AS 2011 4725
Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure
Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (OPPM)
Modifica del 19 ottobre 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 21 novembre 20071 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure è modificata come segue:
Art. 1 Condizioni per il riconoscimento 1 L’Ufficio federale di giustizia (UFG) concede sussidi d’esercizio (art. 5 LPPM) ai Cantoni a favore di istituti per fanciulli, adolescenti e giovani adulti (istituti d’educazione) che ha riconosciuto in virtù dei loro gruppi abitativi sussidiabili. 2 L’UFG riconosce gli istituti d’educazione che adempiono le seguenti condizioni:
a. una pianificazione cantonale o intercantonale dell’esecuzione delle pene e delle misure o dell’aiuto alla gioventù dimostra che l’istituto risponde a una necessità (art. 3 cpv. 1 lett. a LPPM). Alla prova della necessità si applica l’articolo 2; b. l’organo responsabile, l’organizzazione di gestione e l’impostazione peda- gogica, nonché l’edificio e i suoi equipaggiamenti garantiscono l’esercizio a lungo termine e conforme allo scopo dell’istituto; c. l’istituto dispone almeno di un gruppo abitativo socio-pedagogico stazio- nario di almeno sette posti; d. almeno un terzo dei giorni di permanenza sono giorni riconosciuti. Sono considerati riconosciuti i giorni di permanenza ripartiti su fanciulli, adole- scenti e giovani adulti ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPPM e dell’articolo 4 della presente ordinanza. I giorni di permanenza delle persone per le quali l’assicurazione per l’invalidità versa dei sussidi non sono ricono- sciuti; e. la persona responsabile della direzione dell’istituto dispone di una forma- zione completa riconosciuta ai sensi dell’articolo 3;
1 RS 341.1
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f. almeno i tre quarti del personale che esplica un’attività pedagogica devono disporre di una formazione riconosciuta ai sensi dell’articolo 3; la persona responsabile della direzione dell’istituto nonché i collaboratori che seguono una formazione parallela all’impiego sono compresi in questi tre quarti. In via eccezionale e nella misura in cui almeno i due terzi del personale che e- splica un’attività pedagogica dispongono di una formazione riconosciuta, l’esigenza dei tre quarti può essere provvisoriamente sospesa; g. l’istituto è aperto a collocandi provenienti da diversi Cantoni; h. l’istituto è conforme al diritto federale.
3 Un singolo gruppo abitativo ha diritto ai sussidi se:
a. dispone di personale socio-pedagogico il cui effettivo è appropriato al nume- ro dei collocati e al grado di difficoltà della loro assistenza; b. offre un’assistenza completa, sull’arco di tutto l’anno e delle 24 ore. Sono ammessi al massimo 14 giorni di vacanze aziendali all’anno. 4 Gli istituti d’educazione con scuole speciali, la cui clientela è principalmente stata collocata per una formazione speciale, non sono riconosciuti.
Art. 4, frase introduttiva e lett. b Sono considerati fanciulli e adolescenti il cui comportamento sociale è particolar- mente turbato (art. 2 cpv. 2 e 5 cpv. 1 lett. b n. 2 LPPM) i fanciulli a partire dai sette anni e gli adolescenti: b. che sono collocati durevolmente dai genitori in un istituto d’educazione, a condizione che una perizia raccomandi la collocazione stazionaria per ragio- ni familiari o sociali e un’autorità attiva nel campo dell’aiuto alla gioventù abbia approvato tale collocazione; o
Art. 7 cpv. 2, 3 e 5
2 L’UFG adegua la decisione di riconoscimento alla nuova situazione.
3 Revoca il riconoscimento se le condizioni (art. 1 cpv. 2 e 3) non sono più adem- piute o se, nonostante un avvertimento, l’istituto d’educazione non osserva più le condizioni e gli oneri.
5 Abrogato
Art. 8 cpv. 2
2 Il diritto al sussidio termina:
a. per i singoli gruppi abitativi, con la loro soppressione; b. per gli istituti d’educazione, con la chiusura dell’istituto o con la revoca del riconoscimento.
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Art. 9 cpv. 2–6 2 Il sussidio d’esercizio ammonta al 30 per cento dei costi del personale determinanti dell’istituto. 3 I costi del personale determinanti risultano dall’effettivo del personale determi- nante moltiplicato per 94 340 franchi per posto al 100 per cento. Tale importo sog- giace a un’indicizzazione annuale corrispondente alla compensazione del rincaro per il personale federale. 4 L’effettivo del personale determinante è calcolato in base alle offerte sussidiabili dell’istituto, secondo la chiave di ripartizione seguente:
per unità: Effettivo di personale determinante in percentuale di occupazione:
a. Offerta di base
1. gruppo abitativo socio-pedagogico gruppo 460 %
stazionario
2. istituto di piccole dimensioni istituto 100 %
(un gruppo abitativo)
3. gruppo più numeroso in un istituto di posto, 10 %
piccole dimensioni dall’11° posto
b. Offerta supplementare
1. gruppo ammissione d’urgenza/diagnosi gruppo 200 %
2. carattere chiuso gruppo 150 %
3. reparto disciplinare posto 10 %
4. formazione professionale con scuola interna posto 50 %
5. formazione professionale senza scuola posto 40 %
interna
6. struttura diurna, forfait gruppo 200 %
7. livello progressivo posto 25 %
5 Per il calcolo dei sussidi d’esercizio fanno stato i giorni di permanenza determi- nanti nel periodo dal 1° gennaio fino al 31 dicembre dell’anno civile precedente. Tali giorni sono definiti all’interno di fasce percentuali e determinano il coefficiente per l’ammontare dei sussidi conformemente ai livelli seguenti:
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Livello Fascia percentuale Coefficiente dei giorni di permanenza determinanti
1 100 % 100 % 2 95–99 % 97 % 3 90–94 % 92 % 4 85–89 % 87 % 5 80–84 % 82 %
ecc. 6 Se la quota di tre quarti di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera f non è raggiunta, i costi del personale determinanti sono ridotti del 10 per cento per il periodo effettivo durante il quale la quota non è stata raggiunta.
Art. 10 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a–c, nonché cpv. 3
1 L’UFG e l’autorità cantonale competente concludono un accordo di prestazione
(art. 7 cpv. 3 LPPM). L’accordo di prestazione contiene le indicazioni seguenti: a. l’elenco degli istituti d’educazione riconosciuti; b. le offerte sussidiabili di ogni istituto; c. i costi del personale determinanti per ogni istituto;
3 Abrogato
Art. 18 cpv. 1
1 Il DFGP fissa supplementi per:
a. la costruzione degli alloggi del personale indispensabili all’esercizio dell’istituto; il supplemento tiene conto del livello generale dei prezzi nella costruzione di abitazioni; b. la costruzione di una palestra; il supplemento corrisponde ai costi per la co- struzione di una palestra semplice con una superficie di 260 m2; c. la costruzione di un impianto scolastico; d. i laboratori indispensabili all’esercizio dell’istituto secondo l’impostazione e che superano i valori delle superfici già contenute nell’istituto tipo; per i laboratori utilizzati per la produzione e che a causa del loro ampliamento necessitano di una superficie maggiore è versato un ulteriore supplemento; e. l’infrastruttura minima necessaria di istituti d’educazione con non più di
15 posti; il supplemento è stabilito percentualmente;
f. lavori di sistemazione esterna e le attrezzature mobili delle nuove costru- zioni; i supplementi sono calcolati come quote percentuali dei sussidi forfe- tari per singolo posto;
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g. i costi supplementari dovuti al carattere chiuso di un istituto ed eccedenti gli abituali limiti di sicurezza previsti per un istituto (supplemento relativo alla sicurezza); il supplemento relativo alla sicurezza è fissato per singolo posto.
Art. 19 cpv. 1 e 1bis 1 Il DFGP determina i sussidi forfetari per singolo posto per i tre stabilimenti tipo seguenti: a. «stabilimento chiuso»; b. «stabilimento aperto»; c. «carcere». 1bis Gli stabilimenti del tipo «stabilimento chiuso» e «stabilimento aperto» servono esclusivamente all’esecuzione delle pene e delle misure secondo la LPPM, mentre lo stabilimento del tipo «carcere» serve solo in parte a tale scopo.
Art. 20 Supplementi relativi alla sicurezza 1 I costi supplementari dovuti al rafforzamento del carattere chiuso dello stabili- mento e quelli eccedenti gli abituali limiti delle misure di sicurezza di uno stabili- mento sono compensati con un supplemento relativo alla sicurezza per singolo posto. 2 Per i posti del massimo livello di sicurezza è concesso un ulteriore supplemento per la sicurezza.
Art. 20a Supplementi per piccoli stabilimenti e riduzioni per grandi stabilimenti 1 È concesso un supplemento percentuale del prezzo di settore per l’infrastruttura minima necessaria nei seguenti piccoli stabilimenti: a. stabilimenti del tipo «carcere» con un massimo di 39 posti; b. stabilimenti del tipo «aperto» e «chiuso» con un massimo di 49 posti. 2 Per gli stabilimenti con oltre 200 posti i prezzi di settore sono ridotti percentual- mente.
Art. 20b Supplementi per lavori di sistemazione esterna e le attrezzature mobili in caso di nuova costruzione e di trasformazione 1 In caso di costruzione di un nuovo stabilimento sono concessi supplementi per le sistemazioni esterne e le attrezzature mobili; i supplementi sono calcolati sotto forma di quote percentuali dei rispettivi sussidi forfetari per singolo posto. 2 In caso di trasformazione di uno stabilimento, i sussidi forfetari sono ridotti secon- do un coefficiente di correzione. Il coefficiente di correzione prende in considera- zione il grado d’intervento e la parte oggetto di rinnovamento. I sussidi per le siste-
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mazioni esterne e per le attrezzature mobili sono calcolati in base ai costi effettivi riconosciuti.
Art. 20c Supplementi per la costruzione di spazi destinati all’attività sportiva, di locali terapeutici e di locali destinati alla formazione 1 Per la costruzione di spazi destinati all’attività sportiva è concesso un supplemento calcolato in base alla superficie. 2 Per la costruzione di locali terapeutici negli stabilimenti chiusi, destinati specifi- camente all’esecuzione delle misure di cui all’articolo 59 capoverso 3 del Codice penale2, è concesso un supplemento calcolato in base alla superficie. 3 Per la costruzione di locali supplementari destinati alla formazione è concesso un supplemento calcolato in base alla superficie. 4 Per le aziende industriali che a causa del loro orientamento necessitano di una superficie maggiore, il valore di superficie tipo per il settore «lavoro» è aumentato.
Art. 20d Sussidio forfetario per stabilimenti destinati solo parzialmente all’esecuzione delle pene e delle misure In caso di stabilimenti che adempiono soltanto in parte i compiti previsti dall’arti- colo 2 LPPM, il sussidio forfetario è ridotto proporzionalmente al numero di giorni di permanenza dei collocati penalmente (art. 4 cpv. 3 LPPM).
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.
19 ottobre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
2 RS 311.0
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