AS 2011 5243
Ordinanza sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale (OPersT)
Ordinanza sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale (OPersT)
Modifica del 2 novembre 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 settembre 20031 sui rapporti di lavoro del personale del Tribu- nale penale federale e del Tribunale amministrativo federale è modificata come segue:
Titolo Ordinanza sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti (OPersT)
Art. 1 cpv. 1 lett. a e cpv. 3
1 La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale:
a. del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti; 3 Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti disciplinano in un regolamento la competenza interna in materia di decisioni padronali.
Art. 2 Politica del personale 1 Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti si attengono alla politica del personale praticata dal Consiglio federale e dal DFF, a meno che la particolare funzione o posizione dei Tribunali non renda necessario un regime diverso. 2 Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti coordinano le proprie misure di politica del personale con il Tribunale federale. I Tribunali della Confederazione inviano un delegato comune alla Conferenza delle risorse umane.
1 RS 172.220.117
2011-1679 5243
Rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale RU 2011 e del Tribunale amministrativo federale
Art. 3 Resoconto Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti rilevano periodicamente i dati pertinenti relativi all’adempi- mento degli obiettivi della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale. Presenta- no il loro rapporto al Tribunale federale all’attenzione del Parlamento.
Art. 6 Indennità in funzione del mercato del lavoro Per acquisire e garantire la permanenza di personale particolarmente qualificato, il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale fede- rale dei brevetti possono accordare un’indennità in funzione del mercato del lavoro fino al 20 per cento dell’importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro.
Art. 7 Valutazione della funzione 1 Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti valutano le funzioni e attribuiscono a ogni funzione una classe di stipendio. Applicano per analogia i criteri di valutazione giusta l’OPers2 e le direttive del DFF. Assicurano la coerenza della struttura salariale nel confronto con l’Amministrazione federale e coordinano la valutazione delle funzioni con il Tribu- nale federale. 2 Prima di attribuire una funzione alla classe di stipendio 32 o a una superiore, il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale o il Tribunale fede- rale dei brevetti chiede l’approvazione della Delegazione delle finanze. Allega alla domanda una perizia del DFF.
Art. 8 Luogo di residenza Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti possono prevedere per singole categorie del personale l’obbligo di risiedere in un determinato luogo, sempre che questo sia necessario per motivi di servizio.
Art. 9 Piano sociale La competenza per l’elaborazione e la firma di un eventuale piano sociale secondo l’articolo 31 capoverso 4 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale spetta al Tribunale penale federale, al Tribunale amministrativo federale e al Tribunale federale dei brevetti.
2 RS 172.220.111.3
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Art. 11 Comitato di seguito delle parti sociali Il comitato di seguito delle parti sociali giusta l’articolo 108 OPers3 non è compe- tente per il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribu- nale federale dei brevetti.
II L’ordinanza del 18 dicembre 20024 concernente il fondo di soccorso del personale federale è modificata come segue:
Art. 3 lett. c Possono ricevere prestazioni del fondo di soccorso le persone che sono impiegate presso le seguenti unità organizzative o lo sono state fino al pensionamento o fino all’inizio dell’invalidità, così come i loro superstiti (beneficiari): c. Tribunale penale federale secondo la legge del 19 marzo 20105 sull’organiz- zazione delle autorità penali, Tribunale amministrativo federale secondo la legge del 17 giugno 20056 sul Tribunale amministrativo federale e Tribunale federale dei brevetti secondo la legge del 20 marzo 20097 sul Tribunale fede- rale dei brevetti;
III La presente modifica entra in vigore il 15 dicembre 2011.
2 novembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
3 RS 172.220.111.3 4 RS 172.222.023 5 RS 173.71 6 RS 173.32 7 RS 173.41
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