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AS 2011 4921

Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali

Ordinanza sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali (Ordinanza sulle rilevazioni statistiche)

Modifica del 12 ottobre 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 19931 sulle rilevazioni statistiche è modifi- cato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.

12 ottobre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 431.012.1

2010-3343 4921

Ordinanza sulle rilevazioni statistiche RU 2011

Allegato (art. 1 cpv. 1, art. 2 e 3 cpv. 3)

N. 50

50. Incidenti della circolazione stradale

Organo di rilevazione: Ufficio federale delle strade Oggetto della rilevazione: Incidenti per Cantone e per caratteristiche degli oggetti e delle persone coinvolte Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale Fonte dei dati: Servizi di polizia cantonali e comunali, Centro danni DDPS Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria Data della rilevazione: – Periodicità: Permanente Partecipanti all’esecuzione: Cantoni, Comuni, polizia militare Disposizioni speciali: Conformemente all’ordinanza del 14 aprile 2010 sul registro degli incidenti stradali (ORIStr; RS 741.57)

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