AS 2011 5227
Ordinanza che adegua le disposizioni legali in seguito alla verifica delle commissioni extraparlamentari
Ordinanza che adegua le disposizioni legali in seguito alla verifica
del 9 novembre 2011
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 8 capoverso 1 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:
I Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Nell’ambito di competenza del DFAE:
1.1 Ordinanza del 12 dicembre 19772 su la cooperazione allo sviluppo
e l’aiuto umanitario internazionali
Art. 25 cpv. 1
1 La Commissione consultiva per lo sviluppo e la cooperazione internazionali
(Commissione consultiva) è composta al massimo di 25 membri. Questi ultimi non devono fare parte dell’Amministrazione federale.
2. Nell’ambito di competenza del DFI:
2.1 Legge federale del 9 ottobre 19873 concernente il promovimento
dell’istruzione dei giovani Svizzeri all’estero
Art. 11 cpv. 1 1 Il Consiglio federale istituisce una commissione comprendente rappresentanti delle principali autorità e organizzazioni interessate.
2011-1653 5227
Adeguamento delle disposizioni legali in seguito alla verifica RU 2011
2.2 Ordinanza del 29 giugno 19884 sull’istruzione degli Svizzeri all’estero
Art. 18 cpv. 2 Abrogato
2.3 Legge del 14 dicembre 20015 sul cinema
Art. 26 Commissioni di esperti 1 Sono istituite commissioni di esperti incaricate di esaminare le domande di aiuti finanziari.
2 Il Dipartimento ne disciplina l’organizzazione e la procedura.
2.4 Ordinanza del 5 marzo 20046 sul fondo per la prevenzione
del tabagismo
Art. 7a Statuto La Commissione peritale per il fondo per la prevenzione del tabagismo (Commis- sione peritale) è una commissione consultiva permanente ai sensi dell’articolo 8a capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 19987 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
1 Il Consiglio federale istituisce la Commissione peritale e nomina i suoi membri.
Art. 7e Diritto applicabile Per il rimanente si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 25 novembre 19988 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
4 RS 418.01 5 RS 443.1 6 RS 641.316 7 RS 172.010.1 8 RS 172.010.1
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2.5 Ordinanza del 4 dicembre 20009 sulla Commissione nazionale
d’etica in materia di medicina umana
Art. 5 Numero dei membri La Commissione è composta di 15 membri al massimo.
Art. 14 cpv. 2
2 I membri della Commissione sono indennizzati conformemente all’ordinanza del
25 novembre 199810 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
2.6 Ordinanza del 14 febbraio 200711 sugli esami genetici
sull’essere umano
Art. 34 cpv. 2
2 membri della Commissione di esperti sono indennizzati conformemente all’ordi-
nanza del 25 novembre 199812 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministra- zione.
Art. 35 Diritto applicabile Per il rimanente, si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 25 novembre 199813 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
2.7 Ordinanza del 22 giugno 199414 sulla radioprotezione
Art. 9 Commissione federale della radioprotezione e della sorveglianza 1 La Commissione federale della radioprotezione e della sorveglianza della radioat- tività (CFR) è un organo consultivo del Consiglio federale, del Dipartimento fede- rale dell’interno (DFI), del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), degli uffici interessati, come pure dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) per questioni inerenti alla radioprotezione.
9 RS 810.113 10 RS 172.010.1 11 RS 810.122.1 12 RS 172.010.1 13 RS 172.010.1 14 RS 814.501
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2 La CFR ha i seguenti compiti:
a. informare periodicamente la popolazione sulla situazione della radioprote- zione in Svizzera; b. pronunciarsi segnatamente in merito a:
1. l’interpretazione e la valutazione di raccomandazioni internazionali
concernenti la radioprotezione, nel quadro della loro applicazione in Svizzera,
2. l’elaborazione e lo sviluppo di principi unitari per l’applicazione delle
prescrizioni relative alla radioprotezione,
3. la radioattività ambientale, i risultati della sorveglianza, l’interpreta-
zione dei risultati e le dosi di irradiazione che ne risultano per la popo- lazione.
3 Essa si compone di specialisti in campo scientifico e industriale.
4 Il Consiglio federale, su proposta del DFI, ne nomina il presidente, il vicepresi- dente e gli ulteriori membri.
5 La CFR può proporre al DFI la nomina di supplenti e di nuovi membri.
6 La CFR è amministrativamente aggregata all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
7 Essa collabora con la Commissione federale per la protezione NBC (ComNBC), la
Commissione per la sicurezza nucleare (CSN) e l’Organizzazione di intervento in caso di aumento della radioattività (OIR). Si tratta in particolare di svolgere compiti comuni nel campo della radioprotezione. 8 Per l’esame di questioni specifiche, la CFR e i suoi comitati possono ricorrere a esperti esterni. La CFR può affidare mandati ai suoi membri o a esperti esterni.
Art. 32 Commissione tecnica per i radiofarmaci 1 La Commissione tecnica per i radiofarmaci (CTRF) consiglia l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici e l’UFSP per le questioni legate alla radiofarmaceutica. Allesti- sce perizie in merito a: a. domande d’omologazione di radiofarmaci; b. questioni rilevanti per la sicurezza relative ai radiofarmaci. 2 La CTRF è composta di periti dei settori scientifici della medicina nucleare, della farmacia, della chimica e della radioprotezione. 3 Il Consiglio federale, su proposta del DFI, ne nomina il presidente, il vicepresi- dente e gli ulteriori membri. 4 L’UFSP e l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici possono proporre al DFI la nomina di supplenti e di nuovi membri.
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2.8 Legge del 9 ottobre 199215 sulle derrate alimentari
1 Il Consiglio federale nomina commissioni d’esame incaricate di far sostenere gli esami alle persone che svolgono funzioni nell’ambito dell’esecuzione della presente legge.
2.9 Ordinanza del 27 aprile 200516 sulla pandemia d’influenza
Art. 7, rubrica, nonché cpv. 1 e 1bis Commissione e piano in caso di pandemia 1 Il Consiglio federale nomina una commissione incaricata di organizzare i prepara- tivi e i provvedimenti da adottare in caso di pandemia, composta segnatamente di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, dei medici, del Centro nazionale per l’influenza e dell’economia. 1bis La commissione elabora e aggiorna regolarmente un rapporto con raccomanda- zioni sui provvedimenti in caso di pandemia (piano in caso di pandemia).
2.10 Ordinanza del 27 giugno 199517 sull’assicurazione malattie
Art. 37b Disposizioni generali 1 Il Consiglio federale nomina la presidenza e gli ulteriori membri delle commis- sioni. 2 Le commissioni si dotano di un regolamento. Tale regolamento disciplina in parti- colare: a. il metodo di lavoro della commissione e l’assetto dei comitati; b. le direttive e la procedura per la designazione delle prestazioni; c. la partecipazione di periti. 3 La partecipazione di periti è obbligatoria se si esaminano prestazioni di fornitori di prestazioni non rappresentati.
4 Il regolamento è sottoposto all’approvazione del Dipartimento.
5 Il Dipartimento approva la costituzione dei comitati. Ne nomina la presidenza e gli ulteriori membri.
15 RS 817.0 16 RS 818.101.23 17 RS 832.102
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6 L’UFSP assume la segreteria delle commissioni e provvede al coordinamento dei
lavori. Può affidare la segreteria a terzi.
3 La Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali si compone di 18 membri, di cui: a. quattro medici, tra cui un rappresentante della medicina complementare; b. un rappresentante degli ospedali; c. un farmacista, che rappresenta contemporaneamente anche la Commissione dei medicamenti; d. due rappresentanti degli assicuratori malattie; e. due rappresentanti dei medici di fiducia; f. due rappresentanti degli assicurati; g. un rappresentante dei Cantoni; h. un rappresentante della Commissione delle analisi, dei mezzi e degli appa- recchi; i. un docente di analisi di laboratorio (perito scientifico); j. due rappresentanti dell’etica medica; k. un rappresentante dell’industria della tecnica medica.
2 La Commissione federale dei medicamenti si compone di 15 membri, di cui:
a. un rappresentante delle facoltà di medicina e di farmacia (periti scientifici); b. tre medici, tra cui un rappresentante della medicina complementare; c. tre farmacisti, tra cui un rappresentante della medicina complementare; d. un rappresentante degli ospedali; e. due rappresentanti degli assicuratori malattie; f. due rappresentanti degli assicurati; g. due rappresentanti dell’industria farmaceutica; h. un rappresentante dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici.
2 Essa si compone di 15 membri, di cui:
a. due docenti in analisi di laboratorio (periti scientifici); b. un medico;
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c. un farmacista; d. due rappresentanti dei laboratori; e. due rappresentanti degli assicuratori malattie; f. un rappresentante dei medici di fiducia; g. due rappresentanti degli assicurati; h. un rappresentante dell’industria degli apparecchi e dei prodotti diagnostici; i. un rappresentante dei centri di consegna dei mezzi e degli apparecchi; j. due rappresentanti dei fabbricanti e dei distributori di mezzi e di apparecchi.
3. Nell’ambito di competenza del DFGP:
3.1 Ordinanza del 22 novembre 200618 concernente l’alta vigilanza
sulla esecuzione e sul fallimento
Art. 3 cpv. 2
2 Il Consiglio federale ne nomina i membri. La Commissione si compone al massi-
mo di dieci membri.
4. Nell’ambito di competenza del DDPS:
4.1 Ordinanza del 21 maggio 200819 sui geometri
Art. 29, rubrica (abrogata), nonché cpv. 2
2 Ha facoltà di deliberare se sono presenti almeno cinque membri.
Art. 30–34 Abrogati
4.2 Ordinanza del 21 ottobre 198720 sul promovimento dello sport
Abrogati
18 RS 281.11 19 RS 211.432.261 20 RS 415.01
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Art. 31 Decisione 1 Il Dipartimento decide, d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, in merito alla concessione di contributi finanziari o di una garanzia di deficit per le manifestazioni di importanza mondiale o paneuropea organizzate in Svizzera.
2 Il Dipartimento decide di assegnare i contributi federali destinati:
a. alle federazioni civili di ginnastica e di sport e alle altre organizzazioni spor- tive; b. alle attrezzature sportive; c. al perfezionamento degli insegnanti; d. ai progetti di ricerca scientifica nell’ambito sportivo.
Art. 35 cpv. 3 Abrogato
Capitolo 8 (art. 40‒48) e allegato 4 Abrogati
4.3 Ordinanza del 29 novembre 199521 concernente l’amministrazione
dell’esercito
Art. 168 cpv. 1 lett. c n. 2 1 Sono competenti per decidere in prima istanza sulle pretese di carattere pecuniario:
c. le Forze aeree nei casi che concernono:
2. pretese della Confederazione o contro di essa in relazione con la sele-
zione dei candidati all’attività di pilota militare, pilota di professione, istruttore di volo o esploratore paracadutista,
4.4 Ordinanza del 21 maggio 200822 sulla geologia nazionale
Art. 14 Commissione federale di geologia
1 Il Consiglio federale istituisce la Commissione federale di geologia (CFG) su
proposta congiunta del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni. Si tratta di una commissione consultiva secondo
21 RS 510.301 22 RS 510.624
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l’articolo 8a capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 199823 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. 2 La CFG fornisce consulenza al Consiglio federale e all’Amministrazione federale nelle questioni geologiche. 3 Il Consiglio federale stabilisce i suoi compiti in dettaglio nella decisione istitutiva.
4.5 Ordinanza del 10 aprile 200224 sul reclutamento
Art. 22 cpv. 2 e 3 Abrogati
4.6 Ordinanza del 17 ottobre 198425 sulla protezione dei beni culturali
Capitolo 9 (art. 32‒34) Abrogato
5. Nell’ambito di competenza del DFF:
5.1 Ordinanza del 10 dicembre 200426 concernente la commissione
di conciliazione secondo la legge sulla parità dei sessi
Art. 4 cpv. 3
3 Le indennità sono definite secondo l’ordinanza del 25 novembre 199827 sul-
l’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
6. Nell’ambito di competenza del DFE:
6.1 Ordinanza dell’8 dicembre 200628 sul coordinamento della politica
della Confederazione in favore delle piccole e medie imprese
Art. 10 cpv. 2
2 Il Consiglio federale nomina i membri e la presidenza del Forum PMI.
23 RS 172.010.1 24 RS 511.11 25 RS 520.31 26 RS 172.327.1 27 RS 172.010.1 28 RS 172.091
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6.2 Legge del 13 dicembre 200229 sulla formazione professionale
Art. 71, primo periodo Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale di maturità professionale. …
6.3 Ordinanza del 19 novembre 200330 sulla formazione professionale
1bis Esse disciplinano inoltre la composizione e i compiti delle commissioni svizzere per lo sviluppo professionale e la qualità nelle professioni interessate. Le commis- sioni devono essere composte in modo che: a. sia garantita una rappresentanza della Confederazione; b. le regioni linguistiche siano equamente rappresentate. 1ter Le commissioni di cui al capoverso 1bis non sono commissioni extraparlamentari ai sensi dell’articolo 57a LOGA. Esse sono nominate dalle organizzazioni del mondo del lavoro. I loro membri sono indennizzati da tali organizzazioni.
Art. 53 cpv. 1 1 Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale per i responsabili della formazione professionale.
6.4 Ordinanza del 23 aprile 200831 sulla protezione degli animali
Art. 83 cpv. 1 e 2
1 Il Consiglio federale nomina una Commissione consultiva. Essa è composta di 15
membri al massimo e consta segnatamente di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, come pure di scienziati e di specialisti in questioni concernenti la prote- zione e la detenzione degli animali nonché la costruzione di stalle. 2 Il Consiglio federale ne designa il presidente. Per il resto la Commissione si costi- tuisce da sé e redige il suo regolamento interno. L’UFV ne gestisce la segreteria.
29 RS 412.10 30 RS 412.101 31 RS 455.1
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6.5 Legge del 29 aprile 199832 sull’agricoltura
Art. 117 cpv. 1 1 Il Consiglio federale designa un Consiglio permanente della ricerca agronomica. Il Consiglio si compone di 15 membri al massimo. Le cerchie interessate, segnata- mente il settore della produzione, i consumatori e la scienza, vi sono equamente rappresentate.
6.6 Ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 199733
Art. 22 cpv. 1 1 Il Consiglio federale istituisce una Commissione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.
6.7 Ordinanza del 27 ottobre 201034 concernente la ricerca agronomica
Art. 3 cpv. 1 1 Il Consiglio federale istituisce un Consiglio permanente della ricerca agronomica quale organo consultivo. Ne nomina il presidente e gli altri membri per un mandato di quattro anni.
Art. 4 cpv. 6 e 7
6 Le stazioni di ricerca agronomica istituiscono comitati di esperti.
7 Ogni stazione di ricerca decide, a seconda del settore specifico e dei compiti, in merito alla composizione dei comitati di esperti e alla loro convocazione.
6.8 Legge del 1° luglio 196635 sulle epizoozie
Art. 3a cpv. 1, frase introduttiva, primo periodo
1 Il Consiglio federale nomina una commissione d’esame. …
32 RS 910.1 33 RS 910.12 34 RS 915.7 35 RS 916.40
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6.9 Ordinanza del 17 giugno 199636 sull’accreditamento
e sulla designazione
Art. 6 cpv. 1 e 3 1 Il Consiglio federale istituisce una commissione consultiva d’accreditamento. Essa deve rappresentare i diversi ambienti interessati.
3 Abrogato
7. Nell’ambito di competenza del DATEC:
7.1 Ordinanza del 26 novembre 200337 sulle poste
Art. 7 cpv. 2
2 Qualora non si giunga a una soluzione consensuale, la decisione corredata dei
pareri delle autorità di cui al capoverso 1 è sottoposta alla commissione indipendente permanente, istituita dal Consiglio federale. La commissione giudica l’accesso della regione interessata al servizio universale ed emana una raccomandazione.
7.2 Ordinanza del 18 maggio 200538 sui prodotti chimici
Art. 93 Abrogato
7.3 Ordinanza del 26 settembre 200839 sulla tassa per il risanamento
dei siti contaminati
Art. 18 Abrogato
7.4 Ordinanza del 30 novembre 199240 sulle foreste
Art. 35 cpv. 1 Abrogato
36 RS 946.512 37 RS 783.01 38 RS 813.11 39 RS 814.681 40 RS 921.01
Adeguamento delle disposizioni legali in seguito alla verifica RU 2011
Art. 37 cpv. 1 e 2, frase introduttiva e lettera b 1 Il Consiglio federale istituisce una commissione che provvede all’organizzazione della pratica forestale e che valuta le capacità professionali dei candidati.
2 Il Dipartimento emana un regolamento concernente:
b. abrogata
8. Nell’ambito di competenza della CaF:
8.1 Ordinanza del 25 novembre 199841 sull’organizzazione del Governo
e dell’Amministrazione
3 Il membro della commissione annuncia senza indugio ogni modifica delle relazioni d’interesse intervenuta durante il mandato al dipartimento competente. Quest’ultimo aggiorna l’elenco di cui all’articolo 8k.
Allegato 2 L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.
II Le seguenti ordinanze sono abrogate:
1. Ordinanza del 26 gennaio 200542 sulla Commissione di vigilanza per l’istru-
zione aeronautica dei candidati all’attività di pilota militare, pilota di profes- sione, istruttore di volo ed esploratore paracadutista.
2. Ordinanza del 18 giugno 200843 sulla Commissione federale per la prote-
zione NBC.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.
9 novembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
41 RS 172.010.1 42 RU 2005 723, 2006 369, 2007 4477 43 RU 2008 3153
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Allegato alla cifra I/8.1 (OLOGA) Allegato 2
Commissioni extraparlamentari
I. Sostituzione di espressioni: Al numero 1.1 è sostituita la seguente espressione: «Comitato svizzero della prote- zione dei beni culturali» con «Commissione federale della protezione dei beni cultu- rali» Al numero 1.3 sono sostituite le seguenti espressioni: a. «Gruppo di lavoro Influenza» con «Commissione federale per la prepara- zione e la risposta alle pandemie»; b. «Commissione federale per i problemi dell’AIDS» con «Commissione fede- rale per la salute sessuale»; c. «Comitato nazionale svizzero del Codex Alimentarius» con «Commissione federale per la sicurezza alimentare internazionale»; d. «Organo consultivo per l’IVA» con «Organo consultivo per l’imposta sul valore aggiunto»; e. «Commissione telematica» con «Commissione federale per la telematica in ambito di salvataggio e sicurezza».
II. Sono inserite le seguenti commissioni extraparlamentari: N. 1.2
Dipartimento Commissione extraparlamentare competente
DFAE Commissione in materia di indennità estere DFI Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro Commissione d’esame per il diploma di chimico delle derrate alimentari Commissione d’esame per il diploma di ispettore delle derrate alimentari Commissione d’esame per il diploma di controllore delle derrate alimentari
Adeguamento delle disposizioni legali in seguito alla verifica RU 2011
N. 1.3
Dipartimento Commissione extraparlamentare competente
DATEC Commissione federale per l’eleggibilità nei servizi forestali pubblici
III. Le seguenti commissioni extraparlamentari sono soppresse: N. 1.1
Dipartimento Commissione extraparlamentare competente
DATEC Commissione di esperti in ecotossicologia Commissione per la gestione delle scorie radioattive Commissione per le condizioni di raccordo delle energie rinnovabili
N. 1.2
Dipartimento Commissione extraparlamentare competente
DFI Comitato direttivo per gli esami federali di chimico delle derrate alimentari Comitato direttivo per gli esami federali di ispettore delle derrate alimentari Commissione d’esame per gli esami di chimico delle derrate alimen- tari Commissione d’esame per gli esami di ispettore delle derrate alimentari DATEC Commissione amministrativa del Fondo di sicurezza stradale
N. 1.3
Dipartimento Commissione extraparlamentare competente
DFI Commissione delle statistiche dell’assicurazione contro gli infortuni DDPS Commissione federale di tiro Commissione federale dello sport Commissione per gli impieghi militari della Svizzera per il promo- vimento internazionale della pace
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