AS 2011 5031
Legge federale sulle Ferrovie federali svizzere
Legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS)
Modifica del 18 marzo 2011
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 marzo 20101, decreta:
I La legge federale del 20 marzo 19982 sulle Ferrovie federali svizzere è modificata come segue:
Ingresso, primo comma visto l’articolo 87 della Costituzione federale3;
Art. 16 cpv. 1‒4
1 Concerne soltanto il testo francese.
2 Concerne soltanto il testo francese.
3 La Cassa pensioni delle FFS è gestita secondo il principio del bilancio in cassa chiusa.
4 Abrogato
II
Disposizione transitoria della modifica del 18 marzo 2011 Rifinanziamento di un contributo di risanamento delle FFS
1 La Confederazione rifinanzia le FFS con un importo unico di 1148 milioni di
franchi quale contributo per risanare la loro Cassa pensioni. 2 Nel quadro di un piano di risanamento, le FFS in quanto datore di lavoro erogano alla propria Cassa pensioni un conferimento pari a 1148 milioni di franchi oltre a rilevanti contributi di risanamento ai sensi dell’articolo 65d capoverso 3 lettera a della legge federale del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità.