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AS 2011 4933

Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli

Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli (OAV)

Modifica del 12 ottobre 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 20 novembre 19591 sull’assicurazione dei veicoli è modificata come segue:

Titoli marginali In tutta l’ordinanza i titoli marginali sono sostituiti con rubriche.

Sostituzione di un termine Negli articoli 3 capoverso 1 e 2 e 12 capoverso 1 il termine «infortunio» è sostituito con «sinistro».

Art. 1 cpv. 1 1 Le disposizioni della legge e della presente ordinanza che concernono la responsa- bilità civile e l’assicurazione per i veicoli a motore si applicano a tutti i veicoli a motore, con riserva di quanto dispongono gli articoli 34–38.

Titolo prima dell’art. 34 Parte terza: Assicurazione di responsabilità civile dei veicoli a motore con potenza o velocità minime I. Ciclomotori

Art. 34 Responsabilità civile La responsabilità civile dei conducenti di ciclomotori è disciplinata dal Codice delle obbligazioni2.

2011-1562 4933

Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli RU 2011

Art. 35 Assicurazione 1 La prova che è stata stipulata la prescritta assicurazione per la responsabilità civile (art. 63 LCStr) è fornita dal contrassegno di assicurazione. 2 Il contrassegno è rilasciato se il detentore dimostra di essere assicurato contro le pretese di responsabilità civile durante l’intero periodo di validità del contrassegno. 3 Il contrassegno deve essere conforme al modello raffigurato nell’allegato 3 e recare le ultime due cifre dell’anno in cui è stato rilasciato nonché un numero individuale. Esso deve essere apposto nel terzo superiore della targa e nell’apposito spazio sulla licenza di circolazione. 4 L’assicurazione per i ciclomotori deve coprire i diritti delle parti lese almeno fino all’importo di due milioni di franchi per sinistro, complessivamente per i danni materiali e alle persone.

Art. 36 Periodo di validità e sostituzione dei contrassegni 1 I contrassegni sono validi dal 1° gennaio dell’anno di rilascio stampato fino al 31 maggio dell’anno successivo. 2 I contrassegni il cui millesimo o numero individuale è illeggibile e i contrassegni smarriti devono essere sostituiti sia sulla targa che sulla licenza di circolazione. Essi possono essere sostituiti con contrassegni aventi lo stesso periodo di validità.

Titolo prima dell’art. 37 Abrogato

Art. 37 Acquisto e rilascio di contrassegni

1 L’acquisto e il rilascio dei contrassegni incombe ai Cantoni.

2 Essi possono incaricare terzi del rilascio dei contrassegni.

3 Ogni servizio di rilascio deve trasmettere all’autorità cantonale la carta d’assicura- zione debitamente compilata e comunicarle: a. nel caso di un ciclomotore già immatricolato, il numero del nuovo contras- segno; b. nel caso di un ciclomotore mai immatricolato, il numero di targa e il numero del contrassegno. 4 L’autorità cantonale deve conservare per cinque anni dalla fine della validità del contrassegno le informazioni che i servizi di rilascio devono fornire secondo il capoverso 3.

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Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli RU 2011

Titolo prima dell’art. 38 II. Carri a mano provvisti di motore, monoassi e ciclomotori leggeri, carrozzelle per invalidi

Art. 38 Assicurazione e responsabilità civile 1 Sono esonerati dall’obbligo dell’assicurazione secondo l’articolo 63 LCStr gli utenti dei seguenti veicoli a motore: a. carri a mano provvisti di motore; b. monoassi guidati da una persona a piedi e non destinati a trainare rimorchi; c. ciclomotori leggeri; d. carrozzelle per invalidi con un dispositivo di propulsione elettrica e una velocità massima di 10 km/h.

2 La loro responsabilità civile è disciplinata dal Codice delle obbligazioni3.

Art. 39 cpv. 1 1 Gli articoli 39–49 si applicano ai danni cagionati sul territorio svizzero da veicoli a motore esteri. Per i veicoli a motore esteri secondo l’articolo 38 si applica l’arti- colo 53a lettera b.

Titolo prima dell’art. 50 Capo secondo: Fondo nazionale di garanzia

Art. 50 Abrogato

Titolo prima dell’art. 52 II. Veicoli o mezzi simili a veicoli non identificati o non assicurati

Art. 52 cpv. 3, primo periodo, nonché cpv. 4 3 In caso di danni materiali causati da veicoli a motore o rimorchi non identificati oppure da ciclisti o utenti di mezzi simili a veicoli non identificati, la franchigia per ogni persona lesa ammonta a 1000 franchi. …

4 Se colui che cagiona il danno non ha un’assicurazione di responsabilità civile

tenuta a versare le prestazioni o se è contestata l’assenza di una tale assicurazione, il Fondo nazionale di garanzia deve indennizzare anticipatamente la parte lesa.

3 RS 220

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Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli RU 2011

Art. 53a Ammontare delle prestazioni Il Fondo nazionale di garanzia copre la responsabilità per i danni causati da: a. veicoli a motore o rimorchi non identificati o non assicurati, secondo quanto previsto dall’assicurazione minima obbligatoria; b. veicoli a motore non identificati o non assicurati secondo l’articolo 38, per un ammontare di due milioni di franchi per sinistro, complessivamente per i danni materiali e alle persone; c. ciclisti o utenti di mezzi simili a veicoli non identificati, senza copertura assicurativa o con una copertura insufficiente, per un ammontare di due milioni di franchi per sinistro, complessivamente per i danni materiali e alle persone.

Titolo prima dell’art. 54c

V. Manifestazioni sportive estere con velocipedi

Art. 54c Se una manifestazione sportiva estera con velocipedi attraversa il territorio svizzero, il Cantone interessato può rilasciare la necessaria autorizzazione soltanto a condi- zione che l’assicurazione di responsabilità civile competente garantisca un risarci- mento sufficiente dei danni eventuali.

Art. 60 n. 3 Abrogato

Disposizione transitoria della modifica del 12 ottobre 2011 1 Fintantoché il contrassegno è apposto sul veicolo, l’assicuratore resta vincolato fino al 31 maggio 2012 all’obbligo di risarcimento derivante dai contratti di assicu- razione per ciclisti e utenti di veicoli stipulati per il 2011 secondo il previgente articolo 37 per l’importo stabilito in tali contratti. 2 I Cantoni vigilano affinché, almeno fino al 31 dicembre 2012, presso la polizia sia accessibile a tutti un elenco dei codici che consentono di identificare le compagnie d’assicurazione di responsabilità civile.

II L’allegato 3 è sostituito dalla versione qui annessa.

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Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli RU 2011

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.

12 ottobre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli RU 2011

Allegato 3 (art. 35 cpv. 3)

Contrassegno di assicurazione per ciclomotori

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