AS 2011 4797
Legge federale sul riconoscimento di convenzioni private per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
Legge federale sul riconoscimento di convenzioni private per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
del 17 giugno 2011
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 agosto 20102, decreta:
Art. 1 Oggetto del riconoscimento Il Consiglio federale è autorizzato a riconoscere le convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio stipulate tra istituzioni private se, per lo stesso oggetto, è esclusa la conclusione di un trattato internazio- nale.
Art. 2 Condizioni Il riconoscimento di una convenzione secondo l’articolo 1 presuppone che: a. la reciprocità sia garantita; b. la convenzione sia compatibile con la politica svizzera in materia di conven- zioni per evitare le doppie imposizioni; e c. le commissioni competenti del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati abbiano approvato il riconoscimento; se le decisioni delle commissioni sono divergenti, l’articolo 95 della legge del 13 dicembre 20023 sul Parla- mento si applica per analogia.
Art. 3 Revoca del riconoscimento Il Consiglio federale può revocare in ogni momento il riconoscimento di una con- venzione se: a. la reciprocità non è più garantita; b. le disposizioni della convenzione sono state gravemente violate; o c. la tutela degli interessi del Paese lo esige.
RS 672.3
2010-0642 4797
Riconoscimento di convenzioni private intese a evitare le doppie imposizioni RU 2011 in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. LF
Art. 4 Applicabilità Se riconosciuta dal Consiglio federale, una convenzione è applicabile a tutto il territorio svizzero.
Art. 5 Pubblicazione 1 Ogni decisione del Consiglio federale concernente il riconoscimento o la revoca del riconoscimento è pubblicata nel Foglio federale.
2 La convenzione è pubblicata con la decisione di riconoscimento.
Art. 6 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 17 giugno 2011 Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011 Il presidente: Jean-René Germanier Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
6 ottobre 2011.4
2 La presente legge entra in vigore il 15 novembre 2011.5
9 novembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
4 FF 2011 4415 5 Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del