Lexipedia

AS 2011 4731

Ordinanza sulla statistica del commercio esterno

Ordinanza sulla statistica del commercio esterno

del 12 ottobre 2011

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 15 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 19861 sulla tariffa delle dogane; visto l’articolo 5 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 19922 sulla statistica federale; vista la Convenzione internazionale del 14 dicembre 19283 concernente le statistiche economiche, emendata il 9 dicembre 1948; visto l’articolo 3 della Convenzione internazionale del 14 giugno 19834 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci; visto l’articolo 2 dell’Accordo del 26 ottobre 20045 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico, ordina:

Art. 1 Scopo

1 La statistica del commercio esterno fornisce informazioni in particolare su:

a. importazione, esportazione e transito di merci, suddivisi secondo prodotti e Paesi; b. modi di trasporto utilizzati per l’importazione, l’esportazione e il transito; c. evoluzione dei prezzi delle merci importate ed esportate; d. valuta di fatturazione delle merci importate ed esportate. 2 Essa è parte integrante delle statistiche economiche elaborate dalla Confedera- zione, in particolare della contabilità nazionale, della bilancia dei pagamenti e delle statistiche destinate all’Unione europea (EUROSTAT).

Art. 2 Competenza La statistica del commercio esterno è elaborata dalla Direzione generale delle doga- ne (DGD).

RS 632.14

2011-0702 4731

Statistica del commercio esterno RU 2011

Art. 3 Basi

1 La statistica del commercio esterno si fonda sulle dichiarazioni doganali.

2 Se i dati della dichiarazione doganale non permettono di elaborare la statistica a causa delle semplificazioni nella procedura d’imposizione doganale, della forma della dichiarazione o della natura della merce, la DGD può chiedere alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione di fornire i dati necessari.

Art. 4 Correzione di dati 1 La DGD registra nella statistica le correzioni apportate alle dichiarazioni doganali.

2 Essa rettifica i dati statistici errati.

Art. 5 Contenuto delle dichiarazioni doganali 1 Le dichiarazioni doganali scritte devono essere firmate dalla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione.

2 Fatte salve le semplificazioni nella procedura d’imposizione doganale previste

all’articolo 42 della legge del 18 marzo 20056 sulle dogane, le dichiarazioni doganali devono contenere i dati prescritti dagli articoli 6–12. 3 Il Dipartimento federale delle finanze può richiedere indicazioni supplementari, se necessarie per elaborare la statistica. Queste indicazioni devono essere pubblicate nella tariffa delle dogane.

Art. 6 Destinatario, importatore, esportatore 1 La dichiarazione doganale d’importazione deve contenere il nome del destinatario, il suo indirizzo con il numero postale di avviamento e, se il destinatario e l’importatore non sono la stessa persona, il nome e l’indirizzo di quest’ultimo. È considerata destinatario la persona fisica o giuridica domiciliata nel territorio doga- nale svizzero alla quale è consegnata la merce. È considerato importatore colui che introduce o fa introdurre per proprio conto la merce nel territorio doganale svizzero. 2 La dichiarazione doganale d’esportazione deve contenere il nome dell’esportatore e il suo indirizzo con il numero postale di avviamento. È considerato esportatore colui che spedisce o fa spedire all’estero la merce per proprio conto o per conto dell’acquirente domiciliato all’estero.

Art. 7 Designazione della merce La dichiarazione doganale d’importazione o d’esportazione deve indicare una desi- gnazione tecnica o commerciale della merce per quanto possibile precisa (nome usuale) e la corrispondente voce della tariffa delle dogane.

6 RS 631.0

4732

Statistica del commercio esterno RU 2011

Art. 8 Quantità della merce 1 La dichiarazione doganale d’importazione o d’esportazione deve indicare la massa lorda (peso lordo), la massa netta (peso effettivo) e le altre unità pertinenti, salvo disposizioni contrarie della tariffa delle dogane. 2 La dichiarazione doganale per il transito deve indicare unicamente la massa lorda; per gli animali vivi imposti secondo il numero di capi, unicamente il numero.

Art. 9 Valore della merce 1 La dichiarazione doganale deve indicare il valore statistico della merce in franchi svizzeri (valore franco frontiera svizzera). Tale valore corrisponde al prezzo fattura- to, tenuto conto degli aumenti e delle deduzioni di cui al capoverso 3. 2 Se una merce è importata o esportata senza essere stata fatturata o se l’importo fatturato non coincide con il valore effettivo, il valore corrisponde al prezzo che sarebbe fatturato a un terzo indipendente. 3 Le spese di trasporto e d’assicurazione nonché le altre spese fino al confine sviz- zero sono comprese nel valore dichiarato, mentre sono dedotti i ribassi e gli sconti (CIF all’importazione, FOB all’esportazione). Il dazio, le imposte o gli altri tributi riscossi in virtù della legislazione svizzera non sono inclusi nel valore dichiarato; all’esportazione essi sono aggiunti al valore, qualora non siano rimborsabili.

Art. 10 Paesi interessati

1 La dichiarazione doganale deve indicare:

a. all’importazione, il Paese d’origine e quello di spedizione; b. all’esportazione, il Paese di destinazione; c. nel transito, il Paese di spedizione e quello di destinazione. 2 È considerato Paese d’origine quello nel quale la merce è stata interamente otte- nuta oppure nel quale è stata effettuata l’ultima trasformazione sostanziale. 3 È considerato Paese di spedizione quello dal quale la merce è stata spedita verso il territorio doganale svizzero. 4 È considerato Paese di destinazione quello nel quale la merce è destinata a essere utilizzata, trasformata, perfezionata o lavorata in altro modo.

5 Nella dichiarazione doganale i Paesi devono essere indicati conformemente al

repertorio pubblicato dalla DGD.

Art. 11 Modi di trasporto 1 La dichiarazione doganale d’importazione o d’esportazione deve indicare il modo di trasporto utilizzato all’atto del passaggio del confine; la dichiarazione doganale per il transito, quello utilizzato per attraversare la Svizzera. 2 Nel traffico stradale, aereo e per via d’acqua deve inoltre essere indicato il codice del Paese d’immatricolazione del mezzo di trasporto.

4733

Statistica del commercio esterno RU 2011

Art. 12 Valuta di fatturazione La dichiarazione doganale d’importazione o d’esportazione deve indicare la valuta di fatturazione.

Art. 13 Controlli La DGD può chiedere alle persone soggette all’obbligo di dichiarazione di produrre tutti i documenti che permettono di verificare l’esattezza delle informazioni fornite e può consultare i libri, i documenti commerciali e altri documenti nonché le banche dati.

Art. 14 Segreto d’ufficio Tutte le persone incaricate di lavori statistici sono tenute a mantenere il segreto sui dati concernenti le persone fisiche o giuridiche di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio della loro funzione.

Art. 15 Qualità La DGD applica i criteri nazionali e internazionali in materia di qualità e valuta la qualità delle statistiche.

Art. 16 Pubblicazione dei risultati e prestazioni di servizi statistici 1 La DGD pubblica i risultati della statistica del commercio esterno in una forma adeguata per gli utenti. 2 Essa può raggruppare determinate cifre di una statistica se la loro pubblicazione particolareggiata potrebbe causare un pregiudizio grave a interessi svizzeri. 3 Essa può rinunciare al censimento statistico di quantità trascurabili di merci, sem- pre che tale misura non influenzi in modo sostanziale il valore informativo della statistica del commercio esterno e che nessun interesse economico generale vi si opponga.

4 Essa può effettuare rilevamenti speciali ed elaborare statistiche speciali.

Art. 17 Emolumenti La DGD riscuote emolumenti per la pubblicazione dei risultati e le prestazioni di servizi statistici. Il loro importo è fissato nell’ordinanza del 25 giugno 20037 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità ammini- strative della Confederazione.

Art. 18 Esecuzione La DGD è incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza.

7 RS 431.09

4734

Statistica del commercio esterno RU 2011

Art. 19 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 5 dicembre 19888 sulla statistica del commercio esterno è abrogata.

Art. 20 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

12 ottobre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

8 RU 1988 2047, 2000 611, 2007 1469, 2008 1833

4735

Statistica del commercio esterno RU 2011

4736