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AS 2011 4799

Ordinanza sull'energia

Ordinanza sull’energia (OEn)

Modifica del 19 ottobre 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza sull’energia del 7 dicembre 19981 è modificata come segue:

Art. 1 lett. p e q Nella presente ordinanza i seguenti termini significano: p. commercializzazione: la prima immissione sul mercato svizzero di impianti, veicoli o apparecchi prodotti in serie, a titolo oneroso o gratuito; è equiparata alla commercializzazione la prima messa in offerta di tali impianti, veicoli o apparecchi; q. cessione: l’ulteriore alienazione a titolo professionale sul mercato svizzero di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie; è equiparata alla cessione l’ulteriore messa in offerta di tali impianti, veicoli o apparecchi in vista della loro alienazione a titolo professionale.

Art. 10, rubrica, cpv. 1 e 2, frase introduttiva Esigenze in materia di efficienza energetica e di commercializzazione 1 Le esigenze in materia di efficienza energetica e di commercializzazione di im- pianti e apparecchi sono disciplinate nelle appendici 2.1–2.14.

2 Chi commercializza o cede impianti e apparecchi secondo le appendici 2.1–2.14

deve:

Art. 11 cpv. 1, frase introduttiva e lett. e

1 Chi commercializza o cede impianti, veicoli e apparecchi che, conformemente

all’articolo 7 capoverso 1, soggiacciono alla procedura di omologazione energetica deve indicare il relativo consumo di energia. Inoltre: e. per le lampade devono essere fornite informazioni in merito alle prestazioni e alle sostanze contenute.

1 RS 730.01

2011-0575 4799

Ordinanza sull’energia RU 2011

Art. 22 Controlli successivi e provvedimenti 1 L’UFE controlla se l’etichettatura dell’elettricità, il calcolo, la compensazione e il trasferimento dei costi e gli impianti e apparecchi commercializzati e ceduti corri- spondono alle prescrizioni della presente ordinanza. A questo scopo effettua indagini a campione ed esamina le indicazioni fondate relative a presunte irregolarità. 2 Esso è in particolare autorizzato a richiedere i documenti e le informazioni neces- sari, a prelevare campioni e a disporre verifiche per comprovare la conformità, per controllare le condizioni di raccordo per le energie fossili e rinnovabili e per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili, e per controllare le gare pubbliche e le garanzie contro i rischi.

3 L’UFE può ordinare un’omologazione energetica se una persona che commercia-

lizza o cede impianti o apparecchi non presenta o presenta soltanto in parte i docu- menti richiesti entro il termine che esso ha stabilito. La persona che ha commercia- lizzato o ceduto il prodotto sostiene i costi. 4 Se risulta dal controllo o dall’esame che sono state violate prescrizioni della pre- sente ordinanza, l’UFE decide le misure adeguate. Può vietare la commercializza- zione e la cessione, ordinare il ritiro, il sequestro e la confisca nonché pubblicare le misure che ha preso.

Art. 28 lett. a È punito secondo l’articolo 28 della legge chiunque, intenzionalmente o per negli- genza: a. commercializza o cede illegalmente impianti e apparecchi (art. 10);

II Le appendici 2.2–2.11 e 3.4 sono sostituite dalla versione qui annessa.

III Alla presente ordinanza sono aggiunte le appendici 2.12–2.14 secondo la versione qui annessa.

IV L’appendice 3.8 è modificata secondo la versione qui annessa.

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Ordinanza sull’energia RU 2011

V La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.

19 ottobre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Ordinanza sull’energia RU 2011

Appendice 2.2 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di frigoriferi e congelatori elettrici con raccordo alla rete e relative combinazioni

1 Campo d’applicazione

1.1 La presente appendice si applica ai frigoriferi e ai congelatori elettrici con raccordo alla rete (qui di seguito frigoriferi e congelatori) e alle relative combinazioni con una capacità utile in acqua compresa fra i 10 e i 1500 litri; si applica anche agli apparecchi commercializzati non destinati all’uso domestico oppure alla refrigerazione degli alimenti.

1.2 Sono esclusi:

a. gli apparecchi che sono alimentati principalmente con fonti di energia diverse dalla corrente elettrica; b. i pezzi unici su misura; c. gli apparecchi per applicazioni nel settore delle prestazioni di servizi in cui il prelievo degli alimenti refrigerati viene rilevato da sensori elettro- nici e le cui informazioni vengono automaticamente trasmesse tramite una connessione di rete a un sistema di controllo remoto per la contabi- lità delle giacenze; d. gli apparecchi la cui funzione principale non è la refrigerazione degli alimenti, ad esempio dispenser di cubetti di ghiaccio oppure di bevande fredde come apparecchi singoli.

2 Esigenze per la commercializzazione

2.1 Gli apparecchi ai sensi del punto 1.1 possono essere commercializzati se il

loro indice dell’efficienza energetica IEE conformemente agli allegati I, VI, VIII e IX del regolamento delegato (UE) n.1060/20102 è inferiore a 42 e inferiore a 33 dal 1° gennaio 2013.

2.2 Gli apparecchi ad assorbimento e gli apparecchi di refrigerazione non a

compressore possono inoltre essere commercializzati se la loro capacità utile in acqua è inferiore a 60 litri e il loro indice dell’efficienza energetica IEE conformemente agli allegati I, VI, VIII e IX del regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 è inferiore a 125 e inferiore a 110 dal 1° luglio 2015.

2 Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico, GU L 314 del 30.11.2010, pag. 17.

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Ordinanza sull’energia RU 2011

2.3 I frigoriferi cantina considerati tali ai sensi del regolamento (CE)

n. 643/20093 possono inoltre essere commercializzati se il loro indice di efficienza energetica IEE conformemente agli allegati I, VI, VIII e IX del regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 è inferiore a 55 a partire dal 1° gennaio 2013.

3 Procedura d’omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati secondo la norma europea EN 1534.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera; b. descrizione dell’apparecchio; c. dichiarazione che l’apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2; d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. tutti i dati necessari per identificare l’apparecchio in modo univoco; b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteri- stiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, il volume (o i volumi), le caratteristiche del compressore (o dei compressori) e altre parti- colarità; c. le istruzioni per l’uso;

3 Regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione del 22 luglio 2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (Testo rilevante ai fini del SEE), GU L 191 del 23.7.2009, pag. 53, rettifi- cata tramite rettifica, GU L 226 del 28.8.2009, pag. 23 4 Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l’Associazione per l’elettrotecnica, la tecnica energetica e l’informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

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Ordinanza sull’energia RU 2011

d. i risultati delle misure del consumo di energia effettuate conformemente alla norma europea EN 1535 e la relativa classificazione in base agli allegati I, II, III, IV, VI, VIII e IX del regolamento delegato (UE) n. 1060/20106; e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologa- zione allestiti da terzi.

6 Servizio d’omologazione

L’Ufficio federale riconosce un servizio d’omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio: a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati; b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato; c. disponga dei locali e dell’apparecchiatura appropriati; d. gestisca un sistema di documentazione appropriato; e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

7.1 L’indicazione del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno EU, devono essere conformi agli allegati I, II, III, IV, VI, VIII e IX del regolamento delegato (UE) n. 1060/20107. Gli eventuali contrasse- gni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

7.2 Chiunque commercializza o cede frigoriferi e congelatori deve provvedere

affinché l’etichettaEnergia figuri sui modelli d’esposizione di detti apparec- chi, sull’imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l’uso, offerte in Internet, ecc.).

8 Regolamentazione transitoria

8.1 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice8

valide il 31 dicembre 2011 non possono più essere commercializzati né ceduti.

8.2 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice

valide a partire dal 1° gennaio 2012 possono essere commercializzati al più tardi fino al 30 giugno 2012 in conformità alle esigenze della stessa valide

5 Vedi nota al n. 3.

6 Vedi nota al n. 2.1.

7 Vedi nota al n. 2.1.

8 RU 2002 181, 2009 3473 6837, 2010 6125

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Ordinanza sull’energia RU 2011

fino al 31 dicembre 2011 e possono essere ceduti non oltre il 31 dicembre 2013.

8.3 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice

valide a partire dal 1° gennaio 2013 possono essere ceduti non oltre il 31 dicembre 2014.

8.4 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice

valide a partire dal 1° gennaio 2015 possono essere ceduti non oltre il 31 dicembre 2017.

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Ordinanza sull’energia RU 2011

Appendice 2.3 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di lampade elettriche per uso domestico con raccordo alla rete (fonti di luce)

1 Campo d’applicazione

1.1 La presente appendice si applica alle lampade elettriche per uso domestico

con raccordo alla rete (lampade a incandescenza e lampade fluorescenti con starter integrato) nonché alle lampade fluorescenti per uso domestico (com- presi i tubi fluorescenti e le lampade fluorescenti compatte senza starter integrato), anche quando sono destinate a uso non domestico, nonché ad altre tecnologie per lampade se destinate a uso domestico. 1.2 Le esigenze secondo il numero 7.1 lettere a e b non si applicano alle seguenti lampade: a. lampade che producono un flusso luminoso superiore a 6500 lumen (lm); b. lampade la cui potenza assorbita è inferiore a 4 watt (W); c. lampade con riflettore; d. lampade commercializzate principalmente per un’utilizzazione con altre fonti di energia, come ad esempio le pile; e. lampade commercializzate per una funzione principale che non è la produzione di luce visibile (lunghezza d’onda dello spettro tra 400 e

800 nm);

f. lampade commercializzate in quanto parti di un prodotto la cui funzione principale non è la produzione di luce. Tuttavia, quando le lampade sono commercializzate o cedute separatamente (ad es. come pezzi di ricambio), si applica la presente appendice.

1.3 Le esigenze secondo il numero 2 non si applicano alle lampade di cui all’ar-

ticolo 1 lettere a–g del regolamento (CE) n. 244/20099.

2 Esigenze per la commercializzazione

Le lampade di cui al numero 1.1 possono essere commercializzate se soddi- sfano le esigenze dell’articolo 13 e degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 244/200910.

9 Regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico, GU L 76 del 24.3.2009, pag. 3, modificata l’ultima volta dal regola- mento (CE) n. 859/2009 della Commissione, (GU L 247 del 19.9.2009, pag. 3).

10 Vedi nota al n. 1.3.

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Ordinanza sull’energia RU 2011

3 Procedura d’omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche delle lampade designate nel numero 1.1 sono misurati secondo le pertinenti norme europee EN11.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera; b. descrizione dell’apparecchio; c. dichiarazione che l’apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2; d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. una descrizione generale della lampada; b. i progetti, disegni e piani di fabbricazione, segnatamente di pezzi, gruppi di montaggio e circuiti; c. le descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e piani nonché del funzionamento del prodotto; d. un elenco delle norme applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze di cui al numero 2; e. i risultati dei calcoli di costruzione e delle verifiche fatte; f. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologa- zione allestiti da terzi.

6 Servizio d’omologazione

L’Ufficio federale riconosce un servizio d’omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio: a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati; b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato;

11 Il testo delle norme EN può essere ottenuto presso l’Associazione per l’elettrotecnica, la tecnica energetica e l’informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

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Ordinanza sull’energia RU 2011

c. disponga dei locali e dell’apparecchiatura appropriati; d. gestisca un sistema di documentazione appropriato; e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

7.1 L’indicazione del consumo di energia e l’etichettatura devono essere con-

formi, fatta eccezione per il contrassegno EU: a. alla direttiva 2010/30/UE12; b. alla direttiva 98/11/CE13 e c. all’allegato II, numero 3 del regolamento (CE) n. 244/200914. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE pos- sono essere mantenuti.

7.2 Chiunque commercializza o cede lampade deve provvedere affinché l’eti-

chettaEnergia figuri sui modelli d’esposizione di detti apparecchi, sull’im- ballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l’uso, offerte in Internet, ecc.). In particolare, sull’imballaggio devono essere riportate anche le informazioni di cui al 7.1 lettera c.

8 Regolamentazione transitoria

8.1 Le lampade che non soddisfano le esigenze della presente appendice15

valide il 31 dicembre 2011 non possono più essere commercializzate né cedute.

8.2 Le lampade che non soddisfano le esigenze della presente appendice valide

a partire dal 1° settembre 2012 possono essere cedute non oltre il 31 agosto 2014.

8.3 Le lampade che non soddisfano le esigenze della presente appendice valide

a partire dal 1° settembre 2013 possono essere cedute non oltre il 31 agosto 2015.

8.4 Le lampade che non soddisfano le esigenze della presente appendice valide

a partire dal 1° settembre 2016 possono essere cedute non oltre il 31 agosto 2018.

12 Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 con- cernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, GU L

153 del 18.6.2010, pag. 1.

13 Direttiva 98/11/CE della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante l’efficienza energetica delle lampade per uso domestico, GU L 71 del 10.3.1998, pag. 1.

14 Vedi nota al n. 1.3.

15 RU 2009 3473 6837, 2010 6125

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Ordinanza sull’energia RU 2011

Appendice 2.4 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di lavatrici domestiche elettriche con raccordo alla rete

1 Campo d’applicazione

1.1 La presente appendice si applica alle lavatrici domestiche elettriche con

raccordo alla rete.

1.2 Sono esclusi:

gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia.

2 Esigenze per la commercializzazione

Gli apparecchi designati al numero 1.1 possono essere commercializzati se sod- disfano le esigenze dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1015/201016.

3 Procedura d’omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati secondo l’articolo 2 e gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1015/201017 e la norma europea EN 6045618.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera; b. descrizione dell’apparecchio; c. dichiarazione che l’apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2; d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

16 Regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Con- siglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico, GU L 293 dell’11.11.2010, pag. 21.

17 Vedi nota al n. 2.

18 Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l’Associazione per l’elettrotecnica, la tecnica energetica e l’informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

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Ordinanza sull’energia RU 2011

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. tutti i dati necessari per identificare l’apparecchio in modo univoco; b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteri- stiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, i volumi e altre particolarità; c. le istruzioni per l’uso; d. i risultati delle misure del consumo di energia e di altre caratteristiche degli apparecchi effettuate conformemente alla norma europea EN 6045619, all’articolo 2 e agli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1015/201020 e all’articolo 2, nonché agli allegati da I a VII, del regolamento delegato (UE) n. 1061/201021, nonché la relativa classificazione in base a quest’ultimo; e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologa- zione allestiti da terzi.

6 Servizio d’omologazione

L’Ufficio federale riconosce un servizio d’omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio: a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati; b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato; c. disponga dei locali e dell’apparecchiatura appropriati; d. gestisca un sistema di documentazione appropriato; e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Indicazioni ed etichettatura

7.1 L’indicazione dell’efficienza energetica e di altre caratteristiche degli appa- recchi così come l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno EU, devono essere conformi all’articolo 2 e agli allegati da I a VII del regola- mento delegato (UE) n. 1061/201022. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

19 Vedi nota al n. 3.

20 Vedi nota al n. 2.

21 Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavatrici per uso domestico, GU L 314 del 30.11.2010, pag. 47.

22 Vedi nota al n. 5 lett. d.

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Ordinanza sull’energia RU 2011

7.2 Chiunque commercializza o cede lavatrici domestiche deve provvedere

affinché l’etichettaEnergia figuri sui modelli d’esposizione di detti apparec- chi, sull’imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l’uso, offerte in Internet, ecc.).

8 Regolamentazione transitoria

8.1 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice23

valide il 31 dicembre 2011 non possono più essere commercializzati né ceduti.

8.2 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice

valide dal 1° gennaio 2012 possono essere commercializzati in base alle esi- genze della stessa valide fino al 31 dicembre 2011, al massimo sino al 30 giugno 2012 e ceduti non oltre il 31 dicembre 2013.

8.3 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice

valide a partire dal 1° dicembre 2013 possono essere ceduti non oltre il 30 novembre 2015.

23 RU 2009 3473 6837, 2010 6125

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Ordinanza sull’energia RU 2011

Appendice 2.5 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione delle asciugabiancheria domestiche elettriche con raccordo alla rete

1 Campo d’applicazione

1.1 La presente appendice si applica alle asciugabiancheria domestiche elettri-

che con raccordo alla rete. 1.2 Gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia non rientrano nel campo d’applicazione della presente appendice.

2 Esigenze per la commercializzazione

Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se, in base alle procedure di omologazione conformemente alla norma europea EN 6112124 e alla direttiva 95/13/CE25, per il ciclo di programma «cotone asciutto» consumano al massimo 0,51 kWh di energia elettrica per ogni kg di carico. Per le asciugabianche- ria che funzionano in base al principio di condensazione questo valore è pari a 0,55 kWh/kg di carico.

3 Procedura d’omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati secondo la norma europea EN 6112126.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera; b. descrizione dell’apparecchio;

24 Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l’Associazione per l’elettrotecnica, la tecnica energetica e l’informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf, 25 Direttiva 95/13/CE della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria ad uso domestico, GU L 136 del 21.6.1995, pag. 28; modificata l’ultima volta dalla direttiva 2006/80/CE, GU L 362 del 30.12.2006, pag. 67. 26 Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l’Associazione per l’elettrotecnica, la tecnica energetica e l’informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

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Ordinanza sull’energia RU 2011

c. dichiarazione che l’apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2; d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. tutti i dati necessari per identificare l’apparecchio in modo univoco; b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteri- stiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, i volumi, il principio di asciugatura e altre particolarità; c. le istruzioni per l’uso; d. i risultati delle misure del consumo di energia effettuate conformemente alla norma europea EN 6112127 e la relativa classificazione in base alla diretti- va 95/13/CE28; e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologa- zione allestiti da terzi.

6 Servizio d’omologazione

L’Ufficio federale riconosce un servizio d’omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio: a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati; b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato; c. disponga dei locali e dell’apparecchiatura appropriati; d. gestisca un sistema di documentazione appropriato; e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

27 Vedi nota al n. 3.

28 Vedi nota al n. 2.

4813

Ordinanza sull’energia RU 2011

7 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

7.1 L’indicazione del consumo di energia e l’etichettatura devono essere con-

formi, fatta eccezione per il contrassegno EU: a. alla direttiva 2010/30/UE29 e b. alla direttiva 95/13/CE 30. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE pos- sono essere mantenuti.

7.2 Chiunque commercializza o cede asciugabiancheria domestiche deve prov-

vedere affinché l’etichettaEnergia figuri sui modelli d’esposizione, sull’imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l’uso, offerte in Internet, ecc.).

8 Disposizione finale

Gli apparecchi non conformi al numero 2 della presente appendice non possono più essere commercializzati né ceduti.

29 Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.

30 Vedi nota al n. 2.

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Ordinanza sull’energia RU 2011

Appendice 2.6 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione delle lavasciugatrici domestiche combinate con raccordo alla rete

1 Campo d’applicazione

1.1 La presente appendice si applica alle lavasciugatrici domestiche combinate

con raccordo alla rete. 1.2 Gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia non rientrano nel campo d’applicazione della presente appendice.

2 Esigenze per la commercializzazione

Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se consumano al massimo 0,93 kWh di energia elettrica per ogni kg di biancheria per un ciclo completo di operazione (lavaggio, centrifugazione e asciugatura) con ciclo normale «cotone a 60°C» e ciclo di asciugatura «cotone asciutto», conformemente alle defi- nizioni e alla procedura d’omologazione di cui alla direttiva 96/60/CE31 e alla norma EN 5022932.

3 Procedura d’omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati secondo la norma europea EN 5022933.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera; b. descrizione dell’apparecchio; c. dichiarazione che l’apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;

31 Direttiva 96/60/CE della Commissione, del 19 settembre 1996, recante modalità

d’applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche, GU L 266 del 18.10.1996, pag. 1; modificata l’ultima volta dalla direttiva 2006/80/CE, GU L 362 del 20.12.2006, pag. 67. 32 Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l’Associazione per l’elettrotecnica, la tecnica energetica e l’informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf. 33 Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l’Associazione per l’elettrotecnica, la tecnica energetica e l’informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

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Ordinanza sull’energia RU 2011

d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. tutti i dati necessari per identificare l’apparecchio in modo univoco; b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteri- stiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, i volumi, il principio di asciugatura e altre particolarità; c. le istruzioni per l’uso; d. i risultati delle misurazioni del consumo di energia effettuate conformemente alla norma europea EN 5022934 e la relativa classificazione in base alla direttiva 96/60/CE35; e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologa- zione allestiti da terzi.

6 Servizio d’omologazione

L’Ufficio federale riconosce un servizio d’omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio: a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati; b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato; c. disponga dei locali e dell’apparecchiatura appropriati; d. gestisca un sistema di documentazione appropriato; e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Indicazioni ed etichettatura

7.1 L’indicazione del consumo di energia e dell’effetto pulente nonché l’eti-

chettatura devono essere conformi, fatta eccezione per il contrassegno EU: a. alla direttiva 2010/30/UE36 e

34 Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l’Associazione per l’elettrotecnica, la tecnica energetica e l’informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

35 Vedi nota al n. 2.

36 Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 con- cernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, GU L

153 del 18.6.2010, pag. 1.

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Ordinanza sull’energia RU 2011

b. alla direttiva 96/60/CE37. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE pos- sono essere mantenuti.

7.2 Chiunque commercializza o cede lavasciugatrici domestiche combinate deve

provvedere affinché l’etichettaEnergia figuri sui modelli d’esposizione, sull’imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l’uso, offerte in Internet, ecc.).

8 Disposizione finale

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze del numero 2 non possono più essere commercializzati né ceduti.

37 Vedi nota al n. 2.

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Ordinanza sull’energia RU 2011

Appendice 2.7 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione dei forni elettrici con raccordo alla rete

1 Campo d’applicazione

1.1 La presente appendice si applica ai forni elettrici con raccordo alla rete.

1.2 Sono esclusi:

a. gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia; b. gli apparecchi portatili non destinati ad installazioni componibili fisse e con massa inferiore ai 18 kg.

2 Esigenze per la commercializzazione

Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se il loro consumo di energia, determinato conformemente all’articolo 2 e all’allegato II della direttiva 2002/40/CE38 e alla norma EN 5030439, è inferiore a: a. per apparecchi con compartimenti di piccolo volume con un volume netto inferiore a 35 litri: 0,80 kWh di energia elettrica; b. per apparecchi con compartimenti di medio volume con un volume netto compreso fra 35 e meno di 65 litri: 1,00 kWh di energia elettrica; c. per apparecchi con compartimenti di grande volume con un volume di

65 litri o più: 1,40 kWh di energia elettrica.

3 Procedura d’omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati secondo la norma europea EN 5030440.

38 Direttiva 2002/40/CE, dell’8 maggio 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico, GU L 128 del 15.5.2002, pag. 45; modifi- cata l’ultima volta dalla direttiva 2006/80/CE, GU L 362 del 20.12.2006, pag. 62. 39 Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l’Associazione per l’elettrotecnica, la tecnica energetica e l’informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf. 40 Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l’Associazione per l’elettrotecnica, la tecnica energetica e l’informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

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4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera; b. descrizione dell’apparecchio; c. dichiarazione che l’apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2; d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. tutti i dati necessari per identificare l’apparecchio in modo univoco; b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteri- stiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, i volumi, le caratteristiche della ventilazione e dell’isolamento nonché altre particolarità; c. le istruzioni per l’uso; d. i risultati delle misurazioni del consumo di energia effettuate conformemente alla norma europea EN 5030441 e la relativa classificazione in base all’articolo 2 e agli allegati da I a IV della direttiva 2002/40/CE42; e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologa- zione allestiti da terzi.

6 Servizio d’omologazione

L’Ufficio federale riconosce un servizio d’omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio: a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati; b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato; c. disponga dei locali e dell’apparecchiatura appropriati; d. gestisca un sistema di documentazione appropriato; e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

41 Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l’Associazione per l’elettrotecnica, la tecnica energetica e l’informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

42 Vedi nota al n. 2.

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7 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

7.1 L’indicazione del consumo di energia e l’etichettatura devono essere con-

formi, fatta eccezione per il contrassegno UE: a. alla direttiva 2010/30/UE43 e b. all’articolo 2 e agli allegati da I a IV della direttiva 2002/40/CE44. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE pos- sono essere mantenuti.

7.2 Chiunque commercializza o cede forni elettrici deve provvedere affinché

l’etichettaEnergia figuri sui modelli d’esposizione, sull’imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l’uso, offerte in Internet, ecc.).

8 Disposizione finale

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze del numero 2 della presente appendi- ce non possono più essere commercializzati né ceduti.

43 Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, GU L

153 del 18.6.2010, pag. 1.

44 Vedi nota al n. 2.

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Appendice 2.8 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete nei modi stand-by e spento

1 Campo d’applicazione

1.1 In conformità all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1275/200845, la presente appendice si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche domesti- che e da ufficio prodotte in serie che dipendono dall’energia proveniente dalla fonte di alimentazione principale per funzionare come previsto.

1.2 Sono escluse:

a. le apparecchiature di tecnologia dell’informazione che non sono con- formi alla classe B della norma EN 55022:200646; b. le apparecchiature di tecnologia dell’informazione che sono progettate per essere usate con una tensione nominale superiore a 300 volt; c. pezzi singoli che non vengono commercializzati su larga scala; d. apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche o da ufficio com- mercializzate con un alimentatore esterno a bassa tensione, con una ten- sione di uscita inferiore a 6 volt e un’intensità di corrente di uscita di almeno 550 milliampere.

2 Esigenze per la commercializzazione

2.1 Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se

soddisfano le esigenze dell’articolo 2 e degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1275/200847.

2.2 Dal 1° gennaio 2010 gli apparecchi devono soddisfare le esigenze dell’alle-

gato II numero 1 del regolamento (CE) n. 1275/2008 e dal 1° gennaio 2013 le esigenze dell’allegato II numero 2 di detto regolamento.

45 Regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroni- che domestiche e da ufficio, GU L 339 del 18.12.2008, pag. 45; modificato per l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 642/2009, GU L 191 del 23.7.2009, pag. 42.

46 Il testo delle norme EN e IEC può essere ottenuto presso l’Associazione per

l’elettrotecnica, la tecnica energetica e l’informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1,

8320 Fehraltorf.

47 Vedi nota al n 1.1.

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3 Procedura d’omologazione energetica

La potenza assorbita e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurate secondo il numero 5 della norma IEC 6208748 della Commissione Elettrotecnica Internazionale, la norma EN 62301 o la norma EN 5056449.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera; b. descrizione dell’apparecchio; c. dichiarazione che l’apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2; d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. tutti i dati necessari per identificare l’apparecchio in modo univoco; b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteri- stiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni dello schermo, la risoluzione, la luminosità, i collegamenti e altre particolarità; c. le istruzioni per l’uso; d. i risultati della procedura d’omologazione energetica; e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologa- zione allestiti da terzi.

6 Servizio d’omologazione

L’Ufficio federale riconosce un servizio d’omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio: a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati; b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato;

48 Il testo della norma IEC può essere ottenuto presso l’Associazione per l’elettrotecnica, la tecnica energetica e l’informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf. 49 Il testo della norma IEC può essere ottenuto presso l’Associazione per l’elettrotecnica, la tecnica energetica e l’informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

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Ordinanza sull’energia RU 2011

c. disponga dei locali e dell’apparecchiatura appropriati; d. gestisca un sistema di documentazione appropriato; e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Regolamentazione transitoria

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2010 confor- memente al numero 2 della presente appendice50, non possono più essere commer- cializzati né ceduti. In deroga a quanto sopra esposto, gli apparecchi audio a prezzi elevati (prodotti di alta gamma) in un numero di pezzi ridotto che al più tardi dal 31 dicembre 2009 si trovavano in giacenza in magazzino in Svizzera presso un commerciante al dettaglio e le cui giacenze previste fino al 1° ottobre 2011 sono state notificate all’Ufficio federale dell’energia, possono essere ceduti ancora fino al 30 giugno 2012.

50 RU 2009 3473

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Appendice 2.9 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di set top box con raccordo alla rete

1 Campo d’applicazione

La presente appendice si applica agli apparecchi prodotti in serie per la ricezione, la decodifica e la registrazione di trasmissioni radiotelevisive non- ché per i processi interattivi o per servizi simili. Si applica ai seguenti appa- recchi: a. set top box ai sensi del numero B.1 del Code of Conduct on Energy Efficiency of Digital TV Service Systems (Version 8) della Commis- sione UE del 15 luglio 200951; b. apparecchi per la ricezione televisiva su Internet; e c. convertitori digitali-analogici per la ricezione di segnali digitali con apparecchi televisivi e di registrazione analogici.

2 Esigenze per la commercializzazione

2.1 Gli apparecchi di cui al numero 1 possono essere commercializzati se soddi-

sfano le esigenze del Code of Conduct on Energy Efficiency of Digital TV Service Systems (Version 8) della Commissione UE del 15 luglio 200952.

2.2 Per gli apparecchi che dispongono di funzionalità supplementari sostanziali

rispetto a quelle indicate ai numeri B.2, B.3 e B.4 del Code of Conduct di cui al numero 2.1, l’Ufficio federale dell’energia può, su richiesta motivata, au- torizzare un consumo energetico supplementare.

3 Procedura d’omologazione energetica

La potenza assorbita e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurate secondo la norma IEC 62301, la norma IEC 6208753 della Commis- sione Elettrotecnica Internazionale o la norma EN 5056454.

51 http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/html/standby_initiative.htm

52 http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/html/standby_initiative.htm

53 Il testo della norma IEC può essere ottenuto presso l’Associazione per l’elettrotecnica, la tecnica energetica e l’informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf. 54 Il testo della norma IEC può essere ottenuto presso l’Associazione per l’elettrotecnica, la tecnica energetica e l’informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

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Ordinanza sull’energia RU 2011

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera; b. descrizione dell’apparecchio; c. dichiarazione che l’apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2; d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. tutti i dati necessari per identificare l’apparecchio in modo univoco; b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteri- stiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le funzioni, i collegamenti, la risoluzione e altre particolarità; c. le istruzioni per l’uso; d. i risultati della procedura d’omologazione energetica; e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologa- zione allestiti da terzi.

6 Servizio d’omologazione

L’Ufficio federale riconosce un servizio d’omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio: a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati; b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato; c. disponga dei locali e dell’apparecchiatura appropriati; d. gestisca un sistema di documentazione appropriato; e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

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Ordinanza sull’energia RU 2011

7 Regolamentazione transitoria

7.1 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice55

valide il 31 dicembre 2011 non possono più essere commercializzati né ceduti.

7.2 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice

valide dal 1° gennaio 2012 possono essere commercializzati in base alle esi- genze della stessa valide fino al 31 dicembre 2011, al massimo ancora fino al 30 giugno 2012 e ceduti non oltre il 31 dicembre 2013.

55 RU 2009 3473 6837, 2010 6125

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Ordinanza sull’energia RU 2011

Appendice 2.10 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di motori elettrici normalizzati con raccordo alla rete

1 Campo d’applicazione

1.1 La presente appendice si applica ai motori trifase a velocità costante da

50 Hz o ai motori a induzione con rotore a gabbia di scoiattolo (motori asin-

croni) da 50/60 Hz, destinati a un funzionamento continuo, con una tensione nominale fino a 1000 V e una potenza nominale tra 0.75 kW e 375 kW con 2, 4 o 6 poli.

1.2 Sono esclusi i motori di cui all’articolo 1, numero 2 del regolamento (CE)

n. 640/200956.

2 Esigenze per la commercializzazione

I motori di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano almeno le esigenze dell’articolo 3 e allegato I del regolamento (CE) n. 640/200957.

3 Procedura d’omologazione energetica

Il grado di rendimento e altre caratteristiche dei motori normalizzati designati nel numero 1.1 sono misurati secondo la norma IEC 60034-3058 della Commissione Elettrotecnica Internazionale.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera; b. descrizione del motore; c. dichiarazione che l’apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;

56 Regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici, GU L 191 del 23.7.2009, pag. 26.

57 Vedi nota al n. 1.2.

58 Il testo delle norme IEC può essere ottenuto presso l’Associazione per l’elettrotecnica, la tecnica energetica e l’informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

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Ordinanza sull’energia RU 2011

d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. tutti i dati necessari per identificare il motore in modo univoco; b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteri- stiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, la potenza nominale, il numero dei poli, il grado di protezione, il tipo di servizio, altre particolarità, ecc.; c. le istruzioni per l’uso; d. i risultati della procedura d’omologazione energetica; e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologa- zione allestiti da terzi.

6 Servizio d’omologazione

L’Ufficio federale riconosce un servizio d’omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio: a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati; b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato; c. disponga dei locali e dell’apparecchiatura appropriati; d. gestisca un sistema di documentazione appropriato; e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Indicazioni ed etichettatura

L’indicazione del grado di rendimento, della classe di efficienza energetica e di altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all’allegato I, numero 2 del rego- lamento (CE) n. 640/200959.

8 Disposizione finale

I motori che non soddisfano le esigenze della presente appendice60 valide il 31 dicembre 2011 non possono più essere commercializzati né ceduti.

59 Vedi nota al n. 1.2.

60 RU 2009 3473 6837, 2010 6125

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Ordinanza sull’energia RU 2011

Appendice 2.11 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di dispositivi di alimentazione esterni con raccordo alla rete (alimentatori)

1 Campo d’applicazione

1.1 La presente appendice si applica ai dispositivi di alimentazione esterni con

raccordo alla rete prodotti in serie che: a. servono a trasformare la corrente alternata entrante dalla rete elettrica in corrente alternata o continua a tensione più bassa; b. producono allo stesso tempo solo una tensione fissa della corrente con- tinua o alternata; c. sono fisicamente separati dall’unità alla quale forniscono corrente (dispositivo separato); d. sono costantemente o temporaneamente collegati all’apparecchio al quale forniscono corrente per il suo funzionamento; e e. dispongono di una potenza di uscita nominale di al massimo 250 W.

1.2 Sono esclusi dal campo d’applicazione della presente appendice i dispositivi

di alimentazione ininterrotta, i caricabatteria, i convertitori per lampade alo- gene, i dispositivi di alimentazione esterni per apparecchiature mediche.

2 Esigenze per la commercializzazione

2.1 Gli apparecchi di cui al punto 1.1 possono essere commercializzati se soddi-

sfano le esigenze dell’articolo 2 e dell’allegato I del regolamento (CE) n. 278/200961.

2.2 Dal 1° gennaio 2010 gli apparecchi devono soddisfare le esigenze dell’alle-

gato I numero 1 lettera a del regolamento (CE) n. 278/2009 e dal 1° maggio

2011 quelle dell’allegato I numero 1 lettera b di detto regolamento.

61 Regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elet- trica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni, GU L 93 del 7.4.2009, pag. 3.

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Ordinanza sull’energia RU 2011

3 Procedura d’omologazione energetica

La potenza assorbita e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1.1 sono misurate secondo la norma IEC 6230162 della Commissione Elettrotecnica Internazionale o la norma EN 5056463.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera; b. descrizione dell’apparecchio; c. dichiarazione che l’apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2; d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. tutti i dati necessari per identificare l’apparecchio in modo univoco; b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteri- stiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali la tensione di uscita, la potenza di uscita, la spia luminosa e altre particolarità; c. le istruzioni per l’uso; d. i risultati della procedura d’omologazione energetica di cui al numero 3; e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologa- zione allestiti da terzi.

6 Servizio d’omologazione

L’Ufficio federale riconosce un servizio d’omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio: a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati; b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato;

62 Il testo della norma IEC può essere ottenuto presso l’Associazione per l’elettrotecnica, la tecnica energetica e l’informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf. 63 Il testo della norma IEC può essere ottenuto presso l’Associazione per l’elettrotecnica, la tecnica energetica e l’informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

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Ordinanza sull’energia RU 2011

c. disponga dei locali e dell’apparecchiatura appropriati; d. gestisca un sistema di documentazione appropriato; e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Disposizione finale

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze del numero 2 della presente appendi- ce non possono più essere commercializzati né ceduti.

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Ordinanza sull’energia RU 2011

Appendice 2.12 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di apparecchi televisivi elettrici

1 Campo d’applicazione

La presente appendice si applica agli apparecchi televisivi elettrici. Ai sensi della presente ordinanza, anche i monitor televisivi sono considerati apparecchi televisivi. Per questioni di delimitazione del campo d’applicazione si rimanda agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 642/200964.

2 Esigenze per la commercializzazione

Gli apparecchi di cui al numero 1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze in materia di efficienza energetica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 642/200965.

3 Procedura d’omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche ad esso legate degli apparecchi designati al numero 1 vengono determinati in base agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 642/200966.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera; b. descrizione dell’apparecchio; c. dichiarazione che l’apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2; d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

64 Regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori, GU L 191 del 23.7.2009, pag. 42.

65 Vedi nota al n. 1.

66 Vedi nota al n. 1.

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Ordinanza sull’energia RU 2011

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. tutti i dati necessari per identificare l’apparecchio in modo univoco; b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteri- stiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni dello schermo, la risoluzione, la frequenza di aggiornamento delle immagini e altre partico- larità; c. le istruzioni per l’uso; d. i risultati delle misurazioni del consumo di energia conformemente al rego- lamento europeo (CE) n. 642/200967 e alla relativa classificazione sulla base degli allegato da I a VII del regolamento delegato (CE) n. 1062/201068; e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologa- zione allestiti da terzi.

6 Servizio d’omologazione

L’Ufficio federale riconosce un servizio d’omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio: a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati; b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato; c. disponga dei locali e dell’apparecchiatura appropriati; d. gestisca un sistema di documentazione appropriato; e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Indicazioni ed etichettatura

7.1 L’indicazione del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati da I a VII del rego- lamento (UE) n. 1062/201069. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

67 Vedi nota al n. 1.

68 Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei televisori, GU L 314 del 30.11.2010, pag. 64.

69 Vedi nota al n. 5 lett. d.

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Ordinanza sull’energia RU 2011

7.2 Chiunque commercializza o cede apparecchi televisivi deve provvedere

affinché l’etichettaEnergia figuri sui modelli d’esposizione, sull’imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l’uso, offerte in Internet, ecc.).

8 Regolamentazione transitoria

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice possono essere commercializzati al massimo fino al 30 giugno 2012 e ceduti non oltre il 31 dicembre 2013.

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Ordinanza sull’energia RU 2011

Appendice 2.13 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di circolatori elettrici senza premistoppa

1 Campo d’applicazione

La presente appendice si applica ai circolatori elettrici senza premistoppa. Per que- stioni di delimitazione del campo d’applicazione si rimanda agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 641/200970.

2 Esigenze per la commercializzazione

2.1 Gli apparecchi di cui al numero 1 possono essere commercializzati se soddi-

sfano le esigenze in materia di efficienza energetica di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 641/200971.

2.2 Gli apparecchi di cui al numero 1 non possono superare un indice di effi-

cienza energetica EEI di 0,27 a partire dal 1° gennaio 2013. Sono esclusi gli apparecchi progettati specificatamente per i circuiti primari degli impianti solari termici e delle pompe di calore.

2.3 Gli apparecchi di cui al numero 1 non possono superare un indice di effi-

cienza energetica EEI di 0,23 a partire dal 1° agosto 2015.

3 Procedura d’omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche ad esso legate degli apparecchi designati al numero 1 vengono determinati in base all’allegato II del regolamento (CE) n. 641/200972.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera; b. descrizione dell’apparecchio;

70 Regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in me- rito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti, GU L 191 del 23.7.2009, pag. 35.

71 Vedi nota al n. 1.

72 Vedi nota al n. 1.

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Ordinanza sull’energia RU 2011

c. dichiarazione che l’apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2; d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. tutti i dati necessari per identificare l’apparecchio in modo univoco; b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteri- stiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, la portata e la pressione nominali, la potenza assorbita e altre particolarità; c. le istruzioni per l’uso; d. i risultati delle misurazioni del consumo di energia conformemente agli alle- gati I e II del regolamento europeo (CE) n. 641/200973; e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologa- zione allestiti da terzi.

6 Servizio d’omologazione

L’Ufficio federale riconosce un servizio d’omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio: a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati; b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato; c. disponga dei locali e dell’apparecchiatura appropriati; d. gestisca un sistema di documentazione appropriato; e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Indicazione dell’efficienza energetica e informazioni sul

prodotto L’indicazione dell’efficienza energetica e di altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all’allegato I, numero 2, del regolamento (CE) n. 641/200974.

73 Vedi nota al n. 1.

74 Vedi nota al n. 1.

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Ordinanza sull’energia RU 2011

8 Regolamentazione transitoria

8.1 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice

valide a partire dal 1° gennaio 2013 possono essere ceduti non oltre il 31 dicembre 2014.

8.2 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice

valide a partire dal 1° agosto 2015 possono essere ceduti non oltre il 31 luglio 2017.

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Ordinanza sull’energia RU 2011

Appendice 2.14 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione

1 Campo d’applicazione

1.1 La presente appendice si applica alle lampade fluorescenti senza alimentato-

re integrato, alle lampade a scarica ad alta intensità e agli alimentatori e agli apparecchi di illuminazione, anche se integrati in altri prodotti che consu- mano energia.

1.2 Si applicano le definizioni conformemente alla direttiva 2009/125/CE75,

integrate da quelle dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 245/200976. 1.3 Sono esclusi dal campo d’applicazione gli apparecchi di cui all’allegato I del regolamento (CE) 245/2009. 1.4 Per le informazioni sul prodotto conformemente al punto 7.1, lettere a e b, il campo d’applicazione è limitato allo spettro di prestazioni per uso dome- stico. Non si applica a: a. lampade che producono un flusso luminoso superiore a 6500 lumen (lm); b. lampade la cui potenza assorbita è inferiore a 4 watt (W); c. lampade con riflettore; d. lampade commercializzate principalmente per un’utilizzazione con altre fonti di energia, come ad esempio le pile; e. lampade commercializzate per una funzione principale che non è la produzione di luce visibile (lunghezza d’onda dello spettro tra 400 e

800 nm);

75 Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10) in vigore dal 20.11.2009. 76 Regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e appa- recchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 76 del 24.3.2009, pag. 17, modificata l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 347/2010 della Commissione, del 21 aprile 2010 (GU L 104 del 24.4.2010, pag. 20).

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Ordinanza sull’energia RU 2011

f. lampade vendute in quanto parti di un prodotto la cui funzione princi- pale non è la produzione di luce. Tuttavia, quando le lampade sono commercializzate o cedute separatamente (ad es. come pezzi di ricam- bio), si applica la presente appendice.

2 Esigenze per la commercializzazione

2.1 Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se

soddisfano le esigenze dell’articolo 2 e degli allegati da I a III del regola- mento (CE) n. 245/200977.

2.2 Dal 1° gennaio 2012 si applicano le prescrizioni della prima fase, dal

13 aprile 2012 si applicano le prescrizioni della seconda fase e dal 13 aprile

2017 si applicano le prescrizioni della terza fase.

3 Procedura d’omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche delle lampade designate al numero 1.1 vengono misurati conformemente alle pertinenti norme europee.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera; b. descrizione della lampada; c. dichiarazione che la lampada in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2; d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. una descrizione generale della lampada; b. i progetti, disegni e piani di fabbricazione, segnatamente di pezzi, gruppi di montaggio e circuiti; c. le descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e piani nonché del funzionamento del prodotto;

77 Vedi nota al n. 1.2.

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Ordinanza sull’energia RU 2011

d. un elenco delle norme applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze di cui al numero 2; e. i risultati dei calcoli di costruzione e delle verifiche fatte; f. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologa- zione allestiti da terzi.

6 Servizio d’omologazione

L’Ufficio federale riconosce un servizio d’omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio: a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati; b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato; c. disponga dei locali e dell’apparecchiatura appropriati; d. gestisca un sistema di documentazione appropriato; e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

7.1 L’indicazione del consumo di energia e l’etichettatura devono essere con-

formi, fatta eccezione per il contrassegno UE: a. alla direttiva 2010/30/EU78 e b. alla direttiva 98/11/CE79 e c. all’allegato III del regolamento (CE) n. 245/200980. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE pos- sono essere mantenuti.

7.2 Chiunque commercializza o cede apparecchi deve provvedere affinché le

informazioni sul prodotto di cui al numero 7.1 figurino sui modelli d’espo- sizione, sull’imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l’uso, offerte in Internet, ecc.).

8 Regolamentazione transitoria

78 Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 con- cernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, GU L

153 del 18.6.2010, pag. 1.

79 Direttiva 98/11/CE della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante l’efficienza energetica delle lampade per uso domestico, GU L 71 del 10.3.1998, pag. 1.

80 Vedi nota al n. 1.2.

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Ordinanza sull’energia RU 2011

8.1 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice

possono essere commercializzati al massimo fino al 30 giugno 2012 e ceduti non oltre il 31 dicembre 2013.

8.2 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice

valide a partire dal 13 aprile 2012 possono essere ceduti non oltre il 12 aprile 2014.

8.3 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice

valide a partire dal 13 aprile 2017 possono essere ceduti non oltre il 12 aprile 2019.

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Ordinanza sull’energia RU 2011

Appendice 3.4 (art. 7 cpv. 1 e 2 nonché 11 cpv. 1)

Indicazioni relative al consumo di energia e alle proprietà delle lavastoviglie domestiche

1 Campo d’applicazione

1.1 Le lavastoviglie domestiche elettriche con raccordo alla rete sono sottoposte a una procedura di omologazione energetica. 1.2 Gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia non sono sottoposti ad alcuna procedura di omologazione energetica.

2 Indicazioni ed etichettatura

2.1 L’indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche dell’apparec- chio, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli al- legati da I a VII al regolamento delegato (CE) n.1059/201081. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

2.2 Chiunque commercializza o cede lavastoviglie domestiche deve provvedere

affinché l’etichettaEnergia figuri sui modelli d’esposizione, sull’imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l’uso, ecc.).

3 Procedura d’omologazione energetica

Il consumo di energia e altre proprietà degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati conformemente alla norma europea EN 50242. Per quanto riguarda le tolleranze ammesse è determinante l’allegato V del regolamento delegato (UE) n. 1059/201082.

4 Disposizione transitoria

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice possono essere commercializzati o ceduti non oltre il 30 giugno 2012.

81 Regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia nelle lavastoviglie per uso dome- stico, GU L 314 del 30.11.2010, pag. 1.

82 Vedi nota al n. 2.1.

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Ordinanza sull’energia RU 2011

Appendice 3.8 (art. 7 cpv. 1 e 2 nonché 11 cpv. 1 e 2)

Indicazione del consumo di energia dei condizionatori d’aria per uso domestico

2 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

2.2 Chiunque commercializza o cede condizionatori d’aria per uso domestico

deve provvedere affinché l’etichettaEnergia figuri sui modelli d’esposizione, sull’imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l’uso, ecc.).

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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