AS 2011 4515
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria
Modifica del 30 settembre 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 maggio 20111 che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria è modificata come segue:
Art. 1a cpv. 3 e 4 3 È vietato concedere prestiti o crediti a persone od organizzazioni siriane che parte- cipano alla prospezione, all’estrazione o alla raffinazione di petrolio. 4 È vietato acquisire o aumentare partecipazioni in persone od organizzazioni siriane che effettuano attività di cui al capoverso 3 e costituire joint venture con esse.
Art. 1b Divieti concernenti banconote e monete È vietato fornire, vendere o far pervenire in altro modo alla Banca centrale della Siria nuove banconote e monete siriane che sono stampate o coniate in Svizzera.
Art. 3 lett. e Nella presente ordinanza s’intende per: e. persona od organizzazione siriana:
1. lo Stato siriano e qualsiasi autorità di questo Stato,
2. qualsiasi persona fisica ubicata o residente in Siria,
3. qualsiasi persona giuridica od organizzazione con sede in Siria,
4. qualsiasi persona giuridica od organizzazione, ubicata in o fuori della
Siria, di proprietà di o controllata direttamente o indirettamente da una o più delle citate persone od organizzazioni.
Art. 3a Divieto di soddisfare determinati crediti È vietato adempiere a richieste di persone od organizzazioni siriane se vi è correla- zione tra queste e un contratto o un’attività la cui esecuzione viene direttamente o indirettamente impedita o pregiudicata da misure previste dalla presente ordinanza.
1 RS 946.231.172.7
2011-2127 4515
Provvedimenti nei confronti della Siria RU 2011
Art. 5 cpv. 1 1 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1, 1a, 1b, 2 e 3a.
Art. 7 cpv. 1 1 Chiunque viola gli articoli 1, 1a, 1b, 2, 3a o 4 è punito conformemente all’arti- colo 9 LEmb.
Art. 7b Disposizione transitoria relativa alla modifica del 30 settembre 2011 I divieti di cui all’articolo 1a capoversi 3 e 4 non valgono per i contratti stipulati prima del 1° ottobre 2011.
II L’allegato 2 è modificato come segue:
Riferimento al numero dell’allegato e al titolo Allegato 2 (art. 2 cpv. 1 e 4 cpv. 1)
Persone fisiche, imprese e organizzazioni alle quali si applicano i provvedimenti di cui agli articoli 2 e 4
III La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2011.2
23 settembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
2 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 30 set. 2011 (art.7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
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