AS 2011 5049
Convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere
Convenzione internazionale sull’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere
RS 0.631.122; RU 1986 764
Nuovo allegato 9 Approvato dal Consiglio federale il 24 agosto 2011 Entrato in vigore per la Svizzera il 30 novembre 2011
Traduzione1
Allegato 9
Agevolazione delle procedure di attraversamento delle frontiere per i trasporti internazionali di merci per ferrovia
Art. 1 Principi 1. Il presente allegato, che completa le disposizioni della Convenzione, è inteso a definire le misure da attuare al fine di agevolare ed accelerare l’attraversamento delle frontiere per i trasporti internazionali di merci per ferrovia.
2. Le Parti contraenti si impegnano a cooperare al fine di uniformare quanto più
possibile le formalità e i requisiti relativi a documenti e procedure in tutti i settori connessi al trasporto di merci per ferrovia.
Art. 2 Definizione Per «stazione di frontiera (di scambio)» si intende una stazione ferroviaria in cui sono espletate procedure operative o amministrative al fine di consentire l’attraversamento della frontiera ai trasporti ferroviari di merci. Tale stazione ferro- viaria può essere situata alla frontiera o in prossimità di essa.
Art. 3 Attraversamento delle frontiere da parte di funzionari e altre persone addette ai trasporti internazionali per ferrovia 1. Le Parti contraenti si adoperano per agevolare le procedure di rilascio dei visti al personale di locomotiva, a quello addetto ai vagoni frigoriferi, alle persone che accompagnano le spedizioni di merci e al personale delle stazioni di frontiera (di scambio) addetto ai trasporti internazionali per ferrovia conformemente alle migliori pratiche nazionali per tutti i richiedenti di visti.
1 Dal testo originale francese (RO 2011 5049).
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Armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere RU 2011
2. La procedura di attraversamento delle frontiere per le persone elencate al para- grafo 1, compresi i documenti ufficiali che ne confermano la qualifica, è determinata sulla base di accordi bilaterali. 3. Se viene effettuato un controllo congiunto, gli addetti ai controlli di frontiera, i funzionari doganali e il personale degli altri organismi che effettuano controlli alle stazioni di frontiera (di scambio) attraversano la frontiera di Stato nello svolgimento delle loro funzioni ufficiali utilizzando i documenti stabiliti dalle Parti contraenti per i loro cittadini.
Art. 4 Requisiti delle stazioni di frontiera (di scambio) Al fine di razionalizzare ed accelerare l’espletamento delle formalità richieste alle stazioni di frontiera (di scambio), le Parti contraenti osservano i seguenti requisiti minimi per le stazioni di frontiera (di scambio) aperte al traffico internazionale di merci per ferrovia: (i) le stazioni di frontiera (di scambio) dispongono di edifici (locali), impianti, strutture e attrezzature tecniche tali da consentire lo svolgimento di controlli ogni giorno a qualsiasi ora, ove ciò sia giustificato e appropriato per il volu- me di traffico merci; (ii) le stazioni di frontiera (di scambio) in cui si svolgono controlli fitosanitari, veterinari o di altro tipo dispongono delle necessarie attrezzature tecniche; (iii) la capacità di carico e di traffico delle stazioni di frontiera (di scambio) e dei binari adiacenti devono essere adeguate al volume del traffico; (iv) devono essere disponibili zone per le ispezioni nonché magazzini per la custodia temporanea delle merci sottoposte al controllo doganale o ad altri tipi di controllo; (v) devono essere disponibili attrezzature, impianti, tecnologie dell’informa- zione e sistemi di comunicazione per consentire lo scambio anticipato delle informazioni, anche sulle merci in arrivo alle stazioni di frontiera (di scam- bio), contenute nella lettera di vettura ferroviaria e nella dichiarazione doga- nale; (vi) sufficiente personale qualificato delle ferrovie, doganale, addetto ai controlli di frontiera e di altri organismi deve essere presente alle stazioni di frontiera (di scambio) per far fronte al volume del traffico merci; (vii) le stazioni di frontiera (di scambio) dispongono di attrezzature tecniche, impianti, tecnologie dell’informazione e sistemi di comunicazione tali da poter ricevere e utilizzare, prima dell’arrivo alla frontiera di materiale rota- bile, i dati relativi all’omologazione tecnica e alle ispezioni tecniche di detto materiale effettuate dalle autorità e dalle ferrovie nell’ambito delle rispettive competenze, a meno che le Parti contraenti pongano in essere modalità alternative per lo svolgimento di tali funzioni.
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Art. 5 Cooperazione tra Paesi limitrofi alle stazioni di frontiera (di scambio) In conformità alle disposizioni dell’articolo 7 della Convenzione, le Parti contraenti coordinano le azioni con riguardo ai controlli del materiale rotabile, dei container, dei semirimorchi strada-rotaia e delle merci, nonché al trattamento dei documenti di spedizione e di accompagnamento, e si adoperano al fine di organizzare tutti i tipi di controlli congiunti sulla base di accordi bilaterali.
Art. 6 Controlli Le Parti contraenti: (i) stabiliscono un meccanismo per il riconoscimento reciproco di tutti i tipi di controllo del materiale rotabile, dei container, dei semirimorchi strada-rotaia e delle merci, purché gli obiettivi di tali controlli coincidano; (ii) effettuano i controlli doganali secondo il principio della selezione sulla base della valutazione e della gestione del rischio; di norma non si procede a un controllo materiale delle merci se le informazioni richieste sulle stesse sono state fornite e se le merci sono contenute in un’unità di materiale rotabile, in un container, in un semirimorchio strada-rotaia o in un vagone adeguata- mente chiusi e sigillati; (iii) effettuano controlli semplificati alle stazioni di frontiera (di scambio) e, nella misura del possibile, trasferiscono alcuni tipi di controlli alle stazioni di par- tenza e di destinazione; (iv) fatto salvo l’articolo 10 della Convenzione, l’articolo 4 dell’allegato 2, l’articolo 5 dell’allegato 3 e l’articolo 5 dell’allegato 4, effettuano ispezioni delle merci in transito solo nei casi in cui ciò sia giustificato dalle circo- stanze o dai rischi reali.
Art. 7 Tempi di esecuzione 1. Le Parti contraenti garantiscono il rispetto dei tempi specificati negli accordi bilaterali per le operazioni tecniche che comportano il ricevimento e il trasferimento dei treni nelle stazioni di frontiera (di scambio), compresi tutti i tipi di controlli, e si adoperano per ridurre tali tempi migliorando la tecnologia e le attrezzature impie- gate. Le Parti contraenti si impegnano a ridurre il più possibile i tempi nei prossimi anni. 2. Le Parti contraenti registrano i ritardi dei treni o dei vagoni nelle stazioni di frontiera (di scambio) e trasmettono le informazioni alle parti interessate, che effet- tuano un’analisi e propongono misure per ridurre i ritardi.
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Art. 8 Documentazione 1. Le Parti contraenti provvedono affinché i documenti di spedizione e di accompa- gnamento siano correttamente formulati in conformità della normativa dei Paesi di importazione e di transito. 2. Nelle relazioni reciproche le Parti contraenti si adoperano al fine di ridurre l’uso dei documenti cartacei e di semplificare le procedure di documentazione utilizzando sistemi elettronici per lo scambio delle informazioni contenute nelle lettere di vettura ferroviarie e nelle dichiarazioni doganali che accompagnano le merci, redatte in conformità della normativa delle Parti contraenti. 3. Le Parti contraenti si adoperano al fine di fornire in anticipo alle autorità doganali le informazioni sulle merci in arrivo alle stazioni di frontiera (di scambio) contenute nella lettera di vettura ferroviaria e nella dichiarazione doganale. Il formato di tali informazioni nonché le modalità e i termini della loro trasmissione sono determinati dalle Parti contraenti.
Art. 9 Utilizzo della lettera di vettura ferroviaria CIM/SMGS Le Parti contraenti possono utilizzare la lettera di vettura ferroviaria CIM/SMGS, che allo stesso tempo può fungere da documento doganale, al posto di altri docu- menti di spedizione attualmente previsti dai trattati internazionali.
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