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AS 2011 4941

AS 2011 4941

Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)

Modifica del 12 ottobre 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 5 lett. b

5 Inoltre nel traffico interno:

b. la licenza di condurre della categoria C autorizza a condurre veicoli adibiti al trasporto di agenti di polizia e autoveicoli del servizio antincendio con più di otto posti a sedere, veicoli vuoti della categoria D, della sottocategoria D1 e filobus vuoti;

Art. 72 cpv. 2 Abrogato

Art. 90 Ammissione I ciclomotori sono ammessi a circolare se sono muniti della licenza per ciclomotori, della targa ivi indicata e di un contrassegno di assicurazione valido.

Art. 94 Targa 1 Se i ciclomotori sono esaminati per gruppi, la targa è rilasciata dal Cantone del luogo di stanza, qualora il detentore presenti la licenza di circolazione prevista dall’articolo 92 capoverso 3 della presente ordinanza e l’attestato di assicurazione richiesto dall’articolo 35 capoverso 2 OAV2.

2 Se i ciclomotori sono esaminati singolarmente, il Cantone del luogo di stanza

rilascia la targa e la licenza di circolazione, se il detentore presenta l’attestato di assicurazione richiesto dall’articolo 35 capoverso 2 OAV.

2011-1565 4941

Ordinanza sull’ammissione alla circolazione RU 2011

3 L’autorità iscrive il numero della targa nella licenza di circolazione. Su richiesta del detentore, il medesimo numero di targa può essere iscritto nella licenza di circo- lazione di altri ciclomotori dello stesso detentore con stanza nel medesimo Cantone. Il contrassegno di assicurazione viene incollato unicamente in una licenza di circola- zione. Detta licenza di circolazione deve essere recata seco insieme alla licenza del ciclomotore utilizzato. 4 La targa di un ciclomotore inutilizzabile e il contrassegno di assicurazione possono essere trasferiti senza il permesso dell’autorità (art. 9 cpv. 2 OAV) a un ciclomotore di riserva in perfetto stato di funzionamento durante al massimo 30 giorni. 5 Nel caso di cambio di veicolo, la targa del ciclomotore tolto dalla circolazione può essere attribuita, con il contrassegno di assicurazione, a un altro ciclomotore appar- tenente allo stesso detentore. 6 Le targhe per ciclomotori sono alte 14 cm e larghe 10 cm. Sono in metallo inossi- dabile ricoperte di una materia riflettente gialla. Nel terzo superiore a sinistra figu- rano le lettere attribuite al Cantone e nella parte inferiore figura il numero, entrambi in nero e in rilievo.

7 L’USTRA stabilisce la forma e le dimensioni delle lettere e delle cifre.

Art. 95 Controlli 1 Per controllare se il veicolo è ammesso alla circolazione, il Cantone del luogo di stanza si fonda sulle targhe e sui contrassegni di assicurazione inviati e sulle infor- mazioni trasmesse dai servizi di rilascio (art. 37 cpv. 3 OAV). 2 Durante tutta la durata dell’immatricolazione, è considerato come luogo di stanza del ciclomotore il Cantone competente per il rilascio della targa. Se il luogo di stanza di un ciclomotore è trasferito in un altro Cantone, si deve chiedere una nuova targa nel nuovo Cantone di stanza non appena scade la validità del contrassegno di assicurazione. 3 Se il ciclomotore passa a un altro detentore, questi deve annunciarlo all’autorità entro 14 giorni. L’autorità iscrive il nuovo detentore nella licenza di circolazione. 4 Se un ciclomotore è sostituito con un altro e non vi è cambiamento di targa (art. 94 cpv. 5), il detentore deve comunicarlo entro 14 giorni all’autorità. L’autorità iscrive il numero della targa nella licenza di circolazione. 5 Una targa smarrita è sostituita con una nuova avente un altro numero e un contras- segno di assicurazione dell’anno corrente (art. 36 cpv. 1 OAV). L’autorità iscrive il nuovo numero della targa nella licenza di circolazione e appone il contrassegno d’assicurazione nell’apposito spazio.

Ordinanza sull’ammissione alla circolazione RU 2011

Art. 96 cpv. 1 lett. a 1 Per l’immatricolazione dei ciclomotori della Confederazione, sono applicabili le norme speciali seguenti: a. le targhe sono rilasciate dai servizi competenti secondo l’ordinanza del 23 febbraio 20053 concernente i veicoli della Confederazione e i loro condu- centi (OVCC). La loro durata di validità è illimitata; devono figurare da sini- stra a destra, nel terzo superiore, una croce federale e le lettere di cui all’OVCC;

Art. 97 Rimorchi trainati da ciclomotori Per i rimorchi trainati da ciclomotori non occorre né una licenza di circolazione né una targa o un contrassegno di assicurazione.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.

12 ottobre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3 RS 514.31

Ordinanza sull’ammissione alla circolazione RU 2011

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