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AS 2011 4467

Ordinanza sull'indennizzo eccezionale dei produttori di cetrioli e pomodori per il 2011

Ordinanza sull’indennizzo eccezionale dei produttori di cetrioli e pomodori per il 2011 (Ordinanza sull’indennizzo EHEC)

del 23 settembre 2011

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 13 e 177 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr), ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione e oggetto Un indennizzo eccezionale è concesso alle aziende specializzate nel settore orticolo che hanno subito danni economici in seguito al tracollo delle vendite e dei prezzi di cetrioli e pomodori provocato dalla falsa notizia della propagazione, in Germania, del batterio Escherichia coli enteroemorragico (EHEC) attraverso cetrioli spagnoli.

Art. 2 Danni considerati ai fini dell’indennizzo Danno diritto a un indennizzo: a. il danno economico corrispondente al valore dei cetrioli e dei pomodori di ogni tipo, destinati al consumo a crudo, ritirati dal mercato e distrutti tra il 30 maggio e il 30 giugno 2011; ai fini dell’indennizzo sono considerate le quantità distrutte comprovate da un organismo neutrale; b. la perdita di valore dei cetrioli e dei pomodori di ogni tipo, destinati al con- sumo a crudo, corrispondente alla differenza tra i prezzi alla produzione del periodo tra il 30 maggio e il 26 giugno 2011 e quelli dello stesso periodo ne- gli anni 2008–2010; ai fini dell’indennizzo sono considerate le quantità smerciate tra il 30 maggio e il 26 giugno 2011 e comprovate dai documenti contabili delle aziende.

RS 916.121.2 1 RS 910.1

2011-1575 4467

Ordinanza sull’indennizzo EHEC RU 2011

Art. 3 Calcolo dell’indennizzo

1 L’importo dell’indennizzo è calcolato come segue:

Ortaggio Unità Distruzione Perdita di valore Fr./unità Fr./unità

Cetrioli da insalata Pezzo 0.445 0.115 Altri cetrioli kg 1.220 0.208 Pomodori a grappolo kg 1.190 0.290 Pomodori ciliegia kg 2.907 0.662 Altri pomodori kg 1.203 0.213

2 L’importo dell’indennizzo per i cetrioli e i pomodori coltivati secondo le regole dell’agricoltura biologica è incrementato del 50 per cento.

Art. 4 Termine di scadenza per l’invio della dichiarazione di danno L’indennizzo è concesso esclusivamente per le dichiarazioni di danno inviate dalle aziende specializzate nel settore orticolo, o tramite la relativa organizzazione di produttori, all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) tra il 30 maggio e il 31 ottobre 2011 e corredate delle pezze giustificative.

Art. 5 Concessione dell’indennizzo

1 L’UFAG esamina le dichiarazioni di danno e versa gli indennizzi alle aziende

specializzate nel settore orticolo entro il 15 gennaio 2012.

2 Non sono corrisposti indennizzi per importi inferiori a 250 franchi.

3 Le aziende specializzate nel settore orticolo, le loro organizzazioni di commercia- lizzazione e l’organizzazione di produttori interessate mettono a disposizione dell’UFAG la necessaria documentazione.

Art. 6 Importo massimo dell’indennizzo 1 L’importo massimo degli indennizzi versati ai sensi della presente ordinanza è di 2,9 milioni di franchi. 2 Qualora il totale degli indennizzi superi l’importo di cui al capoverso 1, gli stessi sono ridotti in misura proporzionale.

Art. 7 Esecuzione L’esecuzione della presente ordinanza è di competenza dell’UFAG.

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Ordinanza sull’indennizzo EHEC RU 2011

Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 15 ottobre 2011 e si applica fino al 31 gen- naio 2012.

23 settembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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