Lexipedia

AS 2011 4771

AS 2011 4771

Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI)

Modifica del 19 ottobre 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

Art. 50 cpv. 3

3 Se il Consiglio federale prolunga la durata massima dell’indennità per lavoro

ridotto (art. 35 cpv. 2 LADI e 57b OADI), per ogni periodo di conteggio dalla per- dita di lavoro computabile è dedotto un giorno di attesa.

Art. 57b Durata massima dell’indennità (art. 35 cpv. 2 LADI)

La durata massima dell’indennità per lavoro ridotto è prolungata di sei periodi di conteggio.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012 con effetto sino al 31 dicem- bre 2013.

19 ottobre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 837.02

2011-1995 4771

Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione RU 2011

AS 2011 4771 | Lexipedia | Lexipedia