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AS 2011 4383

AS 2011 4383

Ordinanza concernente l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc)

Modifica del 16 settembre 2011

L’Ufficio federale della sanità pubblica, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente, visto l’articolo 9 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sui biocidi (OBioc), ordina:

I Gli allegati 1 e 2 dell’OBioc sono modificati secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 15 ottobre 2011.

16 settembre 2011 Ufficio federale della sanità pubblica: Pascal Strupler

1 RS 813.12

2011-1531 4383

Immissione sul mercato e utilizzazione di biocidi RU 2011

Allegato 1 (art. 9 cpv. 1 lett. a)

I seguenti nuovi principi attivi sono iscritti nell’allegato 1:

Elenco I: Principi attivi destinati ai biocidi con indicazione dei requisiti

Nome comune Denominazione IUPAC2 Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche3 Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato

Acetato di (Z,E)- (9Z,12E)-Tetradecadien-1- 977 g/kg 1° febbraio 2013 31 gennaio 2023 19 Nell’esaminare la domanda di omologazione di un tetradeca-9,12- il acetato prodotto a norma degli articoli 11 e 17 OBioc, gli SV dienile Numero CE: n.d. valutano, se pertinente per quel particolare prodotto, gli Numero CAS: 30507-70-1 usi o gli scenari di esposizione e i rischi per le matrici e i gruppi di persone che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata dall’UE. L’omologazione è soggetta alla seguente condizione: le etichette dei biocidi contenenti acetato di (Z,E)- tetradeca-9,12-dienile devono indicare che tali prodotti non vanno utilizzati in locali in cui si trovano prodotti alimentari o mangimi sfusi.

2 International Union of Pure and Applied Chemistry/Unione internazionale di chimica pura e applicata. 3 Per l’attuazione dei principi comuni enunciati nell’all. VI della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 feb. 1998, relativa all’immissione sul mercato di biocidi, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione delle Comunità europee all’indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

Immissione sul mercato e utilizzazione di biocidi RU 2011

Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato

Acido nonanoi- Acido nonanoico 896 g/kg 1° febbraio 2013 31 gennaio 2023 19 Nell’esaminare la domanda di omologazione di un co, acido pelar- Numero CE: 203-931-2 prodotto a norma degli articoli 11 e 17 OBioc, gli SV gonico Numero CAS: 112-05-0 valutano, se pertinente per quel particolare prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per le matrici e i gruppi di persone che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata dall’UE.

Bifentrin 2- metilbifenil-3-ilmetil 911 g/kg 1° febbraio 2013 31 gennaio 2023 8 Nell’esaminare la domanda di omologazione di un (1RS)-cis-3-[(Z)-2-cloro- prodotto a norma degli articoli 11 e 17 OBioc, gli SV 3,3,3-trifluoroprop-1-enil]- valutano, se pertinente per quel particolare prodotto, gli 2,2-dimetilciclopropano- usi o gli scenari di esposizione e i rischi per le matrici e carbossilato i gruppi di persone che non sono stati esaminati in Numero CE: n.d. maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione Numero CAS: 82657-04-3 dei rischi effettuata dall’UE. L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni:

1. i prodotti sono omologati solo per uso industriale o

professionale, a meno che nella domanda di omolo- gazione non venga dimostrato che i rischi per gli utenti non professionali possono essere ridotti a livelli accettabili in conformità agli articoli 11 e

17 OBioc,

2. i prodotti omologati per uso industriale o professio-

nale devono essere utilizzati indossando idonei dispositivi di protezione individuale, a meno che nella domanda di omologazione non venga dimo- strato che i rischi per gli utenti industriali o profes- sionali possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi,

3. devono essere prese idonee misure di riduzione del

rischio per proteggere la matrice suolo e la matrice acqua. In particolare, le etichette e, se del caso, le

Immissione sul mercato e utilizzazione di biocidi RU 2011

Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato

schede di sicurezza relative ai prodotti omologati specificano che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su soste- gni rigidi impermeabili al fine di evitare lo scolo diretto di residui sul suolo o nelle acque e gli even- tuali scoli devono essere raccolti ai fini del loro riutilizzo o smaltimento,

4. non sono omologati prodotti per il trattamento in

situ di legno in esterno o per il trattamento di legno che sarà continuamente esposto agli agenti atmosfe- rici o che sarà protetto dalle intemperie ma soggetto all’umidità, a meno che non vengano forniti dati che dimostrino che il prodotto soddisferà i requisiti degli articoli 11 e 17 OBioc, se necessario applicando opportune misure di riduzione del rischio.

Fenoxicarb [2-(4- fenossifenossi) 960 g/kg 1° febbraio 2013 31 gennaio 2023 8 Nell’esaminare la domanda di omologazione di un etil]carbammato di etile prodotto a norma degli articoli 11 e 17 OBioc, gli SV Numero CE: 276-696-7 valutano, se pertinente per quel particolare prodotto, gli Numero CAS: 72490-01-8 usi o gli scenari di esposizione e i rischi per le matrici e i gruppi di persone che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata dall’UE. L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni:

1. devono essere prese idonee misure di riduzione del

rischio per proteggere la matrice suolo e la matrice acqua. In particolare, le etichette e, se del caso, le schede di sicurezza relative ai prodotti omologati specificano che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato o su sostegni rigidi impermeabili al coperto, al fine di evitare lo scolo diretto di residui sul suolo o nelle acque, e gli

Immissione sul mercato e utilizzazione di biocidi RU 2011

Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato

eventuali scoli devono essere raccolti ai fini del loro riutilizzo o smaltimento,

2. non possono essere omologati prodotti per il tratta-

mento del legno destinato a costruzioni all’aperto sovrastanti l’acqua o ad essa vicine, a meno che non vengano forniti dati che dimostrino che il prodotto soddisferà i requisiti degli articoli 11 e 17 OBioc, se necessario applicando opportune misure di riduzione del rischio.

Immissione sul mercato e utilizzazione di biocidi RU 2011

Allegato 2 (art. 9 cpv. 1 lett. b)

Il seguente nuovo principio attivo viene iscritto nell’allegato 2:

Elenco IA: Principi attivi destinati ai biocidi a basso rischio con indicazione dei requisiti

Nome comune Denominazione IUPAC4 Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche5 Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato

Acetato di (Z,E)- (9Z,12E)-Tetradecadien-1- 977 g/kg 1° febbraio 2013 31 gennaio 2023 19 La registrazione è soggetta alle seguenti condizioni: tetradeca-9,12- il acetato 1. solo per trappole da interno contenenti al massimo 2 dienile Numero CE: n.d. mg di acetato di (Z,E)-tetradeca-9,12-dienile, Numero CAS: 30507-70-1 2. le etichette dei biocidi contenenti acetato di (Z,E)- tetradeca-9,12-dienile devono indicare che tali pro- dotti vanno utilizzati unicamente in interni e non vanno utilizzati in locali in cui si trovano prodotti alimentari o mangimi sfusi.

4 International Union of Pure and Applied Chemistry/Unione internazionale di chimica pura e applicata. 5 Per l’attuazione dei principi comuni enunciati nell’all. VI della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 feb 1998, relativa all’immissione sul mercato di biocidi, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione delle Comunità europee all’indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm