AS 2011 5005
Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari (Parlamentari con domicilio all'estero)
Ordinanza dell’Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari (Parlamentari con domicilio all’estero)
Modifica del 18 marzo 2011
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto dell’Ufficio del Consiglio nazionale del 12 novembre 20101; visto il parere del Consiglio federale del 3 dicembre 20102, decreta:
I L’ordinanza dell’Assemblea federale del 18 marzo 19883 concernente la legge sulle indennità parlamentari è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza l’espressione «Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale» è sostituita con «Delegazione amministrativa».
2bis La Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale (Delegazione ammini- strativa) stabilisce indennità specifiche per parlamentari domiciliati all’estero al momento della loro elezione. Tiene adeguatamente conto della distanza dal luogo di domicilio.
1bis La Delegazione amministrativa stabilisce indennità specifiche per parlamentari domiciliati all’estero al momento della loro elezione. Tiene adeguatamente conto della distanza dal luogo di domicilio.
3bis La Delegazione amministrativa stabilisce indennità specifiche per parlamentari domiciliati all’estero al momento della loro elezione. Tiene adeguatamente conto della distanza dal luogo di domicilio.