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AS 2011 4617

Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell'India per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e il suo Protocollo firmati il 2 novembre 1994 a Nuova Delhi e modificati dal Protocollo aggiuntivo firmato il 16 febbraio 2000 a Nuova Delhi

Traduzione1

Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell’India per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e il suo Protocollo firmati il 2 novembre 1994 a Nuova Delhi e modificati dal Protocollo aggiuntivo firmato il 16 febbraio 2000 a Nuova Delhi

Concluso il 30 agosto 2010 Approvato dall'Assemblea federale il 17 giugo 20112 Entrato in vigore mediante scambio di note il 7 ottobre 2011

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell’India, desiderosi di concludere un protocollo che modifica la Convenzione del 2 novem- bre 19943 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell’India per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito nella versione dopo il Proto- collo del 16 febbraio 2000 (in seguito la «Convenzione»), hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 La lettera i) del paragrafo 1 dell’articolo 3 (Definizioni generali) della Convenzione è abrogato e sostituito dalla lettera seguente: «i) per «traffico internazionale» s’intende qualsiasi attività di trasporto effettua- ta per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;»

Art. 2 Il paragrafo 1 dell’articolo 7 (Utili delle imprese) della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente: «1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non eserciti la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili a detta stabile organizzazione.»

1 Dal testo originale tedesco (AS 2011 4617).

2 RU 2011 4615 3 RS 0.672.942.31

2010-2504 4617

Mod. della Conv. per evitare le doppie imposizioni in materia di RU 2011

Art. 3 L’articolo 8 (Navigazione aerea) della Convenzione è abrogato e sostituito dall’arti- colo seguente: «Art. 8 Navigazione marittima e aerea 1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organi- smo internazionale di esercizio.»

Art. 4 La lettera c) del paragrafo 3 dell’articolo 11 (Interessi) della Convenzione è abrogato e sostituita dalla lettera seguente: «c) gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente che esercita in traffico internazionale navi o aeromobili sono imponibili soltanto in questo altro Stato, se gli interessi sono pagati per fondi legati a questa attività;»

Art. 5 Il paragrafo 3 dell’articolo 13 (Utili di capitale) della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente: «3. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente derivanti dall’alienazione di navi o di aeromobili esercitati nel traffico internazionale o di beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto in questo Stato.»

Art. 6 La lettera c) del paragrafo 2 dell’articolo 23 (Eliminazione della doppia imposi- zione) della Convenzione è abrogata.

Art. 7 Il paragrafo 2 dell’articolo 24 (Non discriminazione) della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente: «2. L’imposizione di una stabile organizzazione, che un’impresa di uno Stato con- traente possiede nell’altro Stato contraente, non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d’im- posta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro oneri familiari.»

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Art. 8 L’articolo 26 (Scambio di informazioni) è abrogato e sostituito dall’articolo seguente: «Art. 26 Scambio di informazioni 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni vero- similmente rilevanti per l’esecuzione della presente Convenzione oppure per l’appli- cazione o l’esecuzione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla Con- venzione nella misura in cui l’imposizione prevista non sia contraria alla Conven- zione. 2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell’accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell’esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte o della vigilanza. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unica- mente per questi fini. Possono rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informa- zioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e se le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l’impie- go. 3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato Contraente: a) eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell’ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell’altro Stato contraente; c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d’af- fari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico. 4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l’altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le in-

formazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni pre- viste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comu- nicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel

senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni

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unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le dispo- sizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo.»

Art. 9 Nel Protocollo della Convenzione è inserito un nuovo numero 1. I paragrafi seguenti sono rinumerati di conseguenza. Il nuovo numero ha il tenore seguente: «1. Ad articolo 4 Resta inteso che l’espressione «residente di uno Stato contraente» del paragrafo 1 dell’articolo 4 comprende le casse pensioni o le istituzioni di previdenza ricono- sciute in questo Stato contraente. Resta inoltre inteso che sono considerate casse pensioni o istituzioni di previdenza tutte le casse pensioni o istituzioni di previdenza riconosciute e controllate secondo le disposizioni statutarie di questo Stato, general- mente esenti da imposta sul reddito e gestite principalmente per amministrare o accordare pensioni o prestazioni di pensioni.»

Art. 10 Il primo paragrafo del numero 2 del Protocollo (ad articolo 7) è abrogato.

Art. 11 Il numero 4 del Protocollo della Convenzione è abrogato e sostituito dal numero seguente: «5. Ad articoli 10, 11, 12 e 22 Le disposizioni degli articoli 10, 11, 12 e 22 non si applicano a dividendi, interessi, canoni, compensi per prestazioni di servizi tecniche o altri redditi pagati in base a un sistema di fruizione abusiva dei benefici o nel quadro di un siffatto sistema. L’espressione «sistema di fruizione abusiva dei benefici» designa un’operazione o una sequenza di operazioni strutturata in modo che un residente di uno Stato contra- ente, avente diritto ai vantaggi della presente Convenzione, percepisca redditi pro- venienti dall’altro Stato contraente e li trasmetta integralmente o quasi integralmente (in qualsiasi momento o forma), direttamente o indirettamente a una persona non residente di uno Stato contraente, la quale, se ottenesse tali redditi direttamente in provenienza dall’altro Stato contraente, non avrebbe diritto, in base a una conven- zione di doppia imposizione tra il suo Stato di residenza e lo Stato da cui provengo- no i redditi oppure in altro modo, a vantaggi in relazione a tali redditi equivalenti o più favorevoli rispetto ai vantaggi di cui gode un residente di uno Stato contraente della presente Convenzione, e in modo che lo scopo principale del sistema scelto consista nel beneficiare dei vantaggi della presente Convenzione.

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Agli articoli 10 (Dividendi), 11 (Interessi) e 12 (Canoni e compensi per prestazioni di servizi tecniche): se, dopo la firma del Protocollo di modifica del 30 agosto 2010, l’India dovesse concordare, in una convenzione o in un protocollo con uno Stato terzo membro dell’OCSE, aliquote d’imposta alla fonte per dividendi, interessi, canoni e compensi per prestazioni di servizi tecniche, più basse di quelle previste dalla presente Convenzione, allora queste aliquote previste per detti redditi in questa convenzione o protocollo, sono applicabili anche per entrambi gli Stati della presen- te Convenzione a partire dall’entrata in vigore della convenzione o del protocollo. Se, dopo la firma del Protocollo di modifica del 30 agosto 2010, l’India dovesse concordare, in una convenzione o in un protocollo con uno Stato terzo membro dell’OCSE, un più limitato campo d’applicazione per canoni e compensi per presta- zioni di servizi tecniche di quello previsto all’articolo 12 della presente Conven- zione, la Svizzera e l’India avvieranno senza indugio negoziati con l’obiettivo di accordare alla Svizzera gli stessi vantaggi riservati allo Stato terzo.»

Art. 12 Il numero 7 del Protocollo della Convenzione (ad articolo 24 paragrafo 4) è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente: «8. Ad articolo 24 paragrafo 2 Resta inteso che le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 24 non possono essere interpretate nel senso che impediscano a uno Stato contraente di tassare gli utili di una stabile organizzazione che un’impresa dell’altro Stato contraente ha in questo primo Stato ad un’aliquota più alta di quella applicabile ad una società comparabile di questo primo Stato contraente e nemmeno che siano in contraddizione con le disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 7 della Convenzione. Tuttavia la differenza dell’aliquota d’imposta non deve superare i 10 punti percentuali.»

Art. 13 Un nuovo numero 10 è introdotto nel Protocollo della Convenzione e ha il seguente tenore: «10. Ad articolo 26 a) Resta inteso che lo Stato richiedente domanda uno scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti abituali di informazioni previste nella sua procedura fiscale interna. b) Resta inteso che nella richiesta di assistenza amministrativa ai sensi dell’ar- ticolo 26 della Convenzione la competente autorità dello Stato richiedente fornisce le seguenti informazioni alla competente autorità dello Stato richie- sto: (i) il nome della persona o delle persone oggetto del controllo o dell’in- chiesta e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l’identi- ficazione delle stesse (indirizzo, data di nascita, stato civile o codice fiscale);

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(ii) il periodo oggetto della domanda; (iii) una descrizione delle informazioni ricercate, in particolare la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste; (v) il nome e, se disponibile, l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste. c) Se le competenti autorità dello Stato contraente richiedente ne fanno espres- sa richiesta, l’autorità competente dello Stato contraente richiesto fornisce le informazioni sotto forma copie autenticate dei documenti. d) Il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibi- le, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito gli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene la lettera b del numero

10 contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire le «fishing

expedition», i numeri da (i) a (v) devono essere interpretati in modo da non ostacolare lo scambio effettivo di informazioni. e) Resta inoltre inteso che, sulla base dell’articolo 26 della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico. f) Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contri- buente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al con- tribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebi- tamente gli scambi effettivi di informazioni.»

Art. 14 1. Governi degli Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplo- matica che sono adempiuti tutti i presupposti e procedure legali necessari all’entrata in vigore del presente Protocollo di modifica.

2. Il Protocollo di modifica, che è parte integrante della Convenzione, entra in

vigore il giorno dopo la ricezione dell’ultima notifica di cui al paragrafo 1 e le sue disposizioni saranno applicabili: a) in India: in relazione ai redditi realizzati nel corso degli anni fiscali che iniziano il 1° aprile dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore del Proto- collo di modifica, o dopo tale data;

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b) in Svizzera: in relazione ai redditi realizzati nel corso degli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore del Pro- tocollo di modifica, o dopo tale data. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, con riferimento all’articolo 26 della Convenzione, lo scambio di informazioni previsto nel Protocollo di modifica si applica alle informazioni che si riferiscono agli anni fiscali che ini- ziano al 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello della firma del Protocollo di modifica, o dopo tale data.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno firmato il presente Protocollo di modifica.

Fatto a Nuova Delhi, il 30 agosto 2010, in due esemplari in lingua tedesca, hindi e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenza d’interpretazione prevarrà il testo inglese.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica dell’India: Micheline Calmy-Rey Shri Pranab Mukherjee

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Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell'India per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e il suo Protocollo firmati il 2 novembre 1994 a Nuova Delhi e modificati dal Protocollo aggiuntivo firmato il 16 febbraio 2000 a Nuova Delhi | Lexipedia | Lexipedia