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AS 2011 5015

Ordinanza del DDPS concernente l'amministrazione dell'esercito

Ordinanza del DDPS concernente l’amministrazione dell’esercito (OAE-DDPS)

Modifica del 7 novembre 2011

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), con l’approvazione del Dipartimento federale delle finanze, ordina:

I L’ordinanza del DDPS del 12 dicembre 19951 concernente l’amministrazione dell’esercito è modificata come segue:

Art. 4a cpv. 1

1 Il supplemento di soldo ammonta a:

a. 23 franchi al giorno per persona, per futuri sottufficiali, futuri sottufficiali superiori e futuri ufficiali in un servizio d’istruzione di base per quadri o in un corso preparatorio dei quadri preliminare a uno stage o a un servizio pra- tico; b. 80 franchi al giorno per persona, per futuri sottufficiali superiori o ufficiali subalterni in un servizio d’istruzione di base alla funzione di comandante d’unità o di aiuto di comando dei corpi di truppa.

Art. 17 Razione di paglia da lettiera (art. 42 cpv. 2 DAE)

1 La razione giornaliera di paglia da lettiera è di 4 kg per cavallo o mulo.

2 Per il giorno del licenziamento non si ha diritto alla razione di paglia da lettiera.

Art. 26a Abrogato

Art. 26b Disposizione transitoria relativa alla modifica del 7 novembre 2011 I militari che prima dell’entrata in vigore della modifica del 7 novembre 2011 della presente ordinanza hanno iniziato un servizio d’istruzione di base per quadri e lo assolvono in un unico periodo, ricevono sino al 31 dicembre 2012 il supplemento di soldo secondo il diritto anteriore.

1 RS 510.301.1

2011-1137 5015

Amministrazione dell’esercito. O del DDPS RU 2011

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.

7 novembre 2011 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Ueli Maurer

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