AS 2011 4595
AS 2011 4595
Ordinanza del DFE sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE)
Modifica del 17 ottobre 2011
L’Ufficio federale di veterinaria, visto l’articolo 7 capoverso 5 dell’ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi; visto l’articolo 10 capoverso 6 dell’ordinanza del 27 agosto 20082 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi, ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del 16 maggio 20073 sui controlli OITE è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 19 ottobre 2011.4
17 ottobre 2011 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss
Allegato 1 (art. 3 cpv. 1)
Testi normativi dell’Unione europea concernenti le condizioni di importazione e transito
Cap. 1 n. 3
Categoria Testo normativo dell’UE
3. equidi; sperma, ovuli ed Decisione 2004/211/CE della Commissione, del
embrioni della specie equina 6 gennaio 2004, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autoriz- zano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE, GU L 73 dell’11.3.2004, pag. 1; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2011/686/UE, GU L 269 del 14.10.2011, pag. 37. Decisione 2010/613/UE della Commissione, dell’8 ottobre 2010, che deroga alle decisioni 92/260/CEE e 2004/211/CE per quanto riguarda l’ammissione temporanea di determinati cavalli maschi registrati che partecipano alle manifestazioni equestri delle prove preolimpiche del 2011, dei Giochi olimpici o paraolimpici del 2012 nel Regno Unito, versione della GU L 268 del 12.10.2010, pag. 40.