AS 2011 4913
Ordinanza concernente il diritto di azione della Confederazione nel quadro della legge contro la concorrenza sleale
Ordinanza concernente il diritto di azione della Confederazione nel quadro della legge contro la concorrenza sleale
del 12 ottobre 2011
Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 19 dicembre 19861 contro la concorrenza sleale (LCSl), ordina:
Art. 1 Diritto d’azione della Confederazione
1 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) rappresenta la Confederazione nei
procedimenti civili o penali fondati sull’articolo 10 capoverso 3 LCSl. 2 In casi speciali la Confederazione può, d’intesa con la SECO, farsi rappresentare da un altro servizio.
Art. 2 Informazione al pubblico
1 La SECO rappresenta la Confederazione nei casi previsti all’articolo 10 capo-
verso 4 LCSl. 2 In casi speciali la Confederazione può, d’intesa con la SECO, farsi rappresentare da un altro servizio.
Art. 3 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 17 febbraio 19932 concernente il diritto di azione della Confedera- zione nel quadro della legge contro la concorrenza sleale è abrogata.
Art. 4 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 27 maggio 19243 relativa alla legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate è modificata come segue:
Art. 43 n. 1 Abrogato
RS 241.3 1 RS 241 2 RU 1993 1053, 2000 187 3 RS 935.511
2011-1398 4913
Diritto di azione della Confederazione nel quadro della legge RU 2011 contro la concorrenza sleale
Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2012.
12 ottobre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova