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AS 2011 4601

Ordinanza concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni

Ordinanza concernente l’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (OARE)

Modifica del 12 ottobre 2011

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 11 capoverso 2 e 17 capoverso 2 della legge del 16 dicembre 20051 sull’assicurazione contro i rischi delle esportazioni; in combinato disposto con l’articolo 3 della legge federale del 20 marzo 20092 che completa temporaneamente le prestazioni assicurative dell’assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni, ordina:

I L’ordinanza del 25 ottobre 20063 concernente l’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2bis Abrogato

II

Disposizione transitoria della modifica del 12 ottobre 2011 La sospensione dell’articolo 4 capoverso 2 è prorogata sino al 31 dicembre 2015.

III La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2011.

12 ottobre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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