AS 2011 497
Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)
Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)
Modifica del 19 gennaio 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 25 giugno 20081 sul sostegno del prezzo del latte è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva 1 Il supplemento per il latte trasformato in formaggio è di 15 centesimi per ogni chilogrammo di latte ed è versato ai produttori se il latte è trasformato in:
Art. 5 Perenzione del diritto ai supplementi Il diritto ai supplementi si estingue qualora non sia presentata una domanda entro il 15 dicembre. Il commerciante diretto giusta l’articolo 10 capoverso 2 deve pre- sentare la domanda entro il 15 febbraio dell’anno successivo.
Art. 8 cpv. 1 1 Il valorizzatore deve registrare giornalmente le quantità di latte fornitegli dai produttori, facendo la distinzione tra quanto è fornito dall’azienda e quanto è fornito dall’azienda d’estivazione.
II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2011.
19 gennaio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 916.350.2
2010-3295 497
Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte RU 2011