’ultimo Stato anche in caso di acqui- sizione ulteriore della cittadinanza dell’altro Stato contraente o di trasferimento della propria residenza permanente nel territorio dell’altro Stato contraente. (2) Se una persona con doppia cittadinanza ha adempiuto l’obbligo di prestare servizio militare nei confronti di uno Stato contraente, conformemente agli articoli 3 e 4, tale obbligo è considerato adempiuto anche nei confronti dell’altro Stato contra- ente. (3) Se una persona con doppia cittadinanza ha adempiuto l’obbligo di prestare servizio militare nei confronti di uno Stato contraente conformemente alla presente Convenzione, tale persona può essere chiamata soltanto da questo Stato a fornire altre prestazioni in virtù dell’obbligo di prestare servizio militare. Ciò vale segnata- mente anche in caso di mobilitazione. (4) Dopo aver esercitato il diritto d’opzione, la persona con doppia cittadinanza, su richiesta dell’autorità competente dello Stato di residenza, deve fornire informazioni sullo stato dell’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare nei confronti dell’altro Stato contraente e produrre i necessari giustificativi. A tal fine va utilizzato il modulo «Certificato sullo stato di adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare» (allegato 2).
Art. 6 Abusi La persona con doppia cittadinanza che si sottrae all’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare è esclusa dai vantaggi della presente Convenzione su domanda dello Stato contraente nel quale deve adempiere il suo obbligo.
Art. 7 Collaborazione tra le autorità Il «Bundesamt für Wehrverwaltung» e il «Bundesamt für den Zivildienst» tedeschi, da un lato, e lo Stato maggiore di condotta dell’esercito svizzero, dall’altro, collaborano strettamente nell’ambito dell’esecuzione della presente Convenzione.
Art. 8 Difficoltà nell’applicazione Le difficoltà che potrebbero sorgere nell’applicazione della presente Convenzione e che non possono essere risolte nel quadro della collaborazione diretta tra le autorità competenti sono disciplinate dagli Stati contraenti per via diplomatica.
Art. 9 Protezione dei dati (1) Se la trasmissione di dati personali è richiesta per l’esecuzione della presente Convenzione ai sensi dell’articolo 1, le relative informazioni riguardano esclusiva- mente:
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1. i dati e le indicazioni sulla persona con doppia cittadinanza che figurano
negli allegati 1 e 2;
2. se del caso, la carta di identità o il passaporto della persona con doppia
cittadinanza o una loro copia conforme (numero, validità, data e luogo del rilascio, autorità di rilascio);
3. se del caso, una dichiarazione dello Stato di residenza della persona con
doppia cittadinanza relativa alla concessione di un rinvio temporaneo del rapporto di servizio; 4. se del caso, la domanda di uno degli Stati contraenti volta a escludere la per- sona con doppia cittadinanza dai vantaggi della presente Convenzione;
5. se del caso, una dichiarazione scritta della persona con doppia cittadinanza
sulla scelta dello Stato contraente nei confronti del quale intende adempiere in futuro l’obbligo di prestare servizio militare. (2) Questi dati possono essere trasmessi soltanto tra le autorità competenti per l’esecuzione della presente Convenzione. (3) Per quanto riguarda la gestione di tali dati vanno osservati i principi che figura- no nel Protocollo allegato alla presente Convenzione. Il Protocollo è parte integrante della presente Convenzione.
Art. 10 Disposizioni transitorie (1) La persona con doppia cittadinanza che al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione è già stata chiamata da uno Stato contraente ad adempiere l’obbligo di prestare servizio militare, deve continuare ad adempiere tale obbligo soltanto nei confronti di tale Stato. (2) Se è stata chiamata da entrambi gli Stati contraenti, la persona con doppia citta- dinanza può scegliere entro un anno dall’entrata in vigore della presente Convenzio- ne, mediante una dichiarazione scritta, lo Stato contraente nei confronti del quale intende in futuro continuare ad adempiere l’obbligo di prestare servizio militare. Se non fornisce detta dichiarazione, la persona con doppia cittadinanza resta soggetta all’obbligo di prestare servizio militare nei confronti dello Stato contraente nel cui territorio ha la sua residenza permanente al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione. Se la residenza permanente è situata in uno Stato terzo, la persona con doppia cittadinanza rimane soggetta all’obbligo di prestare servizio militare nei confronti dello Stato contraente che per primo l’ha chiamata ad adem- piere tale obbligo.
Art. 11 Entrata in vigore e denuncia (1) La presente Convenzione è sottoposta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile. La Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese che segue lo scambio degli strumenti di ratifica. (2) La presente Convenzione è conclusa per una durata indeterminata. Ciascuno Stato contraente può denunciarla per scritto in qualsiasi momento per via diploma-
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tica. La denuncia diventa effettiva dodici mesi dopo la data del ricevimento della sua notifica da parte dell’altro Stato contraente. (3) La Parte tedesca provvede, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite2, alla registrazione della presente Convenzione presso il Segretariato delle Nazioni Unite immediatamente dopo la sua entrata in vigore. L’altro Stato contraente sarà informato dell’avvenuta registrazione e del numero di registrazione delle Nazioni Unite non appena la registrazione sarà confermata dal Segretariato delle Nazioni Unite.
Fatta a Berna, il 20 agosto 2009, in due esemplari originali in lingua tedesca.
Per la Per la Confederazione Svizzera: Repubblica federale di Germania: Ueli Maurer Axel Berg
2 RS 0.120
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Allegato 1
Dichiarazione d’opzione prevista negli articoli 3 e 4 della Convenzione del 20 agosto 2009 concernente l’obbligo di prestare servizio militare delle persone con doppia cittadinanza
Io sottoscritto (cognome, nome) ....................................................................................................................................... nato a .................................................... il ...........................................................,
avente residenza permanente a ....................................................................................
dichiaro, giusta l’articolo 4 capoverso 1 / l’articolo 4 capoverso 43 della Convenzio- ne summenzionata, di voler adempiere l’obbligo di prestare servizio militare in4 .......................................................... .
Luogo ..................................................., Data .......................................................
Firma: ...........................................................................................................................
La sottoscritta autorità5 ....................................................................................................................................... certifica l’esattezza della dichiarazione di cui sopra e delle informazioni in essa conte- nute.
Luogo ..................................................., Data .......................................................
.......................................................................................................................................
3 Cancellare ciò che non fa al caso.
4 Germania o Svizzera.
5 Denominazione ufficiale dell’autorità che deve certificare l’esattezza della dichiarazione: in Germania: «Kreiswehrersatzamt» / «Bundesamt für den Zivildienst»; in Svizzera: il settore Personale dell’esercito (AFC 1) in seno allo Stato maggiore di condotta dell’esercito; in uno Stato terzo: la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato per il quale il dichiarante ha optato. 6 Firma e timbro dell’autorità che deve certificare l’esattezza della dichiarazione.
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Allegato 2
Certificato sullo stato di adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare previsto nell’articolo 5 capoverso 4 della Convenzione del 20 agosto 2009 concer- nente l’obbligo di prestare servizio militare delle persone con doppia cittadinanza
.......................................................................................................................................
certifica che (cognome e nomi) .......................................................................................................................................
nato a ..................................................... il ...........................................................,
avente congiuntamente le cittadinanze tedesca e svizzera, tenuto ad adempiere l’obbligo di prestare servizio militare in 8..................................................................... è nella situazione seguente:9 – non è ancora stato chiamato ad adempiere l’obbligo di prestare servizio militare; è in regola con le leggi sulla leva/sul reclutamento10 in 11........................................
– È stato chiamato ad adempiere l’obbligo di prestare servizio militare dal .............. al .............. Durata totale: ............................................................... – È stato esentato o dispensato il ............................................................................... – Presta servizio civile. – Presta un altro servizio equipollente. – Paga la tassa d’esenzione dall’obbligo militare.
Luogo ..................................................., Data ......................................................
........................................................................................................................................
7 Denominazione ufficiale dell’autorità che deve certificare l’esattezza della dichiarazione: in Germania: «Kreiswehrersatzamt» / «Bundesamt für den Zivildienst»; in Svizzera: il settore Personale dell’esercito (AFC 1) in seno allo Stato maggiore di condotta dell’esercito.
8 Germania o Svizzera.
9 Cancellare ciò che non fa al caso.
10 Cancellare ciò che non fa al caso.
11 Germania o Svizzera.
12 Firma e timbro dell’autorità che deve certificare l’esattezza della dichiarazione.
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Protocollo
A complemento della Convenzione del 20 agosto 2009 tra la Confederazione Sviz- zera e la Repubblica federale di Germania concernente l’obbligo di prestare servizio militare delle persone con doppia cittadinanza, gli Stati contraenti hanno convenuto quanto segue: Per quanto concerne la trasmissione di dati personali ai sensi dell’articolo 9 devono essere osservati i principi seguenti: a. il servizio destinatario di uno Stato contraente informa, su richiesta, il servi- zio mittente dell’altro Stato contraente sull’utilizzazione dei dati trasmessi e sui risultati ottenuti grazie agli stessi; b. l’utilizzazione dei dati da parte del servizio destinatario è ammessa soltanto per gli scopi designati nella presente Convenzione e unicamente alle condi- zioni fissate dal servizio mittente. È inoltre ammessa l’utilizzazione per pre- venire e perseguire reati di particolare gravità, come pure per prevenire rischi gravi per la sicurezza pubblica; c. il servizio mittente è tenuto ad accertarsi dell’esattezza dei dati da trasmet- tere, nonché della necessità e della proporzionalità degli stessi in relazione con lo scopo perseguito con la trasmissione. Al riguardo occorre tenere con- to dei divieti di trasmissione vigenti in virtù del rispettivo diritto nazionale. La trasmissione dei dati non ha luogo se il servizio mittente ha motivo di ritenere che mediante tale trasmissione sarebbero violate le finalità di una legge nazionale o pregiudicati interessi degni di protezione delle persone interessate. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o che la loro trasmissione era indebita, il servizio destinatario ne deve essere informato immediatamente. Quest’ultimo è tenuto a rettificare o a cancellare i dati sen- za indugio; d. la persona interessata dev’essere informata in merito ai destinatari dei dati che la riguardano, sempre che non debba attendersi la trasmissione dei dati a detti destinatari o non sia venuta a conoscenza di tale trasmissione in altro modo; e. su richiesta della persona interessata vanno fornite le informazioni in merito ai dati che la riguardano e alla loro utilizzazione prevista. Il diritto a ricevere informazioni è retto dal diritto nazionale dello Stato contraente sul cui terri- torio nazionale è stata chiesta l’informazione. La comunicazione di informa- zioni può essere rifiutata se l’interesse dello Stato a non fornirle prevale
sull’interesse del richiedente a riceverle;
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f. chiunque sia leso illecitamente in relazione con la trasmissione di dati ai sensi della presente Convenzione ha diritto a un risarcimento del danno da parte del servizio destinatario conformemente al diritto nazionale applicabile a quest’ultimo. Il servizio destinatario non può avvalersi del fatto che il dan- no è stato cagionato dal servizio mittente. Se il servizio destinatario risarci- sce il danno causato dall’utilizzazione di dati trasmessi per errore, il servizio mittente rimborsa al servizio destinatario l’importo versato a titolo di ripara- zione; g. in occasione della trasmissione di dati, il servizio mittente comunica i termi- ni previsti dal proprio diritto nazionale per la conservazione dei dati trasmes- si, alla scadenza dei quali i dati trasmessi devono essere cancellati. Indipen- dentemente da detti termini, i dati trasmessi devono essere cancellati non appena non sono più necessari allo scopo per cui sono stati trasmessi; h. il servizio mittente e il servizio destinatario si assicurano che la trasmissione e il ricevimento dei dati siano attestati nei rispettivi incarti; i. il servizio mittente e il servizio destinatario sono tenuti a proteggere effica- cemente i dati trasmessi contro qualsiasi accesso, modifica e comunicazione non autorizzati.
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