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AS 2011 4529

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica democratica del Congo sulla gestione concertata della migrazione illegale

Traduzione1

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica democratica del Congo sulla gestione concertata della migrazione illegale

Conclusa il 27 gennaio 2011 Entrata in vigore il 24 febbraio 2011

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera, da una parte, e il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica democratica del Congo, dall’altra, detti in seguito «le Parti», animati dal desiderio di rafforzare i tradizionali vincoli d’amicizia e cooperazione che uniscono i due Paesi; nell’intento di giungere a una cooperazione durevole fondata sulla promozione e la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; nel rispetto dello Statuto delle Nazioni Unite del 26 giugno 19452 e della Dichiara- zione universale dei diritti dell’uomo del 1948; nel rispetto delle convenzioni internazionali sui diritti dell’uomo; consci della necessità di una cooperazione in materia di gestione dei ritorni; riconoscendo l’effettività e l’utilità delle disposizioni e delle misure adottate in virtù della Convenzione del 23 febbraio 20083 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica democratica del Congo sulla gestione concertata della migrazione illegale, che scade il 23 febbraio 2011; ribadendo l’interesse dei due Paesi a proseguire lo sviluppo della loro reciproca coopera- zione in materia di gestione concertata della migrazione illegale e a perseguire la conclu- sione di un trattato bilaterale in materia, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Senza pregiudicare i loro impegni internazionali, le Parti convengono di instaurare una stretta cooperazione in materia di gestione concertata del ritorno dei cittadini congolesi che dimorano illegalmente sul territorio svizzero.

RS 0.142.112.739

1 Dal testo originale francese (RO 2011 4529).

2 RS 0.120 3 RU 2008 3693

2011-1743 4529

Gestione concertata della migrazione illegale. Conv. con la RU 2011 Repubblica democratica del Congo

Gli impegni internazionali che vincolano le Parti si riferiscono segnatamente ai trattati seguenti: 1) la Convenzione sullo statuto dei rifugiati (1951)4, completata mediante il Protocollo del 19675; 2) la Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discrimi- nazione razziale (1965)6; 3) il Patto internazionale dell’ONU relativo ai diritti civili e politici e il relativo Protocollo facoltativo (1966)7; 4) la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o tratta- menti crudeli, inumani o degradanti (1984)8.

Art. 2 Tutte le azioni di cooperazione cui si riferisce la presente Convenzione sono realiz- zate per il tramite del Dipartimento federale di giustizia e polizia per la Parte sviz- zera e del Ministero degli Affari Esteri per la Parte congolese. Tale cooperazione si concretizza segnatamente nello scambio d’informazioni e di know-how in materia di gestione dei flussi migratori. Sul piano operativo, tali azioni sono attuate dall’Ufficio federale della migrazione (UFM) e dalla Direzione Generale della Migrazione (DGM).

Art. 3 La Parte svizzera s’impegna a sostenere attivamente la Parte congolese nei suoi sforzi di gestione della migrazione illegale, segnatamente nell’ambito della forma- zione e della logistica.

Art. 4 La Parte congolese s’impegna ad adottare tutte le misure necessarie a garantire un controllo efficace dei punti di partenza delle persone, segnatamente nei suoi aero- porti e porti internazionali.

Art. 5 Qualora una persona sia tenuta a lasciare la Svizzera, è data la priorità al ritorno volontario. La persona interessata ha la possibilità di preparare e organizzare auto- nomamente il proprio ritorno. Il sostegno delle autorità svizzere, sotto forma di consulenza, organizzazione e finanziamento, è accordato conformemente alla legi- slazione svizzera vigente.

4 RS 0.142.30 5 RS 0.142.301 6 RS 0.104 7 RS 0.103.2 8 RS 0.105

Gestione concertata della migrazione illegale. Conv. con la RU 2011 Repubblica democratica del Congo

Nessuno è comunque rimpatriato nella Repubblica democratica del Congo del tutto sprovvisto di mezzi.

Art. 6 Se è stabilito che la persona da rimpatriare possiede la cittadinanza congolese, le autorità congolesi competenti fanno tutto il necessario per rilasciarle i documenti di viaggio per il ritorno.

Art. 7 Le Parti convengono che una delegazione congolese mista composta di periti del Ministero degli Affari Esteri e della DGM si rechi regolarmente in Svizzera per stabilire la cittadinanza delle persone da rimpatriare. Gli spostamenti avvengono su invito dell’UFM, il quale si assume le spese di viag- gio e di soggiorno.

Art. 8 Le Parti convengono che il ritorno avvenga per quanto possibile senza coercizione. In caso di opposizione da parte della persona interessata, possono tuttavia essere adottate le misure seguenti: – organizzazione di un volo speciale; – scorta di polizia fino alla porta dell’aereo o fino al territorio della Repub- blica democratica del Congo.

Art. 9 Se agenti di polizia svizzeri scortano la persona fino al territorio della Repubblica democratica del Congo, la Parte congolese s’impegna ad assicurare la sicurezza degli agenti di scorta fino alla partenza dal territorio della Repubblica democratica del Congo.

Art. 10 La Parte svizzera comunica alla Parte congolese, entro termini ragionevoli, la data nonché tutte le indicazioni relative al volo, regolare o speciale, effettuato sotto scorta.

Art. 11 Se al ritorno nella Repubblica democratica del Congo si constata che la persona allontanata non possiede la cittadinanza congolese, la Parte svizzera s’impegna a riammetterla immediatamente e senza formalità.

Gestione concertata della migrazione illegale. Conv. con la RU 2011 Repubblica democratica del Congo

Art. 12 I dati personali necessari all’esecuzione della presente Convenzione sono trattati e protetti conformemente alle legislazioni sulla protezione dei dati vigenti in Svizzera e nella Repubblica democratica del Congo.

Art. 13 La presente Convenzione è conclusa per una durata di tre anni e può essere rinnova- ta per una durata determinata convenuta tra le Parti. Ciascuna Parte può sospendere o denunciare la Convenzione mediante notifica all’altra Parte. La sospensione ha effetto immediatamente dopo la ricezione della notifica e la denuncia ha effetto trenta (30) giorni dopo la ricezione della notifica.

Art. 14 Qualsiasi controversia concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione è risolta mediante negoziati tra le Parti.

Art. 15 La presente Convenzione entra in vigore il 24 febbraio 2011. È redatta in duplice copia in lingua francese.

Fatto a Kinshasa, il 27 gennaio 2011.

Per la Per la Confederazione Svizzera: Repubblica democratica del Congo: Linus von Castelmur Ignace Gata Mavita Wa Lufuta

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