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AS 2011 4745

Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (Miglioramento dell’esecuzione)

Modifica del 17 giugno 2011

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 20101, decreta:

I La legge federale del 20 dicembre 19462 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Sostituzione di termini:

1. Fondo di compensazione AVS

a. Nell’articolo 14bis capoverso 3 il termine «Fondo di compensazione dell’AVS» è sostituito con il termine «Fondo di compensazione AVS». b. Negli articoli 69 capoversi 2 e 2bis, 71 capoverso 3, 95 capoverso 1, frase introduttiva, nonché 110 il termine «Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti» è sostituito con il termine «Fondo di compensazione AVS». c. Negli articoli 95 capoversi 1 lettera a e 1bis, 102 capoverso 1 lettera c,

107 capoversi 2 e 3, 108 capoverso 1, 109 capoverso 1 e 110 il termine

«Fondo di compensazione» è sostituito con il termine «Fondo di com- pensazione AVS». d. Nell’articolo 107 capoverso 1 il termine «Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti» è sostituito con il termine «Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Fondo di compensazione AVS)».

2. Concerne soltanto il testo francese.

1bis Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi al capoverso 1 lettera c.

2010-3171 4745

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Miglioramento dell’esecuzione) RU 2011

2 Non sono assicurati:

c. le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente e i dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi, se adempiono le condi- zioni di cui al capoverso 1 soltanto per un periodo relativamente breve; il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 2 cpv. 4 e 5 4 I contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa sono pari all’8,4 per cento del reddito determinante. Il contributo minimo è comunque di 774 franchi all’anno. 5 Gli assicurati senza attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condi- zioni sociali. Il contributo minimo è di 774 franchi all’anno. Il contributo massimo corrisponde a 25 volte il contributo minimo.

Art. 3 cpv. 4

4 Il capoverso 3 si applica anche agli anni civili in cui:

a. il matrimonio è contratto o sciolto; b. il coniuge che esercita un’attività lucrativa riceve o rinvia una rendita di vec- chiaia.

Art. 6, rubrica, nonché cpv. 1 e 2, primo periodo

2. Contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto

a pagare contributi 1 Gli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi versano contri- buti pari all’8,4 per cento del salario determinante. 2 I contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi possono essere riscossi, d’intesa con lo stesso, secondo il metodo previsto dall’arti- colo 14 capoverso 1. …

Art. 7 3. Salari complessivi Il Consiglio federale può stabilire salari complessivi per i familiari che lavorano nell’azienda agricola di famiglia.

Art. 8 Contributi sul reddito di un’attività lucrativa indipendente

1. Regola

1 Dal reddito di un’attività lucrativa indipendente è prelevato un contributo del 7,8 per cento. Per il calcolo del contributo il reddito è arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il reddito è inferiore a 55 700 franchi, ma è almeno di 9300 franchi l’anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,2 per cento secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.

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2 Se il reddito annuo di un’attività lucrativa indipendente è uguale o inferiore a 9200 franchi, l’assicurato deve pagare il contributo minimo di 387 franchi l’anno, salvo che tale importo sia già stato pagato sul suo salario determinante. In questo caso l’assicurato può chiedere che il contributo sul reddito dell’attività lucrativa indipendente sia riscosso al tasso più basso della tavola scalare.

Art. 9 cpv. 2 lett. d e f, nonché 4 2 Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo: d. le elargizioni fatte dal titolare dell’azienda, nel periodo di computo, a istitu- zioni previdenziali a favore del proprio personale, purché sia escluso che possano servire ad altro uso, nonché le elargizioni fatte esclusivamente a scopo di utilità pubblica; f. l’interesse del capitale proprio impegnato nell’azienda; il tasso d’interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici. 4 Le casse di compensazione aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all’articolo 8 della presente legge, all’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 19593 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) e all’articolo 27 capoverso 2 della legge del 25 settembre 19524 sulle indennità di perdita di guadagno. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili.

Art. 9bis Adeguamento della tavola scalare e del contributo minimo Il Consiglio federale può adeguare all’indice delle rendite secondo l’articolo 33ter i limiti della tavola scalare di cui all’articolo 8 e il contributo minimo di cui agli articoli 2, 8 e 10.

1 Gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 387 franchi; il contributo mas- simo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi inferiori a 387 franchi, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. Il Consiglio federale può aumentare l’importo limite in funzione delle condizioni sociali dell’assicurato per le persone che non esercitano durevolmente un’attività lucrativa a tempo pieno.

3 RS 831.20 4 RS 834.1

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2 Pagano il contributo minimo:

a. gli studenti che non esercitano un’attività lucrativa, fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono i 25 anni; b. le persone senza attività lucrativa che ricevono un reddito minimo o altre prestazioni dell’aiuto sociale pubblico; c. le persone senza attività lucrativa assistite finanziariamente da terzi. 2bis Il Consiglio federale può prevedere che altri assicurati senza attività lucrativa paghino il contributo minimo, se non si può ragionevolmente esigere ch’essi paghi- no contributi più elevati.

Art. 12 cpv. 3 3 Sono fatte salve le convenzioni internazionali e le consuetudini stabilite dal diritto internazionale concernenti: a. l’assoggettamento all’obbligo di pagare i contributi dei datori di lavoro che non hanno uno stabilimento d’impresa in Svizzera; b. l’esenzione dall’obbligo di pagare i contributi dei datori di lavoro che hanno uno stabilimento d’impresa in Svizzera.

Art. 14 cpv. 6 6 Il Consiglio federale può inoltre stabilire che sul reddito annuo di un’attività lucra- tiva indipendente esercitata a titolo accessorio, che non superi l’importo della rendita mensile massima di vecchiaia, i contributi siano prelevati soltanto a richiesta dell’as- sicurato.

Art. 16 cpv. 1, primo e secondo periodo, 2, quarto periodo, e 3 1 I contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti non pos- sono più essere né pretesi né pagati. In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA5, per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato. … 2 … L’articolo 149a capoverso 1 della legge federale dell’11 aprile 18896 sulla ese- cuzione e sul fallimento non è applicabile. … 3 Il diritto alla restituzione dei contributi indebitamente pagati si estingue un anno dopo che la persona tenuta a pagare i contributi ha avuto conoscenza dell’indebito pagamento, ma in ogni caso cinque anni dopo la fine dell’anno civile in cui ha avuto luogo il pagamento indebito. In deroga all’articolo 25 capoverso 3 LPGA, per i con- tributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine scade in ogni caso soltanto un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la tassazione

5 RS 830.1 6 RS 281.1

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fiscale determinante è passata in giudicato. Se sono stati pagati contributi paritetici su prestazioni sottoposte all’imposta federale diretta sull’utile netto delle persone giuridiche, il diritto alla restituzione si estingue, in deroga all’articolo 25 capo- verso 3 LPGA, un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la tassazione fiscale è passata in giudicato.

2bis Nel caso di persone che hanno avuto successivamente più cittadinanze, per il diritto alla rendita è determinante la cittadinanza posseduta durante la riscossione della rendita.

Art. 29quinquies cpv. 4 lett. b, nonché 5 e 6 4 Tuttavia, sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti: b. in periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l’assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti. 5 Il capoverso 4 non è applicabile all’anno civile in cui il matrimonio è contratto o sciolto. 6 Il Consiglio federale disciplina la procedura. Stabilisce in particolare quale cassa di compensazione debba procedere alla ripartizione dei redditi.

Art. 29septies cpv. 1, primo periodo, e 3, primo periodo 1 Gli assicurati che si occupano di parenti in linea ascendente o discendente o di fra- telli e sorelle che beneficiano di un assegno per grandi invalidi dell’AVS, dell’AI, dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell’assicurazione militare, con un’invalidità almeno di grado medio, hanno diritto a un accredito per compiti assi- stenziali se possono raggiungere facilmente le persone che assistono. … 3 Il Consiglio federale può precisare il criterio della facile raggiungibilità di cui al capoverso 1. …

Art. 30bis, rubrica e primo periodo Prescrizioni per il calcolo delle rendite Il Consiglio federale emana prescrizioni per il calcolo delle rendite. …

3 I redditi soggetti a contribuzione dei lavoratori sono annotati nel conto individuale sotto l’anno in cui sono stati versati. I redditi sono tuttavia annotati sotto l’anno in cui è stata esercitata l’attività lucrativa se il lavoratore:

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a. non lavora più per il datore di lavoro quando il salario gli viene versato; b. fornisce la prova che il reddito soggetto a contribuzione proviene da un’atti- vità lucrativa esercitata in un anno precedente e per la quale sono stati ver- sati contributi inferiori a quello minimo. 4 I redditi delle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, dei dipen- denti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi e delle persone senza attività lucrativa sono sempre annotati sotto l’anno per il quale sono fissati i contri- buti.

Art. 44 Versamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi 1 Di regola le rendite e gli assegni per grandi invalidi sono versati su un conto banca- rio o postale. A sua richiesta, possono essere versati direttamente al beneficiario. Il Consiglio federale disciplina la procedura. 2 Le rendite parziali il cui importo non supera il 10 per cento della rendita minima completa sono versate, in deroga all’articolo 19 capoversi 1 e 3 LPGA7, una volta all’anno posticipatamente in dicembre. L’avente diritto può chiedere un versamento mensile.

Art. 52 cpv. 2–4 2 Se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i mem- bri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno. 3 Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa di compensazione competente ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Questi termini possono essere interrotti. Il datore di lavoro può rinunciare a eccepire la prescrizione. Se il diritto penale preve- de un termine di prescrizione più lungo, si applica tale termine. 4 La cassa di compensazione competente fa valere il diritto al risarcimento del danno mediante decisione formale.

2bis Gli assicurati che cessano di esercitare un’attività lucrativa prima di raggiungere l’età ordinaria di pensionamento ma hanno raggiunto il limite d’età fissato dal Con- siglio federale restano affiliati quali persone senza attività lucrativa alla cassa di compensazione precedentemente competente. Il Consiglio federale può stabilire che il loro coniuge senza attività lucrativa e tenuto a pagare i contributi sia affiliato alla stessa cassa di compensazione. 4 Il Consiglio federale emana le disposizioni sull’affiliazione di datori di lavoro e di persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, che fanno parte di più associa- zioni professionali o che esercitano la loro attività in più di un Cantone.

7 RS 830.1

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Art. 69 cpv. 1, primo periodo 1 A copertura delle loro spese di amministrazione, le casse di compensazione prele- vano dai loro membri (datori di lavoro, persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi, persone che non esercitano un’attività lucrativa e persone assicurate facoltativa- mente secondo l’art. 2) contributi commisurati alla capacità economica delle persone tenute a pagarli. …

Art. 87, terzo comma … chiunque, nella sua qualità di datore di lavoro, versa a un lavoratore salari da cui sono stati dedotti i contributi e, invece di pagare alla cassa di compensazione i contributi dovuti dal lavoratore, li utilizza lui stesso o li adopera per soddisfare altre pretese, …

Art. 90 Notificazione delle sentenze e delle dichiarazioni di non doversi procedere Le sentenze e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate immediatamente nel loro testo integrale alla cassa di compensazione che ha denun- ciato il reato.

Art. 95 cpv. 1ter, 1quater e 2, primo periodo 1ter Il Fondo di compensazione AVS assume anche le spese sostenute dalla Confede- razione per effettuare o far effettuare studi scientifici sull’attuazione e sugli effetti della presente legge al fine di migliorare il funzionamento dell’assicurazione. 1quater Su richiesta dell’ufficio federale competente, il Fondo di compensazione AVS assume le spese per lo sviluppo di applicazioni informatiche che comportino agevo- lazioni sia per le casse di compensazione sia per gli assicurati e i datori di lavoro. 2 Il Fondo di compensazione AVS assume le tasse postali derivanti dall’applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. …

Art. 107 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese.

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II

Disposizione transitoria della modifica del 17 giugno 2011 Computo delle deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale L’articolo 9 capoverso 4 si applica a tutti i redditi provenienti da un’attività lucrativa indipendente comunicati dalle autorità fiscali dopo l’entrata in vigore della presente modifica.

III La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

IV

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011 Consiglio nazionale, 17 giugno 2011 Il presidente: Hansheiri Inderkum Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

6 ottobre 2011.8

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.

19 ottobre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

8 FF 2011 4337

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Allegato (cifra III)

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 23 giugno 20069 sull’armonizzazione dei registri

Art. 2 cpv. 1 lett. f

1 La presente legge si applica ai seguenti registri:

f. il registro delle prestazioni complementari dell’Ufficio centrale di compen- sazione.

2. Legge federale del 19 giugno 195910 sull’assicurazione per l’invalidità

1bis Le persone senza attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condi- zioni sociali. Il contributo minimo è di 65 franchi all’anno se sono assicurate obbli- gatoriamente e di 130 franchi all’anno se sono assicurate facoltativamente in virtù dell’articolo 2 LAVS. Il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo dell’assicurazione obbligatoria.

Art. 6 cpv. 3

3 Nel caso di persone che hanno avuto successivamente più cittadinanze, per il

diritto alle prestazioni è determinante la cittadinanza posseduta durante la riscos- sione delle prestazioni.

Art. 25 cpv. 1 lett. c

1 Sulle indennità giornaliere sono pagati contributi:

c. all’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno;

9 RS 431.02 10 RS 831.20

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3. Legge federale del 6 ottobre 200611 sulle prestazioni complementari

all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

Art. 4 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), nonché lett. a, abis, ater e b

1 Le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA12)

hanno diritto a prestazioni complementari se: a. ricevono una rendita di vecchiaia dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS); abis. hanno diritto a una rendita vedovile dell’AVS, finché non hanno ancora rag- giunto l’età di pensionamento prevista dall’articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 194613 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), o hanno diritto a una rendita per orfani dell’AVS; ater. in virtù dell’articolo 24b LAVS, ricevono una rendita vedovile in luogo di una rendita di vecchiaia; b. avrebbero diritto a una rendita dell’AVS se:

1. avessero compiuto il periodo di contributo minimo previsto dall’arti-

colo 29 capoverso 1 LAVS, o

2. la persona deceduta l’avesse compiuto, purché le persone vedove od

orfane non abbiano ancora raggiunto l’età di pensionamento prevista dall’articolo 21 LAVS;

Art. 5 cpv. 4 4 Gli stranieri che non sono rifugiati o apolidi e non sono contemplati dal capo- verso 3 hanno diritto a prestazioni complementari soltanto se oltre al termine d’attesa di cui al capoverso 1 adempiono una delle condizioni di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere a, abis, ater, b numero 2 o c oppure le condizioni di cui all’arti- colo 4 capoverso 2.

Art. 26a Registro delle prestazioni complementari L’Ufficio centrale di compensazione tiene un registro dei beneficiari di prestazioni complementari.

11 RS 831.30 12 RS 830.1 13 RS 831.10

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4. Legge federale del 20 marzo 198114 sull’assicurazione

contro gli infortuni

Art. 22 Revisione della rendita In deroga all’articolo 17 capoverso 1 LPGA15, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui l’avente diritto riceve una rendita di vecchiaia dell’AVS, ma al più tardi dal momento in cui lo stesso raggiunge l’età di pensionamento secondo l’arti- colo 21 della legge federale del 20 dicembre 194616 sull’assicurazione per la vec- chiaia e per i superstiti.

5. Legge federale del 19 giugno 199217 sull’assicurazione militare

Art. 41 cpv. 1 1 La rendita è assegnata per una durata determinata o indeterminata. Il Consiglio federale designa nell’ordinanza i casi in cui è esclusa l’assegnazione di una rendita permanente, segnatamente quando l’assicurato ha raggiunto l’età di pensionamento secondo l’articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 194618 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

Art. 43 cpv. 1 1 Mediante ordinanza, il Consiglio federale adegua integralmente all’indice dei salari nominali determinato dall’Ufficio federale di statistica le rendite accordate per una durata indeterminata agli assicurati che non hanno ancora raggiunto l’età di pensio- namento secondo l’articolo 21 LAVS19, nonché le rendite dei coniugi e degli orfani degli assicurati deceduti che, al momento dell’adeguamento, non avrebbero ancora raggiunto tale età.

Art. 47 cpv. 1

1 Dal momento in cui l’assicurato invalido ha raggiunto l’età di pensionamento

secondo l’articolo 21 LAVS20, la rendita d’invalidità accordatagli per una durata indeterminata è pagata come rendita di vecchiaia ed è calcolata in base alla metà del guadagno annuo determinante la rendita (art. 28 cpv. 4).

14 RS 832.20 15 RS 830.1 16 RS 831.10 17 RS 833.1 18 RS 831.10 19 RS 831.10 20 RS 831.10

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Art. 51 cpv. 4 4 Se un assicurato che beneficiava di una rendita d’invalidità o di vecchiaia dell’assi- curazione militare muore dopo aver raggiunto l’età di pensionamento secondo l’arti- colo 21 LAVS21, per il calcolo della rendita per superstiti è determinante il guada- gno annuo che serviva da base al calcolo della rendita d’invalidità. Se un assicurato che non beneficiava di una rendita d’invalidità o di vecchiaia dell’assicurazione militare muore dopo aver raggiunto l’età di pensionamento secondo l’articolo 21 LAVS, non sussiste nessun diritto a una rendita per superstiti.

6. Legge del 25 settembre 195222 sulle indennità di perdita di guadagno

Art. 27 cpv. 1 e 2 1 Sono tenuti a pagare i contributi gli assicurati e i datori di lavoro di cui agli artico- li 3 e 12 della legge sull’AVS23, eccettuate le persone assicurate secondo l’articolo 2 della legge sull’AVS. 2 Per il calcolo dei contributi sono applicabili per analogia le disposizioni della legge sull’AVS. Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare dei contributi tenendo conto dell’articolo 28. Il contributo sul reddito di un’attività lucrativa non può tuttavia eccedere lo 0,5 per cento. Gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo non può eccedere 23 franchi all’anno. Il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. I contributi di questi assicurati e i contributi calcolati secondo la tavola scalare sono graduati nello stesso modo dei contributi dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. In tale ambito è mantenuto il rapporto tra la percen- tuale summenzionata e il tasso non ridotto di contribuzione giusta l’articolo 8 capo- verso 1 della legge sull’AVS. L’articolo 9bis della legge sull’AVS è applicabile per analogia.

7. Legge del 25 giugno 198224 sull’assicurazione contro la

disoccupazione

Art. 2 cpv. 1 lett. a e 2 lett. a, c, d e f 1 È tenuto a pagare i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione (assicura- zione):

21 RS 831.10 22 RS 834.1 23 RS 831.10 24 RS 837.0

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a. il salariato (art. 10 LPGA25) che è assicurato e tenuto a pagare contributi per il reddito di un’attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre

194626 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);

2 Sono esonerati dall’obbligo di pagare i contributi:

a. abrogata c. i lavoratori, dalla fine del mese in cui raggiungono l’età di pensionamento secondo l’articolo 21 LAVS; d. i datori di lavoro per i salari pagati alle persone di cui alle lettere b e c; f. le persone assicurate secondo l’articolo 2 LAVS.

Art. 22a cpv. 2, primo periodo 2 La cassa deduce dall’indennità la quota dei contributi del lavoratore all’assicura- zione per la vecchiaia e per i superstiti, all’assicurazione per l’invalidità e all’ordi- namento delle indennità per perdita di guadagno e la versa alla competente cassa di compensazione AVS unitamente alla quota, a suo carico, del datore di lavoro. …

25 RS 830.1 26 RS 831.10

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