AS 2011 5259
Ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione
Ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione
Modifica del 16 novembre 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 15 giugno 19981 concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione è modificata come segue:
Art. 20l Richieste senza indicazione di dati personali 1 Se nella richiesta le persone interessate non sono identificate mediante dati perso- nali bensì mediante un modello di comportamento determinato, l’Amministrazione federale delle contribuzioni chiede al detentore delle informazioni di identificare tali persone e di invitarle a designare in Svizzera un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni. 2 L’Amministrazione federale delle contribuzioni informa inoltre la cerchia delle persone interessate mediante pubblicazione nel Foglio federale in merito alla richie- sta di assistenza amministrativa e all’obbligo di designare in Svizzera un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni.
3 Nella pubblicazione l’Amministrazione federale delle contribuzioni menziona
l’esecuzione semplificata prevista dall’articolo 20i e il fatto che notificherà la pro- pria decisione finale a un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni designato dall’Amministrazione federale delle contribuzioni, se la persona interessata non ne designa uno entro il termine stabilito. Inoltre le persone interessate sono informate del fatto che possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura presso il man- datario autorizzato a ricevere le notificazioni designato dall’Amministrazione fede- rale delle contribuzioni.
4 L’Amministrazione federale delle contribuzioni annuncia nei media americani la
pubblicazione nel Foglio federale. 5 Le persone interessate devono designare entro il termine di 20 giorni un mandata- rio autorizzato a ricevere le notificazioni. Se la sollecitazione personale di cui al capoverso 1 non può essere notificata, il termine decorre dal giorno della pubblica- zione nel Foglio federale di cui al capoverso 2.
1 RS 672.933.61
2011-2651 5259
Conv. svizzero-americana di doppia imposizione. O RU 2011
II La presente modifica entra in vigore il 30 novembre 2011.
16 novembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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