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AS 2011 5221

Principi operativi della Commissione giudiziaria relativi alla procedura della Commissione in vista di una destituzione o di una non rielezione

Principi operativi della Commissione giudiziaria relativi alla procedura della Commissione in vista di una destituzione o di una non rielezione

del 3 marzo 2011

La Commissione giudiziaria dell’Assemblea federale, visto l’articolo 40a della legge del 13 dicembre 20021 sul Parlamento (LParl), emana i seguenti principi operativi:

Art. 1 Campo d’applicazione I presenti principi operativi si applicano alla destituzione e alla non rielezione di giudici del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti, nonché del Procuratore federale, dei Procuratori supplenti e dei membri dell’Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico. Essi valgono parimenti per la non rielezione di giudici del Tribunale federale.

Art. 2 Principi generali

1 Nell’attuare un procedimento di destituzione, la Commissione giudiziaria (Com-

missione) si adopera affinché l’immagine e l’indipendenza della giustizia e delle autorità di perseguimento penale siano tutelate. Essa garantisce alle persone interes- sate una procedura leale e rispettosa dei principi dello Stato di diritto. 2 Essa osserva i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione federale2 (Cost.) e rispetta a livello procedurale in particolare: a. il diritto delle persone interessate alla parità ed equità di trattamento (art. 29 cpv. 1 Cost.); b. il diritto di essere giudicate entro un termine ragionevole (art. 29 cpv. 1 Cost.); c. il diritto di essere sentite (art. 29 cpv. 2 Cost.); d. il divieto dell’arbitrio (art. 9 Cost.); e. la protezione della sfera privata (art. 13 cpv. 1 Cost.).

Art. 3 Ricusazione di membri della Commissione

1 All’iniziodel procedimento i membri della Commissione comunicano tutte le

circostanze atte a motivare un coinvolgimento o una parzialità apparenti in un pro- cedimento concreto.

RS 171.104.3

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Principi operativi della Commissione giudiziaria relativi alla procedura RU 2011

2 Se un coinvolgimento o una parzialità apparenti sono oggettivamente motivati, un membro della Commissione si ricusa per la durata del procedimento. Motivi di ricusazione sono in particolare: a. la parentela o l’affinità di un membro della Commissione con la persona interessata; b. una relazione personale stretta, per esempio amicizia o inimicizia, di un membro della Commissione con la persona interessata; c. la partecipazione di un membro della Commissione a processi a carico della persona interessata. 3 L’appartenenza di un membro della Commissione allo stesso partito della persona interessata non è motivo di ricusazione.

4 Se la ricusazione di un membro della Commissione è controversa, la Commissione

decide definitivamente.

5 I membri della Commissione che devono ricusarsi in un procedimento possono

farsi sostituire per la durata del procedimento stesso.

Art. 4 Consenso La Commissione decide a maggioranza dei votanti (art. 159 cpv. 2 Cost.3 in combi- nato disposto con l’art. 46 LParl). Tuttavia, essa cerca di raggiungere il consenso in caso di decisione sull’apertura di un procedimento, sulla proposta alle Camere federali riunite e sulla sospensione del procedimento.

Art. 5 Apertura di un procedimento di destituzione

1 Se viene a conoscenza di constatazioni che mettono seriamente in discussione

l’idoneità professionale o personale di giudici, del procuratore della Confederazione o dei procuratori supplenti, la Commissione deve decidere d’ufficio immediata- mente, vale a dire al più tardi in occasione della sua prossima seduta ordinaria, circa l’apertura di un procedimento di destituzione. 2 Prima di prendere una decisione sull’apertura di un procedimento di destituzione, la Commissione giudiziaria sente la persona interessata.

3 La Commissione avvia il procedimento se esiste un sospetto fondato che una

persona menzionata nell’articolo 1 abbia violato intenzionalmente o per negligenza grave i suoi doveri d’ufficio o abbia durevolmente perso la capacità di svolgere il mandato (cfr. art. 10 della L del 17 giu. 20054 sul Tribunale amministrativo federale, LTAF; art. 14 della L del 20 mar. 20095 sul Tribunale federale dei brevetti, LTFB; nonché art. 21 e 26 della L del 19 mar. 20106 sull’organizzazione delle autorità penali, LOAP).

3 RS 101 4 RS 173.32 5 RS 173.41 6 RS 173.71

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4 Essa informa per scritto la persona interessata sull’apertura e sull’avvio del pro- cedimento, sulle circostanze che le sono rimproverate, segnatamente sul sospetto di una grave violazione del dovere d’ufficio, nonché sui passi procedurali essenziali e sui suoi diritti.

5 Non apre il procedimento se il sospetto è ingiustificato.

Art. 6 Informazione dell’opinione pubblica

1 La Commissione decide circa l’informazione dell’opinione pubblica.

2 La Commissione informa in linea di massima sull’apertura di un procedimento e

sui singoli passi procedurali solo in casi eccezionali e solo se l’interesse pubblico all’informazione prevale nel caso concreto sulla protezione della sfera privata della persona interessata. 3 Prima di informare l’opinione pubblica, la Commissione informa la persona inte- ressata e il presidente dell’autorità interessata. 4 L’informazione dell’opinione pubblica ha luogo per scritto o verbalmente da parte dei membri appositamente designati dalla Commissione, di regola il presidente della Commissione.

Art. 7 Diritti della persona interessata 1 La persona interessata ha il diritto di assistere agli interrogatori delle persone informate sui fatti e di porre al riguardo domande complementari, nonché di esami- nare la documentazione, le perizie e i verbali degli interrogatori.

2 Essa è informata sull’acquisizione di nuovi atti che servono alla Commissione

quale base decisionale.

3 La persona interessata può farsi patrocinare da un avvocato.

4 Una volta terminati gli accertamenti e prima di riferire alle Camere federali riunite, essa ha il diritto di esprimersi per scritto o verbalmente sul risultato dell’inchiesta e sulla motivazione della decisione.

Art. 8 Audizione della persona interessata La persona interessata è interrogata in veste di persona informata sui fatti. È tenuta a comparire, ma non può essere obbligata a deporre e dire la verità. Può appellarsi al diritto di rifiutarsi di testimoniare.

Art. 9 Diritti della Commissione Per l’accertamento dei fatti rilevanti dal profilo giuridico, ai sensi degli articoli 45,

150 e 162 in combinato disposto con l’articolo 150 LParl la Commissione dispone

dei seguenti diritti. Essa può: a. invitare membri dei Tribunali federali a rilasciare informazioni durante le sedute;

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b. esigere rapporti dai Tribunali federali; c. ricevere per consultazione dai Tribunali federali documentazione e dati per- sonali che sono necessari per l’adempimento del suo mandato; d. interrogare d’intesa con il Tribunale federale interessato persone al servizio del tribunale; e. interrogare d’intesa con il Consiglio federale persone al servizio della Con- federazione; f. interrogare terzi esterni con il loro consenso; g. coinvolgere esperti esterni; h. effettuare sopralluoghi.

Art. 10 Istituzione di sottocommissioni

1 Nel corso di un procedimento la Commissione può istituire sottocommissioni per

determinate fasi processuali.

2 Esse riferiscono alla Commissione e formulano una proposta.

Art. 11 Accertamento e valutazione dei fatti

1 La Commissione:

a. chiarisce d’ufficio i fatti ed è competente dell’acquisizione dei necessari mezzi di prova; b. si convince senza preconcetti della situazione di fatto; c. valuta le prove tenuto conto delle circostanze e in funzione della loro impor- tanza; d. esamina l’esposto della persona interessata e assume le prove da essa offerte; e. si impegna a mettere agli atti tutte le fasi rilevanti ai fini della decisione e a verbalizzarle. 2 L’interrogazione di persone è registrata su un supporto audio ai fini della verbaliz- zazione. I verbali sono presentati per la firma alla persona interrogata.

Art. 12 Termini procedurali

1 La Commissione si impegna affinché i procedimenti avanzino speditamente e

siano sbrigati in maniera rapida. Al riguardo prevede se necessario sedute supple- mentari.

2 Nel corso del procedimento la Commissione può fissare termini procedurali e

applicare per analogia gli articoli 20–24 della legge federale del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa.

7 RS 172.021

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Art. 13 Sospensione del procedimento da parte della Commissione 1 Se accerta che non è adempiuta la fattispecie della destituzione (art. 10 LTAF8, art. 14 LTFB9 nonché art. 21 e 26 LOAP10), la Commissione sospende il procedi- mento. 2 Essa informa l’opinione pubblica sulla sospensione di un procedimento in linea di massima solo in casi eccezionali e solo qualora l’apertura dello stesso sia divenuta pubblica.

Art. 14 Proposta alle Camere federali riunite 1 Se accerta che è adempiuta la fattispecie della destituzione (art. 10 LTAF11, art. 14 LTFB12 nonché art. 21 e 26 LOAP13), la Commissione presenta alle Camere federali riunite una proposta scritta motivata di destituzione.

2 La motivazione comprende:

a. una presentazione dei lavori della Commissione; b. una presentazione pertinente dei fatti; c. una presentazione differenziata delle considerazioni che la Commissione giudiziaria ha ponderato nel fondare la sua proposta; d. una sintesi della presa di posizione della persona interessata.

Art. 15 Procedura in vista di una non rielezione 1 Le disposizioni riguardanti il procedimento di destituzione si applicano per analo- gia. 2 I membri della Commissione devono presentare le proposte di non rielezione al più tardi una seduta prima della decisione definitiva della Commissione sulla sua propo- sta di elezione (elezione per il rinnovo integrale). Sono fatte salve le proposte formu- late sulla base di una constatazione di cui si è venuti a conoscenza solo successiva- mente secondo l’articolo 5 capoverso 1. Una proposta di non rielezione va motivata per scritto.

8 RS 172.32 9 RS 173.41 10 RS 173.71 11 RS 172.32 12 RS 173.41 13 RS 173.71

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Art. 16 Entrata in vigore I principi operativi entrano in vigore il 3 marzo 2011.

3 marzo 2011 La Commissione giudiziaria dell’Assemblea federale: Il presidente, Reto Wehrli

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