AS 2011 4589
Ordinanza sull'organizzazione del Servizio d'inchiesta svizzero sugli infortuni
Ordinanza sull’organizzazione del Servizio d’inchiesta svizzero sugli infortuni (Ordinanza sull’organizzazione del SISI, Org-SISI)
del 23 marzo 2011
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 25 capoverso 5 della legge federale del 21 dicembre 19481 sulla navigazione aerea (LNA); visto l’articolo 15a capoverso 5 della legge del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie (Lferr), ordina:
Art. 1 Competenza e attività La competenza e l’attività del Servizio d’inchiesta svizzero sugli infortuni (SISI) sono disciplinate: a. dagli articoli 24–26a LNA e dall’ordinanza del 23 novembre 19943 concer- nente le inchieste sugli infortuni aeronautici e incidenti gravi (OIIA); b dagli articoli 15–15c Lferr e dall’ordinanza del 28 giugno 20004 sulla noti- fica e l’inchiesta relative a infortuni e incidenti gravi nell’esercizio dei mezzi pubblici di trasporto (OII).
Art. 2 Organizzazione Il SISI è composto di: a. una direzione; b. una segreteria.
Art. 3 Direzione
1 La direzione è l’organo direttivo superiore del SISI.
2 È una commissione extraparlamentare secondo l’articolo 57a capoverso 2 della
legge del 21 marzo 19975 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. È composta da un minimo di tre a un massimo di cinque membri qualificati e indi- pendenti.
RS 819.21
2010-1378 4589
Ordinanza sull’organizzazione del SISI RU 2011
3 I membri della direzione sono tenuti a svolgere i loro compiti e obblighi con la massima diligenza e a tutelare gli interessi del SISI in buona fede. La direzione prende le misure organizzative necessarie per tutelare gli interessi del SISI ed evitare i conflitti di interesse.
4 La direzione ha i compiti e gli obblighi seguenti:
a. stabilisce l’organizzazione del SISI, sempre che non sia disciplinata dalla presente ordinanza o dalla decisione istitutiva; b. definisce gli obiettivi e le attività principali del SISI; c. rappresenta il SISI presso le autorità e l’opinione pubblica; d. assume la direzione della segreteria e del suo personale; e. provvede affinché i responsabili delle inchieste e gli specialisti necessari per le inchieste siano disponibili; f. vigila sulla segreteria; g. approva i rapporti d’inchiesta; h. decide in merito ai ricorsi contro le decisioni emanate nell’ambito delle inchieste (art. 26 cpv. 4 LNA, art. 15b cpv. 4 Lferr); i. assicura un sistema di garanzia della qualità efficace; j. stila per ogni esercizio un rapporto di gestione sulle sue attività, in partico- lare sul raggiungimento degli obiettivi, lo sottopone per approvazione al Consiglio federale e lo pubblica una volta approvato.
Art. 4 Direzione della segreteria La direzione della segreteria svolge i seguenti compiti: a. è responsabile della gestione; b. emana decisioni se ciò non è di competenza del responsabile dell’inchiesta c. prepara le basi decisionali della direzione e la informa regolarmente, in caso di eventi particolari senza indugio; d. svolge tutti i compiti che non sono conferiti a un altro organo.
Art. 5 Personale della segreteria 1 Il personale della segreteria, compreso quello della direzione, sottostà alla legge del 24 marzo 20008 sul personale della Confederazione e alle relative disposizioni d’esecuzione.
6 RS 748.126.3 7 RS 742.161 8 RS 172.220.1
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2 Se, in casi specifici, la direzione fa intervenire responsabili dell’inchiesta e specia- listi supplementari, le relative retribuzioni si basano sulle tariffe applicabili al perso- nale fisso debitamente qualificato.
Art. 6 Segreto d’ufficio 1 I membri della direzione e il personale del SISI, nonché le persone intervenute su richiesta di quest’ultimo, sono tenute al segreto d’ufficio. 2 Possono servirsi delle conoscenze acquisite nell’ambito della loro attività soltanto allo scopo della procedura.
Art. 7 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Art. 8 Disposizione transitoria 1 Con l’entrata in vigore della presente ordinanza, il SISI riprende il personale at- tualmente impiegato presso l’Ufficio d’inchiesta sugli infortuni aeronautici (UIIA) e il Servizio d’inchiesta sugli infortuni dei trasporti pubblici (SII) con gli stessi diritti e obblighi. I contratti di lavoro esistenti rimangono validi. 2 I capi dell’UIIA e del SII, nonché il responsabile dell’amministrazione dell’UIIA, assumono congiuntamente i compiti della direzione della segreteria finché quest’ultima non sarà stata designata dalla direzione.
Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2011.9
23 marzo 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
9 O del 12 ott. 2011 (RU 2011 4573).
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Allegato (art. 7)
Modifica del diritto vigente
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 25 novembre 199810 sull’organizzazione del Governo e
dell’Amministrazione
Allegato 1 (art. 8 cpv. 1)
Elenco delle unità amministrative dell’Amministrazione federale
Lett. B, n. VII, n. 2.1.1 Abrogato
Allegato 2
Commissioni extraparlamentari
N. 1.1
Dipartimento Commissione extraparlamentare competente
… DATEC … Servizio d’inchiesta svizzero sugli infortuni …
10 RS 172.010.1
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2. Ordinanza del 6 dicembre 199911 sull’organizzazione
del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni
Art. 13 Servizio d’inchiesta svizzero sugli infortuni Il Servizio d’inchiesta svizzero sugli infortuni (O del 23 mar. 201112 sull’organizza- zione del SISI) è aggregato amministrativamente alla Segreteria generale.
11 RS 172.217.1 12 RS 819.21
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