AS 2011 4951
Ordinanza sugli assegni familiari
Ordinanza sugli assegni familiari (OAFami)
Modifica del 26 ottobre 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 ottobre 20071 sugli assegni familiari è modificata come segue:
Art. 7 Figli residenti all’estero (art.4 cpv. 3 LAFam) 1 Per i figli residenti all’estero, gli assegni familiari sono versati unicamente se lo prescrivono accordi internazionali. 1bis Se i figli lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si presume che conti- nuino a essere domiciliati in Svizzera al massimo per cinque anni. Il termine decorre al più presto dal compimento del 16° anno d’età. 2I salariati assicurati obbligatoriamente all’AVS conformemente all’articolo 1a capoverso 1 lettera c o capoverso 3 lettera a LAVS2 o in virtù di un accordo inter- nazionale hanno diritto agli assegni familiari per figli residenti all’estero anche in assenza di obblighi internazionali.
Titolo prima dell’art. 9 Sezione 2: Ordinamento degli assegni familiari per le persone esercitanti un’attività lucrativa
Art. 10 cpv. 1bis e 1ter 1bis Se il salariato prende un congedo non pagato, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato il congedo e per i tre mesi successivi. 1ter Dopo un’interruzione giusta il capoverso 1 o 1bis il diritto agli assegni familiari sussiste dal primo giorno del mese in cui il salariato riprende il lavoro.
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Art. 10a Durata del diritto dei lavoratori indipendenti agli assegni familiari (art. 13 cpv. 2bis LAFam) 1 Il diritto dei lavoratori indipendenti agli assegni familiari nasce il primo giorno del mese in cui inizia l’attività indipendente e si estingue l’ultimo giorno del mese in cui questa cessa. 2 Per il diritto dei lavoratori indipendenti agli assegni familiari in caso di interruzioni dell’attività lucrativa o di decesso della persona indipendente si applica per analogia l’articolo 10.
Art. 10b Determinazione del reddito in caso di esercizio di più attività lucrative (art. 13 cpv. 3 LAFam)
Se una persona lavora per più datori di lavoro o esercita simultaneamente un’attività lucrativa indipendente e una dipendente, il reddito determinante risulta dalla somma dei redditi.
Art. 11, rubrica e cpv. 1bis e 2 Cassa di compensazione per assegni familiari competente in caso di esercizio di più attività lucrative (art. 13 cpv. 4 lett. b LAFam) 1bis Se una persona esercita simultaneamente un’attività lucrativa indipendente e una dipendente, la cassa di compensazione per assegni familiari del suo datore di lavoro è competente a condizione che: a. il contratto di lavoro sia stato concluso per più di sei mesi o a tempo inde- terminato; e b. nell’ambito di questo contratto di lavoro sia raggiunto il reddito minimo giusta l’articolo 13 capoverso 3 LAFam. 2 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali emana direttive sulla determinazione della cassa di compensazione per assegni familiari competente per le persone che esercitano saltuariamente o per brevi periodi più attività lucrative indipendenti o dipendenti.
Art. 16 lett. b Non sono considerati persone prive di attività lucrativa ai sensi della LAFam: b. le persone non separate il cui coniuge percepisce una rendita di vecchiaia AVS;
Art. 20 cpv. 1 e 2 lett. a e c 1 Per gli assegni familiari è allestita una statistica nazionale. Sono prese in consi- derazione tutte le prestazioni ai sensi della LAFam in favore dei salariati, dei lavoratori indipendenti e delle persone prive di attività lucrativa.
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2 I dati contenuti nella statistica concernono in particolare:
a. le casse di compensazione per assegni familiari, i datori di lavoro e i lavo- ratori indipendenti affiliati e i redditi soggetti all’obbligo di contribuzione; c. concerne soltanto il testo francese.
II L’ordinanza dell’11 novembre 19523 sugli assegni familiari nell’agricoltura è modi- ficata come segue:
Art. 3b cpv. 1 1 Il contadino di condizione indipendente occupato principalmente nell’agricoltura che esercita un’attività accessoria dipendente o indipendente al di fuori dell’agri- coltura ha diritto alla differenza tra gli assegni familiari derivanti dall’attività acces- soria e gli assegni familiari secondo la LAF.
III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2 Gli articoli 7 e 10 capoversi 1bis e 1ter entrano in vigore il 1° gennaio 2012.
26 ottobre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
3 RS 836.11
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